Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9925
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Obbligo contrattuale di indennizzo

    Il Tribunale ha ritenuto provato il furto e l'operatività della garanzia assicurativa, condannando la compagnia al pagamento dell'indennizzo.

  • Accolto
    Pagamento indennizzo

    La domanda subordinata è stata accolta nei limiti del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, tenendo conto della sua storia e del prezzo di acquisto.

  • Rigettato
    Pagamento indennizzo

    La domanda è stata accolta ma l'indennizzo è stato quantificato nel valore di mercato al momento del sinistro, tenendo conto della storia del veicolo.

  • Accolto
    Spese di lite

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.

  • Accolto
    Sanzione per mancata partecipazione alla mediazione

    La compagnia assicurativa non ha opposto un valido motivo per giustificare la mancata partecipazione alla mediazione e viene condannata al pagamento di una somma in favore dell'attrice.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata

    Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi addotti dall'attrice non fossero sufficienti a qualificare la condotta della compagnia assicurativa come abusiva e ha rigettato la domanda.

  • Rigettato
    Infondatezza delle domande attoree

    Le domande attoree sono state in parte accolte e in parte rigettate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9925
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9925
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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