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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9925 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3474/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3474 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Leanza, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Venezia n. 24, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTRICE E (C.F./P.I. ), in persona della legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore dottoressa rappresentata e difesa dall'avvocato Marcella Schiavi elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Milano, via Curtatone n. 16, come da procura alle liti in atti CONVENUTA OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: a) accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di indennizzo a carico di in p.l.r.p.t.
Controparte_1 relativamente alla polizza “garanzia furto” n. 409309438, emessa il 24.01.2023, conseguente al furto totale dell'autoveicolo tg. GD900DN; b) per l'effetto, condannare in p.l.r.p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore dell'istante, da
Controparte_1 quantificarsi nell'importo di € 31.500,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo indicato in polizza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
c) in via subordinata, condannare in p.l.r.p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore
Controparte_1 dell'istante, da quantificarsi nell'importo di € 29.040,00, corrispondente al valore di mercato del veicolo al momento del furto, ovvero a quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
d) in via ulteriormente gradata, condannare in p.l.r.p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore
Controparte_1 dell'istante, da quantificarsi nell'importo di € 13.750,00, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo, ovvero a quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
e) condannare in p.l.r.p.t. al pagamento di spese e competenze di lite, oltre oneri di Legge, con
Controparte_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.; pagina 1 di 10 f) condannare in p.l.r.p.t. alla sanzione ex art. 12 bis comma 3 D. Lgs. 28/2010, come Controparte_1 modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), prevista per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria. g) condannare, altresì, in p.l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ad una somma equitativamente Controparte_1 determinata. Si insiste altresì per l'ammissione delle prove già ritualmente richieste in atti, nella parte in cui le stesse non siano state ammesse”.
Parte convenuta:
“Voglia l'adito Tribunale , disattesa ogni contraria istanza così decidere:
− In via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della decisione del GIP c/o il Tribunale di Milano investito della questione per quanto consta alla presente difesa;
− Nel merito, rigettare ogni richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia risultando ogni domanda svolta dall'attrice, infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte dedotte in atto;
− Spese rifuse, oltre rimborso forfait ed oneri, anche fiscali, come dovuti;
La Compagnia rinnova poi l'ammissione delle prove come richieste in atti laddove non ammesse e, contestate le conclusioni avverse , dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendone la condanna al pagamento, in via principale, della somma di Controparte_1
€ 31.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, della somma di € 29.040,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di esatto adempimento del contratto di assicurazione in essere tra le parti. Inoltre, l'attrice ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni convenuta al pagamento della sanzione ex art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010. 1.1. A fondamento della domanda, parte attrice:
- ha documentato di essere proprietaria del veicolo Mercedes A 250 E Automatic EQ – Power Business targato GD900DN (doc. 1 di parte attrice);
- ha documentato di aver stipulato con la in data 24 gennaio 2023 un contratto di Controparte_1 assicurazione incorporato nella polizza n. 409309438 contro il rischio di furto del veicolo per il valore commerciale indicato di € 31.500,00 (doc. 2 di parte attrice);
- ha allegato che in data 31 maggio 2023, alle ore 20:30 circa, ha parcheggiato il veicolo a Parte_1
EL, in via Don Luigi Sturzo, e il giorno successivo, alle ore 7:30 circa, non lo aveva più trovato, nonostante avesse provveduto a chiudere le portiere e attivare il meccanismo di chiusura del veicolo;
- ha documentato di aver denunciato il furto ai Carabinieri di EL (doc. 3 di parte attrice), e di aver comunicato l'accaduto anche alla compagnia di assicurazioni;
- ha esposto di aver trasmesso alla tutte la documentazione dalla stessa richiesta Controparte_1
(cfr. doc. 4 di parte attrice);
- ha allegato che la aveva rifiutato di corrispondere l'indennizzo; Controparte_1
- ha documentato di aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per la mancata adesione della (doc. 5 di parte attrice); Controparte_1
pagina 2 di 10 - ha affermato che al momento del furto il veicolo si trovava in perfette condizioni, sia meccaniche che di carrozzeria, e che il suo valore di mercato era pari a € 29.040,00 iva inclusa, come risultante dalla quotazione Infocar/Quattroruote (cfr. doc. 6 di parte attrice). ha quindi dedotto che la compagnia di assicurazioni si era resa inadempiente rispetto agli Parte_1 obblighi contrattuali assunti ex artt. 1175 e 1176 c.c.. 1.2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, siccome infondata in fatto e in diritto. In particolare, a supporto del diniego opposto alla assicurata (cfr. doc. 6 di parte convenuta), circa la ricostruzione del fatto, la società convenuta ha esposto:
- che dal certificato PRA risultava che il veicolo era stato immatricolato nuovo in Italia per il valore di € 63.941,01 e che, dopo vari passaggi di proprietà, EG ET lo aveva acquistato al prezzo di € 13.500,00 e successivamente venduto a sua moglie con attestazione “per cessione n.01 Parte_1 autovettura alluvionata …vista e piaciuta nello stato in cui si trova”, come emergeva dalla relativa fattura di vendita (doc.
8-9 di parte convenuta);
- che presso la era stato accertato che la vettura era in buone condizioni all'esterno, ma Controparte_3 non era funzionante né marciante, in quanto gravemente danneggiata da un'alluvione avvenuta il 27 luglio 2021;
- che i danni subiti in conseguenza di tale evento atmosferico erano stati risarciti dalla precedente compagnia assicurativa IC UR LC (cfr. doc. 7, pag. 2 e doc. 10 di parte convenuta);
- che aveva affermato ai periti fiduciari della di aver acquistato Parte_1 Controparte_1
l'autovettura danneggiata e non funzionante, spiegando di averla fatta successivamente riparare da suo marito, in quanto meccanico professionista, senza tuttavia documentare tale circostanza;
- che i propri accertatori avevano appurato che sul veicolo erano stati eseguiti interventi dalla carrozzeria Venus S.p.A.;
- che, tuttavia, tali interventi avevano avuto esito negativo, con la conseguenza che la cliente aveva successivamente ritirato la vettura in uno stato non funzionante, come emergeva dal documento fiscale emesso dalla Venus S.p.A. nei confronti di un'altra precedente carrozzeria e dalle foto scattate in sede di perizia e in fase di riparazione, che ritraevano il veicolo sempre nella identica posizione, con lo sterzo girato nel medesimo modo (docc. 11-12 di parte convenuta). Per quanto concerne i profili di diritto, in via preliminare, parte convenuta ha formulato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 337 c.p.c., in considerazione della pendenza del procedimento penale che coinvolge le medesime parti del presente giudizio (cfr. doc. 7 di parte convenuta). Nel merito, la ha eccepito: Controparte_1
- la mancata prova del furto, evidenziando come la denuncia sporta ai Carabinieri di EL costituisse un atto unilaterale dell'assicurata di per sé non idoneo a dimostrare la verificazione dell'evento nelle modalità descritte da parte attrice;
- che, laddove venisse accertato il furto, il contratto prevedeva che l'indennizzo doveva essere corrisposto avuto riguardo al valore di mercato del veicolo assicurato, rilevando come lo stesso non potesse essere comunque superiore alla valutazione al momento del trasferimento di proprietà del veicolo da EG ET a Parte_1
- che non sussistevano i presupposti per la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della sanzione di cui all'art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, in quanto la compagnia di assicurazione aveva pagina 3 di 10 giustificato i motivi della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. doc. 13 di parte convenuta);
- che la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi costituirebbe un'indebita duplicazione.
1.3. E' stata espletata attività istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni e all'esito il giudice ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.. In quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Orbene, la domanda proposta da è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono. Parte_1
2.1. In punto di an debeatur, si rileva, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di assicurazione contro i danni, che incombe sull'assicurato l'onere di provare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
di contro, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza di presupposti fattuali per l'applicazione di clausole delimitative del rischio indennizzabile (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2023, n. 24273).
Nel caso di specie, l'assicurata ha prodotto il contratto di assicurazione, che espressamente prevede la garanzia contro il furto del veicolo targato GD900DN, con durata annuale e decorrenza dal 24 gennaio 2023. Ne consegue che, alla data in cui l'attrice ha affermato essersi verificato il furto del veicolo, ossia tra le ore 20:30 del 31 maggio 2023 e le ore 7:50 del 1° giugno 2023 la garanzia assicurativa era pacificamente operante. Del resto, la compagnia assicurativa non ha contestato che l'evento del furto fosse coperto dal contratto né ha invocato clausole delimitative del rischio indennizzabile.
Dirimente è quindi l'accertamento in ordine al concreto avvenimento del furto dell'autovettura. Parte convenuta ha sostenuto come il furto nella dinamica descritta da parte attrice non potesse ritenersi provato rilevando che l'autovettura all'epoca del sinistro non funzionava, a causa dei danni subiti a seguito dell'alluvione verificatasi in data 27 luglio 2021. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, la ricostruzione attorea – secondo cui l'auto era stata riparata e, alla data del furto, era marciante - risulta confermata dal combinato esame dei documenti prodotti e delle testimonianze rese in giudizio.
Quanto all'evento furto, la circostanza che in data 31 maggio 2023, intorno alle ore 20:30, Pt_1 avesse parcheggiato il proprio veicolo a EL in via Don Luigi Sturzo e che la mattina seguente,
[...] verso le 7:30 circa, il veicolo non fosse più lì, come da denuncia presentata ai Carabinieri di EL, è stata confermata da EG ET, marito dell'attrice. A tale riguardo, giova anzitutto evidenziare che non appare fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sollevata da parte convenuta nelle memorie ex art. 171-ter, nn. 2-3, nonché nell'ambito dell'udienza del 17 ottobre 2024. In particolare, la ha fondato la propria eccezione Controparte_1 in considerazione del rapporto di coniugio intercorrente tra il teste e l'attrice e della circostanza che il medesimo teste era il precedente proprietario dell'autovettura assicurata. L'art. 246 c.p.c. stabilisce testualmente che “[n]on possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. La giurisprudenza meglio specifica che “[l]'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve pagina 4 di 10 essere resa” (così Cass., sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26044; cfr. anche Cass., Ordinanza 18 marzo 2024 n. 7171). Ebbene, con riferimento ai profili rilevati da parte convenuta, il rapporto di coniugio, peraltro in regime di separazione dei beni, di per sé non fa sorgere in capo a un coniuge – nel caso di specie, il signor ET - un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione a questioni strettamente riguardanti l'altro. Parimenti irrilevante, in assenza di diversi e più specifici elementi, è poi la circostanza che EG ET fosse il precedente proprietario del veicolo. Chiarito che nel caso di specie non si pone tecnicamente un tema di incapacità a testimoniare, la deposizione di EG ET appare anche attendibile, considerando che la ricostruzione della vicenda dallo stesso fornita è stata complessivamente confermata anche da altri testimoni che non hanno legami di parentela con la signora Pt_1
Ciò premesso, il testimone EG ET ha dichiarato che la sera del 31 maggio 2023 si trovava dietro la moglie con un'altra autovettura e che la mattina seguente era uscito di casa subito dopo la moglie, constatando che il veicolo assicurato non fosse più dove era stato parcheggiato la sera precedente.
Con riferimento allo svolgimento dei fatti antecedenti della verificazione del sinistro, il medesimo teste EG ET ha affermato che, al momento del suo acquisto dalla società ossia in Controparte_4 data 7 marzo 2022, il veicolo effettivamente non era marciante, in quanto allagato a causa di un'alluvione. Il testimone ha però precisato che, a seguito dei lavori eseguiti dalla carrozzeria dalla Controparte_5 concessionaria Venus S.p.A. e poi, di nuovo, dalla il 17 luglio 2022 il veicolo era stato Controparte_5 reso funzionate. Avuto riguardo alla principale contestazione di parte convenuta, tale ultima circostanza risulta decisiva, in quanto dimostrerebbe che la riparazione dell'autovettura sia avvenuta prima dell'acquisto dell'autovettura da parte di della conclusione del contratto di assicurazione con la Parte_1 Controparte_1 nonché, soprattutto, della data di verificazione del furto. Come emerge dal certificato PRA prodotto come documento n. 9 dalla stessa parte convenuta, infatti, il trasferimento della proprietà del veicolo da EG ET a sua moglie risale al 12 dicembre 2022; il contratto di assicurazione è stato Parte_1 stipulato in data 24 gennaio 2023; secondo la prospettazione attorea, il furto del veicolo si sarebbe verificato tra la sera del 31 maggio 2023 e la mattina del 1° giugno 2023. In sintesi, il fatto che il veicolo sia stato reso funzionante costituisce il presupposto per ritenere che il furto si sia potuto verificare secondo la dinamica descritta da parte attrice.
Ebbene, anche il testimone , carrozziere presso la società ha Testimone_1 Controparte_5 confermato la ricostruzione effettuata dal primo teste, dichiarando che l'autovettura era stata portata in carrozzeria con un carroattrezzi nel mese di marzo 2022 non funzionante né marciante per essere riparata dei danni subiti a seguito di un'alluvione. In ordine a tale testimonianza, i principi sopra richiamati in merito all'art. 246 c.p.c. inducono ad escludere la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta circa l'incapacità a testimoniare del signor , basata sulla circostanza per cui lo stesso è un Testimone_1 collega di lavoro del signor EG ET;
nè si ravvisano elementi per ritenere inattendibile la sua testimonianza, posto che le dichiarazioni rese sono convergenti anche con quelle del teste Testimone_2 come si evidenzierà di seguito. Il signor ha affermato di aver eseguito, presso la insieme a EG ET i Tes_1 Controparte_5 lavori di smontaggio e rimontaggio della carrozzeria, nonché quelli al motore, riconoscendo le fotografie del veicolo in riparazione prodotte da parte attrice come documento n. 9 in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.. Il medesimo teste ha anche confermato che la vettura era stata successivamente portata, sempre con carroattrezzi, alla concessionaria Venus, dove erano state eseguite riparazioni all'impianto pagina 5 di 10 elettrico e presso cui erano stati precedentemente acquistati pezzi di ricambio, riconoscendo la documentazione fiscale prodotta da parte attrice (cfr. docc. 10-15 di parte attrice prodotti in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
A tale ultimo riguardo, il testimone responsabile della concessionaria Venus S.p.A., Testimone_2 sulla base di un documento di preordine e dei relativi allegati in suo possesso e successivamente acquisiti nel presente giudizio (cfr. documenti allegati alla nota di deposito dell'8 aprile 2025 di parte attrice) ha più specificamente dichiarato che la vettura era stata consegnata, con carroattrezzi, alla Venus S.p.A. in data 28 aprile 2022 ed era stata lì parzialmente riparata. In particolare, è stato chiarito che in quella sede era stato riparato il cambio automatico in seguito alla codifica di una serie di centraline. Il testimone ha anche dichiarato che la vettura era stata poi ritirata, sempre con carroattrezzi, dal signor EG ET in data 20 maggio 2022 ancora in stato non marciante.
Ancora, il testimone ha dichiarato che, a seguito degli interventi eseguiti dalla Testimone_1
Venus S.p.A., il veicolo era stato riportato presso la dove in data 17 luglio 2022 erano Controparte_5 stati ultimati i lavori per rendere il veicolo definitivamente marciante e perfettamente funzionante, riconoscendo la relativa documentazione fiscale, nonché confermando che i video che ritraevano l'interno del veicolo con motore acceso erano stati registrati da EG ET (docc. 16-17 di parte attrice prodotti in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
Per quanto maggiormente rileva nella presente sede, della circostanza che il veicolo fosse stato reso funzionante nel mese di luglio 2022 a seguito dei lavori eseguiti dalla prima, dalla Controparte_5 concessionaria Venus poi e, infine, ancora dalla ha dichiarato di essere venuto a Controparte_5 conoscenza anche il testimone , dipendente della Cieffe Investigazioni S.r.l. e accertatore Testimone_3 incaricato della nello svolgimento delle proprie verifiche. Controparte_1
Non appare invece coerente con le risultanze documentali né con le dichiarazioni degli altri testi la deposizione di uno degli amministratori della Cieffe Investigazioni S.r.l., indicato come Testimone_4 testimone da parte convenuta. Segnatamente, la dichiarazione “il signor mi riferì che la vettura aveva lasciato l'officina Venus nelle medesime Tes_2 condizioni in cui era arrivata”, oltre ad essere in contraddizione con la dichiarazione resa dal teste
[...]
si pone in contrasto con il documento n. 15 di parte attrice richiamato dallo stesso Tes_2 Tes_4
dal cui esame emergono, invece, i lavori di codificazione delle centraline. Il fatto che in tale
[...] documento sia scritto “Vettura non conforme e allagata. Smontata” potrebbe significare che l'auto è effettivamente arrivata alla Venus S.p.A. nello stato descritto, ma non esclude che lì sia stata eseguita una parte delle riparazioni, poi completate presso la carrozzeria Inoltre, la dichiarazione Controparte_5
“Preciso che mi è stato riferito dalla signora che quando lei ha acquistato l'auto da suo marito (EG Parte_1
ET) la vettura era ancora non marciante e non funzionante” risulta contradditoria rispetto a quanto emerge dalla relazione della Cieffe Investigazioni S.r.l. prodotta da parte convenuta quale documento n. 16 in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., laddove è scritto che “[l]a nostra referente, ci confermava che la Mercedes targata GD900DN veniva acquistata dal marito danneggiata e non funzionante, precisando tuttavia che la stessa sarebbe stata riparata dal sig. EG ET, di professione meccanico. La persona escussa affermava che la vettura veniva ripristinata ed il giorno del furto era regolarmente funzionante, infatti veniva parcheggiata da lei stessa nei pressi della sua abitazione”. A tale riguardo, preme osservare che, diversamente da quanto ha sostenuto la difesa di
[...]
la fattura prodotta da parte convenuta come documento n. 8 con la dicitura “Per Controparte_1 cessione n. 01 autovettura alluvionata” non riguarda il trasferimento di proprietà del veicolo da EG ET a bensì è relativa alla vendita del medesimo veicolo dalla al signor EG Parte_1 Controparte_3
ET. pagina 6 di 10 Infine, alcuna rilevanza possono assumere le fotografie prodotte dalla compagnia di assicurazioni come documento n. 12 che, nella prospettiva della società convenuta, contribuirebbero a dimostrare che il veicolo non era marciante all'epoca del sinistro, in quanto parcheggiato nel medesimo luogo e con il volante sempre nella stessa posizione. Tuttavia, trattasi di fotografie, da cui non è nemmeno possibile evincere la targa del veicolo effettivamente ritratto. Di conseguenza, le stesse sono del tutto inidonee a supportare la tesi di parte convenuta. Pertanto, la deposizione di non sembra smentire in modo specifico e convincente Testimone_4
l'effettiva riparazione del veicolo prima del trasferimento di proprietà in favore dell'attrice e della verificazione del sinistro. Né i documenti invocati da parte convenuta sono idonei a supportare una ricostruzione diversa del fatto. In definitiva, il furto del veicolo assicurato risulta provato, con la conseguenza che ha diritto Parte_1 di ottenere dalla il relativo indennizzo in forza del contratto di assicurazione Controparte_1 stipulato tra le parti. 2.2. Con riferimento al quantum, nella polizza è previsto che il capitale assicurato per le garanzie contrattuali pattuite, ivi compresa quella contro il furto, corrisponde al valore commerciale del veicolo, indicato in misura pari ad euro 31.500,00. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dalla difesa della convenuta, le condizioni di contratto imponevano, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di tener conto del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro (cfr. artt. 3.14, X.9 e X.10 delle condizioni di contratto sub doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), indicando quali parametri utilizzabili le quotazioni indicate nel mensile “Quattroruote” al momento del sinistro oppure le quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Anche prescindendo dalla scarsa rilevanza del documento prodotto dall'attrice quale “quotazione Infocar-Quattroruote” (doc. 6) - documento che riporta la dicitura “quotazione per assicurare” dal significato poco chiaro e che non appare nemmeno riferibile al periodo del furto, trattandosi di un estratto alquanto sintetico predisposto nell'imminenza dell'introduzione del giudizio - ad avviso di questo giudice, nella liquidazione dell'indennizzo, occorre tenere necessariamente conto della storia del veicolo oggetto di causa, in quanto la stessa non può non incidere sulla determinazione del suo valore di mercato. In altre parole, non possono trascurarsi che si trattava pur sempre di un veicolo che aveva subito danni per effetto di un'alluvione, motivo per cui era stato prima venduto dalla a EG Controparte_3
ET al prezzo di euro 13.500,00 e successivamente rivenduto da quest'ultimo all'odierna attrice per il prezzo di euro 13.750,00. Appare quindi ragionevole considerare quale valore di mercato del veicolo quello pagato dall'attrice quando ne ha effettuato l'acquisto, anche considerando che in base alla ricostruzione attorea e confermata dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio, al momento dell'acquisto da parte della signora tutte le riparazioni erano state già effettuate. Pt_1
Peraltro, pur accertate le riparazioni rispetto ai danni da alluvione, parte attrice non ha indicato in modo dettagliato di quanto il valore di mercato del veicolo sarebbe incrementato in ragione delle stesse né può essere onere del giudice effettuare una verifica in tal senso. In conclusione, l'importo indennizzabile è pari a € 13.750,00, cui aggiungere interessi e rivalutazione monetaria. Come chiarito dal costante orientamento della legittimità, infatti, “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, pagina 7 di 10 rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (…). In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione” (così, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2023, n. 16229, conf., ex multis, Cass. civ., sez. III 28 luglio 2015, n. 15868; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10488; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2001, n. 4753). Nel caso di specie, dunque, la somma di € 13.750,00 deve essere rivalutata dal giorno 1 giugno 2023, data di verificazione del sinistro, sino al momento della presente liquidazione. Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T., deve essere determinata la somma di euro 14.066,25 all'attualità. In merito agli interessi, deve recepirsi il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712) secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., sulla somma di euro 14.066,25, devalutata al 15 novembre 2023 (data del verbale di mediazione) e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. sull'importo liquidato di € 14.066,25.
2.3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 14.066,25, oltre interessi secondo i criteri poc'anzi indicati. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate e, quindi, applicando i valori medi di cui ai parametri citati per tutte le fasi di giudizio. Nello specifico, le spese devono essere attribuite all'avvocato Mauro Leanza, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
4. Occorre poi tenere in considerazione che la non ha opposto un valido Controparte_1 motivo per giustificare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. A tal fine, infatti, non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente ha comunque comunicato l'intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio, atteso che
“in caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata” (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità, circostanze non sussistenti nella fattispecie oggetto d'esame. Nel caso di specie, in effetti, risulta che la compagnia assicurativa abbia consapevolmente pagina 8 di 10 scelto di non partecipare al procedimento di mediazione, ritenendo non dimostrata la circostanza che “il veicolo fosse marciante alla data del presunto furto, in conseguenza dei danni riportati dal mezzo nell'evento del 27-07-2021” (doc. 13 di parte convenuta). La società convenuta, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Considerato che
il contributo unificato per il presente giudizio era pari ad euro 518,00, la società deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.036,00 Controparte_1 in favore dell'Erario. In accoglimento della richiesta avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, questo giudice ritiene di condannare la compagnia di assicurazioni convenuta al pagamento, in favore di della somma equitativamente determinata di € 200,00. Parte_1
5. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna della per Controparte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'attrice. Sembrerebbe che parte attrice abbia inteso formulare la domanda ai sensi del comma 3 di tale norma, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento, in suo favore, di una somma equitativamente determinata. Come recentemente statuito dalla giurisprudenza, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente, in violazione di quel minimo di canone di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (cfr. Corte d'Appello di Napoli, sez. IV, 19 luglio 2025, n. 3863; Corte d'Appello di Catanzaro, sez. III, 11 gennaio 2024, n. 40). Ebbene, nel caso di specie, parte attrice si è lamentata, anzitutto, della condotta poco collaborativa tenuta della compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale, consistita, ad esempio, nel non aver richiesto l'invio di dichiarazioni testimoniali. Inoltre, l'attrice ha lamentato la violazione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, evidenziando come la società convenuta abbia completamente disatteso l'invito a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria. Infine, la difesa di parte attrice ha sostenuto che la convenuta abbia perseverato nella propria condotta ostruzionistica, resistendo nel presente giudizio con eccezioni infondate ictu oculi e valorizzando circostanze irrilevanti. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, gli elementi addotti da parte attrice non sono sufficienti a qualificare la condotta della compagnia assicurativa convenuta come abusiva. Pur potendosi astrattamente considerare anche il comportamento tenuto dalle parti nella fase stragiudiziale, la mancata richiesta di invio di dichiarazioni testimoniali non costituisce una condotta scorretta e poco collaborativa, tanto più che non risulta nemmeno che l'assicurata si sia attivata in tal senso, indicando alla compagnia testimoni, che sarebbero stati utili per la corretta ricostruzione del fatto prima dell'introduzione del presente giudizio. Non conferente, invece, il riferimento alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, che rileva sotto il diverso profilo dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come messo in luce in precedenza (cfr. supra par. 4). Poiché parte attrice ha lamentato anche di aver subito un danno in conseguenza della condotta di parte convenuta, preme comunque precisare che la non può essere condannata Controparte_1 nemmeno ai sensi del comma 1 della medesima norma. Ad avviso di il danno sarebbe Parte_1 consistito nelle spese sostenute per introdurre il presente giudizio e nel ritardo nell'ottenimento dell'indennizzo ad essa spettante. Posto che è necessaria la dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite, parte attrice non ha allegato specificamente né tantomeno documentato di aver sostenuto pagina 9 di 10 spese ulteriori per introdurre il presente giudizio. Inoltre, il ritardo nell'ottenimento dell'indennizzo deve ritenersi ristorato dalla rivalutazione monetaria applicata sull'importo liquidato. In ogni caso, non sussistono gli estremi per ravvisare nella condotta tenuta dalla compagnia assicurativa soccombente mala fede ovvero, al più, colpa grave, che costituisce l'elemento soggettivo minimo richiesto per l'applicazione della disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. in accoglimento parziale della domanda proposta da condanna la Parte_1 [...] al pagamento, in favore di della somma di euro 14.066,25, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 secondo i criteri indicati in motivazione;
b. condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 545,00 per spese e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Mauro Leanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. condanna al pagamento, in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 12-bis, Controparte_1 comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di euro 200,00;
d. condanna al pagamento, in favore dell'Erario, dell'importo di € Controparte_1
1.036,00. Così deciso a Milano, in data 22 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3474 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Leanza, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Venezia n. 24, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTRICE E (C.F./P.I. ), in persona della legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore dottoressa rappresentata e difesa dall'avvocato Marcella Schiavi elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Milano, via Curtatone n. 16, come da procura alle liti in atti CONVENUTA OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: a) accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di indennizzo a carico di in p.l.r.p.t.
Controparte_1 relativamente alla polizza “garanzia furto” n. 409309438, emessa il 24.01.2023, conseguente al furto totale dell'autoveicolo tg. GD900DN; b) per l'effetto, condannare in p.l.r.p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore dell'istante, da
Controparte_1 quantificarsi nell'importo di € 31.500,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo indicato in polizza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
c) in via subordinata, condannare in p.l.r.p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore
Controparte_1 dell'istante, da quantificarsi nell'importo di € 29.040,00, corrispondente al valore di mercato del veicolo al momento del furto, ovvero a quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
d) in via ulteriormente gradata, condannare in p.l.r.p.t. al pagamento dell'indennizzo in favore
Controparte_1 dell'istante, da quantificarsi nell'importo di € 13.750,00, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo, ovvero a quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
e) condannare in p.l.r.p.t. al pagamento di spese e competenze di lite, oltre oneri di Legge, con
Controparte_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.; pagina 1 di 10 f) condannare in p.l.r.p.t. alla sanzione ex art. 12 bis comma 3 D. Lgs. 28/2010, come Controparte_1 modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), prevista per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria. g) condannare, altresì, in p.l.r.p.t., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ad una somma equitativamente Controparte_1 determinata. Si insiste altresì per l'ammissione delle prove già ritualmente richieste in atti, nella parte in cui le stesse non siano state ammesse”.
Parte convenuta:
“Voglia l'adito Tribunale , disattesa ogni contraria istanza così decidere:
− In via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della decisione del GIP c/o il Tribunale di Milano investito della questione per quanto consta alla presente difesa;
− Nel merito, rigettare ogni richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia risultando ogni domanda svolta dall'attrice, infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte dedotte in atto;
− Spese rifuse, oltre rimborso forfait ed oneri, anche fiscali, come dovuti;
La Compagnia rinnova poi l'ammissione delle prove come richieste in atti laddove non ammesse e, contestate le conclusioni avverse , dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2024 ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendone la condanna al pagamento, in via principale, della somma di Controparte_1
€ 31.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, della somma di € 29.040,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di esatto adempimento del contratto di assicurazione in essere tra le parti. Inoltre, l'attrice ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni convenuta al pagamento della sanzione ex art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010. 1.1. A fondamento della domanda, parte attrice:
- ha documentato di essere proprietaria del veicolo Mercedes A 250 E Automatic EQ – Power Business targato GD900DN (doc. 1 di parte attrice);
- ha documentato di aver stipulato con la in data 24 gennaio 2023 un contratto di Controparte_1 assicurazione incorporato nella polizza n. 409309438 contro il rischio di furto del veicolo per il valore commerciale indicato di € 31.500,00 (doc. 2 di parte attrice);
- ha allegato che in data 31 maggio 2023, alle ore 20:30 circa, ha parcheggiato il veicolo a Parte_1
EL, in via Don Luigi Sturzo, e il giorno successivo, alle ore 7:30 circa, non lo aveva più trovato, nonostante avesse provveduto a chiudere le portiere e attivare il meccanismo di chiusura del veicolo;
- ha documentato di aver denunciato il furto ai Carabinieri di EL (doc. 3 di parte attrice), e di aver comunicato l'accaduto anche alla compagnia di assicurazioni;
- ha esposto di aver trasmesso alla tutte la documentazione dalla stessa richiesta Controparte_1
(cfr. doc. 4 di parte attrice);
- ha allegato che la aveva rifiutato di corrispondere l'indennizzo; Controparte_1
- ha documentato di aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per la mancata adesione della (doc. 5 di parte attrice); Controparte_1
pagina 2 di 10 - ha affermato che al momento del furto il veicolo si trovava in perfette condizioni, sia meccaniche che di carrozzeria, e che il suo valore di mercato era pari a € 29.040,00 iva inclusa, come risultante dalla quotazione Infocar/Quattroruote (cfr. doc. 6 di parte attrice). ha quindi dedotto che la compagnia di assicurazioni si era resa inadempiente rispetto agli Parte_1 obblighi contrattuali assunti ex artt. 1175 e 1176 c.c.. 1.2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, siccome infondata in fatto e in diritto. In particolare, a supporto del diniego opposto alla assicurata (cfr. doc. 6 di parte convenuta), circa la ricostruzione del fatto, la società convenuta ha esposto:
- che dal certificato PRA risultava che il veicolo era stato immatricolato nuovo in Italia per il valore di € 63.941,01 e che, dopo vari passaggi di proprietà, EG ET lo aveva acquistato al prezzo di € 13.500,00 e successivamente venduto a sua moglie con attestazione “per cessione n.01 Parte_1 autovettura alluvionata …vista e piaciuta nello stato in cui si trova”, come emergeva dalla relativa fattura di vendita (doc.
8-9 di parte convenuta);
- che presso la era stato accertato che la vettura era in buone condizioni all'esterno, ma Controparte_3 non era funzionante né marciante, in quanto gravemente danneggiata da un'alluvione avvenuta il 27 luglio 2021;
- che i danni subiti in conseguenza di tale evento atmosferico erano stati risarciti dalla precedente compagnia assicurativa IC UR LC (cfr. doc. 7, pag. 2 e doc. 10 di parte convenuta);
- che aveva affermato ai periti fiduciari della di aver acquistato Parte_1 Controparte_1
l'autovettura danneggiata e non funzionante, spiegando di averla fatta successivamente riparare da suo marito, in quanto meccanico professionista, senza tuttavia documentare tale circostanza;
- che i propri accertatori avevano appurato che sul veicolo erano stati eseguiti interventi dalla carrozzeria Venus S.p.A.;
- che, tuttavia, tali interventi avevano avuto esito negativo, con la conseguenza che la cliente aveva successivamente ritirato la vettura in uno stato non funzionante, come emergeva dal documento fiscale emesso dalla Venus S.p.A. nei confronti di un'altra precedente carrozzeria e dalle foto scattate in sede di perizia e in fase di riparazione, che ritraevano il veicolo sempre nella identica posizione, con lo sterzo girato nel medesimo modo (docc. 11-12 di parte convenuta). Per quanto concerne i profili di diritto, in via preliminare, parte convenuta ha formulato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 337 c.p.c., in considerazione della pendenza del procedimento penale che coinvolge le medesime parti del presente giudizio (cfr. doc. 7 di parte convenuta). Nel merito, la ha eccepito: Controparte_1
- la mancata prova del furto, evidenziando come la denuncia sporta ai Carabinieri di EL costituisse un atto unilaterale dell'assicurata di per sé non idoneo a dimostrare la verificazione dell'evento nelle modalità descritte da parte attrice;
- che, laddove venisse accertato il furto, il contratto prevedeva che l'indennizzo doveva essere corrisposto avuto riguardo al valore di mercato del veicolo assicurato, rilevando come lo stesso non potesse essere comunque superiore alla valutazione al momento del trasferimento di proprietà del veicolo da EG ET a Parte_1
- che non sussistevano i presupposti per la condanna della compagnia assicurativa al pagamento della sanzione di cui all'art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, in quanto la compagnia di assicurazione aveva pagina 3 di 10 giustificato i motivi della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. doc. 13 di parte convenuta);
- che la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi costituirebbe un'indebita duplicazione.
1.3. E' stata espletata attività istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni e all'esito il giudice ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.. In quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Orbene, la domanda proposta da è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono. Parte_1
2.1. In punto di an debeatur, si rileva, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di assicurazione contro i danni, che incombe sull'assicurato l'onere di provare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
di contro, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza di presupposti fattuali per l'applicazione di clausole delimitative del rischio indennizzabile (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2023, n. 24273).
Nel caso di specie, l'assicurata ha prodotto il contratto di assicurazione, che espressamente prevede la garanzia contro il furto del veicolo targato GD900DN, con durata annuale e decorrenza dal 24 gennaio 2023. Ne consegue che, alla data in cui l'attrice ha affermato essersi verificato il furto del veicolo, ossia tra le ore 20:30 del 31 maggio 2023 e le ore 7:50 del 1° giugno 2023 la garanzia assicurativa era pacificamente operante. Del resto, la compagnia assicurativa non ha contestato che l'evento del furto fosse coperto dal contratto né ha invocato clausole delimitative del rischio indennizzabile.
Dirimente è quindi l'accertamento in ordine al concreto avvenimento del furto dell'autovettura. Parte convenuta ha sostenuto come il furto nella dinamica descritta da parte attrice non potesse ritenersi provato rilevando che l'autovettura all'epoca del sinistro non funzionava, a causa dei danni subiti a seguito dell'alluvione verificatasi in data 27 luglio 2021. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, la ricostruzione attorea – secondo cui l'auto era stata riparata e, alla data del furto, era marciante - risulta confermata dal combinato esame dei documenti prodotti e delle testimonianze rese in giudizio.
Quanto all'evento furto, la circostanza che in data 31 maggio 2023, intorno alle ore 20:30, Pt_1 avesse parcheggiato il proprio veicolo a EL in via Don Luigi Sturzo e che la mattina seguente,
[...] verso le 7:30 circa, il veicolo non fosse più lì, come da denuncia presentata ai Carabinieri di EL, è stata confermata da EG ET, marito dell'attrice. A tale riguardo, giova anzitutto evidenziare che non appare fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sollevata da parte convenuta nelle memorie ex art. 171-ter, nn. 2-3, nonché nell'ambito dell'udienza del 17 ottobre 2024. In particolare, la ha fondato la propria eccezione Controparte_1 in considerazione del rapporto di coniugio intercorrente tra il teste e l'attrice e della circostanza che il medesimo teste era il precedente proprietario dell'autovettura assicurata. L'art. 246 c.p.c. stabilisce testualmente che “[n]on possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. La giurisprudenza meglio specifica che “[l]'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve pagina 4 di 10 essere resa” (così Cass., sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26044; cfr. anche Cass., Ordinanza 18 marzo 2024 n. 7171). Ebbene, con riferimento ai profili rilevati da parte convenuta, il rapporto di coniugio, peraltro in regime di separazione dei beni, di per sé non fa sorgere in capo a un coniuge – nel caso di specie, il signor ET - un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione a questioni strettamente riguardanti l'altro. Parimenti irrilevante, in assenza di diversi e più specifici elementi, è poi la circostanza che EG ET fosse il precedente proprietario del veicolo. Chiarito che nel caso di specie non si pone tecnicamente un tema di incapacità a testimoniare, la deposizione di EG ET appare anche attendibile, considerando che la ricostruzione della vicenda dallo stesso fornita è stata complessivamente confermata anche da altri testimoni che non hanno legami di parentela con la signora Pt_1
Ciò premesso, il testimone EG ET ha dichiarato che la sera del 31 maggio 2023 si trovava dietro la moglie con un'altra autovettura e che la mattina seguente era uscito di casa subito dopo la moglie, constatando che il veicolo assicurato non fosse più dove era stato parcheggiato la sera precedente.
Con riferimento allo svolgimento dei fatti antecedenti della verificazione del sinistro, il medesimo teste EG ET ha affermato che, al momento del suo acquisto dalla società ossia in Controparte_4 data 7 marzo 2022, il veicolo effettivamente non era marciante, in quanto allagato a causa di un'alluvione. Il testimone ha però precisato che, a seguito dei lavori eseguiti dalla carrozzeria dalla Controparte_5 concessionaria Venus S.p.A. e poi, di nuovo, dalla il 17 luglio 2022 il veicolo era stato Controparte_5 reso funzionate. Avuto riguardo alla principale contestazione di parte convenuta, tale ultima circostanza risulta decisiva, in quanto dimostrerebbe che la riparazione dell'autovettura sia avvenuta prima dell'acquisto dell'autovettura da parte di della conclusione del contratto di assicurazione con la Parte_1 Controparte_1 nonché, soprattutto, della data di verificazione del furto. Come emerge dal certificato PRA prodotto come documento n. 9 dalla stessa parte convenuta, infatti, il trasferimento della proprietà del veicolo da EG ET a sua moglie risale al 12 dicembre 2022; il contratto di assicurazione è stato Parte_1 stipulato in data 24 gennaio 2023; secondo la prospettazione attorea, il furto del veicolo si sarebbe verificato tra la sera del 31 maggio 2023 e la mattina del 1° giugno 2023. In sintesi, il fatto che il veicolo sia stato reso funzionante costituisce il presupposto per ritenere che il furto si sia potuto verificare secondo la dinamica descritta da parte attrice.
Ebbene, anche il testimone , carrozziere presso la società ha Testimone_1 Controparte_5 confermato la ricostruzione effettuata dal primo teste, dichiarando che l'autovettura era stata portata in carrozzeria con un carroattrezzi nel mese di marzo 2022 non funzionante né marciante per essere riparata dei danni subiti a seguito di un'alluvione. In ordine a tale testimonianza, i principi sopra richiamati in merito all'art. 246 c.p.c. inducono ad escludere la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta circa l'incapacità a testimoniare del signor , basata sulla circostanza per cui lo stesso è un Testimone_1 collega di lavoro del signor EG ET;
nè si ravvisano elementi per ritenere inattendibile la sua testimonianza, posto che le dichiarazioni rese sono convergenti anche con quelle del teste Testimone_2 come si evidenzierà di seguito. Il signor ha affermato di aver eseguito, presso la insieme a EG ET i Tes_1 Controparte_5 lavori di smontaggio e rimontaggio della carrozzeria, nonché quelli al motore, riconoscendo le fotografie del veicolo in riparazione prodotte da parte attrice come documento n. 9 in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.. Il medesimo teste ha anche confermato che la vettura era stata successivamente portata, sempre con carroattrezzi, alla concessionaria Venus, dove erano state eseguite riparazioni all'impianto pagina 5 di 10 elettrico e presso cui erano stati precedentemente acquistati pezzi di ricambio, riconoscendo la documentazione fiscale prodotta da parte attrice (cfr. docc. 10-15 di parte attrice prodotti in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
A tale ultimo riguardo, il testimone responsabile della concessionaria Venus S.p.A., Testimone_2 sulla base di un documento di preordine e dei relativi allegati in suo possesso e successivamente acquisiti nel presente giudizio (cfr. documenti allegati alla nota di deposito dell'8 aprile 2025 di parte attrice) ha più specificamente dichiarato che la vettura era stata consegnata, con carroattrezzi, alla Venus S.p.A. in data 28 aprile 2022 ed era stata lì parzialmente riparata. In particolare, è stato chiarito che in quella sede era stato riparato il cambio automatico in seguito alla codifica di una serie di centraline. Il testimone ha anche dichiarato che la vettura era stata poi ritirata, sempre con carroattrezzi, dal signor EG ET in data 20 maggio 2022 ancora in stato non marciante.
Ancora, il testimone ha dichiarato che, a seguito degli interventi eseguiti dalla Testimone_1
Venus S.p.A., il veicolo era stato riportato presso la dove in data 17 luglio 2022 erano Controparte_5 stati ultimati i lavori per rendere il veicolo definitivamente marciante e perfettamente funzionante, riconoscendo la relativa documentazione fiscale, nonché confermando che i video che ritraevano l'interno del veicolo con motore acceso erano stati registrati da EG ET (docc. 16-17 di parte attrice prodotti in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
Per quanto maggiormente rileva nella presente sede, della circostanza che il veicolo fosse stato reso funzionante nel mese di luglio 2022 a seguito dei lavori eseguiti dalla prima, dalla Controparte_5 concessionaria Venus poi e, infine, ancora dalla ha dichiarato di essere venuto a Controparte_5 conoscenza anche il testimone , dipendente della Cieffe Investigazioni S.r.l. e accertatore Testimone_3 incaricato della nello svolgimento delle proprie verifiche. Controparte_1
Non appare invece coerente con le risultanze documentali né con le dichiarazioni degli altri testi la deposizione di uno degli amministratori della Cieffe Investigazioni S.r.l., indicato come Testimone_4 testimone da parte convenuta. Segnatamente, la dichiarazione “il signor mi riferì che la vettura aveva lasciato l'officina Venus nelle medesime Tes_2 condizioni in cui era arrivata”, oltre ad essere in contraddizione con la dichiarazione resa dal teste
[...]
si pone in contrasto con il documento n. 15 di parte attrice richiamato dallo stesso Tes_2 Tes_4
dal cui esame emergono, invece, i lavori di codificazione delle centraline. Il fatto che in tale
[...] documento sia scritto “Vettura non conforme e allagata. Smontata” potrebbe significare che l'auto è effettivamente arrivata alla Venus S.p.A. nello stato descritto, ma non esclude che lì sia stata eseguita una parte delle riparazioni, poi completate presso la carrozzeria Inoltre, la dichiarazione Controparte_5
“Preciso che mi è stato riferito dalla signora che quando lei ha acquistato l'auto da suo marito (EG Parte_1
ET) la vettura era ancora non marciante e non funzionante” risulta contradditoria rispetto a quanto emerge dalla relazione della Cieffe Investigazioni S.r.l. prodotta da parte convenuta quale documento n. 16 in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., laddove è scritto che “[l]a nostra referente, ci confermava che la Mercedes targata GD900DN veniva acquistata dal marito danneggiata e non funzionante, precisando tuttavia che la stessa sarebbe stata riparata dal sig. EG ET, di professione meccanico. La persona escussa affermava che la vettura veniva ripristinata ed il giorno del furto era regolarmente funzionante, infatti veniva parcheggiata da lei stessa nei pressi della sua abitazione”. A tale riguardo, preme osservare che, diversamente da quanto ha sostenuto la difesa di
[...]
la fattura prodotta da parte convenuta come documento n. 8 con la dicitura “Per Controparte_1 cessione n. 01 autovettura alluvionata” non riguarda il trasferimento di proprietà del veicolo da EG ET a bensì è relativa alla vendita del medesimo veicolo dalla al signor EG Parte_1 Controparte_3
ET. pagina 6 di 10 Infine, alcuna rilevanza possono assumere le fotografie prodotte dalla compagnia di assicurazioni come documento n. 12 che, nella prospettiva della società convenuta, contribuirebbero a dimostrare che il veicolo non era marciante all'epoca del sinistro, in quanto parcheggiato nel medesimo luogo e con il volante sempre nella stessa posizione. Tuttavia, trattasi di fotografie, da cui non è nemmeno possibile evincere la targa del veicolo effettivamente ritratto. Di conseguenza, le stesse sono del tutto inidonee a supportare la tesi di parte convenuta. Pertanto, la deposizione di non sembra smentire in modo specifico e convincente Testimone_4
l'effettiva riparazione del veicolo prima del trasferimento di proprietà in favore dell'attrice e della verificazione del sinistro. Né i documenti invocati da parte convenuta sono idonei a supportare una ricostruzione diversa del fatto. In definitiva, il furto del veicolo assicurato risulta provato, con la conseguenza che ha diritto Parte_1 di ottenere dalla il relativo indennizzo in forza del contratto di assicurazione Controparte_1 stipulato tra le parti. 2.2. Con riferimento al quantum, nella polizza è previsto che il capitale assicurato per le garanzie contrattuali pattuite, ivi compresa quella contro il furto, corrisponde al valore commerciale del veicolo, indicato in misura pari ad euro 31.500,00. Tuttavia, come condivisibilmente rilevato dalla difesa della convenuta, le condizioni di contratto imponevano, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di tener conto del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro (cfr. artt. 3.14, X.9 e X.10 delle condizioni di contratto sub doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), indicando quali parametri utilizzabili le quotazioni indicate nel mensile “Quattroruote” al momento del sinistro oppure le quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Anche prescindendo dalla scarsa rilevanza del documento prodotto dall'attrice quale “quotazione Infocar-Quattroruote” (doc. 6) - documento che riporta la dicitura “quotazione per assicurare” dal significato poco chiaro e che non appare nemmeno riferibile al periodo del furto, trattandosi di un estratto alquanto sintetico predisposto nell'imminenza dell'introduzione del giudizio - ad avviso di questo giudice, nella liquidazione dell'indennizzo, occorre tenere necessariamente conto della storia del veicolo oggetto di causa, in quanto la stessa non può non incidere sulla determinazione del suo valore di mercato. In altre parole, non possono trascurarsi che si trattava pur sempre di un veicolo che aveva subito danni per effetto di un'alluvione, motivo per cui era stato prima venduto dalla a EG Controparte_3
ET al prezzo di euro 13.500,00 e successivamente rivenduto da quest'ultimo all'odierna attrice per il prezzo di euro 13.750,00. Appare quindi ragionevole considerare quale valore di mercato del veicolo quello pagato dall'attrice quando ne ha effettuato l'acquisto, anche considerando che in base alla ricostruzione attorea e confermata dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio, al momento dell'acquisto da parte della signora tutte le riparazioni erano state già effettuate. Pt_1
Peraltro, pur accertate le riparazioni rispetto ai danni da alluvione, parte attrice non ha indicato in modo dettagliato di quanto il valore di mercato del veicolo sarebbe incrementato in ragione delle stesse né può essere onere del giudice effettuare una verifica in tal senso. In conclusione, l'importo indennizzabile è pari a € 13.750,00, cui aggiungere interessi e rivalutazione monetaria. Come chiarito dal costante orientamento della legittimità, infatti, “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, pagina 7 di 10 rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (…). In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione” (così, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2023, n. 16229, conf., ex multis, Cass. civ., sez. III 28 luglio 2015, n. 15868; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10488; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2001, n. 4753). Nel caso di specie, dunque, la somma di € 13.750,00 deve essere rivalutata dal giorno 1 giugno 2023, data di verificazione del sinistro, sino al momento della presente liquidazione. Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T., deve essere determinata la somma di euro 14.066,25 all'attualità. In merito agli interessi, deve recepirsi il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712) secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., sulla somma di euro 14.066,25, devalutata al 15 novembre 2023 (data del verbale di mediazione) e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. sull'importo liquidato di € 14.066,25.
2.3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 14.066,25, oltre interessi secondo i criteri poc'anzi indicati. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate e, quindi, applicando i valori medi di cui ai parametri citati per tutte le fasi di giudizio. Nello specifico, le spese devono essere attribuite all'avvocato Mauro Leanza, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
4. Occorre poi tenere in considerazione che la non ha opposto un valido Controparte_1 motivo per giustificare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. A tal fine, infatti, non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente ha comunque comunicato l'intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio, atteso che
“in caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata” (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità, circostanze non sussistenti nella fattispecie oggetto d'esame. Nel caso di specie, in effetti, risulta che la compagnia assicurativa abbia consapevolmente pagina 8 di 10 scelto di non partecipare al procedimento di mediazione, ritenendo non dimostrata la circostanza che “il veicolo fosse marciante alla data del presunto furto, in conseguenza dei danni riportati dal mezzo nell'evento del 27-07-2021” (doc. 13 di parte convenuta). La società convenuta, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Considerato che
il contributo unificato per il presente giudizio era pari ad euro 518,00, la società deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.036,00 Controparte_1 in favore dell'Erario. In accoglimento della richiesta avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, questo giudice ritiene di condannare la compagnia di assicurazioni convenuta al pagamento, in favore di della somma equitativamente determinata di € 200,00. Parte_1
5. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna della per Controparte_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'attrice. Sembrerebbe che parte attrice abbia inteso formulare la domanda ai sensi del comma 3 di tale norma, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento, in suo favore, di una somma equitativamente determinata. Come recentemente statuito dalla giurisprudenza, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente, in violazione di quel minimo di canone di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta (cfr. Corte d'Appello di Napoli, sez. IV, 19 luglio 2025, n. 3863; Corte d'Appello di Catanzaro, sez. III, 11 gennaio 2024, n. 40). Ebbene, nel caso di specie, parte attrice si è lamentata, anzitutto, della condotta poco collaborativa tenuta della compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale, consistita, ad esempio, nel non aver richiesto l'invio di dichiarazioni testimoniali. Inoltre, l'attrice ha lamentato la violazione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, evidenziando come la società convenuta abbia completamente disatteso l'invito a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria. Infine, la difesa di parte attrice ha sostenuto che la convenuta abbia perseverato nella propria condotta ostruzionistica, resistendo nel presente giudizio con eccezioni infondate ictu oculi e valorizzando circostanze irrilevanti. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, gli elementi addotti da parte attrice non sono sufficienti a qualificare la condotta della compagnia assicurativa convenuta come abusiva. Pur potendosi astrattamente considerare anche il comportamento tenuto dalle parti nella fase stragiudiziale, la mancata richiesta di invio di dichiarazioni testimoniali non costituisce una condotta scorretta e poco collaborativa, tanto più che non risulta nemmeno che l'assicurata si sia attivata in tal senso, indicando alla compagnia testimoni, che sarebbero stati utili per la corretta ricostruzione del fatto prima dell'introduzione del presente giudizio. Non conferente, invece, il riferimento alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria, che rileva sotto il diverso profilo dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come messo in luce in precedenza (cfr. supra par. 4). Poiché parte attrice ha lamentato anche di aver subito un danno in conseguenza della condotta di parte convenuta, preme comunque precisare che la non può essere condannata Controparte_1 nemmeno ai sensi del comma 1 della medesima norma. Ad avviso di il danno sarebbe Parte_1 consistito nelle spese sostenute per introdurre il presente giudizio e nel ritardo nell'ottenimento dell'indennizzo ad essa spettante. Posto che è necessaria la dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite, parte attrice non ha allegato specificamente né tantomeno documentato di aver sostenuto pagina 9 di 10 spese ulteriori per introdurre il presente giudizio. Inoltre, il ritardo nell'ottenimento dell'indennizzo deve ritenersi ristorato dalla rivalutazione monetaria applicata sull'importo liquidato. In ogni caso, non sussistono gli estremi per ravvisare nella condotta tenuta dalla compagnia assicurativa soccombente mala fede ovvero, al più, colpa grave, che costituisce l'elemento soggettivo minimo richiesto per l'applicazione della disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. in accoglimento parziale della domanda proposta da condanna la Parte_1 [...] al pagamento, in favore di della somma di euro 14.066,25, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 secondo i criteri indicati in motivazione;
b. condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 545,00 per spese e in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Mauro Leanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. condanna al pagamento, in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 12-bis, Controparte_1 comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di euro 200,00;
d. condanna al pagamento, in favore dell'Erario, dell'importo di € Controparte_1
1.036,00. Così deciso a Milano, in data 22 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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