Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 04/05/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 88/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Enrico TORRI Presidente relatore Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Aurelio LAINO Consigliere ON RA Consigliere ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio introdotto con ricorso in appello in materia di responsabilità iscritto al n.
61292 del registro di segreteria, proposto da CI RC nato a [...] il 18.02.1969, C.F. [...], ivi residente, via Castellalto 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. [...], pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16
CONTRO
- Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in persona del Procuratore regionale p.t.
- Procuratore generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.
AVVERSO
la sentenza n. 730/2023 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 13.11.2023 е notificata il 22.11.2023.
Visto l’appello, le conclusioni della Procura generale e gli ulteriori atti e documenti versati nel fascicolo processuale;
Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2026, con l’assistenza del segretario dott.
Antonio Sauchelli, il relatore Presidente Enrico Torri, l’avv. Paolo Bonaiuti e il Vice Procuratore Generale dott. Giulio Stolfi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 17.07.2019, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha convenuto in giudizio CO LI, appuntato dei Carabinieri, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 381.102,03, per danno erariale indiretto conseguente a un grave incidente automobilistico, verificatosi in data 4 aprile 2001, quando questi era in servizio e alla guida di un veicolo militare di proprietà dell’Amministrazione della Difesa.
La vicenda, oggetto di giudizi in sede penale, civile e contabile, può essere riassunta come segue.
Il sinistro è avvenuto sulla via del Mare, direzione Roma, allorché un’autovettura di servizio
- una NC PA di proprietà dell’Amministrazione della Difesa, condotta dal LI, con a bordo il generale CO TR - ha invaso la corsia opposta nel corso di un sorpasso ad alta velocità, provocando un violento impatto a catena tra più veicoli che ha determinato la morte di quattro persone, oltre al ferimento di altre due. In particolare, dagli atti di causa emergeva che il militare, guidando il veicolo con il lampeggiante acceso senza necessità, aveva effettuato un sorpasso prolungato ad alta velocità invadendo l’altra corsia, costringendo i veicoli provenienti in senso contrario a stringersi verso destra, determinando l’azione frenante e l’imbardata di un altro veicolo, una NC TA guidata dalla signora IN e il conseguente impatto con altri veicoli.
In sede penale, dopo un’iniziale declaratoria giudiziale di non luogo a procedere per i reati di omicidio colposo ed inottemperanza all’obbligo di soccorso (sentenza n. 385 del 3.2.2003 del GUP di Roma), la Corte d’appello di Roma disponeva, con sentenza-ordinanza, in riforma alla sentenza del GUP, il rinvio del giudizio al primo grado, per l’accertamento del reato di omicidio colposo nei confronti del LI.
Con sentenza n. 339/2006 depositata il 25.01.2007, il Tribunale penale di Roma Sezione distaccata di TI ha condannato l’appuntato a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni morali e materiali a favore delle parti civili.
Con sentenza n. 1757/2009 del 4.3.2009, depositata l’1.5.2009, la Corte d’appello ha riformato sentenza n. 339/2006, dichiarando il concorso di colpa, ai fini civili, nella misura del 60% per la conducente dell’altro veicolo coinvolto, signora IN, confermando nel resto la decisione del Tribunale penale.
Con sentenza n. 34776 del 22.06.2010, la Corte di cassazione ha infine rigettato il ricorso del sig. LI avverso la sentenza della Corte di appello, confermando la condanna penale.
La Procura contabile con atto di citazione del 4 ottobre 2005 azionava giudizio di responsabilità erariale nei confronti del LI e del TR per il danno all’immagine subito dall’Amministrazione di appartenenza.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con sentenza n. 2 del 09.01.2007, assolveva i convenuti; tuttavia, a seguito di gravame della Procura regionale, la Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 188 del 20.03.2013, riformava la decisione di primo grado, condannando il militare al pagamento di euro 10.000 e il generale TR al pagamento, in via sussidiaria, di euro 3.000, rilevando, ai sensi dell’art. 651 c.p.p.,
l’accertamento definitivo dei fatti effettuato in sede penale nei confronti del LI.
In sede civile, gli eredi delle vittime agivano contro il Ministero della Difesa e contro entrambi i militari.
Con sentenza del Tribunale di Roma del 18.02.2015, è stata riconosciuta la responsabilità civile solidale del Ministero e del LI ex art. 2055 c.c. (mentre è stata rigettata la domanda proposta nei confronti del TR), alla luce del riparto delle quote di responsabilità tra quest’ultimo e la defunta sig.ra IN, rispettivamente del 60% e del 40%, per un importo complessivo di euro 381.102,03. Tale pronuncia è stata successivamente confermata dalla Corte penale d’appello di Roma con sentenza n. 3857 del 2022.
Sulla base dei suddetti precedenti giurisprudenziali penali e civili, la Procura contabile ha ritenuto che la somma corrisposta dal Ministero agli eredi delle vittime, con emissione di quattro mandati di pagamento in data 28 giugno 2016 in favore degli eredi attori, per un totale di euro 381.102,03, costituisse danno erariale indiretto, integralmente imputabile al LI, promuovendo pertanto azione risarcitoria dinanzi al Giudice contabile.
La sentenza n. 730/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Lazio, depositata il 13.11.2023 e notificata il 22.11.2023, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa di CO LI, ritenendo provata la colpa grave nella condotta di guida, come accertato in via definitiva sia in sede penale che civile. Inoltre, è stato riconosciuto il danno indiretto che il Ministero della Difesa avrebbe subìto a causa dell’importo risarcitorio liquidato in sede civile e già corrisposto agli eredi dei soggetti deceduti. Tuttavia, in tale sede il Collegio ha ritenuto sussistente un concorso causale del generale TR, al pari di quanto statuito nella sentenza n. 188/2013 della Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello (ed ivi condannato per il solo 30% del danno all’immagine ed in via sussidiaria),
concorso meramente virtuale in quanto il soggetto era deceduto già nel luglio 2018, il quale, in qualità di superiore gerarchico e avvalendosi dell’autovettura di servizio, avrebbe consentito e/o sollecitato l’uso indebito del lampeggiante influendo, in tal modo, sulle modalità di guida del suo sottoposto. In applicazione del principio di causalità frazionata, il danno erariale originario di euro 381.102,03 è stato, quindi decurtato, del 60% “in ragione del contributo causale di altro soggetto”, con conseguente imputazione al LI della parte residua di euro 152.440,81. Il Collegio ha altresì accolto l’istanza di esercizio del potere riduttivo ex art. 52 c.g.c., in considerazione dell’assenza di precedenti negativi di servizio e dell’entità della retribuzione percepita, rideterminando equitativamente il risarcimento in euro 76.220,40.
Con atto di appello, notificato in data 12.01.2024 e depositato in data 15.01.2024, il LI ha impugnato la sentenza in epigrafe in relazione a tutti i capi riguardo ai quali è rimasto integralmente soccombente.
In particolare, i punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della parte in diritto, con riferimento in particolare a: rigetto del difetto di giurisdizione contabile; rigetto dell’eccezione di difetto di attualità e certezza del danno erariale indiretto; rigetto dell’eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione dell’elemento soggettivo; rigetto del difetto di nesso eziologico tra condotte e danno. Il LI ha dedotto l’assenza di una sua responsabilità di tipo amministrativo-contabile per non aver asseritamente mai tenuto comportamenti lesivi per l’amministrazione, difettando una legittimazione passiva a suo carico per carenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo, quest’ultimo sia nella forma del dolo che della colpa grave.
Nell’atto di gravame è stata ribadita l’assenza di certezza, concretezza e attualità del danno, nonché la mancanza di una prova del sorpasso contra legem con l’auto di servizio. Secondo la difesa dell’appellante, la manovra di sorpasso effettuata dalla NC PA condotta dal LI non sarebbe stata idonea a generare un pericolo per gli automobilisti provenienti dall’opposta corsia ma sarebbe stata erroneamente percepita come “pericolosa” dalla conducente della NC TA, sig.ra IN, in considerazione della riduzione della sua porzione di campo visivo e della forte velocità (oltre i 110 km/h) tenuta dalla stessa.
Secondo la difesa del LI la perdita di controllo della NC TA sarebbe derivata esclusivamente dall'alta velocità, per il mancato rispetto del limite di velocità di 70 Km/h.
È stata altresì sottolineata l’importanza del ruolo del generale CO TR a bordo della NC PA che, in quanto superiore gerarchico, avrebbe avuto un ruolo decisivo sulle modalità di guida dell’autovettura al suo servizio. Secondo parte appellante il Giudice di primo grado nulla avrebbe argomentato riguardo l’interruzione del nesso causale idonea di per sé a far venir meno l’elemento soggettivo della colpa grave. Come ulteriore conferma della carenza del nesso causale, è stato altresì dedotto che nessuna violazione delle norme di circolazione stradale (né contravvenzione) sarebbe mai stata contestata all’appellante che, all’epoca dei fatti, avrebbe posto in essere una manovra di sorpasso non vietata su una strada con segnaletica orizzontale recante linea di mezzeria discontinua tratteggiata.
Quanto ai danni determinati dal sinistro è stato rilevato che un motoveicolo coinvolto non avrebbe dovuto trovarsi in quella parte di strada, risultando espresso divieto per tali mezzi di locomozione. Il danno civile sarebbe derivato dall’esplosione del serbatoio GPL della NC TA, ipotizzandosi una condizione non a norma del medesimo. Sotto altro profilo, il veicolo che precedeva la NC TA è riuscito ad arrestarsi a bordo carreggiata non subendo né cagionando alcun danno a terzi. La sentenza non avrebbe fornito alcuna motivazione in punto di colpa grave (ricorrente semmai solo una forma lieve) e di nesso causale ascritti al militare alla guida. Inoltre, il LI ha sostenuto come, oltre a non esser mai stata effettuata alcuna perizia sulla NC PA, non si sarebbe nemmeno tenuto conto della situazione psicologica e del servizio stressante prestato dal LI, al quale, oltretutto, sarebbe stato più corretto imputare una responsabilità finale a titolo di danno erariale indiretto del 16% (il 40% del 40% imputabile all’appuntato, in quanto il 60% del 40%
resterebbe virtualmente addebitato al deceduto Gen. TR, come da asserita ripartizione di quote mutuate dalla sentenza contabile d’appello n. 188/2013), in considerazione quantomeno della corresponsabilità riconosciuta dalla sentenza gravata anche al superiore gerarchico. In ordine alla violazione dell'articolo 651 c.p.p., è stata contestata la statuizione del Collegio (e delle contestazioni della Procura regionale) nella parte in cui ha elevato la sentenza di appello n. 188 del 2013 della Corte dei conti a presupposto ineludibile per l’accertamento dei fatti oggetto di causa. La difesa del LI, a tal proposito, ha dedotto che i plessi giurisdizionali sono indipendenti anche quando attengono ad un medesimo fatto materiale. Inoltre, è stato argomentato che la sentenza del Giudice contabile d’appello n. 188/2013 avrebbe accertato la sussistenza di un danno all'immagine nei confronti dell’amministrazione a causa della mera omissione di soccorso, mentre il danno indiretto oggetto del presente giudizio si fonderebbe sulla diversa questione relativa alla condanna per omicidio colposo. In considerazione del quantum debeatur, la difesa del LI ha precisato quanto segue. La sentenza del Tribunale civile di Roma n. 101476/2004 ha stabilito una responsabilità condivisa con altri soggetti, in particolare con il generale TR e con la defunta IN. Per questo motivo, il danno iniziale pari ad euro 381.102,03 è stato ridotto del 60%, tenendo conto del contributo causale di questi altri soggetti e, quindi, ricalcolato nell’importo di euro 152.440,81. Tuttavia, secondo l’odierno appellante, il calcolo sarebbe errato, essendosi applicato il 40% solo sulla parte residua del danno (cioè, quella rimasta dopo la transazione tra gli eredi delle vittime e il Ministero della Difesa), mentre avrebbe dovuto essere applicato sull’intero importo originario dovuto agli eredi. In particolare, è stato precisato che l’importo totale dovuto all’erede della IN, NO EM (di circa euro 836.207,06) comprendeva 770.000 euro che risultavano già stati versati dallo Stato in sede di transazione a titolo risarcitorio, (con un importo residuo di euro 66.207,06) su cui sono poi stati calcolati interessi e rivalutazioni fino alla somma di euro 70.608,00. Il Tribunale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe conteggiato il 40% solo su quest’ultimo importo, arrivando alla quota di € 28.243,00 somma da dividere in solido tra il LI e il Ministero della Difesa. Lo stesso errore si sarebbe, oltretutto, ripetuto anche per gli altri eredi. In proposito ha stilato un prospetto a pag. 22 del gravame. Ancora, sempre secondo la prospettazione del gravame, il danno richiesto dalla Procura territoriale (pari ad euro 381.102,03) avrebbe dovuto subire una ulteriore riduzione, prima del 60% per la responsabilità della defunta IN, poi di un altro 60% per la responsabilità del generale TR e, infine, di un ulteriore 50% per l’esercizio del potere riduttivo. Pertanto, secondo la difesa del LI, il danno a questi effettivamente imputabile risulterebbe ben inferiore rispetto a quanto richiesto, oltre a essere già stato coperto dalle somme versate dallo Stato in transazione. Infine, con il gravame è stata criticata la gestione del procedimento da parte del Ministero della Difesa e dell’Avvocatura dello Stato, che non avrebbero tenuto conto delle responsabilità parziali e delle somme già versate.
Con atto del 15.10.2025 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell’appello in quanto inammissibile e, in subordine, infondato, con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con ulteriore memoria la difesa del LI ha controdedotto alle argomentazioni della Procura generale, osservando in particolare che il giudice di primo grado avrebbe ridotto del 60% la somma imputata al LI solo per l’apporto causale del generale TR e non anche per il parallelo concorso di colpa addebitabile alla IN.
Con ordinanza a verbale resa nella precedente udienza pubblica del 7 novembre 2025, su istanza dell’avv. Bonaiuti, il giudizio veniva rinviato alla data del 6 marzo 2026.
Nell’odierna pubblica udienza i rappresentanti delle parti hanno ribadito le rispettive deduzioni in atti, soffermandosi in particolare sulla quantificazione del danno anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge n. 1 del 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, aderendo alle argomentazioni della Procura generale, si rileva che le censure in tema di difetto di giurisdizione, di assenza di attualità e concretezza del danno indiretto e di nullità della citazione risultano meramente affermate, non essendo stata formulata adeguata e sufficiente argomentazione critica a confutazione di quanto esaustivamente statuito in sentenza, da cui pertanto questo Collegio non ravvisa elementi per discostarsi; le medesime censure pertanto si appalesano inammissibili per mancanza della specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame, a termini dell’art. 190, c. 2, c.g.c…
Ed invero le disposizioni sui requisiti dell’atto di gravame devono essere interpretate restrittivamente, nel senso di consentire al giudice del gravame – sub specie della specificità dei motivi - di ricavare una critica adeguata e puntuale della decisione impugnata, che nella specie non è dato di ravvisare nell’atto di gravame; considerazioni che pertanto conducono questo giudice a condividere e richiamare, in parte qua, le rationes decidendi del giudice di prime cure.
Nel merito, i motivi di censura avverso la sentenza impugnata sono parzialmente da accogliere, nei limiti e con le precisazioni che seguono in tema quantificazione del danno.
Invero, la condanna irrevocabile del LI in sede penale, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1757/2009, a titolo di omicidio colposo, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza della n. 34776/2010, ha effetti vincolanti sul giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 651 c.p.p.
Secondo l'art. 651 c.p.p. "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Quanto alle cause che hanno determinato l’incidente, siccome tra l’altro già affermato della sentenza della Corte dei conti, sez. II d’appello n. 188/2013, di condanna definitiva dell’impugnante a titolo di danno all’immagine per le condotte gravemente colpose poste in essere alla guida del veicolo militare, nella fattispecie è stata accertata in sede penale una corresponsabilità a titolo di omicidio colposo del carabiniere nell’incidente nella misura del 40%.
In particolare, la sentenza della Cassazione n. 34776/2010 ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma all’esito di una valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Festa e AL nonché delle emergenze della relazione di servizio redatta dal LI dopo l’incidente.
Il LI aveva effettuato un sorpasso prolungato, a velocità elevata, invadendo la corsia opposta; per cui era da disattendere la versione difensiva offerta dal militare secondo cui lo sbandamento della NC TA (guidata dalla signora IN) e l’invasione della corsia opposta da parte di questa erano avvenuti quando il LI, effettuati i sorpassi, era ormai rientrato nella propria corsia di marcia ed era lontano, sicché la NC K di servizio di proprietà dell’amministrazione della Difesa non avrebbe in alcun modo interferito con la condotta della donna.
Ha pertanto trovato conferma la ricostruzione secondo cui la manovra posta in essere dalla IN era stata compiuta perché il LI, effettuando continui sorpassi a velocità elevata e invadendo la corsia opposta, di pertinenza della NC TA, aveva creato una tale situazione di panico da indurre la donna a percepire l’esistenza di un pericolo di urto dei mezzi, per fronteggiare il quale aveva istintivamente scartato a destra e frenato, con le conseguenze derivatene.
Ne consegue la piena ricorrenza delle condotte gravemente colpose tenute dal LI, avendo il medesimo imprudentemente sorpassato, a fronte di più veicoli che marciavano in senso opposto e nella propria carreggiata, a forte velocità, oltre i limiti di legge previsti per quel tratto di strada, con lampeggiante indebitamente acceso, ponendo in essere una grave turbativa della circolazione stradale.
Condotte lesive di elementari regole di prudenza che hanno altresì integrato gli estremi del reato di omicidio colposo.
La manovra spericolata, priva di giustificazioni, come definitivamente accertato dal Giudice penale, ha comportato la causazione, in concorso con la sig.ra IN, di un rilevante danno civile a terzi.
Si richiama, in particolare, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3857 del 7.6.2022, di conferma della pronuncia del Tribunale civile di Roma, sez. XII, n. 3810/2015, sulla concorrente responsabilità civile dell’odierno appellante: “Del tutto condivisibile la ripartizione della responsabilità per il 60% a carico della IA e per il 40% a carico del LI, pure affermata nel procedimento penale a carico del LI…Indubbia è la concorrente maggiore responsabilità della IA. Ad essa è addebitabile la perdita di controllo del veicolo…Ciò non esclude però un rilevante apporto causale nell'incidente da parte del LI per la manovra di sorpasso di una fila di veicoli, senza preventivamente accertarsi dell'assenza di veicoli provenienti in senso contrario. Dirimente la deposizione del teste LEGIOS … conducente dell'autovettura che precedeva la IN sulla medesima corsia di marcia che ha riferito: " Mi trovavo nel centro della mia corsia di marcia quando ho visto una IA K marciante nel senso opposto di marcia al mio di colore chiaro metallizzato, grigio o celestino metallizzato, che iniziava la manovra di sorpasso in diagonale rispetto alla mia autovettura alla mia altezza nel senso che ho dovuto spostare la mia autovettura verso destra per agevolare il sorpasso, non ho fatto caso se l'autovettura azionasse l'indicatore di direzione, ho effettuato la manovra verso destra per evitare l'impatto con la IA K che si avvicinava verso la mia autovettura. Dallo specchietto retrovisore ho visto che la IA K aveva invaso alle mie spalle la corsia di marcia da me percorsa…".
Ed invero, proprio valorizzando, nell’esercizio del proprio libero convincimento, gli accertamenti di fatto effettuati dalle richiamate decisioni, la sentenza appellata ha congruamente motivato la condanna del LI in relazione alla complessiva dinamica dei fatti, il cui punto decisivo è rappresentato dall’imprudente e gravemente colposo sorpasso posto in essere dalla NC K di servizio, causativo in sede civile di ingenti danni a terze persone.
Con riguardo, infine, alle censure mosse in ordine alla quantificazione del danno erariale indiretto, l’articolato ragionamento speso dall’appellante alle pagine 20, 21 e 22 del gravame, non è meritevole di condivisione in quanto – come correttamente rilevato in udienza dal rappresentante della Procura generale - la condanna civile è solo un dato di partenza cui si correla il dato effettivamente rilevante del pagamento di una certa somma, pari ad euro 381.102,03, con quattro mandati di pagamento da parte dell’amministrazione, nei confronti degli eredi attori: che costituisce il danno indiretto oggetto del presente giudizio, ossia quanto alla fine del contenzioso apertosi sul sinistro ha pagato l'amministrazione quale danno emergente per l'amministrazione.
In sostanza, la causalità del danno indiretto ha una ratio collegata ma diversa rispetto a quella della causalità del danno civile.
Invero, i profili causali dell'azione civile e del danno indiretto si muovono parallelamente ma non si incontrano: precipitato finale essendo che la condanna in sede civile costituisce mero dato di partenza cui consegue alla fine, in esito al sinistro, l’esborso di una certa somma da parte dell'amministrazione della Difesa - astretta ex art. 2055 c.c. da responsabilità solidale, per l’intero, con il LI - costitutiva di un danno erariale perché causalmente collegata a una condotta connotata da colpa grave da parte di un soggetto con un rapporto di servizio con l’amministrazione, in posizione di immedesimazione organica.
La sentenza gravata ha richiamato il riparto di responsabilità tra il LI e la sig.ra IN, rispettivamente per le quote del 40% e del 60%, traendolo dalle richiamate sentenze penali e civili che hanno riconosciuto la loro responsabilità civile verso terzi.
Reputa tuttavia il Collegio di dover rimodulare, rispetto alle valutazioni svolte dal giudice di primo grado, gli importi di danno ascrivibili al LI.
Ed invero, dal danno erariale pari ad euro 381.102,03, che già tiene conto del riparto di responsabilità riconosciuto in sede civile (contributo del 60% imputabile alla defunta signora IN, come da sentenze penali e civili in atti) deve essere defalcato il contributo
“di altro soggetto” (“e, segnatamente del Gen. TR” come trovasi a pag. 18 della sentenza di primo grado) rettamente da individuare nella persona del generale TR, nella misura che questo Collegio stima equo determinare nell’80 %, vista la posizione gerarchica e lo stato di implicita evidente soggezione del LI alla base delle spericolate condotte di guida poste in essere dal medesimo, siccome ampiamente emerso dal compendio degli atti di causa.
Il Collegio ritiene, invero, di dover escludere che la ripartizione di responsabilità nella misura del 30% a carico del generale, quale risultante dalla precedente pronuncia (Sezione seconda centrale di appello n. 188/2013) resa in relazione al danno all’immagine dell’Amministrazione della Difesa per gli stessi fatti, possa spiegare effetti vincolanti nel presente giudizio.
Ed invero, il giudicato formatosi in quella sede attiene a un diverso petitum — afferente al pregiudizio all’immagine e al prestigio dell’Amministrazione — e si fonda su una autonoma causa petendi, non sovrapponibile a quella oggetto dell’odierno giudizio, concernente il danno erariale indiretto derivante dagli esborsi sostenuti dall’Amministrazione in favore dei terzi danneggiati dal sinistro. Ne consegue che la valutazione del concorso causale operata in quella sede non integra un antecedente logico-giuridico necessario della presente decisione, né è suscettibile di estensione quale giudicato implicito.
In tale prospettiva, il Collegio d’appello è chiamato a procedere a una autonoma e aggiornata valutazione del nesso eziologico, non essendo vincolato né dalle statuizioni contenute nella precedente decisione sul danno all’immagine, né dalla relativa ripartizione percentuale della responsabilità.
Deve, altresì, rilevarsi come la stessa sentenza di primo grado resa nel presente giudizio —
avente ad oggetto il danno erariale indiretto — si sia già discostata dalla precedente percentualizzazione, rideterminando la responsabilità del generale nella misura del 60%, a conferma della non vincolatività della valutazione operata in relazione al diverso danno all’immagine.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, alla luce del complessivo e aggiornato quadro probatorio, la condotta del generale trasportato assuma una valenza eziologica prevalente nella produzione dell’evento dannoso.
Dalle risultanze istruttorie emerge, infatti, che il generale “aveva evidente fretta, visto che faceva usare la nottola e non ha ritenuto necessario o giustificato fermarsi dopo che l’autista aveva visto quello che era accaduto” (cfr. sent. Corte di appello di Roma Sez. 3^ penale n.
1757/2009); conseguendone che il medesimo, avvalendosi della propria posizione gerarchica, nella circostanza era stato in condizione di operare un significativo condizionamento della condotta di guida del militare autista, volto a imprimere alla marcia del veicolo di servizio una velocità non compatibile con le condizioni di sicurezza.
Tale intervento più che mero contributo concorrente di natura accessoria, può ben configurarsi quale fattore causale determinante dell’evento, avendo innescato e orientato in modo decisivo la sequenza eziologica sfociata nel sinistro mortale. In particolare, deve ritenersi che, in assenza del predetto condizionamento, l’evento se pure si fosse verificato, si sarebbe verificato con modalità significativamente diverse.
La posizione di supremazia gerarchica del generale, unitamente alla prevedibilità delle conseguenze derivanti da una condotta di guida improntata a eccessiva velocità, connota la sua condotta in termini di particolare gravità, tale da giustificarne – ai fini che qui occupano
- una imputazione causale largamente prevalente.
Permane, tuttavia, una responsabilità residuale in capo al militare autista, il quale, pur operando in un contesto di pressione gerarchica, restava nondimeno titolare di autonomi obblighi di diligenza e prudenza nella conduzione del veicolo, non potendo ritenersi integralmente esonerato dal rispetto delle norme di circolazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo e conforme ai principi in materia di responsabilità amministrativa graduare il concorso causale nella misura dell’80%
a carico del generale e del residuo 20% a carico del militare autista, in ragione della prevalenza eziologica della condotta del primo nella causazione dell’evento.
Alla somma che residua, pari ad euro 76.220,40 il Collegio reputa, nell’esercizio dello specifico potere intestato a questa Corte siccome rimodulato dalla novella di cui all’art. 1, comma 1-octies della legge n. 1 del 2026, di applicare una riduzione nella misura del 80%,
per le medesime ragioni poste al punto 7 della decisione appellata: con conseguente condanna del LI all’importo di euro 15.244,08.
Alla suddetta somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, comprensiva di rivalutazione monetaria, vanno altresì aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento del gravame e la conseguente soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello proposto dal sig. CI CO, e lo condanna all’importo di euro 15.244,08.
Alla suddetta somma da porre a carico del medesimo, comprensiva di rivalutazione monetaria, vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
F.to Enrico TORRI Depositata in segreteria il 04/05/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi