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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 6540/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonietta Parte_1
Cataldo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Annarita Billwiller e Ivana Cervone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.11.2023, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 9.4.2019 al Controparte_1
15.9.2022, inizialmente e fino al 31.1.2020, con contratto a tempo determinato e, successivamente, con contratto a tempo indeterminato, quale operaio addetto al reparto macelleria inquadrato nel Liv. 7° del CCNL Terziario
Confcommercio, dapprima presso il supermercato “Sole 365” di TE
Pugliano e poi presso quello di;
di avere prestato servizio Parte_2
per 7/8 ore al giorno per un totale di 40 ore settimanali, ovvero di 44/45 ore, nelle settimane in cui gli veniva chiesto di prolungare l'orario di lavoro per attendere le nuove forniture di merce;
di aver fruito del riposo settimanale, tranne le settimane in cui aveva dovuto coprire il turno di qualche collega assente. Rappresentava di essere stato retribuito con la paga mensile parametrata al 7 livello non adeguata alle mansioni svolte che viceversa erano riconducibili al 3 livello con conseguente diritto alle differenze retributive;
esponeva altresì che, dall'1.11.2021 al 4.3.2022, era stato vittima di un forte stress a causa delle condizioni di lavoro e della imposta organizzazione lavorativa costrittiva avendo rilevato, e fatto rilevare ai suoi superiori, la mancata osservanza delle norme e condizioni igienico sanitarie necessarie per la corretta conservazione e distribuzione della carne commercializzata;
assumeva inoltre che, nel periodo in cui aveva lavorato nel supermercato di
TE Pugliano, era stato oggetto della derisione dei colleghi aventi nei suoi confronti un atteggiamento denigratorio, e che, nemmeno per tale ragione, le sue rimostranze avevano ottenuto riscontro;
che, a causa di tali situazioni, aveva dovuto ricorrere a cure specialistiche presso il dipartimento di salute mentale di Battipaglia che gli aveva diagnosticato un disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansiosa-depressiva correlato a stress riferito in ambito lavorativo;
che, nel perdurare di tale stato di cose, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa e avviato una procedura di intervento ispettivo presso l'ispettorato del lavoro di Salerno, chiusasi senza esito.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di in persona del legale rapp.p.t., nel periodo 09/04/2019 Controparte_1
al 15/09/2022 con le modalità e nei termini di cui in narrativa, accogliere la proposta domanda di riconoscimento differenze retributive, nonché tfr, nella misura di euro 38.086,25;
- Accertato il comportamento datoriale in violazione dell'art. 2087 c.c. con conseguente obbligo risarcitorio dovuto a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.) per aver cagionato al ricorrente un danno biologico da stress lavoro correlato, disporre il risarcimento del danno biologico da stress lavoro correlato nella misura che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia in corso di causa, anche in base alle risultanze di una CTU medico legale Con vittoria di spese di giudizio, onorari di causa.”. Con vittoria delle spese di lite
Costituitasi in giudizio, la resistente, eccepiva la nullità del ricorso in CP_2
quanto privo delle necessarie allegazioni, in punto di mansioni svolte, del superiore inquadramento rivendicato, di orario, delle supposte violazioni della normativa igienico sanitaria sulla conservazione e vendita dei cibi, sui supposti atteggiamenti dannosi e/o denigratori nei suoi confronti, nonchè in relazione al nesso causale tra lo stato di salute denunziato dal ricorrente e il presunto comportamento datoriale.
Nel merito, deduceva, in primis, di aver sempre operato nel rispetto delle regole e norme igienico sanitarie, evidenziando di non essere mai stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità preposte alla vigilanza;
negava che il ricorrente avesse mai riferito ai superiori di comportamenti inappropriati di cui fosse stato destinatario, né della supposta inosservanza di regole igieniche nella conservazione degli alimenti venduti nel supermercato e che il rapporto di lavoro si era svolto secondo le modalità risultanti dalle buste paga, per cui nulla gli era dovuto. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
22.10.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. Nell'atto introduttivo il ricorrente ha articolato due domande: l'accertamento del diritto a differenze retributive per l'assunto svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento;
l'accertamento del comportamento del datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c. con configurazione di una “costrittività organizzativa” e conseguente diritto al risarcimento del danno biologico da stress lavoro correlato.
Ciò posto, iniziando la indagine dalla prima domanda, è opportuno rilevare, sotto un profilo generale, che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre 2000, n. 14973; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 26 marzo 2003, n. 4508); in particolare, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”(Cass.
Civ., Sez. Lav., 1 settembre 2004, n. 17561; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2004, n. 5942).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001,
n. 14088). E' onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025); in sostanza, il prestatore di lavoro ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme contrattuali di riferimento.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria (Cass. 3022/2018; Cass. 31704/2019).
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (cfr Cass.
15527/2014).
È noto poi che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti
(cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
Rileva invero non solo la frequenza con la quale quelle mansioni siano state eventualmente espletate, ma anche il concreto grado di autonomia, responsabilità, gravosità e intensità, comparato con le altre mansioni proprie della qualifica inferiore (Sez. L, Sentenza n. 12404 del 23/08/2003 ; N. 2757 del 1995, N. 12125 del 2000).
Questi essendo i principi generali cui deve farsi riferimento nella materia in esame, si evidenzia che nel caso di specie è riscontrabile nell'atto introduttivo un difetto di allegazione in ordine agli elementi costitutivi dell'invocato diritto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori non avendo il ricorrente nè compiutamente dedotto e descritto le mansioni concretamente disimpegnate nel periodo di causa né gli elementi caratterizzanti delle stesse al fine di consentire al Giudicante il giudizio valutativo di riconducibilità di tali mansioni a quelle del superiore livello invocato.
Il ricorrente si è limitato sotto tale profilo nel ricorso a dedurre di aver svolto
“mansioni di operaio addetto al reparto macelleria” e nè nei capitoli in punto di fatto del ricorso né in quelli articolati per la prova testimoniale risultano descritte, al di là della predetta nomenclatura formale, le concrete mansioni e specifiche attività quotidianamente espletate dal nel supermercato Pt_1
presso cui prestava la propria attività lavorativa, non deducendosi pertanto la effettiva consistenza delle mansioni quale elemento necessario per il giudizio comparativo richiesto ai fini dell'astratto accoglimento della domanda in esame.
Le evidenziate carenze di allegazione e richieste di prova ostano, pertanto, a priori, alla indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento e per tale ragione non si è proceduto alla invocata istruttoria orale in quanto, come già evidenziato, priva di capitoli di prova aventi ad oggetto le specifiche mansioni e compiti espletate dal nel corso del rapporto di lavoro. Pt_1
Si evidenzia, infine, quale ulteriore dato ostativo all'accoglimento della domanda in esame, che il ricorrente ha basato la propria pretesa di svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento sulle previsioni del
CCNL Terziario Confcommercio (prodotto in allegato) ovvero su un contratto collettivo differente da quello che risulta, documentalmente, applicato al rapporto di lavoro (cfr. buste paga e verbale di conciliazione del 27.9.2022 da cui emerge la applicazione di Contratto collettivo aziendale regionale).
Si osserva sotto tale profilo che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il contratto collettivo cd. di diritto comune non ha nel nostro ordinamento efficacia di norma di diritto ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro o in forza del richiamo ad esso contenuto nel contratto individuale ovvero per effetto della iscrizione delle parti del contratto individuale ( ovvero, quanto meno, del datore di lavoro) alle organizzazioni di categoria che lo hanno sottoscritto od ancora in ragione della sua applicazione in via di fatto. La efficacia negoziale del contratto collettivo comporta che ad esso non si applica il principio «iura novit curia» e che il contenuto del contratto collettivo costituisce un fatto che la parte attrice ha l'onere di allegare, al pari di ogni altro elemento di fatto costitutivo del proprio diritto” (cfr. Cass.
1760/2018). È pertanto evidente che la pretesa di cui al ricorso è stata basata su previsioni contrattuali non applicabili al rapporto di lavoro dedotto in causa, mancando quindi il richiamo alla corretta fonte collettiva su cui andava radicata
(anche con riferimento alla quantificazione dei crediti da differenze retributive) la domanda.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che non avendo la parte ricorrente specificamente allegato –prima ancora che provato- i fatti costitutivi del diritto alla retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori la relativa domanda deve essere rigettata.
Medesime considerazioni in ordine alla genericità e carenza di allegazioni conducono altresì al rigetto della seconda domanda articolata dalla parte ricorrente.
Con tale domanda il , assumendo che il datore di lavoro gli avrebbe Pt_1
imposto “un'organizzazione lavorativa costrittiva” da cui sarebbe per lui derivato un danno biologico “da stress lavoro correlato” ha pertanto chiesto il risarcimento di tale danno non patrimoniale. Trattasi di azione proposta nei confronti del datore di lavoro per asserita violazione da parte di quest'ultimo dell'obbligo imposto dall'art. 2087 c.c. di preservare la integrità psico fisica del dipendente.
Orbene in punto di diritto la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto occasione di affermare che “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento” e che, sotto il profilo della distribuzione degli oneri della prova “incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (…)” (cfr. Cass. 29909/2021, Cass. 28516/2019, Cass.
26495/2018).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute” (Cass. 33428/2022).
Quanto poi alla prova del nesso di causalità nell'ipotesi (analoga a quella di specie) di malattia “multifattoriale” la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e alla intensità della esposizione a rischio” (cfr. Cass. 8884/2003 conf. a Cass. 15080/2009) ed ancora che “La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate)
e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso” (cfr. Cass. 21360/2013).
Ciò posto, alla luce di tali principi giurisprudenziali e tenuto conto della rivendicazione del ricorrente, deve rilevarsi che nella specie appaiono del tutto generiche in ricorso le allegazioni fattuali in ordine alle condizioni di lavoro che avrebbero configurato la dedotta “costrittività organizzativa”.
Nell'atto introduttivo invero il ricorrente riconduce la “morbigenità” dell'ambiente lavorativo (causa a suo dire di un danno biologico da stress) ad una negligenza del datore di lavoro nella conservazione della carne in vendita presso il reparto macelleria. Tale affermazione tuttavia non è suffragata dalla allegazione (e richiesta di prova) di circostanze specifiche collocate in una precisa dimensione temporale da cui deriverebbe la dimostrazione di quanto dedotto. Non è dedotto (e chiesto di provare) quando, quante volte, per mano e per direttiva di chi: la carne sarebbe stata “manipolata e contaminata con rischio intossicazione” o riconfezionata con apposizione di nuovo lotto e nuova scadenza o lasciata nelle celle frigo “in vasche bianche senza tracciabilità”.
Altro elemento indicato dal ricorrente a comprova della costrittività organizzativa risiederebbe nella derisione da parte dei colleghi e tuttavia anche tale aspetto non è stato dedotto con la specificazione (e richiesta di prova) di fatti circostanziati nel tempo alludendosi nel ricorso solo al fatto di “essere stato più volte deriso dai colleghi perché puzzava di sudato” senza tuttavia indicare
(e chiedere di prova) quando e quante volte tale episodio di dileggio si sarebbe verificato né gli autori della denunciata condotta.
È evidente che la genericità delle allegazioni di fatto in ordine all'ambiente lavorativo in cui il ha prestato l'attività lavorativa, ripercuotendosi sui Pt_1
capitoli della prova testimoniale articolata in ricorso, ha reso quest'ultima inammissibile e pertanto infondata la domanda in questione poiché il ricorrente non ha assolto all'onere di deduzione e prova, sullo stesso gravante, della
“nocività” dell'ambiente lavorativo quale fatto costitutivo della violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. imposto al datore di lavoro.
D'altronde i documenti allegati al ricorso (documenti video e audio) non potrebbero supplire alle descritte carenze di allegazione, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati al ricorso e non a dimostrare circostanze non specificamente dedotte.
Le considerazioni finora riportate conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza considerata altresì la mancata adesione della parte ricorrente alla proposta transattiva giudiziale di € 5.000,00 (cui viceversa ha aderito la parte resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1.453,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Salerno, 22.10.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 6540/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonietta Parte_1
Cataldo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Annarita Billwiller e Ivana Cervone;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.11.2023, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 9.4.2019 al Controparte_1
15.9.2022, inizialmente e fino al 31.1.2020, con contratto a tempo determinato e, successivamente, con contratto a tempo indeterminato, quale operaio addetto al reparto macelleria inquadrato nel Liv. 7° del CCNL Terziario
Confcommercio, dapprima presso il supermercato “Sole 365” di TE
Pugliano e poi presso quello di;
di avere prestato servizio Parte_2
per 7/8 ore al giorno per un totale di 40 ore settimanali, ovvero di 44/45 ore, nelle settimane in cui gli veniva chiesto di prolungare l'orario di lavoro per attendere le nuove forniture di merce;
di aver fruito del riposo settimanale, tranne le settimane in cui aveva dovuto coprire il turno di qualche collega assente. Rappresentava di essere stato retribuito con la paga mensile parametrata al 7 livello non adeguata alle mansioni svolte che viceversa erano riconducibili al 3 livello con conseguente diritto alle differenze retributive;
esponeva altresì che, dall'1.11.2021 al 4.3.2022, era stato vittima di un forte stress a causa delle condizioni di lavoro e della imposta organizzazione lavorativa costrittiva avendo rilevato, e fatto rilevare ai suoi superiori, la mancata osservanza delle norme e condizioni igienico sanitarie necessarie per la corretta conservazione e distribuzione della carne commercializzata;
assumeva inoltre che, nel periodo in cui aveva lavorato nel supermercato di
TE Pugliano, era stato oggetto della derisione dei colleghi aventi nei suoi confronti un atteggiamento denigratorio, e che, nemmeno per tale ragione, le sue rimostranze avevano ottenuto riscontro;
che, a causa di tali situazioni, aveva dovuto ricorrere a cure specialistiche presso il dipartimento di salute mentale di Battipaglia che gli aveva diagnosticato un disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansiosa-depressiva correlato a stress riferito in ambito lavorativo;
che, nel perdurare di tale stato di cose, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa e avviato una procedura di intervento ispettivo presso l'ispettorato del lavoro di Salerno, chiusasi senza esito.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di in persona del legale rapp.p.t., nel periodo 09/04/2019 Controparte_1
al 15/09/2022 con le modalità e nei termini di cui in narrativa, accogliere la proposta domanda di riconoscimento differenze retributive, nonché tfr, nella misura di euro 38.086,25;
- Accertato il comportamento datoriale in violazione dell'art. 2087 c.c. con conseguente obbligo risarcitorio dovuto a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.) per aver cagionato al ricorrente un danno biologico da stress lavoro correlato, disporre il risarcimento del danno biologico da stress lavoro correlato nella misura che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia in corso di causa, anche in base alle risultanze di una CTU medico legale Con vittoria di spese di giudizio, onorari di causa.”. Con vittoria delle spese di lite
Costituitasi in giudizio, la resistente, eccepiva la nullità del ricorso in CP_2
quanto privo delle necessarie allegazioni, in punto di mansioni svolte, del superiore inquadramento rivendicato, di orario, delle supposte violazioni della normativa igienico sanitaria sulla conservazione e vendita dei cibi, sui supposti atteggiamenti dannosi e/o denigratori nei suoi confronti, nonchè in relazione al nesso causale tra lo stato di salute denunziato dal ricorrente e il presunto comportamento datoriale.
Nel merito, deduceva, in primis, di aver sempre operato nel rispetto delle regole e norme igienico sanitarie, evidenziando di non essere mai stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte delle autorità preposte alla vigilanza;
negava che il ricorrente avesse mai riferito ai superiori di comportamenti inappropriati di cui fosse stato destinatario, né della supposta inosservanza di regole igieniche nella conservazione degli alimenti venduti nel supermercato e che il rapporto di lavoro si era svolto secondo le modalità risultanti dalle buste paga, per cui nulla gli era dovuto. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
22.10.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. Nell'atto introduttivo il ricorrente ha articolato due domande: l'accertamento del diritto a differenze retributive per l'assunto svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento;
l'accertamento del comportamento del datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c. con configurazione di una “costrittività organizzativa” e conseguente diritto al risarcimento del danno biologico da stress lavoro correlato.
Ciò posto, iniziando la indagine dalla prima domanda, è opportuno rilevare, sotto un profilo generale, che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre 2000, n. 14973; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 26 marzo 2003, n. 4508); in particolare, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”(Cass.
Civ., Sez. Lav., 1 settembre 2004, n. 17561; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2004, n. 5942).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001,
n. 14088). E' onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025); in sostanza, il prestatore di lavoro ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme contrattuali di riferimento.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria (Cass. 3022/2018; Cass. 31704/2019).
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (cfr Cass.
15527/2014).
È noto poi che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti
(cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
Rileva invero non solo la frequenza con la quale quelle mansioni siano state eventualmente espletate, ma anche il concreto grado di autonomia, responsabilità, gravosità e intensità, comparato con le altre mansioni proprie della qualifica inferiore (Sez. L, Sentenza n. 12404 del 23/08/2003 ; N. 2757 del 1995, N. 12125 del 2000).
Questi essendo i principi generali cui deve farsi riferimento nella materia in esame, si evidenzia che nel caso di specie è riscontrabile nell'atto introduttivo un difetto di allegazione in ordine agli elementi costitutivi dell'invocato diritto alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori non avendo il ricorrente nè compiutamente dedotto e descritto le mansioni concretamente disimpegnate nel periodo di causa né gli elementi caratterizzanti delle stesse al fine di consentire al Giudicante il giudizio valutativo di riconducibilità di tali mansioni a quelle del superiore livello invocato.
Il ricorrente si è limitato sotto tale profilo nel ricorso a dedurre di aver svolto
“mansioni di operaio addetto al reparto macelleria” e nè nei capitoli in punto di fatto del ricorso né in quelli articolati per la prova testimoniale risultano descritte, al di là della predetta nomenclatura formale, le concrete mansioni e specifiche attività quotidianamente espletate dal nel supermercato Pt_1
presso cui prestava la propria attività lavorativa, non deducendosi pertanto la effettiva consistenza delle mansioni quale elemento necessario per il giudizio comparativo richiesto ai fini dell'astratto accoglimento della domanda in esame.
Le evidenziate carenze di allegazione e richieste di prova ostano, pertanto, a priori, alla indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento e per tale ragione non si è proceduto alla invocata istruttoria orale in quanto, come già evidenziato, priva di capitoli di prova aventi ad oggetto le specifiche mansioni e compiti espletate dal nel corso del rapporto di lavoro. Pt_1
Si evidenzia, infine, quale ulteriore dato ostativo all'accoglimento della domanda in esame, che il ricorrente ha basato la propria pretesa di svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento sulle previsioni del
CCNL Terziario Confcommercio (prodotto in allegato) ovvero su un contratto collettivo differente da quello che risulta, documentalmente, applicato al rapporto di lavoro (cfr. buste paga e verbale di conciliazione del 27.9.2022 da cui emerge la applicazione di Contratto collettivo aziendale regionale).
Si osserva sotto tale profilo che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il contratto collettivo cd. di diritto comune non ha nel nostro ordinamento efficacia di norma di diritto ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro o in forza del richiamo ad esso contenuto nel contratto individuale ovvero per effetto della iscrizione delle parti del contratto individuale ( ovvero, quanto meno, del datore di lavoro) alle organizzazioni di categoria che lo hanno sottoscritto od ancora in ragione della sua applicazione in via di fatto. La efficacia negoziale del contratto collettivo comporta che ad esso non si applica il principio «iura novit curia» e che il contenuto del contratto collettivo costituisce un fatto che la parte attrice ha l'onere di allegare, al pari di ogni altro elemento di fatto costitutivo del proprio diritto” (cfr. Cass.
1760/2018). È pertanto evidente che la pretesa di cui al ricorso è stata basata su previsioni contrattuali non applicabili al rapporto di lavoro dedotto in causa, mancando quindi il richiamo alla corretta fonte collettiva su cui andava radicata
(anche con riferimento alla quantificazione dei crediti da differenze retributive) la domanda.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che non avendo la parte ricorrente specificamente allegato –prima ancora che provato- i fatti costitutivi del diritto alla retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori la relativa domanda deve essere rigettata.
Medesime considerazioni in ordine alla genericità e carenza di allegazioni conducono altresì al rigetto della seconda domanda articolata dalla parte ricorrente.
Con tale domanda il , assumendo che il datore di lavoro gli avrebbe Pt_1
imposto “un'organizzazione lavorativa costrittiva” da cui sarebbe per lui derivato un danno biologico “da stress lavoro correlato” ha pertanto chiesto il risarcimento di tale danno non patrimoniale. Trattasi di azione proposta nei confronti del datore di lavoro per asserita violazione da parte di quest'ultimo dell'obbligo imposto dall'art. 2087 c.c. di preservare la integrità psico fisica del dipendente.
Orbene in punto di diritto la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto occasione di affermare che “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento” e che, sotto il profilo della distribuzione degli oneri della prova “incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (…)” (cfr. Cass. 29909/2021, Cass. 28516/2019, Cass.
26495/2018).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute” (Cass. 33428/2022).
Quanto poi alla prova del nesso di causalità nell'ipotesi (analoga a quella di specie) di malattia “multifattoriale” la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e alla intensità della esposizione a rischio” (cfr. Cass. 8884/2003 conf. a Cass. 15080/2009) ed ancora che “La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate)
e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso” (cfr. Cass. 21360/2013).
Ciò posto, alla luce di tali principi giurisprudenziali e tenuto conto della rivendicazione del ricorrente, deve rilevarsi che nella specie appaiono del tutto generiche in ricorso le allegazioni fattuali in ordine alle condizioni di lavoro che avrebbero configurato la dedotta “costrittività organizzativa”.
Nell'atto introduttivo invero il ricorrente riconduce la “morbigenità” dell'ambiente lavorativo (causa a suo dire di un danno biologico da stress) ad una negligenza del datore di lavoro nella conservazione della carne in vendita presso il reparto macelleria. Tale affermazione tuttavia non è suffragata dalla allegazione (e richiesta di prova) di circostanze specifiche collocate in una precisa dimensione temporale da cui deriverebbe la dimostrazione di quanto dedotto. Non è dedotto (e chiesto di provare) quando, quante volte, per mano e per direttiva di chi: la carne sarebbe stata “manipolata e contaminata con rischio intossicazione” o riconfezionata con apposizione di nuovo lotto e nuova scadenza o lasciata nelle celle frigo “in vasche bianche senza tracciabilità”.
Altro elemento indicato dal ricorrente a comprova della costrittività organizzativa risiederebbe nella derisione da parte dei colleghi e tuttavia anche tale aspetto non è stato dedotto con la specificazione (e richiesta di prova) di fatti circostanziati nel tempo alludendosi nel ricorso solo al fatto di “essere stato più volte deriso dai colleghi perché puzzava di sudato” senza tuttavia indicare
(e chiedere di prova) quando e quante volte tale episodio di dileggio si sarebbe verificato né gli autori della denunciata condotta.
È evidente che la genericità delle allegazioni di fatto in ordine all'ambiente lavorativo in cui il ha prestato l'attività lavorativa, ripercuotendosi sui Pt_1
capitoli della prova testimoniale articolata in ricorso, ha reso quest'ultima inammissibile e pertanto infondata la domanda in questione poiché il ricorrente non ha assolto all'onere di deduzione e prova, sullo stesso gravante, della
“nocività” dell'ambiente lavorativo quale fatto costitutivo della violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. imposto al datore di lavoro.
D'altronde i documenti allegati al ricorso (documenti video e audio) non potrebbero supplire alle descritte carenze di allegazione, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati al ricorso e non a dimostrare circostanze non specificamente dedotte.
Le considerazioni finora riportate conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza considerata altresì la mancata adesione della parte ricorrente alla proposta transattiva giudiziale di € 5.000,00 (cui viceversa ha aderito la parte resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1.453,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Salerno, 22.10.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio