Articolo 41 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 novembre 1986
Art. 41. 1. I concorsi di cui agli articoli 38 e 40 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale.
2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno nel rispetto dei seguenti criteri:
a) individuazione dei titoli di servizio e delle materie per la prova prevista, tale da valorizzare, in relazione alle finalita' del concorso, l'esperienza e la capacita' professionale;
b) individuazione di un punteggio massimo per i titoli di servizio pari al doppio del punteggio massimo per la prova prevista;
c) individuazione del punteggio minimo da conseguire nella prova prevista.
3. Le graduatorie si formano sulla base dei punteggi complessivi riportati dai candidati.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986