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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 24 novembre
2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14184 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale C.F._1
rappresentante pro-tempore della società Parte_2
elettivamente domiciliato in Aversa (CE), Via Alfonso I D'Aragona
[...]
n. 20 presso lo studio dell'Avv. Franco Verde e dell'Avv. EP Menale che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell'Istituto resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023009496/DDL del 15/03/2024 e l'atto di diffida - Prot. Inf. DPR 445/2000
.5100.15/03/2024.0216448, entrambi notificati in data 21 marzo 2024, con i quali CP_1
CP_ l contestava la legittimità dell'appalto stipulato tra la società committente
[...] e la società appaltatrice considerato Parte_3 Parte_4 un'interposizione illecita di manodopera”, e poneva a carico del datore di lavoro di fatto”
( ) l'obbligazione contributiva calcolata secondo le tabelle retributive Parte_3 previste per il VI livello del CCNL di categoria “Logistica trasporto merci e spedizione”, per un totale di euro 34.335,27, di cui euro 20.516,55 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed euro 13.818,72 a titolo di “sanzioni e interessi di mora” per il periodo
08/2018 al 12/2019 .
Ha dedotto la genuinità del contratto di appalto, stipulato per l'esternalizzazione del servizio di lavorazione delle cassette della frutta e delle pedane, non sussistendo alcuna commistione tra le due società che operano nella piena autonomia organizzativa di mezzi risorse umane e finanziarie.
Eccepiva la prescrizione quinquennale degli oneri contributivi.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la conformità alla legge e la genuinità del contratto di appalto, sopra indicato, stipulato fra e Parte_3 Parte_4 in data 01.09.2018 per l'esecuzione dei servizi in esso richiamato e,
[...] conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico della e con vittoria di spese, diritti ed onorari. Parte_3
Si costituiva parte opposta, eccependo l'inammissibilità del ricorso per avvenuto riconoscimento del debito e rinuncia ad ogni azione, in quanto la ricorrente con domanda del 29.7.2024, riconoscendo in toto il debito contributivo, aveva avanzato istanza di dilazione dichiarando espressamente “di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo denunciato....” e di “rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell' , nonché agli eventuali giudizi di CP_1 opposizione proposti in sede civile”; che l'istanza in parola era stata accolta e trasmesso alla ricorrente il piano di ammortamento, con conseguente inammissibilità della domanda,
e impossibilità di dichiarare la prescrizione;
che il pagamento dilazionato viene concesso da esso Istituto a propria totale discrezione, essendone subordinata l'autorizzazione alla regolarità contributiva, per quanto eccede il debito oggetto di dilazione, al riconoscimento esplicito del debito e alla rinuncia a qualunque azione , opposizione etc, per cui non può il debitore ,dopo aver riconosciuto espressamente il debito e aver rinunciato ad ogni forma di azione giudiziaria al fine di ottenere il beneficio della dilazione, agire giudiziariamente.
Concludeva in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità per la rinuncia espressa;
in via principale per il rigetto della domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza lette le note di trattazione scritta ex art. 127ter cpc, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso. CP_
È certo che parte ricorrente in data 29/7/2024 ha presentato all' istanza e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa, debitamente
CP_ sottoscritta (v. allegato in produzione ).
All'istanza in parola faceva seguito il deposito del ricorso.
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni contenute nell'istanza in parola siano ostative rispetto alla eccezione di prescrizione successivamente fatta valere con il presente ricorso.
In particolare, nell'istanza è contenuta la dichiarazione del riconoscimento in modo
CP_ esplicito e incondizionato del debito contributivo denunciato, fatto salvo il diritto per l a ulteriori addebiti.
La ricorrente dichiarava inoltre di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire
CP_ sull'esistenza ed azionabilità del credito dell' , nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. Detta rinuncia, in buona sostanza, ha ad oggetto il passato (giudizi di opposizione, evidentemente già proposti in sede civile) e il futuro, nella parte in cui ha riguarda le eccezioni influenti sulla esistenza e azionabilità del credito.
Non ignora questo Giudice il recente orientamento della Cassazione, consacrato nella ordinanza n. 12735 del 26 giugno 2020, secondo cui la richiesta di dilazione non solo non
è prova della notifica delle cartelle oggetto di tale rateazione ma neppure significa acquiescenza al debito, tale da far interrompere la prescrizione.
Deve però rilevarsi che tale pronuncia si pone sul solco di precedenti decisioni, tra cui quella secondo la quale “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione <>, non può valere come riconoscimento” (Cass. n. 7820/2017;
Cass. n. 18/2018). In effetti, la Cassazione mostra di dare rilievo al contenuto della istanza di dilazione, contenuto che nella specie appare tranchant, nel senso della rinuncia a far valere l'eccezione in parola.
Del resto, la stessa Corte, con l'ordinanza n. 16098 del 18 giugno 2018, ha precisato che il riconoscimento del debito, provato dalla domanda del contribuente di rateizzare la cartella, comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con il reclamo avanzato basato sulla asserita mancanza della notifica delle cartelle. La Corte ha illustrato il principio distintivo tra l'effetto dell'inesistenza di ipotesi di acquiescenza del debito, in seguito a domanda di rateizzazione che riguarda l'an della pretesa tributaria e l'effetto interruttivo della prescrizione estintiva incorporata nell'atto della riscossione, che riguarda la differente problematica del quantum debeatur della medesima pretesa. Ha sul punto richiamato la propria ordinanza 18 novembre 2016 n. 3347, che a sua volta si era richiamata al condiviso principio giurisprudenziale espresso nella sentenza n. 2463 del 1975 secondo il quale non si può attribuire “al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”, specificando poi che “Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare
l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati”.
L'inesistenza dell'acquiescenza implica la possibilità che il ricorrente potrà contestare sempre il merito della pretesa e, quindi, l'an debeatur in riferimento a tutte le argomentazioni che riguardano il procedimento che ha condotto alla gestazione e alla nascita del credito tributario da parte dell'Ente impositore, ma quando si è formato il titolo esecutivo, ossia laddove la funzione cognitiva è oramai incontestabile per la sua irretrattabilità, legata alla notifica degli atti prodromici non impugnati, non vi è questione. Il riconoscimento attuato con la manifestazione di volontà di rateizzare un debito, pur non comportando accettazione del debito nel senso sopra delimitato e secondo quanto affermato dalla citata sentenza 19 giugno 1975, n. 2436, diviene rilevante per ciò che riguarda il quantum debeatur, che riguarda tipicamente la contestazione della prescrizione, perché con l'eccezione di prescrizione non si contesta l'an debeatur ma si esercita la facoltà di riconoscere l'estinzione del debito per il decorso del tempo, previsto dalla legge, nell'inerzia del creditore.
La prescrizione, infatti, non può essere pronunciata d'ufficio e va opposta con il primo atto utile del procedimento di cui il contribuente è venuto a conoscenza.
L'art. 2934 c.c. descrive la prescrizione come fatto estintivo del diritto, tuttavia, secondo la dottrina moderna più recente la problematica della prescrizione va inquadrata in termini processuali. Secondo questa teoria il decorso del tempo non comporterebbe l'automatica estinzione del diritto del creditore ma, al contrario, farebbe sorgere in capo al debitore la possibilità di paralizzare quel diritto a lui svantaggioso attraverso l'esercizio dell'eccezione di prescrizione contro l'avversa azione esecutiva del creditore. Ne consegue che con la rateizzazione il ricorrente ha di fatto compiuto un fatto giuridico incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento ha quindi concluso, che “…se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (…)”.
Sul punto, si è espressa anche Cass., 29/12/2015, n. 26013, secondo cui: “Il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi
e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.”
Nella specie, pertanto, il riconoscimento operato nell'istanza di dilazione deve ritenersi ostativo all'esame del motivo di ricorso rappresentato dalla richiesta di declaratoria CP_ dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' , che va dichiarato inammissibile.
Diversamente non impedisce al ricorrente di contestare l'an della pretesa contributiva CP_ dell' , in riferimento a tutte le argomentazioni che riguardano il procedimento che ha condotto alla gestazione e alla nascita del credito tributario da parte dell'Ente impositore sicché è ammissibile e si impone l'esame nel merito della domanda.
Tanto premesso, va in primo luogo osservato che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. La fattispecie dell'interposizione di manodopera è regolata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) che - pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro (che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 disciplina poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) in quanto interamente ridisciplinata - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino (Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, n.29889).
Il d.lgs. n. 276 del 2003, pertanto, non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera, già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (cfr, Cass., S.U., n.
22910 del 2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel
2003).
Né il legislatore avrebbe comunque potuto farlo, considerato che “tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/03 vi era anche quello della "...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile” (cfr, Cass. n. 3795 del 2013).
L'ipotesi di illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro ricorre, nello specifico - anche in riferimento agli appalti cd. “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente - nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cassazione civile sez. lav., 24/01/2018, n.1756).
Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, inoltre, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (cfr, Cass. n. 29889/19).
Inoltre, l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Dall'esame della disposizione – coerente con la nozione codicistica di appalto, emerge la centralità, quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore, intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio. Ed è proprio in conseguenza di questa strumentalità che l'organizzazione, l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile, appunto “in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”, di cui dice la legge.
Come ben noto, l'imprenditore ha la facoltà legittima di affidare in appalto “tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, sfuggendo al sindacato giurisdizionale l'esistenza di valide ragioni per il ricorso alla convenzione di appalto” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lav. 14302/2002).
La giurisprudenza risalente aveva così qualificato lecitamente affidabili a terzi anche attività “concernenti un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo” (così Cass. sez. un., 20 gennaio 1996, n. 446), casi in cui evidentemente era necessario l'inserimento dell'attività dell'appaltatore nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (Cass. 26 giugno 1998, n. 6347).
E proprio in questi casi, la riferibilità del negozio alla fattispecie lecita di cui all'art. 3 della
L. 1369/1969, ovvero a quella vietata ex art. 1 della stessa legge, dipendeva integralmente dalla qualificabilità dell'oggetto dell'appalto come servizio, opus astrattamente realizzabile e in concreto realizzato dall'appaltatore con una propria organizzazione di mezzi, mentre non valeva ex se a escludere la violazione del divieto di intermediazione la titolarità da parte dell'appaltatore di un'effettiva organizzazione di impresa – perché era piuttosto indispensabile che fosse avvenuta a suo rischio l'organizzazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto - e neppure la stipulazione di un contratto le cui clausole contemplassero l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, “potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti” (cfr.
Cass., sez. un., 21 marzo 1997, n. 2517).
Dopo l'entrata in vigore del D.L.gs 276/2003, la Corte di Cassazione, in continuità con i principi già espressi, ha poi affermato che “ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile, l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.
Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'<<organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti contratto, dall'esercizio potere organizzativo e direttivo nei confronti lavoratori utilizzati nell'appalto nonché per la assunzione, medesimo appaltatore, rischio d'impresa< i>>>” (così testualmente Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., 15.7.2011, n. 15615).
Più recentemente, la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 7796 del 2017) ha chiarito che si desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza nel caso in cui l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Si tratta di una lettura coerente della relazione di strumentalità di cui sopra si è detto, che emerge con chiarezza dal testo normativo e che risulta utile a differenziare appalti genuini e somministrazioni illecite, anche quando l'organizzazione del lavoro sia elemento decisivo nell'attività apparentemente commessa (come nella specie, attesa la natura dei servizi almeno formalmente appaltati).
Se infatti ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio e se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano, allora, perché l'appalto sia lecito, all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio.
Un potere che può concettualmente distinguersi da quelli che il datore di lavoro esercita nel rapporto di lavoro, nella relazione negoziale con il lavoratore e che lo autorizzano tipicamente a disporre del tempo di lavoro del dipendente (autorizzandone per esempio le assenze, per ferie, permessi o altro). Ciò che rileva ai fini di interesse, in accordo con il condivisibile orientamento di legittimità di cui si è detto, è piuttosto un potere di direzione, di conformazione del lavoro nel servizio.
D'altra parte, alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente (si tratta di un tema che emerge frequentemente nella giurisprudenza di legittimità che più di recente si è occupata di queste questioni;
cfr. tra le altre Cass. civ.
Sez. V, Ord., 28-07-2017, n. 18808, della sezione tributaria).
Alla luce dei principi appena esposti, pertanto, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate.
Tanto premesso, occorre fare applicazione di tali principi al caso di specie.
Ed invero, le prove raccolte in corso di causa hanno smentito la prospettazione di cui al verbale ispettivo per cui è causa, confermando la sussistenza di un genuino contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, i cui elementi cardine sono l'organizzazione dei mezzi, l'assunzione del rischio d'impresa e l'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore.
Eloquenti, in tal senso, sono le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , Testimone_1 ragioniere della società opponente, che ha riferito: “a.d.r. sono impiegato da più di 20 anni presso la , l'azienda si trova a Teverola zona Parte_2
Pip e si occupa di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, prepara casse e le vende all'ingrosso. Tale attività viene svolta dai nostri operai, qualche volta quando siamo in mancanza di personale chiediamo aiuto a società che fanno attività di servizi per le imprese. Queste società forniscono manodopera, gli operai sono formalmente dipendenti della società appaltatrice, a noi questi operai ci chiedono semplicemente che tipo di casse devono realizzare, se in legno, cartone o plastica. L'amministratore parla con il loro responsabile e gli dice giornalmente che tipo di casse devono realizzare in base alle commesse che ci arrivano. Poi è il loro responsabile che comunica il tipo di lavorazione da effettuare agli operai. Questo responsabile accompagna tutti i giorni gli operai, gli trasmette le direttive e se ne va. Quando io arrivo alle 9 già non lo vedo più. Tra queste società di somministrazione vi è , ricordo di un accertamento ispettivo a fine Parte_5
2023 e all'inizio del 2024, erano tre ispettori che hanno chiesto informazioni circa lo status di questi lavoratori. Hanno fatto domande anche a me, è stato fatto un verbale delle operazioni ma lo ha firmato solo l'amministratore. Ci siamo avvalsi anche della
[...]
per questo tipo di attività, non ricordo nomi di altre società. La società Parte_6 appaltatrice emetteva fatture in base al numero di casse lavorate nell'arco di un mese, queste fatture venivano trasmesse sia via mail come copia di cortesia, sia formalmente. Io lavoro in amministrazione come ragioniere, provvedo io a fare i bonifici per pagare le fatture, noi contavamo le casse lavorate per vedere se vi era corrispondenza con i dati riportati nelle fatture. Le mail venivano inviate all'indirizzo Email_1
Noi non pagavamo i lavoratori delle società appaltatrici né versavamo i loro contributi, anzi spesso chiedevamo a queste società il durc perché la legge prevede che detti oneri sono
a nostro carico in caso di mancato adempimento della società datrice di lavoro. Non ricordo il nome del responsabile della che accompagnava gli operai la Parte_5
mattina anche perchè ribadisco che non lo incontravo. Però ricordo un tale EP che era un referente della il quale mi chiedeva il F piacere di distribuire io le Parte_5
buste paga dei dipendenti a fine mese, per non farli andare a Parte_5 Per_1
presso la sede della . Trasmetteva le busta paga via mail allo stesso Parte_5 indirizzo dell'amministrazione, io le stampavo e le distribuivo ai dipendenti . Parte_5
Il personale della indossa dei camici, i dipendenti di Parte_2 [...]
indossavano abiti comuni. Non li vedevo mentre lavoravano perché io non Pt_5
scendevo, li vedevo quando salivano in amministrazione per la consegna delle buste paga. In caso di ferie e permessi questi lavoratori comunicavano direttamente con la
[...]
. Non so dire se questi lavoratori percepivano o meno 13 e 14 mensilità.” (cfr. Pt_5
verbale).
Orbene, dall'istruttoria svolta è possibile desumere, innanzitutto, l'assunzione effettiva del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore; ed invero, come emerge dal contratto e come confermato dal teste (“La società appaltatrice emetteva fatture in base al numero Tes_1 di casse lavorate nell'arco di un mese”), il compenso per la non era Parte_4 calcolato a ore, bensì “a misura”, ovvero in base al risultato produttivo. Parte
E' stata, inoltre, provata l'estraneità della alla gestione economica e amministrativa del personale dell'appaltatrice, che veniva pagato direttamente dall'appaltatrice, limitandosi la committente a saldare le fatture per il servizio ricevuto.
Parimenti significativa, in punto di genuinità dell'appalto, è inoltre la circostanza, pure emersa in corso di istruttoria, che i dipendenti della “indossavano abiti Parte_5
Parte comuni”, non divise della , a riprova della loro estraneità all'organizzazione della committente.
Quanto poi all'esercizio del potere direttivo in capo ai lavoratori in forza alla , Parte_5
è emersa la presenza di un responsabile che quotidianamente accompagnava i propri dipendenti sul posto di lavoro, indirizzandoli nell'esecuzione del servizio, in linea con gli accordi intercorsi con la committente.
A fronte di tali plurimi elementi probatori collimanti in punto di legittimità dell'appalto per cui è causa, deve invero osservarsi che non sono emersi elementi di segno contrario significativi dalla deposizione del teste ispettore che ha compiuto gli Testimone_2
accertamenti culminati nella diffida di pagamenti impugnata, che ha reso invero una testimonianza generica e de relato (cfr. verbale).
Costei, invero, si è limitata a riferire quanto appreso dai lavoratori nel corso dell'ispezione, senza indicare se dall'indagine erano emerse ulteriori elementi, oltre alle dichiarazioni testé indicate, idonei a far assurgere la fattispecie per cu i è causa ad un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, avendo anzi il teste dichiarato: “Non abbiamo accesso ai conti correnti quindi non sappiamo chi pagava questi lavoratori” (cfr. verbale)
Per tutte le considerazioni va dichiarata la genuinità del contratto di appalto stipulato fra e in data 01.09.2018 e, conseguentemente, Parte_3 Parte_4
l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico della azionato Parte_3
CP_ dall' .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiarare, indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato del Lavoro n. 2023009496/DDL del 15/03/2024 e nell'atto di diffida ad adempiere
[...]
Prot. Inf. DPR 445/2000 .5100.15/03/2024.0216448; CP_2 CP_1
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in € 2.697 oltre contributo unificato, IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 19.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott. ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 24 novembre
2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14184 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale C.F._1
rappresentante pro-tempore della società Parte_2
elettivamente domiciliato in Aversa (CE), Via Alfonso I D'Aragona
[...]
n. 20 presso lo studio dell'Avv. Franco Verde e dell'Avv. EP Menale che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell'Istituto resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023009496/DDL del 15/03/2024 e l'atto di diffida - Prot. Inf. DPR 445/2000
.5100.15/03/2024.0216448, entrambi notificati in data 21 marzo 2024, con i quali CP_1
CP_ l contestava la legittimità dell'appalto stipulato tra la società committente
[...] e la società appaltatrice considerato Parte_3 Parte_4 un'interposizione illecita di manodopera”, e poneva a carico del datore di lavoro di fatto”
( ) l'obbligazione contributiva calcolata secondo le tabelle retributive Parte_3 previste per il VI livello del CCNL di categoria “Logistica trasporto merci e spedizione”, per un totale di euro 34.335,27, di cui euro 20.516,55 a titolo di contributi previdenziali obbligatori ed euro 13.818,72 a titolo di “sanzioni e interessi di mora” per il periodo
08/2018 al 12/2019 .
Ha dedotto la genuinità del contratto di appalto, stipulato per l'esternalizzazione del servizio di lavorazione delle cassette della frutta e delle pedane, non sussistendo alcuna commistione tra le due società che operano nella piena autonomia organizzativa di mezzi risorse umane e finanziarie.
Eccepiva la prescrizione quinquennale degli oneri contributivi.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la conformità alla legge e la genuinità del contratto di appalto, sopra indicato, stipulato fra e Parte_3 Parte_4 in data 01.09.2018 per l'esecuzione dei servizi in esso richiamato e,
[...] conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico della e con vittoria di spese, diritti ed onorari. Parte_3
Si costituiva parte opposta, eccependo l'inammissibilità del ricorso per avvenuto riconoscimento del debito e rinuncia ad ogni azione, in quanto la ricorrente con domanda del 29.7.2024, riconoscendo in toto il debito contributivo, aveva avanzato istanza di dilazione dichiarando espressamente “di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo denunciato....” e di “rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell' , nonché agli eventuali giudizi di CP_1 opposizione proposti in sede civile”; che l'istanza in parola era stata accolta e trasmesso alla ricorrente il piano di ammortamento, con conseguente inammissibilità della domanda,
e impossibilità di dichiarare la prescrizione;
che il pagamento dilazionato viene concesso da esso Istituto a propria totale discrezione, essendone subordinata l'autorizzazione alla regolarità contributiva, per quanto eccede il debito oggetto di dilazione, al riconoscimento esplicito del debito e alla rinuncia a qualunque azione , opposizione etc, per cui non può il debitore ,dopo aver riconosciuto espressamente il debito e aver rinunciato ad ogni forma di azione giudiziaria al fine di ottenere il beneficio della dilazione, agire giudiziariamente.
Concludeva in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità per la rinuncia espressa;
in via principale per il rigetto della domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza lette le note di trattazione scritta ex art. 127ter cpc, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso. CP_
È certo che parte ricorrente in data 29/7/2024 ha presentato all' istanza e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa, debitamente
CP_ sottoscritta (v. allegato in produzione ).
All'istanza in parola faceva seguito il deposito del ricorso.
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni contenute nell'istanza in parola siano ostative rispetto alla eccezione di prescrizione successivamente fatta valere con il presente ricorso.
In particolare, nell'istanza è contenuta la dichiarazione del riconoscimento in modo
CP_ esplicito e incondizionato del debito contributivo denunciato, fatto salvo il diritto per l a ulteriori addebiti.
La ricorrente dichiarava inoltre di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire
CP_ sull'esistenza ed azionabilità del credito dell' , nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. Detta rinuncia, in buona sostanza, ha ad oggetto il passato (giudizi di opposizione, evidentemente già proposti in sede civile) e il futuro, nella parte in cui ha riguarda le eccezioni influenti sulla esistenza e azionabilità del credito.
Non ignora questo Giudice il recente orientamento della Cassazione, consacrato nella ordinanza n. 12735 del 26 giugno 2020, secondo cui la richiesta di dilazione non solo non
è prova della notifica delle cartelle oggetto di tale rateazione ma neppure significa acquiescenza al debito, tale da far interrompere la prescrizione.
Deve però rilevarsi che tale pronuncia si pone sul solco di precedenti decisioni, tra cui quella secondo la quale “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione <
Cass. n. 18/2018). In effetti, la Cassazione mostra di dare rilievo al contenuto della istanza di dilazione, contenuto che nella specie appare tranchant, nel senso della rinuncia a far valere l'eccezione in parola.
Del resto, la stessa Corte, con l'ordinanza n. 16098 del 18 giugno 2018, ha precisato che il riconoscimento del debito, provato dalla domanda del contribuente di rateizzare la cartella, comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con il reclamo avanzato basato sulla asserita mancanza della notifica delle cartelle. La Corte ha illustrato il principio distintivo tra l'effetto dell'inesistenza di ipotesi di acquiescenza del debito, in seguito a domanda di rateizzazione che riguarda l'an della pretesa tributaria e l'effetto interruttivo della prescrizione estintiva incorporata nell'atto della riscossione, che riguarda la differente problematica del quantum debeatur della medesima pretesa. Ha sul punto richiamato la propria ordinanza 18 novembre 2016 n. 3347, che a sua volta si era richiamata al condiviso principio giurisprudenziale espresso nella sentenza n. 2463 del 1975 secondo il quale non si può attribuire “al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”, specificando poi che “Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare
l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati”.
L'inesistenza dell'acquiescenza implica la possibilità che il ricorrente potrà contestare sempre il merito della pretesa e, quindi, l'an debeatur in riferimento a tutte le argomentazioni che riguardano il procedimento che ha condotto alla gestazione e alla nascita del credito tributario da parte dell'Ente impositore, ma quando si è formato il titolo esecutivo, ossia laddove la funzione cognitiva è oramai incontestabile per la sua irretrattabilità, legata alla notifica degli atti prodromici non impugnati, non vi è questione. Il riconoscimento attuato con la manifestazione di volontà di rateizzare un debito, pur non comportando accettazione del debito nel senso sopra delimitato e secondo quanto affermato dalla citata sentenza 19 giugno 1975, n. 2436, diviene rilevante per ciò che riguarda il quantum debeatur, che riguarda tipicamente la contestazione della prescrizione, perché con l'eccezione di prescrizione non si contesta l'an debeatur ma si esercita la facoltà di riconoscere l'estinzione del debito per il decorso del tempo, previsto dalla legge, nell'inerzia del creditore.
La prescrizione, infatti, non può essere pronunciata d'ufficio e va opposta con il primo atto utile del procedimento di cui il contribuente è venuto a conoscenza.
L'art. 2934 c.c. descrive la prescrizione come fatto estintivo del diritto, tuttavia, secondo la dottrina moderna più recente la problematica della prescrizione va inquadrata in termini processuali. Secondo questa teoria il decorso del tempo non comporterebbe l'automatica estinzione del diritto del creditore ma, al contrario, farebbe sorgere in capo al debitore la possibilità di paralizzare quel diritto a lui svantaggioso attraverso l'esercizio dell'eccezione di prescrizione contro l'avversa azione esecutiva del creditore. Ne consegue che con la rateizzazione il ricorrente ha di fatto compiuto un fatto giuridico incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento ha quindi concluso, che “…se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (…)”.
Sul punto, si è espressa anche Cass., 29/12/2015, n. 26013, secondo cui: “Il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi
e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.”
Nella specie, pertanto, il riconoscimento operato nell'istanza di dilazione deve ritenersi ostativo all'esame del motivo di ricorso rappresentato dalla richiesta di declaratoria CP_ dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' , che va dichiarato inammissibile.
Diversamente non impedisce al ricorrente di contestare l'an della pretesa contributiva CP_ dell' , in riferimento a tutte le argomentazioni che riguardano il procedimento che ha condotto alla gestazione e alla nascita del credito tributario da parte dell'Ente impositore sicché è ammissibile e si impone l'esame nel merito della domanda.
Tanto premesso, va in primo luogo osservato che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. La fattispecie dell'interposizione di manodopera è regolata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) che - pur nella ridefinizione dei confini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro (che, originariamente previsto ex art. 2127 c.c., soltanto per i lavori a cottimo, era stato poi esteso ad ogni attività di lavoro subordinato dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 disciplina poi abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) in quanto interamente ridisciplinata - ha ribadito la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino (Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, n.29889).
Il d.lgs. n. 276 del 2003, pertanto, non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera, già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (cfr, Cass., S.U., n.
22910 del 2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel
2003).
Né il legislatore avrebbe comunque potuto farlo, considerato che “tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/03 vi era anche quello della "...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile” (cfr, Cass. n. 3795 del 2013).
L'ipotesi di illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro ricorre, nello specifico - anche in riferimento agli appalti cd. “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente - nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cassazione civile sez. lav., 24/01/2018, n.1756).
Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, inoltre, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (cfr, Cass. n. 29889/19).
Inoltre, l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Dall'esame della disposizione – coerente con la nozione codicistica di appalto, emerge la centralità, quale criterio discretivo, dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore, intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio. Ed è proprio in conseguenza di questa strumentalità che l'organizzazione, l'articolazione cioè dei diversi fattori della produzione, sarà necessariamente variabile, appunto “in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio”, di cui dice la legge.
Come ben noto, l'imprenditore ha la facoltà legittima di affidare in appalto “tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, sfuggendo al sindacato giurisdizionale l'esistenza di valide ragioni per il ricorso alla convenzione di appalto” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lav. 14302/2002).
La giurisprudenza risalente aveva così qualificato lecitamente affidabili a terzi anche attività “concernenti un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo” (così Cass. sez. un., 20 gennaio 1996, n. 446), casi in cui evidentemente era necessario l'inserimento dell'attività dell'appaltatore nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (Cass. 26 giugno 1998, n. 6347).
E proprio in questi casi, la riferibilità del negozio alla fattispecie lecita di cui all'art. 3 della
L. 1369/1969, ovvero a quella vietata ex art. 1 della stessa legge, dipendeva integralmente dalla qualificabilità dell'oggetto dell'appalto come servizio, opus astrattamente realizzabile e in concreto realizzato dall'appaltatore con una propria organizzazione di mezzi, mentre non valeva ex se a escludere la violazione del divieto di intermediazione la titolarità da parte dell'appaltatore di un'effettiva organizzazione di impresa – perché era piuttosto indispensabile che fosse avvenuta a suo rischio l'organizzazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto - e neppure la stipulazione di un contratto le cui clausole contemplassero l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, “potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti” (cfr.
Cass., sez. un., 21 marzo 1997, n. 2517).
Dopo l'entrata in vigore del D.L.gs 276/2003, la Corte di Cassazione, in continuità con i principi già espressi, ha poi affermato che “ferma la ratio legis che sottende la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e l'autonomia e la specificità degli istituti ivi previsti, rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo D.Lgs. e alle disposizioni del codice civile, l'interprete può, tutt'ora, rinvenire nei principi sopra richiamati alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.
Ciò, in particolare, tenendo conto che il citato art. 29 fa riferimento, giova ribadirlo, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'<<organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti contratto, dall'esercizio potere organizzativo e direttivo nei confronti lavoratori utilizzati nell'appalto nonché per la assunzione, medesimo appaltatore, rischio d'impresa< i>>>” (così testualmente Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent., 15.7.2011, n. 15615).
Più recentemente, la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 7796 del 2017) ha chiarito che si desume la fittizietà di un formale appalto di servizi dalla circostanza nel caso in cui l'appaltatore “si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”, e più precisamente “della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”.
Si tratta di una lettura coerente della relazione di strumentalità di cui sopra si è detto, che emerge con chiarezza dal testo normativo e che risulta utile a differenziare appalti genuini e somministrazioni illecite, anche quando l'organizzazione del lavoro sia elemento decisivo nell'attività apparentemente commessa (come nella specie, attesa la natura dei servizi almeno formalmente appaltati).
Se infatti ciò che rileva ai fini della liceità dell'appalto è l'effettiva riferibilità all'appaltatore di un'organizzazione che serva alla realizzazione di un servizio e se per svolgere quel servizio è indispensabile essenzialmente il lavoro umano, allora, perché l'appalto sia lecito, all'appaltatore dovrà essere riferibile necessariamente il potere di dirigere quel lavoro, cioè specificamente di conformare la prestazione dei lavoratori in concreto nell'esecuzione del servizio.
Un potere che può concettualmente distinguersi da quelli che il datore di lavoro esercita nel rapporto di lavoro, nella relazione negoziale con il lavoratore e che lo autorizzano tipicamente a disporre del tempo di lavoro del dipendente (autorizzandone per esempio le assenze, per ferie, permessi o altro). Ciò che rileva ai fini di interesse, in accordo con il condivisibile orientamento di legittimità di cui si è detto, è piuttosto un potere di direzione, di conformazione del lavoro nel servizio.
D'altra parte, alla titolarità di un simile potere in capo all'appaltatore nel rapporto con i suoi dipendenti deve corrispondere, necessariamente, sul piano dei rapporti tra appaltatore e committente e in accordo ancora con la nozione codicistica di appalto, un minimo necessario di autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio rispetto alle indicazioni del committente, indicazioni che non potranno essere così stringenti da risolversi nella concreta direzione del lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, magari per il tramite di un preposto del formale appaltatore mero portavoce delle direttive del committente (si tratta di un tema che emerge frequentemente nella giurisprudenza di legittimità che più di recente si è occupata di queste questioni;
cfr. tra le altre Cass. civ.
Sez. V, Ord., 28-07-2017, n. 18808, della sezione tributaria).
Alla luce dei principi appena esposti, pertanto, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate.
Tanto premesso, occorre fare applicazione di tali principi al caso di specie.
Ed invero, le prove raccolte in corso di causa hanno smentito la prospettazione di cui al verbale ispettivo per cui è causa, confermando la sussistenza di un genuino contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, i cui elementi cardine sono l'organizzazione dei mezzi, l'assunzione del rischio d'impresa e l'esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore.
Eloquenti, in tal senso, sono le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , Testimone_1 ragioniere della società opponente, che ha riferito: “a.d.r. sono impiegato da più di 20 anni presso la , l'azienda si trova a Teverola zona Parte_2
Pip e si occupa di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, prepara casse e le vende all'ingrosso. Tale attività viene svolta dai nostri operai, qualche volta quando siamo in mancanza di personale chiediamo aiuto a società che fanno attività di servizi per le imprese. Queste società forniscono manodopera, gli operai sono formalmente dipendenti della società appaltatrice, a noi questi operai ci chiedono semplicemente che tipo di casse devono realizzare, se in legno, cartone o plastica. L'amministratore parla con il loro responsabile e gli dice giornalmente che tipo di casse devono realizzare in base alle commesse che ci arrivano. Poi è il loro responsabile che comunica il tipo di lavorazione da effettuare agli operai. Questo responsabile accompagna tutti i giorni gli operai, gli trasmette le direttive e se ne va. Quando io arrivo alle 9 già non lo vedo più. Tra queste società di somministrazione vi è , ricordo di un accertamento ispettivo a fine Parte_5
2023 e all'inizio del 2024, erano tre ispettori che hanno chiesto informazioni circa lo status di questi lavoratori. Hanno fatto domande anche a me, è stato fatto un verbale delle operazioni ma lo ha firmato solo l'amministratore. Ci siamo avvalsi anche della
[...]
per questo tipo di attività, non ricordo nomi di altre società. La società Parte_6 appaltatrice emetteva fatture in base al numero di casse lavorate nell'arco di un mese, queste fatture venivano trasmesse sia via mail come copia di cortesia, sia formalmente. Io lavoro in amministrazione come ragioniere, provvedo io a fare i bonifici per pagare le fatture, noi contavamo le casse lavorate per vedere se vi era corrispondenza con i dati riportati nelle fatture. Le mail venivano inviate all'indirizzo Email_1
Noi non pagavamo i lavoratori delle società appaltatrici né versavamo i loro contributi, anzi spesso chiedevamo a queste società il durc perché la legge prevede che detti oneri sono
a nostro carico in caso di mancato adempimento della società datrice di lavoro. Non ricordo il nome del responsabile della che accompagnava gli operai la Parte_5
mattina anche perchè ribadisco che non lo incontravo. Però ricordo un tale EP che era un referente della il quale mi chiedeva il F piacere di distribuire io le Parte_5
buste paga dei dipendenti a fine mese, per non farli andare a Parte_5 Per_1
presso la sede della . Trasmetteva le busta paga via mail allo stesso Parte_5 indirizzo dell'amministrazione, io le stampavo e le distribuivo ai dipendenti . Parte_5
Il personale della indossa dei camici, i dipendenti di Parte_2 [...]
indossavano abiti comuni. Non li vedevo mentre lavoravano perché io non Pt_5
scendevo, li vedevo quando salivano in amministrazione per la consegna delle buste paga. In caso di ferie e permessi questi lavoratori comunicavano direttamente con la
[...]
. Non so dire se questi lavoratori percepivano o meno 13 e 14 mensilità.” (cfr. Pt_5
verbale).
Orbene, dall'istruttoria svolta è possibile desumere, innanzitutto, l'assunzione effettiva del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore; ed invero, come emerge dal contratto e come confermato dal teste (“La società appaltatrice emetteva fatture in base al numero Tes_1 di casse lavorate nell'arco di un mese”), il compenso per la non era Parte_4 calcolato a ore, bensì “a misura”, ovvero in base al risultato produttivo. Parte
E' stata, inoltre, provata l'estraneità della alla gestione economica e amministrativa del personale dell'appaltatrice, che veniva pagato direttamente dall'appaltatrice, limitandosi la committente a saldare le fatture per il servizio ricevuto.
Parimenti significativa, in punto di genuinità dell'appalto, è inoltre la circostanza, pure emersa in corso di istruttoria, che i dipendenti della “indossavano abiti Parte_5
Parte comuni”, non divise della , a riprova della loro estraneità all'organizzazione della committente.
Quanto poi all'esercizio del potere direttivo in capo ai lavoratori in forza alla , Parte_5
è emersa la presenza di un responsabile che quotidianamente accompagnava i propri dipendenti sul posto di lavoro, indirizzandoli nell'esecuzione del servizio, in linea con gli accordi intercorsi con la committente.
A fronte di tali plurimi elementi probatori collimanti in punto di legittimità dell'appalto per cui è causa, deve invero osservarsi che non sono emersi elementi di segno contrario significativi dalla deposizione del teste ispettore che ha compiuto gli Testimone_2
accertamenti culminati nella diffida di pagamenti impugnata, che ha reso invero una testimonianza generica e de relato (cfr. verbale).
Costei, invero, si è limitata a riferire quanto appreso dai lavoratori nel corso dell'ispezione, senza indicare se dall'indagine erano emerse ulteriori elementi, oltre alle dichiarazioni testé indicate, idonei a far assurgere la fattispecie per cu i è causa ad un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, avendo anzi il teste dichiarato: “Non abbiamo accesso ai conti correnti quindi non sappiamo chi pagava questi lavoratori” (cfr. verbale)
Per tutte le considerazioni va dichiarata la genuinità del contratto di appalto stipulato fra e in data 01.09.2018 e, conseguentemente, Parte_3 Parte_4
l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico della azionato Parte_3
CP_ dall' .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiarare, indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato del Lavoro n. 2023009496/DDL del 15/03/2024 e nell'atto di diffida ad adempiere
[...]
Prot. Inf. DPR 445/2000 .5100.15/03/2024.0216448; CP_2 CP_1
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in € 2.697 oltre contributo unificato, IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 19.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott. ssa Ida Ponticelli