TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5697/2022 R.G., avente ad oggetto: Impugnativa di
Testamento vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Bruno Moscatiello (C.F. ), e dall'Avv. Francesco Moscatiello (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Casagiove alla via C.F._4
Liguria p.co Merola 26 (PEC: ; FAX: 0823.467278); Email_1
Attori
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] C.F._5
Amendola n. 90, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ricciardelli ( ) e dall'avv. C.F._6
Antonio Ricciardelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._7 in Caserta al Corso Trieste n. 146 (PEC: ; Email_2
FAX: 0823.443544); Email_3
Convenuta
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25.11.2024, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1.Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Con atto di citazione notificato in data 11.07.2022, e Parte_1 Parte_2 proponevano il presente giudizio nei confronti di contestando la validità del testamento CP_1 pubblico redatto presso il notaio di in data 12.08.2021 dal de cuius , zio Per_1 Per_2 Persona_3 degli attori, deceduto in data 20.8.2021. Gli attori chiedevano l'annullamento di tale disposizione testamentaria per presunta incapacità naturale del de cuius al momento della sua sottoscrizione, avanzando altresì istanza per la restituzione delle somme già percepite dalla convenuta, pari a euro
52.260,58.
Esponevano gli attori di essere venuti a conoscenza, dopo il decesso dello zio, dell'esistenza di due testamenti: il primo, redatto il 26.04.2021 presso il notaio , nel quale nominava gli stessi Per_4 eredi universali del proprio patrimonio, comprendente somme depositate presso l'Istituto Bancario
Banca Intesa San Paolo;
un secondo testamento, redatto il 12.08.2021, con il quale il de cuius revocava ogni precedente disposizione e attribuiva la totalità del patrimonio alla sorella, CP_1
Gli attori adducevano che il secondo testamento fosse stato frutto di indebite pressioni esercitate dalla convenuta nei confronti del de cuius, che, in ragione della sua grave condizione di salute
(demenza senile diagnosticata nei mesi precedenti), sarebbe stato incapace di intendere e di volere. In supporto delle loro tesi, gli attori producevano documentazione medica che attestava una progressiva compromissione cognitiva del de cuius . Persona_3
Di contro, la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le affermazioni avverse, deducendo la piena validità del documento impugnato e rilevando come il testamento del 12.08.2021 fosse stato redatto con piena consapevolezza e autonomia dal testatore, alla presenza di un notaio e di due testimoni. La convenuta esibiva certificazioni mediche, fra cui una redatta dal dott. lo Persona_5 stesso giorno della redazione testamentaria, che attestava la piena capacità di intendere e di volere del de cuius. Sottolineava, inoltre, che il de cuius, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, aveva mantenuto fino alla fine un rapporto di stretta dipendenza e fiducia con la medesima, che lo aveva assistito quotidianamente, a differenza dei nipoti, con i quali avrebbe avuto rapporti sporadici e superficiali. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché ritenuta infondata e temeraria. Il Giudice Istruttore, all'esito della trattazione, rilevava che la controversia, per sua natura documentale, non richiedesse l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il merito
3. Ciò premesso, e passando alla disamina della res controversa, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Ai sensi dell'art. 591 c.c., rubricato Della capacità di disporre per testamento, possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge .
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
La capacità di testare è la capacità di disporre validamente dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.
La cause di incapacità sono tassative e dunque non suscettibili di interpretazione estensiva.
Come per qualsiasi altro negozio giuridico, così per il testamento, la capacità è la regola, la incapacità
l'eccezione.
Dunque, spetta a chi invoca l'incapacità provarne la sussistenza.
In tema di annullamento del testamento, la Suprema Corte ha chiarito che l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
27351 del 23 dicembre 2014)
Ebbene, calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, nel caso di specie, premesso che il de cuius non risultava essere stato interdetto o inabilitato, né erano stati Persona_3 adottati provvedimenti di protezione giuridica ai sensi degli articoli 404 e ss. c.c., l'onere della prova di un'incapacità naturale al momento della redazione dell'atto di ultima volontà gravava integralmente sugli attori.
La documentazione medica prodotta dalla convenuta, in particolare il certificato rilasciato dal dott. specialista in neurofisiopatologia, attestava che il testatore alla data del Persona_5
12.08.2021 era “ in grado di intendere e volere” ( cfr. certificato dott. datato12.08.2021). Tale Per_5 referto è coerente con il verbale di visita collegiale del 14.07.2021, che descriveva il testatore in “discrete condizioni generali, sensorio integro, collaborante, critica e giudizio conservati”, dunque pienamente lucido e in grado di esprimere liberamente le proprie volontà. Gli attori, al contrario, non hanno fornito elementi sufficientemente idonei a confutare tali evidenze.
Parte attorea inoltre ha lamentato che il testamento fosse viziato da violenza psicologica ex art. 624 c.c., imputabile alla convenuta. Tuttavia, anche tale affermazione appare priva di riscontro probatorio.
Il notaio , che ha raccolto le dichiarazioni del de cuius, ha espressamente Persona_6 dichiarato che testaore ha agito in piena autonomia, manifestando chiaramente le proprie volontà (“Lo stesso, sano di mente, come dimostra dal suo retto agire e parlare innanzi a me Notaio e testi…”, cfr. pag.1 del testamento). Anche i testimoni presenti all'atto non hanno rilevato comportamenti coercitivi. La prassi seguita dal notaio di avvalersi di un consulto specialistico preliminare rafforza la presunzione di validità dell'atto.
Gli attori eccepiscono infine una violazione dell'art. 603 c.c. il quale recita che “…Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.”, sostenendo che il testamento non sarebbe valido in quanto il testatore, impossibilitato a leggere, avrebbe richiesto la presenza di quattro testimoni anziché due. Tuttavia, non è emerso alcun elemento che confermi l'incapacità del testatore di leggere o comprendere il contenuto del testamento. CP_1
L'analisi attenta e scrupolosa posta in essere da parte convenuta - alla cui integrale lettura in questa sede si rinvia - che induce a concludere per la sincerità e la coerenza del documento, può essere condivisa e fatta proprio dal Tribunale, essendo logicamente e coerentemente motivate le conclusioni a cui si è giunti.
Vanno respinte le obiezioni di carattere tecnico avanzate da parti attrici, essendo insussistenti i presupposti per annullare il testamento del 12.08.2021.
4. In conclusione, alla luce della totalità delle considerazioni esposte, deve ritenersi che la scheda testamentaria datata 12.08.2021, per atto del notaio , è pertanto certamente Persona_6 valida.
Conseguentemente, anche la conseguente domanda di restituzione in favore degli istanti della somma di euro 52.260,58 va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla luce del valore dichiarato (indeterminabile), media complessità, con riduzione del 50% della fase inerente la voce
Trattazione / Istruttoria, in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 CP_1
1. Rigetta la domanda degli attori volta all'annullamento del testamento del de cuius datato 12.08.2021; Persona_3
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € 6.713,00 oltre IVA e CPA come per legge. CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5697/2022 R.G., avente ad oggetto: Impugnativa di
Testamento vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Bruno Moscatiello (C.F. ), e dall'Avv. Francesco Moscatiello (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Casagiove alla via C.F._4
Liguria p.co Merola 26 (PEC: ; FAX: 0823.467278); Email_1
Attori
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] C.F._5
Amendola n. 90, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ricciardelli ( ) e dall'avv. C.F._6
Antonio Ricciardelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._7 in Caserta al Corso Trieste n. 146 (PEC: ; Email_2
FAX: 0823.443544); Email_3
Convenuta
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25.11.2024, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1.Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Con atto di citazione notificato in data 11.07.2022, e Parte_1 Parte_2 proponevano il presente giudizio nei confronti di contestando la validità del testamento CP_1 pubblico redatto presso il notaio di in data 12.08.2021 dal de cuius , zio Per_1 Per_2 Persona_3 degli attori, deceduto in data 20.8.2021. Gli attori chiedevano l'annullamento di tale disposizione testamentaria per presunta incapacità naturale del de cuius al momento della sua sottoscrizione, avanzando altresì istanza per la restituzione delle somme già percepite dalla convenuta, pari a euro
52.260,58.
Esponevano gli attori di essere venuti a conoscenza, dopo il decesso dello zio, dell'esistenza di due testamenti: il primo, redatto il 26.04.2021 presso il notaio , nel quale nominava gli stessi Per_4 eredi universali del proprio patrimonio, comprendente somme depositate presso l'Istituto Bancario
Banca Intesa San Paolo;
un secondo testamento, redatto il 12.08.2021, con il quale il de cuius revocava ogni precedente disposizione e attribuiva la totalità del patrimonio alla sorella, CP_1
Gli attori adducevano che il secondo testamento fosse stato frutto di indebite pressioni esercitate dalla convenuta nei confronti del de cuius, che, in ragione della sua grave condizione di salute
(demenza senile diagnosticata nei mesi precedenti), sarebbe stato incapace di intendere e di volere. In supporto delle loro tesi, gli attori producevano documentazione medica che attestava una progressiva compromissione cognitiva del de cuius . Persona_3
Di contro, la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le affermazioni avverse, deducendo la piena validità del documento impugnato e rilevando come il testamento del 12.08.2021 fosse stato redatto con piena consapevolezza e autonomia dal testatore, alla presenza di un notaio e di due testimoni. La convenuta esibiva certificazioni mediche, fra cui una redatta dal dott. lo Persona_5 stesso giorno della redazione testamentaria, che attestava la piena capacità di intendere e di volere del de cuius. Sottolineava, inoltre, che il de cuius, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, aveva mantenuto fino alla fine un rapporto di stretta dipendenza e fiducia con la medesima, che lo aveva assistito quotidianamente, a differenza dei nipoti, con i quali avrebbe avuto rapporti sporadici e superficiali. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché ritenuta infondata e temeraria. Il Giudice Istruttore, all'esito della trattazione, rilevava che la controversia, per sua natura documentale, non richiedesse l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il merito
3. Ciò premesso, e passando alla disamina della res controversa, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Ai sensi dell'art. 591 c.c., rubricato Della capacità di disporre per testamento, possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge .
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
La capacità di testare è la capacità di disporre validamente dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.
La cause di incapacità sono tassative e dunque non suscettibili di interpretazione estensiva.
Come per qualsiasi altro negozio giuridico, così per il testamento, la capacità è la regola, la incapacità
l'eccezione.
Dunque, spetta a chi invoca l'incapacità provarne la sussistenza.
In tema di annullamento del testamento, la Suprema Corte ha chiarito che l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
27351 del 23 dicembre 2014)
Ebbene, calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, nel caso di specie, premesso che il de cuius non risultava essere stato interdetto o inabilitato, né erano stati Persona_3 adottati provvedimenti di protezione giuridica ai sensi degli articoli 404 e ss. c.c., l'onere della prova di un'incapacità naturale al momento della redazione dell'atto di ultima volontà gravava integralmente sugli attori.
La documentazione medica prodotta dalla convenuta, in particolare il certificato rilasciato dal dott. specialista in neurofisiopatologia, attestava che il testatore alla data del Persona_5
12.08.2021 era “ in grado di intendere e volere” ( cfr. certificato dott. datato12.08.2021). Tale Per_5 referto è coerente con il verbale di visita collegiale del 14.07.2021, che descriveva il testatore in “discrete condizioni generali, sensorio integro, collaborante, critica e giudizio conservati”, dunque pienamente lucido e in grado di esprimere liberamente le proprie volontà. Gli attori, al contrario, non hanno fornito elementi sufficientemente idonei a confutare tali evidenze.
Parte attorea inoltre ha lamentato che il testamento fosse viziato da violenza psicologica ex art. 624 c.c., imputabile alla convenuta. Tuttavia, anche tale affermazione appare priva di riscontro probatorio.
Il notaio , che ha raccolto le dichiarazioni del de cuius, ha espressamente Persona_6 dichiarato che testaore ha agito in piena autonomia, manifestando chiaramente le proprie volontà (“Lo stesso, sano di mente, come dimostra dal suo retto agire e parlare innanzi a me Notaio e testi…”, cfr. pag.1 del testamento). Anche i testimoni presenti all'atto non hanno rilevato comportamenti coercitivi. La prassi seguita dal notaio di avvalersi di un consulto specialistico preliminare rafforza la presunzione di validità dell'atto.
Gli attori eccepiscono infine una violazione dell'art. 603 c.c. il quale recita che “…Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.”, sostenendo che il testamento non sarebbe valido in quanto il testatore, impossibilitato a leggere, avrebbe richiesto la presenza di quattro testimoni anziché due. Tuttavia, non è emerso alcun elemento che confermi l'incapacità del testatore di leggere o comprendere il contenuto del testamento. CP_1
L'analisi attenta e scrupolosa posta in essere da parte convenuta - alla cui integrale lettura in questa sede si rinvia - che induce a concludere per la sincerità e la coerenza del documento, può essere condivisa e fatta proprio dal Tribunale, essendo logicamente e coerentemente motivate le conclusioni a cui si è giunti.
Vanno respinte le obiezioni di carattere tecnico avanzate da parti attrici, essendo insussistenti i presupposti per annullare il testamento del 12.08.2021.
4. In conclusione, alla luce della totalità delle considerazioni esposte, deve ritenersi che la scheda testamentaria datata 12.08.2021, per atto del notaio , è pertanto certamente Persona_6 valida.
Conseguentemente, anche la conseguente domanda di restituzione in favore degli istanti della somma di euro 52.260,58 va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla luce del valore dichiarato (indeterminabile), media complessità, con riduzione del 50% della fase inerente la voce
Trattazione / Istruttoria, in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2 CP_1
1. Rigetta la domanda degli attori volta all'annullamento del testamento del de cuius datato 12.08.2021; Persona_3
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € 6.713,00 oltre IVA e CPA come per legge. CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo