TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/07/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3717/2023 promoSS da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Pier Filippo Giuggioli e Adriano Curti, entrambi del Foro di Milano
-ATTRICE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giorgio Francesco Molinari, del Foro di Varese, e dall'avv. Ivano Giuseppe Chiesa, del Foro di
Milano
-CONVENUTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Signor
e, per l'effetto: Controparte_1
- CONDANNARE il convenuto al risarcimento dei danni da commisurarsi in via equitativa;
- CONDANNARE il convenuto a rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet e nei social network;
- CONDANNARE il convenuto a pubblicare l'emananda sentenza ai sensi dell'art 120 c.p.c. sui propri profili social network nonché sui quotidiani on-line principali (Corriere della Sera, la
Repubblica, Il MeSSggero, La Stampa, ecc.) per almeno 7 giorni consecutivi;
- CONDANNARE il convenuto al rimborso dell'importo di Euro 488,00, corrisposto dalla ex art. 2 del regolamento della Camera di Conciliazione, a titolo di quota parte Parte_2 dell'indennità dovuta dal Signor per l'espletamento della procedura di mediazione n. CP_1
274/2023.
IN OGNI CASO: CONDANNARE il resistente alla refusione delle spese del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO
1) respingere integralmente tutte le domande formulate e formulande dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA ogni contraria domanda rigettata e disattesa,
2) respingere i capitoli di prova eventualmente articolati da controparte e, in caso di ammissione, ammettere il convenuto a prova contraria diretta e indiretta, con testi da indicare;
3) disporre l'interrogatorio libero delle parti.
Con vittoria di spese.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre, dedurre, argomentare e replicare.”
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è neceSSrio che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole
2 idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. La dott.SS con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto Parte_1 in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e Controparte_1
2059 c.c.
1.1 A tal fine, parte attrice, dopo aver esposto che il Tribunale di Milano, inizialmente adito, si era dichiarato territorialmente incompetente ex artt. 30 bis c.p.c. e 11 c.p.p., dal momento che la controversia ha ad oggetto un fatto illecito astrattamente configurabile anche come reato proposta da un magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, ha esposto quanto segue: che l'11.3.2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano, il cui collegio era da lei presieduto, aveva revocato la detenzione domiciliare in precedenza conceSS a (ex agente CP_1 fotografico e comunemente noto alla cronaca nazionale come il 'Re dei paparazzi') e ordinato l'espiazione della pena nelle forme della detenzione carceraria;
che il convenuto aveva reagito a tale provvedimento in maniera plateale, pubblicando sul noto social network Instagram una serie di filmati (cd. stories) con i quali aveva esternato gravissimi giudizi nei confronti del
Tribunale di Sorveglianza di Milano e, in particolare, dell'attrice, per di più con il volto e gli arti superiori completamente ricoperti di sangue, essendosi inciso braccia e polsi;
che il convenuto aveva reagito con le stesse modalità e toni alla pronuncia con la quale la Corte di
CaSSzione aveva annullato la predetta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza;
che anche nel corso di una puntata del noto programma televisivo 'Non è l'Arena' Corona aveva denigrato e diffamato, seppur indirettamente, la dott.SS che tali condotte avevano Pt_1 causato una lesione dell'immagine, dell'onore e della reputazione, personale e professionale, della dott.SS Pt_1
3 In conclusione, l'attrice ha chiesto: il risarcimento del danno non patrimoniale patito, da liquidarsi in via equitativa;
la condanna del convenuto a rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet e nei social network; la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando an e quantum debeatur. CP_1
A tal fine, dopo aver ripercorso l'iter giudiziario che era seguito all'ordinanza emeSS dal collegio presieduto dalla dott.SS ha replicato che le sue esternazioni erano frutto Pt_1 dell'ingiustizia di tale provvedimento, prima sospeso dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Milano (in diversa composizione) e poi annullato dalla Corte di CaSSzione. Inoltre, ha eccepito che le affermazioni oggetto del giudizio in realtà sono da considerare espressione del diritto di manifestazione del pensiero, e in particolare del diritto di critica e di cronaca, di cui ha ripercorso i presupposti applicativi, sussistenti nel caso in esame, al contrario di quelli ex art. 2043 c.c.
1.3 La causa, dopo l'esperimento del procedimento di mediazione (obbligatorio ex lege), la riassunzione dinanzi a questo Tribunale e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, pertanto, è stata fiSSta udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Al fine di vagliare la fondatezza delle domande proposte dall'attrice e la sussistenza dei presupposti per l'operatività della scriminante invocata dal convenuto, occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, in tale materia.
In linea generale, la fattispecie in esame pone la questione avente a oggetto il delicato bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e all'onore con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (cfr. art. 21 Cost.), anche nella sua declinazione di diritto di critica.
Nel corso del tempo la giurisprudenza ha ricostruito i requisiti affinché la condotta astrattamente illecita sia scriminata e quindi non vi sia lesione del bene giuridico dell'onore e della reputazione, da intendersi in senso oggettivo, quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25026 del 2024).
4 In particolare, i requisiti richiesti sono: la verità, la pertinenza e la continenza (poi declinati diversamente a seconda che si tratti di cronaca, critica, satira, ecc.).
Laddove vengano travalicati tali limiti non può più ritenersi prevalente il diritto alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, si riespande in maniera piena quello del singolo alla stima e al rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento.
All'interno del genus libertà di manifestazione del pensiero si colloca, come visto, il diritto di critica, invocato dal convenuto quale fattore esimente della propria condotta.
La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, si concretizza non nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione.
Ciò nonostante, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che eSS non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, in quanto l'esimente in questione postula comunque una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (cfr. Cass. pen., Sez.
V, 29/01/2025, n. 11571).
In altri termini, pur essendo la critica per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, eSS può oltrepaSSre la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
24/04/2025, n. 10864. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Torino, Sez. IV, 30/09/2024, n.
4866: l'esercizio del diritto di critica non è mai configurabile quale scriminante se supera il limite della continenza, valutazione che va fatta tenendo conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificando se i toni utilizzati, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti ma siano invece pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi rispetto alla tutela della reputazione).
2.2 Applicando tali principi al caso in esame, occorre innanzitutto riportare le esternazioni del convenuto che l'attrice ritiene abbiano portata diffamatoria.
Nel dettaglio, tre sono gli episodi contestati al convenuto (cfr. pagg.
4-6 citaz. riass., docc. 1, 2 fasc. att.), il quale nei propri atti non ha negato di aver pronunciato le frasi di seguito riportate
(cfr. art. 115 c.p.c.):
- stories pubblicate su Instagram da subito dopo aver appreso del provvedimento CP_1 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, presieduto dalla dott.SS Pt_1
5 “[…] lo vedete il sangue […] voi non avete idea di che cosa faccio in quel carcere, mettetemi in isolamento […] lo vedete il sangue, eccolo, guardalo DottoreSS guardalo il sangue che Pt_1 sprizza e ancora non hai idea di quello che farò dentro quel carcere, tu non idea di quello che farò dentro quel carcere […] avete creato un mostro, ora sono ca**i vostri e questo è solo l'inizio”
(doc. 1 fasc. att., min. 01:22:55 - 01:23:39);
“[…] questo è solo l'inizio […] DottoreSS questo è solo l'inizio […] Quanto è vero iddio Pt_1 sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie, la mia vita sacrificherò per togliervi da quelle sedie […] vergogna […] chiedo, chiedo, se no veramente mi taglio la vita, che venga il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti […] glielo dica alla Corti, glielo dica alla […]” (doc. 2 fasc. att.); Pt_1
- stories pubblicate su Instagram da dopo aver saputo del provvedimento con il CP_1 quale la Suprema Corte di CaSSzione in data 9.6.2021 ha annullato la predetta ordinanza emeSS dal Tribunale di Sorveglianza di Milano:
“sono inca**ato nero più di prima”;
“[…] ho dovuto fare da solo tutto questo. Sono quindici anni che non sono libero e che mi perseguitano […] ma io sono ancora qua più forte e più potente di prima […] passerò i prossimi anni per avere giustizia contro di voi e farvela pagare. Anche se mi costerà caro […] non avrò pietà”;
- dichiarazioni rilasciate da nel corso del noto programma televisivo 'Non è CP_1
l'Arena' (puntata andata in onda il 6.10.2021):
“penso che alla luce di tutto quello che è successo […] sicuramente abbiamo qualche problema con la giustizia italiana […] io ho una storia giudiziaria molto particolare, che se uno la guarda al di là del personaggio grida vendetta a Dio […] (doc. 1 fasc. att., min. 01:06:48 – 01:07:30);
“c'è la rabbia […] la mia storia giudiziaria è peggio di qualsiasi storia giudiziaria italiana […]”
(doc. 1 fasc. att., min 01:19:55 – 01:20:06);
“io sono andato in un aula di tribunale con un magistrato che ha scritto il falso su atti di giustizia […]” (doc. 1 fasc. att., min. 01:20:11 – 01:20:25);
“che cosa ho dovuto fare, ho dovuto prendere un telefonino, ho un milioneduecentomila followers
[…] prendo un telefono mi taglio le vene vado all'attenzione di tutti” (doc. 1 fasc. att., min.
01:21:55 – 01:22:24)”.
Ciò considerato, e alla luce delle coordinate ermeneutiche prima delineate, ritiene il Tribunale che tali dichiarazioni rivestano portata diffamatoria nei confronti dell'attrice.
6 Infatti, il meSSggio complessivamente veicolato dal convenuto è quello di un magistrato che non esercita le proprie funzioni con imparzialità, indipendenza e diligenza, ma in quanto mosso da non meglio precisate finalità persecutorie nei suoi confronti (sulla necessità di una lettura non atomistica delle singole espressioni ma riferita all'intero contesto della comunicazione cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 29640 del 12/12/2017, Rv. 646655 - 01;
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 8035 del 03/06/1998, Ud. (dep. 07/07/1998 ), Rv. 211636 - 01).
Trattasi di accuse non supportate da alcun elemento a sostegno delle stesse, quindi non vere, e travalicanti il limite della continenza formale, consistendo in invettive rivolte nei confronti dell'attrice, minacciata altresì di conseguenze negative per le sue decisioni e accusata di aver scritto il falso nei provvedimenti redatti (motivo per il quale a fortiori non può ritenersi sussistente neppure il diritto di cronaca).
Occorre, dunque, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “E' stato più volte affermato, nell'ambito del diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod.pen., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a)
l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (in tema, Cass. n. 2357/2018, in linea con una costante giurisprudenza;
v. sul punto Cass.
n. 15443/2013,). Tale insegnamento è stato ulteriormente ribadito dall'ordinanza n. 38215/2021, nella quale si è detto che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 2605 del 2023).
Nel caso in esame, le dichiarazioni di nei tre episodi sopra richiamati hanno CP_1 travalicato il limite della continenza formale, dal momento che l'accusa di parzialità e abuso della propria funzione moSS all'indirizzo dell'attrice ha leso la sua immagine e il suo decoro, senza alcun elemento a sostegno della veridicità di tali gravissime accuse, se non l'avvenuta riforma del provvedimento.
In proposito è stato affermato che “In tema di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione ad un giudice di determinati comportamenti di "dipendenza" e di
"parzialità", implicando la radicale negazione dello stesso ruolo istituzionale del giudice, esprime di per sè una valenza diffamatoria, essendo idonea a pregiudicare il valore e la dignità della persona nella sua
7 dimensione morale e professionale” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 334 del 14/01/1999, Rv. 522283
- 01).
Particolarmente rilevante è stato anche il mezzo utilizzato dal convenuto (quantomeno in due dei tre episodi contestati), vale a dire le stories del noto social network Instagram, in cui l'attenzione del follower deve essere catturata in pochi secondi mediante l'abbinamento di immagini e parole, spesso proposte con enfasi. Circostanza verificatasi proprio nel caso in esame, considerato altresì che nel primo video si mostra con la faccia e gli arti CP_1 superiori completamente insanguinati, essendosi da poco inciso braccia e polsi (cfr. Cass. pen.,
Sez. V, 07/05/2024, n. 34057: in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata mediante “social network”, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo - fattispecie relativa alla pubblicazione di materiale su Instagram).
Contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, non può ritenersi che egli si sia limitato a rendere partecipi i propri followers del proprio punto di vista in merito a tali vicende giudiziarie. Dalla lettura, complessiva e non atomistica, delle dichiarazioni sopra riportate, emergono infatti una serie di invettive, minacce, accuse e allusioni nei confronti della dott.SS
(e, più in generale, di coloro che il convenuto ritiene essere gli autori di una vera e Pt_1 propria persecuzione giudiziaria a suo danno), senza tuttavia esplicitare le motivazioni alla base di tali veSSzioni, in cosa consistono e i motivi del dissenso. Così che l'unico meSSggio realmente veicolato da è stato il seguente: la dott.SS è un giudice parziale, che CP_1 Pt_1 abusa delle sue funzioni per finalità persecutorie, arrivando anche a scrivere il falso per perseguire il suo obiettivo. Una delle accuse più gravi che può essere indirizzata all'operato di un magistrato.
È stato chiarito, infatti, che “trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. n. 11769/2022; Cass. n. 7274/2013). Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono
8 notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass. n. 27592/2019)” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 2605 del 2023 cit.).
Neppure può attribuirsi efficacia dirimente al fatto che l'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Milano dell'11.3.2021 sia stata dapprima sospesa e poi annullata dalla
Suprema Corte di CaSSzione. Infatti, ciò che viene in rilievo nel caso in esame non è la legittimità o correttezza di quel provvedimento ma l'accusa di parzialità moSS all'attrice, la quale avrebbe agito, secondo il convenuto, solamente per fini persecutori, accusandola altresì di “aver scritto il falso su atti di giustizia” (peraltro, nel caso di attribuzione al danneggiato di una pluralità di fatti lesivi della sua reputazione, il requisito della verità della notizia deve sussistere con riguardo a ciascuno di essi - cfr. Cass. pen., Sez. 3 - , Ordinanza n. 11769 del
12/04/2022, Rv. 664805 - 03). Fermo restando che la valutazione sull'esistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca della detenzione domiciliare spetta al giudice, e laddove l'intereSSto non la condivida può contestare le scelte con le modalità previste dalla legge e non offenderne la reputazione (diversamente opinando ogni provvedimento successivamente riformato potrebbe essere tacciato di falso).
A tal proposito, occorre considerare che la Corte EDU, nel ribadire che anche i magistrati, e più in generale, l'attività giudiziaria è soggetta al controllo dei mass media e alla critica da parte dei cittadini, nel contempo ha tuttavia precisato che se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti (cfr. OB e Standard c. Austria caso n. 60899/00 nonché Prager and
RS v. Austria, decisione del 26.4.1995. Cfr. altresì Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25138 del 2007).
Irrilevante è anche il fatto che il riferimento alla dott.SS non sia stato sempre esplicito, Pt_1 essendo stato chiarito che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa non è neceSSrio che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive,
i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8476 del 05/05/2020, Rv. 657803 - 01).
9 Nel caso in esame, si osserva che: nel corso delle stories pubblicate su Instagram da CP_1 subito dopo aver avuto notizia del provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di
Milano era stato fatto espresso riferimento alla dott.SS stralci di tale filmato sono stati Pt_1 trasmessi anche nel corso della puntata del programma televisivo 'Non è l'Arena'; la vicenda ha avuto ampio risalto mediatico.
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, ritiene il Tribunale che non poSS dubitarsi della sua sussistenza.
A tal fine, si osserva che la reiterazione delle condotte in contesti e tempi differenti, la gravità delle dichiarazioni rese, senza fornire alcun supporto probatorio alle accuse mosse all'attrice, nonché l'ammissione del convenuto di aver voluto attirare l'attenzione dei propri followers
(anche mediante gesti plateali, quali l'incisione delle vene e il ricoprirsi il volto e gli arti superiori di sangue) denotano la piena consapevolezza in ordine alla condotta posta in essere.
2.3 Infine, deve essere affrontata la questione relativa ai danni patiti dall'attrice.
La dott.SS ha fatto riferimento alla lesione dell'immagine, dell'onore e della Pt_1 reputazione, sia sotto il profilo personale che professionale. A tal fine, ha dedotto di essere stata sottoposta a una vera e propria gogna mediatica orchestrata dal convenuto, tanto è vero che in sede di Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia era stato disposto un servizio di vigilanza radiocollegata presso la sua abitazione. Quanto alla liquidazione del danno, ha richiamato il criterio equitativo, stante la sua difficilissima delimitazione e trasformazione per equivalente.
Dal canto suo, il convenuto ha eccepito una carenza di allegazione e prova, da parte dell'attrice, in relazione ai danni cagionati dalla condotta illecita.
Ciò premesso, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, incombe sull'attore l'onere di provare il danno (conseguenza) che ritiene di aver subito, non potendo lo stesso essere ritenuto in re ipsa. Infatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del
31/03/2021, Rv. 660992 - 01).
Allo stesso tempo, è stato chiarito che, attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. In particolare, la prova del danno si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di due condizioni: la sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e l'idoneità del medesimo a ingenerare una
10 ripercussione pregiudizievole nella sfera personale del danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024, Rv. 673337 - 01: in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale).
Entrambi tali elementi sono stati allegati e provati dall'attrice.
Infatti, da un lato, è stata dimostrata la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese in più occasioni da e dall'altro, gli strumenti utilizzati (il noto social network Instagram e una CP_1 trasmissione televisiva nazionale), il considerevole numero di followers del convenuto (circa
1,2 milioni, a detta dello stesso), la posizione sociale della vittima (magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano) e il contenuto delle accuse mosse alla dott.SS Pt_1 costituiscono circostanze gravi, precise e concordanti tali da far presumere sussistente il pregiudizio lamentato, di cui vi è indiretta conferma nel provvedimento con il quale il
Coordinamento delle Forze di Polizia ha istituito un servizio di vigilanza radiocollegata presso la sua abitazione (cfr. doc. 15 fasc. att.).
Quanto all'ammontare del danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, considerati anche i mezzi utilizzati per perpetrare l'illecito (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 10762 del 2022: “Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un meSSggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo,
c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5,
n. 13979 del 25.1.20121, Rv. 281023)”. Cfr. altresì Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 16564 del 2019).
In particolare, occorre fare applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di maSS', e in giurisprudenza Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024, Rv. 670567 - 01). Essi, infatti, garantiscono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi. Nel dettaglio, i parametri adoperati sono: la notorietà del diffamante;
le cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato;
la natura della condotta diffamatoria (se inerente alla sfera personale o professionale, se violativa della sola verità o anche della continenza e della pertinenza, se
11 circostanziata o generica, se vi sia uso del turpiloquio, se la condotta abbia anche rilievo penale, etc.); l'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o l'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
reputazione già compromeSS (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale); limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome); ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi;
pubblicazione della sentenza.
Sulla scorta di tali parametri, l'osservatorio milanese, muovendo dall'esame comparativo delle sentenze raccolte, ha individuato cinque tipologie di diffamazione: 1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da € 1.175,00 ad € 11.750,00; 2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da € 11.750,00 ad € 23.498,00; 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da € 23.498,00 ad € 35.247,00; 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da € 35.247,00 ad € 58.745,00; 5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad € 58.745,00. Con riferimento ad ognuna di queste categorie, i criteri riportano, poi, una serie di indici utili a inquadrare il caso in una di esse.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la diffamazione in esame debba essere ritenuta di
'elevata gravità'.
Infatti, ha una considerevole notorietà (egli stesso ha dichiarato di avere 1,2 milioni di CP_1 followers su Instagram), si tratta di più episodi di ampia diffusione (di cui due su social network
e il restante in una trasmissione in prima serata su una delle principali reti televisive nazionali), il discredito gettato sulla dott. è stato notevole, dal momento che la steSS è Pt_1 stata accusata di aver esercitato le sue funzioni di magistrato con parzialità e per finalità estranee a quelle di giustizia (senza che il convenuto abbia allegato alcun elemento a sostegno di tali gravissime affermazioni), il diffamante ha fatto ampio utilizzo del turpiloquio, l'attrice ha visto pregiudicata la propria immagine sia a livello professionale che personale
(considerato anche il servizio di vigilanza radiocollegata disposto a sua tutela), i fatti hanno avuto ampia risonanza mediatica (tenuto conto sia del mezzo utilizzato da che della CP_1 diffusione della notizia sul web - cfr. docc.
3-13 fasc. att.) e, infine, valutato l'elemento soggettivo dell'illecito.
12 Ciò considerato, appare congruo riconoscere a favore dell'attrice la somma di € 36.000,00 in moneta attuale, cifra che si colloca poco al di sopra del valore minimo liquidabile per le diffamazioni di 'elevata gravità'. Su tale importo, comprensivo in via equitativa di ogni pregiudizio patito dall'attrice, decorrono gli interessi legali dalla data odierna e fino al soddisfo.
2.4 Parte attrice ha chiesto altresì di condannare il convenuto a pubblicare la sentenza ex art. 120 c.p.c. sui propri profili social network nonché sui principali quotidiani online (“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il MeSSggero”) per almeno 7 giorni consecutivi.
La domanda è fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la pubblicazione della sentenza è volta non tanto alla riparazione del danno, quanto piuttosto a tutelare l'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà. Motivo per il quale la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 21/01/2016, n. 1091).
Ciò premesso, deve essere condannato alla pubblicazione della presente sentenza, per CP_1 estratto (intestazione e dispositivo) e per una volta, sui quotidiani online indicati dall'attrice
(“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa” e “Il MeSSggero”), in caratteri doppi del normale, a spese e cura del convenuto, entro seSSnta giorni dalla pubblicazione della steSS, autorizzando sin d'ora l'attrice, in caso di inadempimento nel termine indicato, a provvedervi direttamente, ponendo a carico del convenuto le relative spese.
Viceversa, non può essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza anche sui profili social network di da un lato, in quanto si ritiene che l'ordine relativo ai CP_1 quotidiani sia già di per sé strumento idoneo al fine di evitare l'ulteriore propagazione dell'illecito (tenuto conto della loro diffusione nazionale e del carattere imposto), e dall'altro, in quanto di difficile attuazione pratica (eventualmente anche in via coattiva).
2.5 Infine, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto a rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet e nei social network.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
13 Per ciò che concerne la rimozione dai social network, per steSS ammissione dell'attrice i video sono stati pubblicati da su Instagram sotto forma di stories, vale a dire brevi contenuti CP_1 temporanei che rimangono visibili agli utenti per sole 24 ore dal loro inserimento. Pertanto, sarebbe stato onere dell'attrice dapprima allegare e poi dimostrare la perdurante presenza degli stessi sui profili social del convenuto.
Per quanto concerne, invece, la condanna a “rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet”
(pag. 11 citaz. riass.), la domanda non può trovare accoglimento poiché affetta da eccessiva genericità, non essendo stato specificato dove si trovano tali 'contenuti illeciti', in cosa consistono e l'attualità della loro presenza sul web.
2.6 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
Quanto alla doglianza contenuta nella memoria di replica del convenuto, secondo cui l'attrice avrebbe utilizzato la comparsa conclusionale per allegare nuovi documenti nel corpo del testo, così aggirando le preclusioni istruttorie, si osserva che trattasi di materiale già prodotto tempestivamente (cfr. docc. 1, 2 e 13 fasc. att.).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione (considerata l'attività in concreto svolta).
Viceversa, non possono essere liquidate anche le spese relative al giudice dichiaratosi incompetente, poiché in caso di declinatoria di competenza senza che siano liquidate le spese come neceSSrio, chiudendosi il processo davanti al relativo giudice, il mezzo d'impugnazione
è fondatamente l'appello, non essendovi contestazione sulla decisione inerente alla competenza (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31446 del 2022).
Infine, deve essere altresì condannato a rimborsare all'attrice l'importo di € 488,00, a CP_1 titolo di quota parte dell'indennità dallo stesso dovuta per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex lege, già anticipato dall'attrice (cfr. docc. 16-18 fasc. att.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
14 - accerta e dichiara la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese da Controparte_1 nei confronti di come da parte motiva e, per l'effetto,
[...] Parte_1
- dichiara tenuto e condanna al risarcimento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di € 36.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al Parte_1 saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti;
- ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto (intestazione e dispositivo)
e per una volta, sui quotidiani online “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La
Stampa” e “Il MeSSggero”, in caratteri doppi del normale, a spese e cura del convenuto, entro seSSnta giorni dalla pubblicazione della steSS, autorizzando sin d'ora l'attrice, in caso di inadempimento nel termine indicato, a provvedervi direttamente, ponendo a carico del convenuto le relative spese;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi, € 1.033,00 per
[...] esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 5 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3717/2023 promoSS da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Pier Filippo Giuggioli e Adriano Curti, entrambi del Foro di Milano
-ATTRICE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giorgio Francesco Molinari, del Foro di Varese, e dall'avv. Ivano Giuseppe Chiesa, del Foro di
Milano
-CONVENUTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2024)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Signor
e, per l'effetto: Controparte_1
- CONDANNARE il convenuto al risarcimento dei danni da commisurarsi in via equitativa;
- CONDANNARE il convenuto a rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet e nei social network;
- CONDANNARE il convenuto a pubblicare l'emananda sentenza ai sensi dell'art 120 c.p.c. sui propri profili social network nonché sui quotidiani on-line principali (Corriere della Sera, la
Repubblica, Il MeSSggero, La Stampa, ecc.) per almeno 7 giorni consecutivi;
- CONDANNARE il convenuto al rimborso dell'importo di Euro 488,00, corrisposto dalla ex art. 2 del regolamento della Camera di Conciliazione, a titolo di quota parte Parte_2 dell'indennità dovuta dal Signor per l'espletamento della procedura di mediazione n. CP_1
274/2023.
IN OGNI CASO: CONDANNARE il resistente alla refusione delle spese del presente giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO
1) respingere integralmente tutte le domande formulate e formulande dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA ogni contraria domanda rigettata e disattesa,
2) respingere i capitoli di prova eventualmente articolati da controparte e, in caso di ammissione, ammettere il convenuto a prova contraria diretta e indiretta, con testi da indicare;
3) disporre l'interrogatorio libero delle parti.
Con vittoria di spese.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre, dedurre, argomentare e replicare.”
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è neceSSrio che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole
2 idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. La dott.SS con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto Parte_1 in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e Controparte_1
2059 c.c.
1.1 A tal fine, parte attrice, dopo aver esposto che il Tribunale di Milano, inizialmente adito, si era dichiarato territorialmente incompetente ex artt. 30 bis c.p.c. e 11 c.p.p., dal momento che la controversia ha ad oggetto un fatto illecito astrattamente configurabile anche come reato proposta da un magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, ha esposto quanto segue: che l'11.3.2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano, il cui collegio era da lei presieduto, aveva revocato la detenzione domiciliare in precedenza conceSS a (ex agente CP_1 fotografico e comunemente noto alla cronaca nazionale come il 'Re dei paparazzi') e ordinato l'espiazione della pena nelle forme della detenzione carceraria;
che il convenuto aveva reagito a tale provvedimento in maniera plateale, pubblicando sul noto social network Instagram una serie di filmati (cd. stories) con i quali aveva esternato gravissimi giudizi nei confronti del
Tribunale di Sorveglianza di Milano e, in particolare, dell'attrice, per di più con il volto e gli arti superiori completamente ricoperti di sangue, essendosi inciso braccia e polsi;
che il convenuto aveva reagito con le stesse modalità e toni alla pronuncia con la quale la Corte di
CaSSzione aveva annullato la predetta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza;
che anche nel corso di una puntata del noto programma televisivo 'Non è l'Arena' Corona aveva denigrato e diffamato, seppur indirettamente, la dott.SS che tali condotte avevano Pt_1 causato una lesione dell'immagine, dell'onore e della reputazione, personale e professionale, della dott.SS Pt_1
3 In conclusione, l'attrice ha chiesto: il risarcimento del danno non patrimoniale patito, da liquidarsi in via equitativa;
la condanna del convenuto a rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet e nei social network; la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando an e quantum debeatur. CP_1
A tal fine, dopo aver ripercorso l'iter giudiziario che era seguito all'ordinanza emeSS dal collegio presieduto dalla dott.SS ha replicato che le sue esternazioni erano frutto Pt_1 dell'ingiustizia di tale provvedimento, prima sospeso dallo stesso Tribunale di Sorveglianza di Milano (in diversa composizione) e poi annullato dalla Corte di CaSSzione. Inoltre, ha eccepito che le affermazioni oggetto del giudizio in realtà sono da considerare espressione del diritto di manifestazione del pensiero, e in particolare del diritto di critica e di cronaca, di cui ha ripercorso i presupposti applicativi, sussistenti nel caso in esame, al contrario di quelli ex art. 2043 c.c.
1.3 La causa, dopo l'esperimento del procedimento di mediazione (obbligatorio ex lege), la riassunzione dinanzi a questo Tribunale e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e, pertanto, è stata fiSSta udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Al fine di vagliare la fondatezza delle domande proposte dall'attrice e la sussistenza dei presupposti per l'operatività della scriminante invocata dal convenuto, occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, in tale materia.
In linea generale, la fattispecie in esame pone la questione avente a oggetto il delicato bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e all'onore con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (cfr. art. 21 Cost.), anche nella sua declinazione di diritto di critica.
Nel corso del tempo la giurisprudenza ha ricostruito i requisiti affinché la condotta astrattamente illecita sia scriminata e quindi non vi sia lesione del bene giuridico dell'onore e della reputazione, da intendersi in senso oggettivo, quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25026 del 2024).
4 In particolare, i requisiti richiesti sono: la verità, la pertinenza e la continenza (poi declinati diversamente a seconda che si tratti di cronaca, critica, satira, ecc.).
Laddove vengano travalicati tali limiti non può più ritenersi prevalente il diritto alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, si riespande in maniera piena quello del singolo alla stima e al rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento.
All'interno del genus libertà di manifestazione del pensiero si colloca, come visto, il diritto di critica, invocato dal convenuto quale fattore esimente della propria condotta.
La giurisprudenza ha chiarito che il diritto di critica, a differenza di quello di cronaca, si concretizza non nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione.
Ciò nonostante, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che eSS non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui, in quanto l'esimente in questione postula comunque una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione (cfr. Cass. pen., Sez.
V, 29/01/2025, n. 11571).
In altri termini, pur essendo la critica per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, eSS può oltrepaSSre la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
24/04/2025, n. 10864. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Torino, Sez. IV, 30/09/2024, n.
4866: l'esercizio del diritto di critica non è mai configurabile quale scriminante se supera il limite della continenza, valutazione che va fatta tenendo conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificando se i toni utilizzati, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti ma siano invece pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi rispetto alla tutela della reputazione).
2.2 Applicando tali principi al caso in esame, occorre innanzitutto riportare le esternazioni del convenuto che l'attrice ritiene abbiano portata diffamatoria.
Nel dettaglio, tre sono gli episodi contestati al convenuto (cfr. pagg.
4-6 citaz. riass., docc. 1, 2 fasc. att.), il quale nei propri atti non ha negato di aver pronunciato le frasi di seguito riportate
(cfr. art. 115 c.p.c.):
- stories pubblicate su Instagram da subito dopo aver appreso del provvedimento CP_1 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, presieduto dalla dott.SS Pt_1
5 “[…] lo vedete il sangue […] voi non avete idea di che cosa faccio in quel carcere, mettetemi in isolamento […] lo vedete il sangue, eccolo, guardalo DottoreSS guardalo il sangue che Pt_1 sprizza e ancora non hai idea di quello che farò dentro quel carcere, tu non idea di quello che farò dentro quel carcere […] avete creato un mostro, ora sono ca**i vostri e questo è solo l'inizio”
(doc. 1 fasc. att., min. 01:22:55 - 01:23:39);
“[…] questo è solo l'inizio […] DottoreSS questo è solo l'inizio […] Quanto è vero iddio Pt_1 sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie, la mia vita sacrificherò per togliervi da quelle sedie […] vergogna […] chiedo, chiedo, se no veramente mi taglio la vita, che venga il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti […] glielo dica alla Corti, glielo dica alla […]” (doc. 2 fasc. att.); Pt_1
- stories pubblicate su Instagram da dopo aver saputo del provvedimento con il CP_1 quale la Suprema Corte di CaSSzione in data 9.6.2021 ha annullato la predetta ordinanza emeSS dal Tribunale di Sorveglianza di Milano:
“sono inca**ato nero più di prima”;
“[…] ho dovuto fare da solo tutto questo. Sono quindici anni che non sono libero e che mi perseguitano […] ma io sono ancora qua più forte e più potente di prima […] passerò i prossimi anni per avere giustizia contro di voi e farvela pagare. Anche se mi costerà caro […] non avrò pietà”;
- dichiarazioni rilasciate da nel corso del noto programma televisivo 'Non è CP_1
l'Arena' (puntata andata in onda il 6.10.2021):
“penso che alla luce di tutto quello che è successo […] sicuramente abbiamo qualche problema con la giustizia italiana […] io ho una storia giudiziaria molto particolare, che se uno la guarda al di là del personaggio grida vendetta a Dio […] (doc. 1 fasc. att., min. 01:06:48 – 01:07:30);
“c'è la rabbia […] la mia storia giudiziaria è peggio di qualsiasi storia giudiziaria italiana […]”
(doc. 1 fasc. att., min 01:19:55 – 01:20:06);
“io sono andato in un aula di tribunale con un magistrato che ha scritto il falso su atti di giustizia […]” (doc. 1 fasc. att., min. 01:20:11 – 01:20:25);
“che cosa ho dovuto fare, ho dovuto prendere un telefonino, ho un milioneduecentomila followers
[…] prendo un telefono mi taglio le vene vado all'attenzione di tutti” (doc. 1 fasc. att., min.
01:21:55 – 01:22:24)”.
Ciò considerato, e alla luce delle coordinate ermeneutiche prima delineate, ritiene il Tribunale che tali dichiarazioni rivestano portata diffamatoria nei confronti dell'attrice.
6 Infatti, il meSSggio complessivamente veicolato dal convenuto è quello di un magistrato che non esercita le proprie funzioni con imparzialità, indipendenza e diligenza, ma in quanto mosso da non meglio precisate finalità persecutorie nei suoi confronti (sulla necessità di una lettura non atomistica delle singole espressioni ma riferita all'intero contesto della comunicazione cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 29640 del 12/12/2017, Rv. 646655 - 01;
Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 8035 del 03/06/1998, Ud. (dep. 07/07/1998 ), Rv. 211636 - 01).
Trattasi di accuse non supportate da alcun elemento a sostegno delle stesse, quindi non vere, e travalicanti il limite della continenza formale, consistendo in invettive rivolte nei confronti dell'attrice, minacciata altresì di conseguenze negative per le sue decisioni e accusata di aver scritto il falso nei provvedimenti redatti (motivo per il quale a fortiori non può ritenersi sussistente neppure il diritto di cronaca).
Occorre, dunque, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “E' stato più volte affermato, nell'ambito del diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod.pen., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a)
l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (in tema, Cass. n. 2357/2018, in linea con una costante giurisprudenza;
v. sul punto Cass.
n. 15443/2013,). Tale insegnamento è stato ulteriormente ribadito dall'ordinanza n. 38215/2021, nella quale si è detto che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 2605 del 2023).
Nel caso in esame, le dichiarazioni di nei tre episodi sopra richiamati hanno CP_1 travalicato il limite della continenza formale, dal momento che l'accusa di parzialità e abuso della propria funzione moSS all'indirizzo dell'attrice ha leso la sua immagine e il suo decoro, senza alcun elemento a sostegno della veridicità di tali gravissime accuse, se non l'avvenuta riforma del provvedimento.
In proposito è stato affermato che “In tema di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione ad un giudice di determinati comportamenti di "dipendenza" e di
"parzialità", implicando la radicale negazione dello stesso ruolo istituzionale del giudice, esprime di per sè una valenza diffamatoria, essendo idonea a pregiudicare il valore e la dignità della persona nella sua
7 dimensione morale e professionale” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 334 del 14/01/1999, Rv. 522283
- 01).
Particolarmente rilevante è stato anche il mezzo utilizzato dal convenuto (quantomeno in due dei tre episodi contestati), vale a dire le stories del noto social network Instagram, in cui l'attenzione del follower deve essere catturata in pochi secondi mediante l'abbinamento di immagini e parole, spesso proposte con enfasi. Circostanza verificatasi proprio nel caso in esame, considerato altresì che nel primo video si mostra con la faccia e gli arti CP_1 superiori completamente insanguinati, essendosi da poco inciso braccia e polsi (cfr. Cass. pen.,
Sez. V, 07/05/2024, n. 34057: in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata mediante “social network”, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo - fattispecie relativa alla pubblicazione di materiale su Instagram).
Contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, non può ritenersi che egli si sia limitato a rendere partecipi i propri followers del proprio punto di vista in merito a tali vicende giudiziarie. Dalla lettura, complessiva e non atomistica, delle dichiarazioni sopra riportate, emergono infatti una serie di invettive, minacce, accuse e allusioni nei confronti della dott.SS
(e, più in generale, di coloro che il convenuto ritiene essere gli autori di una vera e Pt_1 propria persecuzione giudiziaria a suo danno), senza tuttavia esplicitare le motivazioni alla base di tali veSSzioni, in cosa consistono e i motivi del dissenso. Così che l'unico meSSggio realmente veicolato da è stato il seguente: la dott.SS è un giudice parziale, che CP_1 Pt_1 abusa delle sue funzioni per finalità persecutorie, arrivando anche a scrivere il falso per perseguire il suo obiettivo. Una delle accuse più gravi che può essere indirizzata all'operato di un magistrato.
È stato chiarito, infatti, che “trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. n. 11769/2022; Cass. n. 7274/2013). Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono
8 notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass. n. 27592/2019)” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza
n. 2605 del 2023 cit.).
Neppure può attribuirsi efficacia dirimente al fatto che l'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Milano dell'11.3.2021 sia stata dapprima sospesa e poi annullata dalla
Suprema Corte di CaSSzione. Infatti, ciò che viene in rilievo nel caso in esame non è la legittimità o correttezza di quel provvedimento ma l'accusa di parzialità moSS all'attrice, la quale avrebbe agito, secondo il convenuto, solamente per fini persecutori, accusandola altresì di “aver scritto il falso su atti di giustizia” (peraltro, nel caso di attribuzione al danneggiato di una pluralità di fatti lesivi della sua reputazione, il requisito della verità della notizia deve sussistere con riguardo a ciascuno di essi - cfr. Cass. pen., Sez. 3 - , Ordinanza n. 11769 del
12/04/2022, Rv. 664805 - 03). Fermo restando che la valutazione sull'esistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca della detenzione domiciliare spetta al giudice, e laddove l'intereSSto non la condivida può contestare le scelte con le modalità previste dalla legge e non offenderne la reputazione (diversamente opinando ogni provvedimento successivamente riformato potrebbe essere tacciato di falso).
A tal proposito, occorre considerare che la Corte EDU, nel ribadire che anche i magistrati, e più in generale, l'attività giudiziaria è soggetta al controllo dei mass media e alla critica da parte dei cittadini, nel contempo ha tuttavia precisato che se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti (cfr. OB e Standard c. Austria caso n. 60899/00 nonché Prager and
RS v. Austria, decisione del 26.4.1995. Cfr. altresì Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 25138 del 2007).
Irrilevante è anche il fatto che il riferimento alla dott.SS non sia stato sempre esplicito, Pt_1 essendo stato chiarito che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa non è neceSSrio che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive,
i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8476 del 05/05/2020, Rv. 657803 - 01).
9 Nel caso in esame, si osserva che: nel corso delle stories pubblicate su Instagram da CP_1 subito dopo aver avuto notizia del provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di
Milano era stato fatto espresso riferimento alla dott.SS stralci di tale filmato sono stati Pt_1 trasmessi anche nel corso della puntata del programma televisivo 'Non è l'Arena'; la vicenda ha avuto ampio risalto mediatico.
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, ritiene il Tribunale che non poSS dubitarsi della sua sussistenza.
A tal fine, si osserva che la reiterazione delle condotte in contesti e tempi differenti, la gravità delle dichiarazioni rese, senza fornire alcun supporto probatorio alle accuse mosse all'attrice, nonché l'ammissione del convenuto di aver voluto attirare l'attenzione dei propri followers
(anche mediante gesti plateali, quali l'incisione delle vene e il ricoprirsi il volto e gli arti superiori di sangue) denotano la piena consapevolezza in ordine alla condotta posta in essere.
2.3 Infine, deve essere affrontata la questione relativa ai danni patiti dall'attrice.
La dott.SS ha fatto riferimento alla lesione dell'immagine, dell'onore e della Pt_1 reputazione, sia sotto il profilo personale che professionale. A tal fine, ha dedotto di essere stata sottoposta a una vera e propria gogna mediatica orchestrata dal convenuto, tanto è vero che in sede di Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia era stato disposto un servizio di vigilanza radiocollegata presso la sua abitazione. Quanto alla liquidazione del danno, ha richiamato il criterio equitativo, stante la sua difficilissima delimitazione e trasformazione per equivalente.
Dal canto suo, il convenuto ha eccepito una carenza di allegazione e prova, da parte dell'attrice, in relazione ai danni cagionati dalla condotta illecita.
Ciò premesso, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, incombe sull'attore l'onere di provare il danno (conseguenza) che ritiene di aver subito, non potendo lo stesso essere ritenuto in re ipsa. Infatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del
31/03/2021, Rv. 660992 - 01).
Allo stesso tempo, è stato chiarito che, attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. In particolare, la prova del danno si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di due condizioni: la sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e l'idoneità del medesimo a ingenerare una
10 ripercussione pregiudizievole nella sfera personale del danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024, Rv. 673337 - 01: in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale).
Entrambi tali elementi sono stati allegati e provati dall'attrice.
Infatti, da un lato, è stata dimostrata la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese in più occasioni da e dall'altro, gli strumenti utilizzati (il noto social network Instagram e una CP_1 trasmissione televisiva nazionale), il considerevole numero di followers del convenuto (circa
1,2 milioni, a detta dello stesso), la posizione sociale della vittima (magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano) e il contenuto delle accuse mosse alla dott.SS Pt_1 costituiscono circostanze gravi, precise e concordanti tali da far presumere sussistente il pregiudizio lamentato, di cui vi è indiretta conferma nel provvedimento con il quale il
Coordinamento delle Forze di Polizia ha istituito un servizio di vigilanza radiocollegata presso la sua abitazione (cfr. doc. 15 fasc. att.).
Quanto all'ammontare del danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, considerati anche i mezzi utilizzati per perpetrare l'illecito (cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 10762 del 2022: “Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un meSSggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo,
c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5,
n. 13979 del 25.1.20121, Rv. 281023)”. Cfr. altresì Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 16564 del 2019).
In particolare, occorre fare applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di maSS', e in giurisprudenza Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024, Rv. 670567 - 01). Essi, infatti, garantiscono un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi. Nel dettaglio, i parametri adoperati sono: la notorietà del diffamante;
le cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato;
la natura della condotta diffamatoria (se inerente alla sfera personale o professionale, se violativa della sola verità o anche della continenza e della pertinenza, se
11 circostanziata o generica, se vi sia uso del turpiloquio, se la condotta abbia anche rilievo penale, etc.); l'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o l'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
reputazione già compromeSS (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale); limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome); ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi;
pubblicazione della sentenza.
Sulla scorta di tali parametri, l'osservatorio milanese, muovendo dall'esame comparativo delle sentenze raccolte, ha individuato cinque tipologie di diffamazione: 1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da € 1.175,00 ad € 11.750,00; 2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da € 11.750,00 ad € 23.498,00; 3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da € 23.498,00 ad € 35.247,00; 4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da € 35.247,00 ad € 58.745,00; 5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad € 58.745,00. Con riferimento ad ognuna di queste categorie, i criteri riportano, poi, una serie di indici utili a inquadrare il caso in una di esse.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la diffamazione in esame debba essere ritenuta di
'elevata gravità'.
Infatti, ha una considerevole notorietà (egli stesso ha dichiarato di avere 1,2 milioni di CP_1 followers su Instagram), si tratta di più episodi di ampia diffusione (di cui due su social network
e il restante in una trasmissione in prima serata su una delle principali reti televisive nazionali), il discredito gettato sulla dott. è stato notevole, dal momento che la steSS è Pt_1 stata accusata di aver esercitato le sue funzioni di magistrato con parzialità e per finalità estranee a quelle di giustizia (senza che il convenuto abbia allegato alcun elemento a sostegno di tali gravissime affermazioni), il diffamante ha fatto ampio utilizzo del turpiloquio, l'attrice ha visto pregiudicata la propria immagine sia a livello professionale che personale
(considerato anche il servizio di vigilanza radiocollegata disposto a sua tutela), i fatti hanno avuto ampia risonanza mediatica (tenuto conto sia del mezzo utilizzato da che della CP_1 diffusione della notizia sul web - cfr. docc.
3-13 fasc. att.) e, infine, valutato l'elemento soggettivo dell'illecito.
12 Ciò considerato, appare congruo riconoscere a favore dell'attrice la somma di € 36.000,00 in moneta attuale, cifra che si colloca poco al di sopra del valore minimo liquidabile per le diffamazioni di 'elevata gravità'. Su tale importo, comprensivo in via equitativa di ogni pregiudizio patito dall'attrice, decorrono gli interessi legali dalla data odierna e fino al soddisfo.
2.4 Parte attrice ha chiesto altresì di condannare il convenuto a pubblicare la sentenza ex art. 120 c.p.c. sui propri profili social network nonché sui principali quotidiani online (“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il MeSSggero”) per almeno 7 giorni consecutivi.
La domanda è fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la pubblicazione della sentenza è volta non tanto alla riparazione del danno, quanto piuttosto a tutelare l'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà. Motivo per il quale la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 21/01/2016, n. 1091).
Ciò premesso, deve essere condannato alla pubblicazione della presente sentenza, per CP_1 estratto (intestazione e dispositivo) e per una volta, sui quotidiani online indicati dall'attrice
(“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa” e “Il MeSSggero”), in caratteri doppi del normale, a spese e cura del convenuto, entro seSSnta giorni dalla pubblicazione della steSS, autorizzando sin d'ora l'attrice, in caso di inadempimento nel termine indicato, a provvedervi direttamente, ponendo a carico del convenuto le relative spese.
Viceversa, non può essere accolta la domanda di pubblicazione della sentenza anche sui profili social network di da un lato, in quanto si ritiene che l'ordine relativo ai CP_1 quotidiani sia già di per sé strumento idoneo al fine di evitare l'ulteriore propagazione dell'illecito (tenuto conto della loro diffusione nazionale e del carattere imposto), e dall'altro, in quanto di difficile attuazione pratica (eventualmente anche in via coattiva).
2.5 Infine, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto a rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet e nei social network.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
13 Per ciò che concerne la rimozione dai social network, per steSS ammissione dell'attrice i video sono stati pubblicati da su Instagram sotto forma di stories, vale a dire brevi contenuti CP_1 temporanei che rimangono visibili agli utenti per sole 24 ore dal loro inserimento. Pertanto, sarebbe stato onere dell'attrice dapprima allegare e poi dimostrare la perdurante presenza degli stessi sui profili social del convenuto.
Per quanto concerne, invece, la condanna a “rimuovere i contenuti illeciti pubblicati in internet”
(pag. 11 citaz. riass.), la domanda non può trovare accoglimento poiché affetta da eccessiva genericità, non essendo stato specificato dove si trovano tali 'contenuti illeciti', in cosa consistono e l'attualità della loro presenza sul web.
2.6 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
Quanto alla doglianza contenuta nella memoria di replica del convenuto, secondo cui l'attrice avrebbe utilizzato la comparsa conclusionale per allegare nuovi documenti nel corpo del testo, così aggirando le preclusioni istruttorie, si osserva che trattasi di materiale già prodotto tempestivamente (cfr. docc. 1, 2 e 13 fasc. att.).
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione (considerata l'attività in concreto svolta).
Viceversa, non possono essere liquidate anche le spese relative al giudice dichiaratosi incompetente, poiché in caso di declinatoria di competenza senza che siano liquidate le spese come neceSSrio, chiudendosi il processo davanti al relativo giudice, il mezzo d'impugnazione
è fondatamente l'appello, non essendovi contestazione sulla decisione inerente alla competenza (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31446 del 2022).
Infine, deve essere altresì condannato a rimborsare all'attrice l'importo di € 488,00, a CP_1 titolo di quota parte dell'indennità dallo stesso dovuta per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex lege, già anticipato dall'attrice (cfr. docc. 16-18 fasc. att.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
14 - accerta e dichiara la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese da Controparte_1 nei confronti di come da parte motiva e, per l'effetto,
[...] Parte_1
- dichiara tenuto e condanna al risarcimento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo di € 36.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al Parte_1 saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti;
- ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto (intestazione e dispositivo)
e per una volta, sui quotidiani online “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La
Stampa” e “Il MeSSggero”, in caratteri doppi del normale, a spese e cura del convenuto, entro seSSnta giorni dalla pubblicazione della steSS, autorizzando sin d'ora l'attrice, in caso di inadempimento nel termine indicato, a provvedervi direttamente, ponendo a carico del convenuto le relative spese;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00 per compensi, € 1.033,00 per
[...] esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 5 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
15