Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13892/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13892 del 2024, proposto da
Società Agrilat S.r.l. Societa' Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Triggiani, Anna Valentina Patruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A. - Gse, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito 41;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Societa’ Azienda Agricola dei F.Lli NG e MI IO Societa’ Semplice, Società Mammamia S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione sotteso alla nota del GSE, anch’essa impugnata, ad oggetto “ Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000002203, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 69,3 kW, nel Comune di LATERZA (TA) - Comunicazione di esclusione ”, del 14 ottobre 2024;
- di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, incluso il Decreto MIPAF in data 15 novembre 2024 e l’allegato elenco dei destinatari ammessi a finanziamento, nella parte in cui non include e non ammette a finanziamento anche la proposta della ricorrente, nonché la nota trasmessa dal GSE al MASAF e da questo acquisita al prot. n. 597373 del 12 novembre 2024, recante “Elenco dei destinatari delle risorse da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” – Settimo elenco delle Proposte ammesse a beneficio e pervenute ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023 e primo elenco delle proposte ammesse al beneficio e pervenute ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso prot. 0371689 del 19 agosto 2024”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A. - Gse e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AC NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 13.12.2024 (e depositato il 20.12.2024), la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe ritenendo illegittima l’esclusione dagli incentivi (e dai relativi elenchi dei soggetti ammessi) per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare» a causa della mancata corrispondenza tra il codice Ateco dell’azienda e la Tabella (3A) nella quale veniva inserita la domanda del 13.09.2024.
2. A seguito della comunicazione del 05.04.2025 da parte del Gestore con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine all’inserimento della domanda nella tabella non corrispondente al relativo codice Ateco, la società rispondeva l’08.04.2025 evidenziando l’errore materiale nell’inserimento della domanda nella Tabella 3A anziché nella Tabella 1A.
3. Con provvedimento GSEWEB/P20240800408 del 14/10/2024, il GSE comunicava al ricorrente l’esclusione della richiesta con identificativo AGRS1000002203 poiché: “ il GSE ha riscontrato, tramite consultazione del Registro delle Imprese, che, alla data di presentazione della richiesta, il codice ATECO prevalente del Soggetto Beneficiario dichiarato risulta corrispondente alla tabella 1A e 4A diversa dalla 3A indicata; - in data 05/04/2024 è stato richiesto di inviare entro 10 giorni la visura camerale storica della società/ditta per verificare il codice ATECO prevalente dichiarato oppure ulteriori opportune evidenze documentali finalizzate a motivare la propria classificazione nella Tabella 3A selezionata; - in data 08/04/2024 è stato trasmesso il documento, prot. GSEWEB/A20240548341, che conferma per il Soggetto Beneficiario il possesso di un codice ATECO prevalente non idoneo alla tabella 3A d’iscrizione; - per le motivazioni suesposte non è stato rispettato il requisito di accesso al bando relativo al codice ATECO prevalente dell’azienda ”.
4. Con l’unico motivo di gravame, la ricorrente contestava:
VIOLAZIONE ARTT. 3, 6, 7 E 10 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DECRETO AGRISOLARE E DELL’AVVISO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ EX ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENTE MOTIVAZIONE evidenziando il mero errore materiale nella compilazione nonché la mancata considerazione della comunicazione dell’08.04.2025 e la non attivazione del soccorso istruttorio che avrebbe chiarito le reali intenzioni dell’istante a fronte della difformità solo formale della domanda.
5. Si costituivano con atto di stile il Gestore il 03.01.2025, e il Ministero dell'agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste nonché il Ministero dell'economia e delle Finanze il 09.01.2025.
6. Il 28.11.2025, il Gestore depositava memoria con la quale confutava le argomentazioni attoree, chiedendo il rigetto del ricorso
7. Con successive memorie ex art. 73 c.p.a., le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
8. All’udienza del 16.12.2025, il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
10. In via preliminare, va osservato che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al beneficio può essere superata, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente.
11. Prima di esaminare i motivi di ricorso, si richiamano gli approdi giurisprudenziali della Sezione, dai quali non emergono validi motivi per discostarsi, con riguardo alle procedure “a sportello” e, in particolare, all’irrilevanza di aspettative di sanatoria in caso di errori di compilazione della domanda:
( i ) il soccorso istruttorio non è applicabile ai procedimenti a sportello poiché “ l’integrazione di atti non depositati e richiesti a pena di esclusione altererebbe la par condicio finendo per svilire lo stesso principio di fondo della selezione incentrata sul criterio della procedura a sportello che, come noto, premia a parità di condizioni le candidature secondo un criterio cronologico ” (Cfr. C.d.S.- Sez. 3 – n. 3180/2021). Del resto, la verifica dell’ammissibilità della domanda di partecipazione è espressamente prevista solo allorché sia scaduto il relativo termine. Pertanto, le procedure a sportello non si conciliano con l’attivazione del soccorso istruttorio per la regolarizzazione e/o integrazione ex post della domanda e dei relativi allegati, in quanto ciò darebbe la stura a facili comportamenti elusivi del criterio cronologico perché il partecipante, al fine di assicurarsi una collocazione prioritaria potrebbe essere indotto a presentare con immediatezza una domanda seppur incompleta, confidando di poterla integrare, beneficiando del soccorso istruttorio (Cfr. TAR Lazio, Sez. 3 ter , 14 aprile 2023 n. 6472; TAR Liguria– n. 100/2023. In termini: TAR Lazio – Sez. 5 - n. 11087/2022; TAR Lombardia –Sez. 3 – n. 2507/2015). Conseguentemente, il mero rischio di postergazione delle istanze dei soggetti già ammessi al contributo – anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili dedotta dalla ricorrente – sarebbe, di per sé, idonea ad alterare la par condicio tra gli istanti (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 773/2025);
( ii ) le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi, pena la violazione del principio della par condicio , in un’occasione di aggiustamento postumo, per giunta ad iniziativa dell’amministrazione, e cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando alle manchevolezze della domanda, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di chiare e inequivoche prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (Cons. Stato, n. 5698/2018). (…) In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può maturare un’aspettativa in capo al richiedente che l’amministrazione controlli e corregga eventuali irregolarità della domanda, per di più se questi si inseriscono, come nel caso di specie, nella parte dedicata alla procedura per attivare la fase del “soccorso istruttorio”, in quanto la lex specialis configura in capo al singolo partecipante dei basilari obblighi di correttezza, solidarietà e autoresponsabilità che gli impongono di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e non contradditorie, di compilare moduli e di presentare documenti (Cons. Stato, n. 4932/2016; Ad. Plen., n. 9 del 2014) (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , n. 7861/2025; n. 6874/2025; n. 4463/2025).
12. Alla luce delle coordinate ermeneutiche illustrate, è possibile dichiarare infondato l’unico motivo di ricorso presentato.
12.1. In sintesi la vicenda successiva alla presentazione della domanda può essere così sintetizzata:
- in data 05/04/2024 il GSE richiedeva di inviare entro 10 giorni la visura camerale storica della società/ditta per verificare il codice ATECO prevalente dichiarato oppure ulteriori opportune evidenze documentali finalizzate a motivare la propria classificazione nella Tabella 3A selezionata;
- in data 08/04/2024 la società inviava il documento, prot. GSEWEB/A20240548341, che confermava per il Soggetto Beneficiario il possesso di un codice ATECO prevalente non idoneo alla tabella 3A d’iscrizione;
- con provvedimento GSEWEB/P20240800408 del 14/10/2024, il GSE comunicava al ricorrente l’esclusione della richiesta con identificativo AGRS1000002203 poiché: “ il GSE ha riscontrato, tramite consultazione del Registro delle Imprese, che, alla data di presentazione della richiesta, il codice ATECO prevalente del Soggetto Beneficiario dichiarato risulta corrispondente alla tabella 1A e 4A diversa dalla 3A indicata ;
12.2. Quanto all’invocata operatività del soccorso istruttorio, si osserva, in aggiunta a quanto già dedotto, che la caratteristica che distingue le procedure “a sportello” dalle altre procedure selettive di attribuzione di sovvenzioni e di contributi di carattere economico è rappresentata dal criterio della priorità temporale della presentazione della domanda. Tale criterio è molto più specifico rispetto a quello della mera tempestività, utilizzato nella generalità delle procedure selettive, in quanto rileva non solo ai fini della possibilità di valutare l’istanza (in quanto presentata nei termini previsti dal bando) ma colloca la stessa in un ordine di priorità ai fini dell’assegnazione di risorse limitate in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Vale osservare, infatti, che la ricorrente ha presentato la domanda di accesso al contributo al ridosso dell’apertura – il 13 settembre 2023 - della Piattaforma informatica predisposta dal GSE per l’invio delle proposte. Avrebbe avuto tutto il tempo – fino alla chiusura della procedura - per accorgersi dell’errore commesso e rimediarvi con la presentazione di una nuova domanda, come espressamente previsto al punto 2.3 del Manuale Utente Portale Bando Agrisolare e all’art. 3, comma 6, dell’Avviso del 21.07.2023, la quale però avrebbe fatto perdere l’odine di priorità nella valutazione della candidatura essendo le risorse quantitativamente limitate.
12.3. Dalla relazione tra il criterio di priorità temporale della domanda e l’assegnazione delle risorse di ammontare limitato deriva l’incompatibilità dell’istituto del soccorso istruttorio con le procedure “a sportello”. L’applicazione del predetto istituto stravolgerebbe l’ordine temporale di priorità delle domande, poiché consentirebbe di modificare ovvero di integrare in un momento successivo un’istanza tempestivamente depositata ma compilata in modo errato o incompleto senza tuttavia privarla del vantaggio temporale acquisito, con evidenti ripercussioni negative sulla par condicio competitorum (con riguardo alle domande presentate successivamente ma in modo corretto) e sulla corretta assegnazione del plafond di risorse stanziate dalla lex specialis . Nelle procedure “a sportello”, il soccorso istruttorio è pertanto sostituito dalla presentazione di una nuova domanda nei termini di scadenza, trattandosi dell’unica modalità che non altera il criterio di priorità basato sull’ordine cronologico delle istanze.
12.4. Erra il ricorrente nel ritenere che l’indicazione della tabella sia un elemento non rilevante ai fini dell’ammissione ai benefici. L’indicazione della Tabella di appartenenza, invero, rappresenta un elemento essenziale ai fini dell’accesso ai contributi per cui è causa “ in quanto l’ammontare del finanziamento in conto capitale varia proprio in relazione all’appartenenza del Soggetto beneficiario, rispettivamente, alla Tabella 1A (aziende agricole attive nella produzione primaria), alla Tabella 2A (imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli) o alla Tabella 3A (imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese) dell’Allegato A del Decreto”, ragione per cui “all’atto della presentazione della proposta, il Soggetto beneficiario avrebbe dovuto indicare dapprima la Tabella cui appartiene e successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, potendo fornire evidenze documentali solo a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata (non dunque del codice ATECO), allegandole nell’apposito slot del portale (quindi comunque entro i termini perentori per l’invio della proposta) per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrispondesse a quelli indicati nell’Elenco ATECO ” (cfr., T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III- ter , 14 aprile 2023, n. 6472)
12.5. Nel caso di specie, poi, l’Amministrazione ha posto in essere un dialogo procedimentale che si è correttamente limitato ad avvertire l’istante dell’incongruenza fra il codice ATECO e l’attività dichiarata nell’indicazione della Tabella rilevabile dalla domanda, senza tuttavia trasmodare in una forma di soccorso istruttorio incompatibile con la ratio della procedura e con i principi di autoresponsabilità che governano il sistema.
13. In conclusione, il ricorso va rigettato perché infondato
14. Le spese, in ragione della materia e delle questioni trattate, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LO, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
AC NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC NA | EL LO |
IL SEGRETARIO