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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5166 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (art.2051 c.c.) T R A
rapp.ta e difesa giusta procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione dall'avv. Anna Amoruso ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Trecase alla via Vesuvio n. 177 -attrice- E
sito in Torre Annunziata al Controparte_1 dell'amm.re p.t, rapp.to e difeso giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Francesco Mandara ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in S. Antonio Abate alla via Stabia 57
-convenuto- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, il
[...]
Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro avvenuto il 21 marzo 2019 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, così come quantificati dalla consulenza di parte, il tutto con vittoria di spese. In particolare, l'attrice esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si accingeva ad uscire dallo studio del proprio medico di base, scendendo dalla scalinata ivi ubicata, cadeva, a causa del cattivo stato di manutenzione e dell'assenza di illuminazione. Aggiungeva che a causa di tale caduta riportava lesioni che ne richiedevano il trasporto presso l'Ospedale di Boscotrecase ove i sanitari di turno gli refertavano lesioni così come indicate nell'atto di citazione.
1 Si costituiva il convenuto eccependo in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto d nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria. Concludeva chiedendone il rigetto e in via gradata il concorso di colpa della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, rigettate le richieste istruttorie la causa, sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attrice, tanto da permettere al convenuto di articolare le proprie CP_1 conseguenti difese. Ed, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
2 apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sul CP_1 convenuto. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di vigilare sulla
3 cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22- 2-2023, in . CP_3
Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
4 medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022: “Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_4 lla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibili pericoli, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente, confermando il provvedimento del 14.6.2024, ritiene che parte attrice sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 5 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda ed in particolare deve ritenersi non raggiunta la prova certa della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della scala condominiale integrante una vera e propria insidia, non visibile né tantomeno evitabile mercé l'uso dell'ordinaria diligenza. A ciò deve aggiungersi che dalla visione dei rilievi fotografici e ritraenti lo stato dei luoghi ove si sarebbe verificato l'incidente, non si evince la sussistenza di alcuna insidia, in quanto non risulta esservi una scalinata degradata o nelle condizioni asserite, come prospettato dall'attrice nei suoi scritti difensivi. Ancora, si evidenzia che la disamina del certificato di triage di P.S. allegato al fascicolo di parte attrice, se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 21.03.2019 da parte di
, nonché della diagnosi ivi indicata, tuttavia, Parte_1 la prova che le lesioni siano conseguenza del sinistro descritto in citazione non emergendo dalla sua disamina alcun riferimento ad un incidente o ad una caduta su scale condominiali. Infine, va inoltre evidenziato, come dalla documentazione depositata in atti, in particolare dalla relazione tecnica del geometra (cfr. doc. 2 perizia tecnica), sia emerso Parte_2 il corrett nutenzione dell'androne condominiale. Invero da tale consulenza, mai specificamente contesta da parte attrice, emerge in primo luogo la presenza sulle scale delle ordinarie misure di sicurezza, in particolare si legge in ordine alla rampa di scale “la stessa è protetta sul lato sinistro (per chi sale) da una ringhiera di ferro sormontata da un passamano il legno e sul lato destro dalla parete dal vano scale. La menzionata rampa è formata da tredici gradini in pietra lavica BOCCIARDATA, aventi pedate ed alzate tutte regolari e di comoda utilizzazione, per la stessa non si evidenziano gradini rotti o danneggiati che potrebbero provocare cadute e percorrendo detta rampa si percepisce una buona avanzata del piede alla superfice della pedata del gradino.” Anche riguardo allo stato del vano, si evidenzia che “il vano scala è adeguatamente illuminato con lampade a neon che garantiscono una buona illuminazione”. Tali circostanze non venivano come già evidenziato, specificamente contestate da parte attrice. È ius receptum quello per cui “Il principio di non contestazione concerne i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato” (S.C. sez. II - 04/04/2024, n. 8967): ed è altrettanto pacifico che la contestazione generica equivale processualmente alla “non contestazione”. E' noto che l'onere di contestazione, ex art. 115 cpc, costituisce un principio cardine del processo civile e impone a ciascuna
6 parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale – si ripete - va equiparata la contestazione generica, comporta che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio. Pertanto, a parere dello scrivente non vi sono dubbi in merito alla sicurezza e alla regolare manutenzione del vano scale. In conclusione, alla luce di quanto su esposto, mancando l'effettiva prova circa la sussistenza dell'insidia e del nesso di causalità tra evento dannoso e presunta insidia, la domanda attorea va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle competenze e Parte_1 spese processuali in favore del Controparte_1 che liquida in € 2.000,00 per favore dell'Avv. Francesco Mandara antistatario. Torre Annunziata, 24 ottobre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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rapp.ta e difesa giusta procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione dall'avv. Anna Amoruso ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Trecase alla via Vesuvio n. 177 -attrice- E
sito in Torre Annunziata al Controparte_1 dell'amm.re p.t, rapp.to e difeso giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Francesco Mandara ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in S. Antonio Abate alla via Stabia 57
-convenuto- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, il
[...]
Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento delle lesioni patite a seguito del sinistro avvenuto il 21 marzo 2019 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, così come quantificati dalla consulenza di parte, il tutto con vittoria di spese. In particolare, l'attrice esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si accingeva ad uscire dallo studio del proprio medico di base, scendendo dalla scalinata ivi ubicata, cadeva, a causa del cattivo stato di manutenzione e dell'assenza di illuminazione. Aggiungeva che a causa di tale caduta riportava lesioni che ne richiedevano il trasporto presso l'Ospedale di Boscotrecase ove i sanitari di turno gli refertavano lesioni così come indicate nell'atto di citazione.
1 Si costituiva il convenuto eccependo in via CP_1 preliminare la nullità dell'atto d nel merito contestava la fondatezza della pretesa creditoria. Concludeva chiedendone il rigetto e in via gradata il concorso di colpa della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso. Assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, rigettate le richieste istruttorie la causa, sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attrice, tanto da permettere al convenuto di articolare le proprie CP_1 conseguenti difese. Ed, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
2 apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sul CP_1 convenuto. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicchè il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disciplina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di vigilare sulla
3 cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne consegue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22- 2-2023, in . CP_3
Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
4 medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12-4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fattispecie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7-2022: “Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_4 lla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibili pericoli, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente, confermando il provvedimento del 14.6.2024, ritiene che parte attrice sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 5 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda ed in particolare deve ritenersi non raggiunta la prova certa della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della scala condominiale integrante una vera e propria insidia, non visibile né tantomeno evitabile mercé l'uso dell'ordinaria diligenza. A ciò deve aggiungersi che dalla visione dei rilievi fotografici e ritraenti lo stato dei luoghi ove si sarebbe verificato l'incidente, non si evince la sussistenza di alcuna insidia, in quanto non risulta esservi una scalinata degradata o nelle condizioni asserite, come prospettato dall'attrice nei suoi scritti difensivi. Ancora, si evidenzia che la disamina del certificato di triage di P.S. allegato al fascicolo di parte attrice, se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 21.03.2019 da parte di
, nonché della diagnosi ivi indicata, tuttavia, Parte_1 la prova che le lesioni siano conseguenza del sinistro descritto in citazione non emergendo dalla sua disamina alcun riferimento ad un incidente o ad una caduta su scale condominiali. Infine, va inoltre evidenziato, come dalla documentazione depositata in atti, in particolare dalla relazione tecnica del geometra (cfr. doc. 2 perizia tecnica), sia emerso Parte_2 il corrett nutenzione dell'androne condominiale. Invero da tale consulenza, mai specificamente contesta da parte attrice, emerge in primo luogo la presenza sulle scale delle ordinarie misure di sicurezza, in particolare si legge in ordine alla rampa di scale “la stessa è protetta sul lato sinistro (per chi sale) da una ringhiera di ferro sormontata da un passamano il legno e sul lato destro dalla parete dal vano scale. La menzionata rampa è formata da tredici gradini in pietra lavica BOCCIARDATA, aventi pedate ed alzate tutte regolari e di comoda utilizzazione, per la stessa non si evidenziano gradini rotti o danneggiati che potrebbero provocare cadute e percorrendo detta rampa si percepisce una buona avanzata del piede alla superfice della pedata del gradino.” Anche riguardo allo stato del vano, si evidenzia che “il vano scala è adeguatamente illuminato con lampade a neon che garantiscono una buona illuminazione”. Tali circostanze non venivano come già evidenziato, specificamente contestate da parte attrice. È ius receptum quello per cui “Il principio di non contestazione concerne i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato” (S.C. sez. II - 04/04/2024, n. 8967): ed è altrettanto pacifico che la contestazione generica equivale processualmente alla “non contestazione”. E' noto che l'onere di contestazione, ex art. 115 cpc, costituisce un principio cardine del processo civile e impone a ciascuna
6 parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte va contestata e disattesa;
la mancata contestazione, alla quale – si ripete - va equiparata la contestazione generica, comporta che il fatto non contestato si ritiene pacifico e la controparte è esonerata dal relativo onere probatorio. Pertanto, a parere dello scrivente non vi sono dubbi in merito alla sicurezza e alla regolare manutenzione del vano scale. In conclusione, alla luce di quanto su esposto, mancando l'effettiva prova circa la sussistenza dell'insidia e del nesso di causalità tra evento dannoso e presunta insidia, la domanda attorea va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle competenze e Parte_1 spese processuali in favore del Controparte_1 che liquida in € 2.000,00 per favore dell'Avv. Francesco Mandara antistatario. Torre Annunziata, 24 ottobre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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