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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5337/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Marzo - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6894/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2012
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2015
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 esercita l'attività di agente di commercio in forma individuale, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 773356, con sede in Roma, Indirizzo_1 , presso la propria abitazione.
Negli anni dal 2011 al 2018 svolgeva, come tutt'ora svolge, la predetta attività operando con trascurabile impiego di capitale e senza avvalersi della collaborazione di altri colleghi e/o assistenti né da personale di segreteria, anche perché l'attività veniva resa esclusivamente in favore dell'unica mandante Società_1 Spa. Nonostante ciò, il contribuente, in via meramente prudenziale, indicava nelle dichiarazioni Mod. Unico presentate per gli anni dal 2011 al 2018 debiti d'imposta per Irap e di conseguenza provvedeva ai versamenti.
La somma complessiva versata dal sig. Ricorrente_1 ammonta ad € 21.298,00, per Irap e ad € 52,33 per sanzioni ed interessi, detratte € 1.130,00 per cred. imp. ex art.1, c. 21, l. n. 190/2014 (corrispondente ad un netto di
€ 22.220,33).
Venuta a consolidarsi la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità in merito alla non debenza del tributo in tutti i casi in cui il lavoratore autonomo o il libero professionista non si avvalga, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di una struttura organizzativa autonoma in grado di migliorare ed aumentare le capacità di profitto, il Ricorrente_1 presentava due istanze di rimborso (una prima in data 27 novembre 2015, ed una seconda in data 3 giugno 2021) ritenendo i relativi versamenti, come meglio indicati in atti – in acconto e a saldo – non dovuti.
Le domande di rimborso non venivano accolte.
In data 4.04.2022 veniva notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma rituale ricorso con istanza di reclamo ex art. 17-bis, D.lgs. n. 546/1992.
Decorsi i termini di legge, si procedeva all'iscrizione a ruolo e il procedimento veniva identificato al n.
9989/2022.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni nelle quali, premesse alcune generiche considerazioni in merito all'IRAP, asseriva che il contribuente Ricorrente_1 non avesse provato, le modalità di svolgimento dell'attività di agente di commercio.
All'esito della discussione veniva pronunciata la sentenza n. 6894/2023, pubblicata in data 22.05.2023 la quale respingeva il ricorso.
Avverso tale suddetta sentenza, il contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Agenzia dell'Entrate, con propria memoria e relative controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata La causa era trattata all'udienza del 29.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante l'istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Come noto, sia i giudici di merito sia i giudici di legittimità hanno affermato che la soggezione al tributo richiede un contesto organizzativo che, al di là dei mezzi indispensabili alla professione (in genere pochi mobili di ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura), sia in grado di realizzare un “incremento potenziale” della produttività discendente dalla mera “auto – organizzazione” del lavoro personale;
restano pertanto esclusi dal raggio di applicazione dell'IRAP i fattori di produzione trascurabili e marginali che, secondo il comune sentire, appaiono incapaci di fornire un effettivo quid pluris al lavoratore autonomo. Sul punto possiamo ricordare una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione che si è pronunciata proprio con specifico riferimento ad un contribuente che svolgeva attività di agente di commercio (come il Ricorrente_1): “la giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, ha più volte affermato che “l'attività di agente di commercio (ma parimenti può ritenersi per la figura del promotore finanziario) è soggetta ad IRAP solo ove ricorra il requisito della autonoma organizzazione la cui sussistenza non può peraltro essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale” (Sez.
5-Ord.n. 27898 del 31/10/2018). Cfr. SU/12111/09; Sez. 5/8120/12; Sez. 6/28640/17.
Secondo la costante interpretazione dottrinale, ormai consolidata nel prevalente indirizzo giurisprudenziale,
l'organizzazione dei mezzi di produzione rappresenta il presupposto e la giustificazione economica dell'IRAP, il cui fine è quello di colpire a monte il risultato (il valore netto della produzione) delle attività economiche svolte dai diversi soggetti e da questi, appunto, organizzate. In assenza del requisito dell'organizzazione dei diversi fattori produttivi (lavoro e capitale), quindi, il prelievo fiscale è da considerarsi illegittimo per carenza di un presupposto impositivo.
Orbene, nel caso che ci occupa non ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione, anche in considerazione della circostanza che l'ausilio dei beni strumentali di cui si è avvalso il contribuente risulta così esiguo e marginale da far sì che l'elemento nettamente predominante nell'esecuzione della prestazione è la propria attività personale.
A tal riguardo, peraltro, si deve osservare che, nel rispetto del principio dell'onere della prova, sono stati depositati da parte del contribuente e parte appellante:
a) studi di settore/ISA per i periodi oggetto delle istanze di rimborso dalla cui lettura risulta l'assenza di strumenti tecnici di particolare valore utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale e l'assenza di canoni di leasing;
b) quadro RE mod. Unico relativi a tutti gli anni d'imposta oggetto del presente contenzioso, dai quali risulta che nello svolgimento dell'attività professionale il contribuente non si è avvalso dell'apporto lavorativo altrui ed ha sostenuto spese per beni mobili (computer, fax, cellulare) e consumi per utenze di importo assai modesto;
c) estratto libro beni ammortizzabili per gli anni 2012/2018 dal quale risulta l'esiguità degli strumenti tecnici utilizzati (un solo computer, una stampante ed un fax) e limitati acquisti indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale.
I dati fattuali “aggregati” e rappresentati nella documentazione appena sopra citata non sono mai stati contestati dall'Ufficio.
In ogni caso, ad ulteriore e definitiva conferma della sussistenza del diritto del Ricorrente_1 al rimborso richiesto, il contribuente ha ulteriormente depositato copiosa documentazione, come meglio indicata in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che l'attività professionale svolta è stata essenzialmente di natura personale ed in assenza di qualsiasi organizzazione sovrastrutturata.
Nel caso concreto, quindi, l'attività professionale è stata esercitata dal sig. Ricorrente_1 negli anni d'imposta sopra indicati senza apprezzabile struttura organizzativa e con impieghi di mezzi e beni strumentali, quale dotazione minima necessaria per l'esercizio della professione e senza impiego di dipendenti e/o assimilati.
Il richiamo dell'Ufficio ai quadri RF della dichiarazione dei redditi del Ricorrente_1 è pertanto del tutto irrilevante e fuor di luogo. Secondo l'Ufficio, infatti, dato l'ammontare dei componenti positivi indicati in dichiarazione nel quadro RF, l'IRAP sarebbe dovuta “in automatico”. Ma tale tesi è del tutto errata e priva di fondamento normativo. Il presupposto impositivo dell'IRAP, infatti, non è integrato dal raggiungimento di una certa soglia di componenti positivi ma dall'esistenza di una “autonoma organizzazione”. Se tale requisito manca, difetta il presupposto dell'IRAP, indipendentemente da quale sia l'ammontare dei ricavi realizzati dal contribuente.
Altresì priva di pregio appare (per quanto documentato e per quanto pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza), l'affermazione dell'Ufficio secondo la quale la richiesta di rimborso del Ricorrente_1 sarebbe infondata in quanto risulterebbe “la presenza di beni strumentali”. L'Ufficio, tuttavia, non denuncia la presenza di “rilevanti” e/o di “ingenti” o comunque di particolari “beni strumentali” ma eccepisce la “semplice” presenza – nella contabilità del Ricorrente_1 – di beni strumentali. La sola e semplice “presenza” nella contabilità del Ricorrente_1 di beni strumentali farebbe dunque sorgere, secondo l'Agenzia delle Entrate, la debenza dell'IRAP. Tale assunto è ovviamente errato. Occorre, infatti, evidenziare che la “presenza di beni strumentali” di per sé non implica ovviamente la sussistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP;
nel caso di specie, come già detto, il sig. Ricorrente_1 si è avvalso soltanto di pochi arredi ed ausili informatici indispensabili al materiale svolgimento dell'attività all'interno della propria abitazione.
Per concludere, negli anni dal 2012 al 2018 nei confronti del contribuente e parte appellante non ricorreva il presupposto impositivo dell'IRAP, sicché il pagamento di tale imposta risultava non dovuto. Per tale motivo, il contribuente ha diritto ad ottenere dall'Agenzia delle Entrate la restituzione dell'IRAP indebitamente versata negli anni in discussione e sopra quantificata. Ne consegue l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in relazione alle due istanze di rimborso IRAP per gli anni dal 2012 al 2018, presentate dal contribuente in data
27 novembre 2015 e 3 giugno 2021.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto. Le spese, sia in considerazione della specificità della materia che della soccombenza reciproca nei due diversi gradi di giudizio, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; compensa le spese dei due diversi gradi del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
LORETO RITA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5337/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Marzo - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6894/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2012
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2013
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2015
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2016
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 esercita l'attività di agente di commercio in forma individuale, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 773356, con sede in Roma, Indirizzo_1 , presso la propria abitazione.
Negli anni dal 2011 al 2018 svolgeva, come tutt'ora svolge, la predetta attività operando con trascurabile impiego di capitale e senza avvalersi della collaborazione di altri colleghi e/o assistenti né da personale di segreteria, anche perché l'attività veniva resa esclusivamente in favore dell'unica mandante Società_1 Spa. Nonostante ciò, il contribuente, in via meramente prudenziale, indicava nelle dichiarazioni Mod. Unico presentate per gli anni dal 2011 al 2018 debiti d'imposta per Irap e di conseguenza provvedeva ai versamenti.
La somma complessiva versata dal sig. Ricorrente_1 ammonta ad € 21.298,00, per Irap e ad € 52,33 per sanzioni ed interessi, detratte € 1.130,00 per cred. imp. ex art.1, c. 21, l. n. 190/2014 (corrispondente ad un netto di
€ 22.220,33).
Venuta a consolidarsi la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità in merito alla non debenza del tributo in tutti i casi in cui il lavoratore autonomo o il libero professionista non si avvalga, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di una struttura organizzativa autonoma in grado di migliorare ed aumentare le capacità di profitto, il Ricorrente_1 presentava due istanze di rimborso (una prima in data 27 novembre 2015, ed una seconda in data 3 giugno 2021) ritenendo i relativi versamenti, come meglio indicati in atti – in acconto e a saldo – non dovuti.
Le domande di rimborso non venivano accolte.
In data 4.04.2022 veniva notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma rituale ricorso con istanza di reclamo ex art. 17-bis, D.lgs. n. 546/1992.
Decorsi i termini di legge, si procedeva all'iscrizione a ruolo e il procedimento veniva identificato al n.
9989/2022.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni nelle quali, premesse alcune generiche considerazioni in merito all'IRAP, asseriva che il contribuente Ricorrente_1 non avesse provato, le modalità di svolgimento dell'attività di agente di commercio.
All'esito della discussione veniva pronunciata la sentenza n. 6894/2023, pubblicata in data 22.05.2023 la quale respingeva il ricorso.
Avverso tale suddetta sentenza, il contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Agenzia dell'Entrate, con propria memoria e relative controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata La causa era trattata all'udienza del 29.09.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante l'istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Come noto, sia i giudici di merito sia i giudici di legittimità hanno affermato che la soggezione al tributo richiede un contesto organizzativo che, al di là dei mezzi indispensabili alla professione (in genere pochi mobili di ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura), sia in grado di realizzare un “incremento potenziale” della produttività discendente dalla mera “auto – organizzazione” del lavoro personale;
restano pertanto esclusi dal raggio di applicazione dell'IRAP i fattori di produzione trascurabili e marginali che, secondo il comune sentire, appaiono incapaci di fornire un effettivo quid pluris al lavoratore autonomo. Sul punto possiamo ricordare una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione che si è pronunciata proprio con specifico riferimento ad un contribuente che svolgeva attività di agente di commercio (come il Ricorrente_1): “la giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, ha più volte affermato che “l'attività di agente di commercio (ma parimenti può ritenersi per la figura del promotore finanziario) è soggetta ad IRAP solo ove ricorra il requisito della autonoma organizzazione la cui sussistenza non può peraltro essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale” (Sez.
5-Ord.n. 27898 del 31/10/2018). Cfr. SU/12111/09; Sez. 5/8120/12; Sez. 6/28640/17.
Secondo la costante interpretazione dottrinale, ormai consolidata nel prevalente indirizzo giurisprudenziale,
l'organizzazione dei mezzi di produzione rappresenta il presupposto e la giustificazione economica dell'IRAP, il cui fine è quello di colpire a monte il risultato (il valore netto della produzione) delle attività economiche svolte dai diversi soggetti e da questi, appunto, organizzate. In assenza del requisito dell'organizzazione dei diversi fattori produttivi (lavoro e capitale), quindi, il prelievo fiscale è da considerarsi illegittimo per carenza di un presupposto impositivo.
Orbene, nel caso che ci occupa non ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione, anche in considerazione della circostanza che l'ausilio dei beni strumentali di cui si è avvalso il contribuente risulta così esiguo e marginale da far sì che l'elemento nettamente predominante nell'esecuzione della prestazione è la propria attività personale.
A tal riguardo, peraltro, si deve osservare che, nel rispetto del principio dell'onere della prova, sono stati depositati da parte del contribuente e parte appellante:
a) studi di settore/ISA per i periodi oggetto delle istanze di rimborso dalla cui lettura risulta l'assenza di strumenti tecnici di particolare valore utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale e l'assenza di canoni di leasing;
b) quadro RE mod. Unico relativi a tutti gli anni d'imposta oggetto del presente contenzioso, dai quali risulta che nello svolgimento dell'attività professionale il contribuente non si è avvalso dell'apporto lavorativo altrui ed ha sostenuto spese per beni mobili (computer, fax, cellulare) e consumi per utenze di importo assai modesto;
c) estratto libro beni ammortizzabili per gli anni 2012/2018 dal quale risulta l'esiguità degli strumenti tecnici utilizzati (un solo computer, una stampante ed un fax) e limitati acquisti indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale.
I dati fattuali “aggregati” e rappresentati nella documentazione appena sopra citata non sono mai stati contestati dall'Ufficio.
In ogni caso, ad ulteriore e definitiva conferma della sussistenza del diritto del Ricorrente_1 al rimborso richiesto, il contribuente ha ulteriormente depositato copiosa documentazione, come meglio indicata in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che l'attività professionale svolta è stata essenzialmente di natura personale ed in assenza di qualsiasi organizzazione sovrastrutturata.
Nel caso concreto, quindi, l'attività professionale è stata esercitata dal sig. Ricorrente_1 negli anni d'imposta sopra indicati senza apprezzabile struttura organizzativa e con impieghi di mezzi e beni strumentali, quale dotazione minima necessaria per l'esercizio della professione e senza impiego di dipendenti e/o assimilati.
Il richiamo dell'Ufficio ai quadri RF della dichiarazione dei redditi del Ricorrente_1 è pertanto del tutto irrilevante e fuor di luogo. Secondo l'Ufficio, infatti, dato l'ammontare dei componenti positivi indicati in dichiarazione nel quadro RF, l'IRAP sarebbe dovuta “in automatico”. Ma tale tesi è del tutto errata e priva di fondamento normativo. Il presupposto impositivo dell'IRAP, infatti, non è integrato dal raggiungimento di una certa soglia di componenti positivi ma dall'esistenza di una “autonoma organizzazione”. Se tale requisito manca, difetta il presupposto dell'IRAP, indipendentemente da quale sia l'ammontare dei ricavi realizzati dal contribuente.
Altresì priva di pregio appare (per quanto documentato e per quanto pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza), l'affermazione dell'Ufficio secondo la quale la richiesta di rimborso del Ricorrente_1 sarebbe infondata in quanto risulterebbe “la presenza di beni strumentali”. L'Ufficio, tuttavia, non denuncia la presenza di “rilevanti” e/o di “ingenti” o comunque di particolari “beni strumentali” ma eccepisce la “semplice” presenza – nella contabilità del Ricorrente_1 – di beni strumentali. La sola e semplice “presenza” nella contabilità del Ricorrente_1 di beni strumentali farebbe dunque sorgere, secondo l'Agenzia delle Entrate, la debenza dell'IRAP. Tale assunto è ovviamente errato. Occorre, infatti, evidenziare che la “presenza di beni strumentali” di per sé non implica ovviamente la sussistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP;
nel caso di specie, come già detto, il sig. Ricorrente_1 si è avvalso soltanto di pochi arredi ed ausili informatici indispensabili al materiale svolgimento dell'attività all'interno della propria abitazione.
Per concludere, negli anni dal 2012 al 2018 nei confronti del contribuente e parte appellante non ricorreva il presupposto impositivo dell'IRAP, sicché il pagamento di tale imposta risultava non dovuto. Per tale motivo, il contribuente ha diritto ad ottenere dall'Agenzia delle Entrate la restituzione dell'IRAP indebitamente versata negli anni in discussione e sopra quantificata. Ne consegue l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in relazione alle due istanze di rimborso IRAP per gli anni dal 2012 al 2018, presentate dal contribuente in data
27 novembre 2015 e 3 giugno 2021.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto. Le spese, sia in considerazione della specificità della materia che della soccombenza reciproca nei due diversi gradi di giudizio, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; compensa le spese dei due diversi gradi del giudizio.