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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1159/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3862/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089758554000 IMU 2012 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202100345112369000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159753230000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto annullarsi la intimazione di pagamento relativa alle due cartelle indicate in epigrafe aventi ad oggetto tassa auto 2018 e Imu 2012,sostenendo la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione triennale e quinquennale rispettivamente per bollo auto e Imu.
si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto del ricorso e pregiudizialmente la sua inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è fondato essendo stata dimostrata la notifica degli atti prodromici effettuata nel 2023,da parte di ADER,che ha depositato la prova delle notifiche avvenute con il rito degli irreperibili dato che all'indirizzo predetto la stessa ricorrente,secondo la relata,risultava sconosciuta e non essendovi ragioni per effettuare altre ricerche(del resto parte ricorrente non ha indicato dove avrebbe dovuto cercarsi la stessa)la notifica è stata effettuata con il rito degli irreperibili-Va aggiunto che per quanto riguarda la IMU del 2012 è stata impugnato da parte della stessa ricorrente anche altro atto con il quale era stato prevvisato il fermo amministrativo,come dedotto da ADER;
non vi sono quindi i presupposti della prescrizione invocata in questa sede dato che la omessa impugnazione degli atti presupposti importa la impossibilità di eccepirla quanto al periodo pregresso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300 per ADER e in € 200 per ognuna delle altre due parti resistenti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3862/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089758554000 IMU 2012 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202100345112369000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159753230000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto annullarsi la intimazione di pagamento relativa alle due cartelle indicate in epigrafe aventi ad oggetto tassa auto 2018 e Imu 2012,sostenendo la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione triennale e quinquennale rispettivamente per bollo auto e Imu.
si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto del ricorso e pregiudizialmente la sua inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è fondato essendo stata dimostrata la notifica degli atti prodromici effettuata nel 2023,da parte di ADER,che ha depositato la prova delle notifiche avvenute con il rito degli irreperibili dato che all'indirizzo predetto la stessa ricorrente,secondo la relata,risultava sconosciuta e non essendovi ragioni per effettuare altre ricerche(del resto parte ricorrente non ha indicato dove avrebbe dovuto cercarsi la stessa)la notifica è stata effettuata con il rito degli irreperibili-Va aggiunto che per quanto riguarda la IMU del 2012 è stata impugnato da parte della stessa ricorrente anche altro atto con il quale era stato prevvisato il fermo amministrativo,come dedotto da ADER;
non vi sono quindi i presupposti della prescrizione invocata in questa sede dato che la omessa impugnazione degli atti presupposti importa la impossibilità di eccepirla quanto al periodo pregresso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300 per ADER e in € 200 per ognuna delle altre due parti resistenti.