Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 agosto 1984
Art. 10.
I ricorsi previsti dal precedente art. 9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano.
Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'art. 92 dello statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia alla segreteria del tribunale stesso.
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza, sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato art. 92 rispetto a quello pendente innanzi a se'.
Della sospensione del giudizio e' data comunicazione, a cura della segreteria, alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che definisce il ricorso pregiudiziale.
Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 92 e' data comunicazione, con lettera raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio puo' essere riassunto con le modalita' indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 23 agosto 1984
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