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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1639/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 lla via Muzio Clementi n. 668, presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti (PEC: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti OPPONENTE e
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Pascoli 5 presso lo Controparte_1 drizzi (PEC: che lo Email_2 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso depositato in cancelleria il 16/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/2024, emesso, dal Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice unico del lavoro, in data 6 giugno 2024, (provvisoriamente esecutivo e notificato in pari data) con cui gli veniva ingiunto di pagare, in favore di , per l'intercorso rapporto di lavoro, la somma complessiva pari Controparte_1
a € 7.348,02, a titolo di TFR, oltre alle spese di lite liquidate in € 284,00, oltre accessori. A fondamento della proposta opposizione deduceva l'illegittimità del D.I. opposto, in quanto le somme dovute in favore del lavoratore, a titolo di TFR, erano state parzialmente compensate, con l'importo non dovuto, al medesimo corrisposto, a titolo di indennità di malattia, ragion per
1 cui l'opposto avrebbe ricevuto, correttamente, l'importo spettante, per il trattamento di fine rapporto, pari a € 1.634,61. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo e, in ogni caso, infondato e, comunque, accertare e dichiarare che il credito azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo è inesistente o, comunque, errato. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di giorni 40 dalla notifica del D.I. e, in ogni caso, contestando nel merito le avverse pretese, concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Preliminarmente occorre respingere l'eccezione di tardività del presente ricorso depositato il 16/07/2024, ovvero entro il termine di giorni 40 dalla notifica dl D.I. opposto, occorsa il 6.6.2024.
3. È incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente CP_2 diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai CP_2 presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017) (CASS.
– Ord. 01 febbraio 2022, n. 3076).
4. Parte opponente riconosce di aver operato una compensazione “impropria” sul TFR del lavoratore con le indennità di malattia erogate da maggio a settembre 2023, tanto sulla base della nota ricevuta il 27.9.2023, per cui il risultava idoneo a lavoro e che, CP_2 CP_1 pertanto, a far data dal 1° maggio 2023, non gli sarebbe stata più riconosciuta l'indennità di malattia. L'unico documento versato agli atti del procedimento che documenta l'idoneità del CP_2 lavoratore alla ripresa dell'attività lavorativa è quello sopra richiamato. Non sono documentati altri provvedimenti similari per il periodo successivo. L'opposto ha inoltre documentato la prosecuzione della malattia da maggio a settembre 2023 con plurimi certificati medici senza soluzione di continuità, in forza dei quali il datore ha provveduto alla corresponsione dell'indennità di malattia di spettanza. L'indennità erogata è dovuta, irripetibile e non poteva costituire oggetto dell'impropria compensazione operata, tanto più che, come dimostrato, il lavoratore il 12 ottobre 2023, a fronte di un periodo di malattia decorrente da maggio 2023 era stato indicato incapace a riprendere il lavoro sino al 3 novembre 2023 (fasc. ric. - all 14), all'esito dell'accertamento domiciliare eseguito dal medico fiscale CP_2
2 Il credito oggetto di compensazione da parte dall'opponente non risulta in definitiva né certo, né liquido nè esigibile.
5. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutovo il decreto ingiuntivo n. 63/2024;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate Controparte_1 complessivamente, in 1,300,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 lla via Muzio Clementi n. 668, presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti (PEC: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti OPPONENTE e
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Pascoli 5 presso lo Controparte_1 drizzi (PEC: che lo Email_2 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso depositato in cancelleria il 16/07/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/2024, emesso, dal Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice unico del lavoro, in data 6 giugno 2024, (provvisoriamente esecutivo e notificato in pari data) con cui gli veniva ingiunto di pagare, in favore di , per l'intercorso rapporto di lavoro, la somma complessiva pari Controparte_1
a € 7.348,02, a titolo di TFR, oltre alle spese di lite liquidate in € 284,00, oltre accessori. A fondamento della proposta opposizione deduceva l'illegittimità del D.I. opposto, in quanto le somme dovute in favore del lavoratore, a titolo di TFR, erano state parzialmente compensate, con l'importo non dovuto, al medesimo corrisposto, a titolo di indennità di malattia, ragion per
1 cui l'opposto avrebbe ricevuto, correttamente, l'importo spettante, per il trattamento di fine rapporto, pari a € 1.634,61. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo e, in ogni caso, infondato e, comunque, accertare e dichiarare che il credito azionato nel ricorso per decreto ingiuntivo è inesistente o, comunque, errato. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di giorni 40 dalla notifica del D.I. e, in ogni caso, contestando nel merito le avverse pretese, concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Preliminarmente occorre respingere l'eccezione di tardività del presente ricorso depositato il 16/07/2024, ovvero entro il termine di giorni 40 dalla notifica dl D.I. opposto, occorsa il 6.6.2024.
3. È incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente CP_2 diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai CP_2 presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017) (CASS.
– Ord. 01 febbraio 2022, n. 3076).
4. Parte opponente riconosce di aver operato una compensazione “impropria” sul TFR del lavoratore con le indennità di malattia erogate da maggio a settembre 2023, tanto sulla base della nota ricevuta il 27.9.2023, per cui il risultava idoneo a lavoro e che, CP_2 CP_1 pertanto, a far data dal 1° maggio 2023, non gli sarebbe stata più riconosciuta l'indennità di malattia. L'unico documento versato agli atti del procedimento che documenta l'idoneità del CP_2 lavoratore alla ripresa dell'attività lavorativa è quello sopra richiamato. Non sono documentati altri provvedimenti similari per il periodo successivo. L'opposto ha inoltre documentato la prosecuzione della malattia da maggio a settembre 2023 con plurimi certificati medici senza soluzione di continuità, in forza dei quali il datore ha provveduto alla corresponsione dell'indennità di malattia di spettanza. L'indennità erogata è dovuta, irripetibile e non poteva costituire oggetto dell'impropria compensazione operata, tanto più che, come dimostrato, il lavoratore il 12 ottobre 2023, a fronte di un periodo di malattia decorrente da maggio 2023 era stato indicato incapace a riprendere il lavoro sino al 3 novembre 2023 (fasc. ric. - all 14), all'esito dell'accertamento domiciliare eseguito dal medico fiscale CP_2
2 Il credito oggetto di compensazione da parte dall'opponente non risulta in definitiva né certo, né liquido nè esigibile.
5. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la fondatezza della pretesa dell'odierna opposta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara definitivamente esecutovo il decreto ingiuntivo n. 63/2024;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate Controparte_1 complessivamente, in 1,300,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 09/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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