Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4963 del 2025, proposto da
Saif Ullah, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull'istanza di emersione ex art. 103, co.1, dl. 34/20 acquisita con numero pratica n. NA4707085262 in data 06.08.2020 dal SUI Napoli, affinché venga dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione ad emettere un provvedimento espresso che definisca la pratica n. NA4707085262.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente che nel suo interesse veniva presentata in data 6 agosto 2020 una istanza di emersione ex art. 103 d.l. 34/20.
1.1. Dopo un iniziale contegno volto a denegare la istanza, la Amministrazione si determinava a rinnovare la valutazione della fattispecie; nondimeno, a seguito di un ulteriore sollecito, in data 24.09.2025 la stessa Amministrazione comunicava che “ per la definizione dell’istanza in argomento occorre attendere il nuovo parere, già richiesto e sollecitato, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro ”.
1.2. Di qui la proposizione del ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. all’odierno esame.
1.3. Si costituiva la intimata Amministrazione, rappresentando di avere ulteriormente sollecitato l’Ispettorato territoriale del lavoro al fine di acquisire il necessario parere di competenza , apporto consultivo indefettibilmente condizionante la definizione del procedimento.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il mancato riscontro alla istanza presentata con atto che concluda la fattispecie procedimentale, frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale. A nulla potendo valere, peraltro, i rappresentati solleciti della Amministrazione, formulati all’indirizzo dell’ITL.
Ciò che viene in rilievo, invero, è la allegata -e non contestata- mancata risposta espressa alla istanza del ricorrente.
2.2. E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri (TAR Campania, VI, 26 marzo 2024, n. 1996).
2.3. Deve, dunque, affermarsi l’obbligo per l’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso in riscontro all’istanza formulata nell’interesse del ricorrente; istanza che –a mente dei principi normativi che vengono in rilievo in subiecta materia - avrebbe dovuto essere “esaudita”, in un senso o nell’altro.
2.4. Il ricorso va in conclusione accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di:
- concludere l’ iter procedimentale; si verte, giustappunto, nella ipotesi paradigmatica contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a., a mente del quale la pronuncia giudiziale non impinge sulla “ sostanziale fondatezza ” della pretesa di parte ricorrente, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “ adempimenti istruttori ” prodromici alla formazione della voluntas provvedimentale;
- emanare atto espresso e motivato, quale che ne sia il segno , idoneo a dare formale riscontro alla domanda della ricorrente e a conchiudere il procedimento (con la eventuale sottoscrizione del contratto di soggiorno), entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
2.5. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione.
2.6. Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un dirigente delegato.
3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara l’obbligo della resistente Autorità di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata nell’interesse del ricorrente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine sopraindicato, nomina quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del resistente Ministero dell’Interno, che provvederà alla esecuzione del dictum giudiziale nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Condanna la resistente Autorità al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione all’avvocato Ida Laudisa, siccome dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TI EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | TI EL |
IL SEGRETARIO