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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/07/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1545/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Petrone, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta, alla via Ferrarecce n. 55
RICORRENTE
E in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 23.10.2018 al 26.11.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time, con inquadramento nel liv. 6 del
CCNL Federpanificatori e mansioni di commessa di banco presso l'unità commerciale sita in
Casapulla, alla via Nazionale Appia n. 169; di aver osservato, per l'intera durata del rapporto, ad onta dell'orario di lavoro pattuito in contratto, un orario articolato su turni così ripartiti: dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 ovvero dalle ore 14.00 alle ore 21.00; di aver svolto, per l'intero periodo, mansioni di commessa addetta al banco ed alla vendita alla clientela, occupandosi anche dei relativi incassi, mansioni riconducibili al livello B2 del CCNL di categoria;
di aver percepito la retribuzione nella misura analiticamente indicata in ricorso e di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzioni per le mensilità da settembre a novembre 2021, nonché a titolo di ratei 13^ e 14^, permessi, ferie, lavoro straordinario, TFR ed indennità di mancato preavviso;
di avere percepito, in ogni caso, una paga sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost.; che il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa in ragione dell'inadempimento datoriale. Tanto premesso, l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le modalità dedotte in ricorso e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro
55054.25 per le causali indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la società convenuta e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009). Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi provata la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 23.10.2018 al 26.11.2021. Tale evenienza emerge, infatti, dalla documentazione in atti (cfr. buste paga, estratto contributivo, comunicazione Unilav cessazione rapporto).
Devono, altresì, ritenersi provate le modalità di esplicazione della prestazione lavorativa così come dedotte in ricorso.
Entrambi i testi escussi hanno, infatti, dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente alle dipendenze della società convenuta confermando sostanzialmente la prospettazione attorea in ordine al periodo di lavoro dedotto in ricorso, nonché in ordine alle mansioni disimpegnate dall'istante ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato (cfr. verbali di causa in atti).
Le dichiarazioni rese da tali testi, benché necessitino di una particolare attenzione nella valutazione, provenendo le stesse da soggetti con lite pendente con la società avente analogo oggetto, devono ritenersi attendibili in quanto precise, circostanziate e concordanti. I testi escussi, in quanto soggetti presenti in via continuativa sul luogo di lavoro, hanno confermato le deduzioni attoree riferendo, con precisione e puntualità, fatti e circostanze apprese in via diretta.
La valutazione complessiva delle emergenze istruttorie - la cui significatività ben avrebbe potuto essere oggetto di contestazione qualora la parte convenuta non avesse assunto un atteggiamento di totale disinteresse per la presente vicenda processuale – consente, dunque, di ritenere pienamente provata la prospettazione di cui al ricorso.
In particolare, dalla escussione dei testi risulta provato che la ricorrente ha espletato le mansioni di commessa addetta al banco - mansioni queste ultime risultanti anche dalla documentazione in atti
(cfr. Unilav) - nonché di addetta alla cassa ed alla cucina, come dedotto in ricorso, osservando, per la durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, a settimane alterne, dalle ore
07.00 alle ore 14.00 ovvero dalle ore 14.00 alle ore 21.00. Le deposizioni testimoniali al riguardo appaiono pressoché univoche.
Orbene, una volta affermata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti per il periodo indicato in ricorso, sarebbe spettato al datore di lavoro fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione: al contrario, escluse le somme che la ricorrente ha ammesso in ricorso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'attore è stata offerta dalla convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio.
Alla fattispecie concreta risultano certamente applicabili le previsioni del contratto collettivo nazionale “Federpanificatori”, correttamente indicato e regolarmente esibito nonché espressamente richiamato nella comunicazione Unilav versata in atti.
Procedendo quindi ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante alla ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel richiesto livello B2 – nel quale rientra “il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione” – “commesso, cassiere”, andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate al contratto di categoria. Va, dunque, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito, che, in assenza di prova contraria e di contestazioni specifiche, coincide con quanto indicato in ricorso e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati.
Va altresì affermato il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2021 nonché quello alle differenze dovute per 13^ e 14^ mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Va, altresì, accolta la domanda relativa al lavoro straordinario, risultando provata sia nell'an che nel quantum lo svolgimento di lavoro oltre l'orario contrattualmente predeterminato, nelle modalità dedotte in ricorso.
Deve, poi, essere riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento degli importi spettanti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute posto che i testi escussi hanno entrambi confermato la prospettazione attorea in ordine ai giorni di ferie goduti dalla ricorrente, pari ad una sola settimana, risultando, dunque, provata, da un lato, la esatta misura delle ferie fruite, e, dall'altro, l'effettiva mancata fruizione degli ulteriori giorni spettanti.
Va, infine, riconosciuto in favore della lavoratrice istante l'importo richiesto in ricorso a titolo di indennità di mancato preavviso.
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto di essere stata indotta a rassegnare le dimissioni a causa dell'inadempimento datoriale relativo al mancato pagamento delle retribuzioni concernenti le mensilità da settembre a novembre 2021 nonché relativo al pagamento di una retribuzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, in ogni caso inferiore alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Orbene, ritenuta provata la circostanza relativa alla mancata corresponsione delle retribuzioni per i mesi indicati in ricorso, non avendo la convenuta fornito alcuna prova in merito all'esatto adempimento dell'obbligo retributivo, ritiene il giudicante che un inadempimento siffatto da parte del datore di lavoro, costituisca giusta causa di recesso per il lavoratore.
Ed invero, non v'è dubbio che la retribuzione assolva la funzione vitale di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi di sostentamento necessari per un'esistenza libera e dignitosa, di tal che l'inadempimento all'obbligo di corrispondere la stessa, protratto per vari mesi, non consente la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, recidendo, tra l'altro, in maniera irrimediabile, il vincolo fiduciario tra le parti.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c..
Venendo alla quantificazione delle spettanze retributive in questa sede riconosciute, questo giudice ritiene di condividere le risultanze dei conteggi formulati da parte ricorrente ed inseriti nel corpo del ricorso, in quanto redatti in modo corretto e chiaro, sulla base dei dati evincibili dalla contrattazione collettiva di riferimento. Dalle risultanze di tali conteggi emerge che il credito vantato dalla ricorrente, per le causali sopra indicate ed analiticamente specificate nell'atto introduttivo, è pari ad euro 55054,25 di cui euro
4193,21 a titolo di TFR.
In conclusione, la parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 55054,25.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore di della complessiva somma di Parte_1 euro 55054,25, per le causali indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
5000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1545/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Petrone, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Caserta, alla via Ferrarecce n. 55
RICORRENTE
E in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 23.10.2018 al 26.11.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time, con inquadramento nel liv. 6 del
CCNL Federpanificatori e mansioni di commessa di banco presso l'unità commerciale sita in
Casapulla, alla via Nazionale Appia n. 169; di aver osservato, per l'intera durata del rapporto, ad onta dell'orario di lavoro pattuito in contratto, un orario articolato su turni così ripartiti: dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 ovvero dalle ore 14.00 alle ore 21.00; di aver svolto, per l'intero periodo, mansioni di commessa addetta al banco ed alla vendita alla clientela, occupandosi anche dei relativi incassi, mansioni riconducibili al livello B2 del CCNL di categoria;
di aver percepito la retribuzione nella misura analiticamente indicata in ricorso e di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzioni per le mensilità da settembre a novembre 2021, nonché a titolo di ratei 13^ e 14^, permessi, ferie, lavoro straordinario, TFR ed indennità di mancato preavviso;
di avere percepito, in ogni caso, una paga sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost.; che il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni rassegnate per giusta causa in ragione dell'inadempimento datoriale. Tanto premesso, l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le modalità dedotte in ricorso e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro
55054.25 per le causali indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la società convenuta e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009). Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi provata la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 23.10.2018 al 26.11.2021. Tale evenienza emerge, infatti, dalla documentazione in atti (cfr. buste paga, estratto contributivo, comunicazione Unilav cessazione rapporto).
Devono, altresì, ritenersi provate le modalità di esplicazione della prestazione lavorativa così come dedotte in ricorso.
Entrambi i testi escussi hanno, infatti, dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente alle dipendenze della società convenuta confermando sostanzialmente la prospettazione attorea in ordine al periodo di lavoro dedotto in ricorso, nonché in ordine alle mansioni disimpegnate dall'istante ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato (cfr. verbali di causa in atti).
Le dichiarazioni rese da tali testi, benché necessitino di una particolare attenzione nella valutazione, provenendo le stesse da soggetti con lite pendente con la società avente analogo oggetto, devono ritenersi attendibili in quanto precise, circostanziate e concordanti. I testi escussi, in quanto soggetti presenti in via continuativa sul luogo di lavoro, hanno confermato le deduzioni attoree riferendo, con precisione e puntualità, fatti e circostanze apprese in via diretta.
La valutazione complessiva delle emergenze istruttorie - la cui significatività ben avrebbe potuto essere oggetto di contestazione qualora la parte convenuta non avesse assunto un atteggiamento di totale disinteresse per la presente vicenda processuale – consente, dunque, di ritenere pienamente provata la prospettazione di cui al ricorso.
In particolare, dalla escussione dei testi risulta provato che la ricorrente ha espletato le mansioni di commessa addetta al banco - mansioni queste ultime risultanti anche dalla documentazione in atti
(cfr. Unilav) - nonché di addetta alla cassa ed alla cucina, come dedotto in ricorso, osservando, per la durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, a settimane alterne, dalle ore
07.00 alle ore 14.00 ovvero dalle ore 14.00 alle ore 21.00. Le deposizioni testimoniali al riguardo appaiono pressoché univoche.
Orbene, una volta affermata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti per il periodo indicato in ricorso, sarebbe spettato al datore di lavoro fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione: al contrario, escluse le somme che la ricorrente ha ammesso in ricorso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'attore è stata offerta dalla convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio.
Alla fattispecie concreta risultano certamente applicabili le previsioni del contratto collettivo nazionale “Federpanificatori”, correttamente indicato e regolarmente esibito nonché espressamente richiamato nella comunicazione Unilav versata in atti.
Procedendo quindi ad una applicazione diretta del contratto indicato, la retribuzione spettante alla ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel richiesto livello B2 – nel quale rientra “il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione” – “commesso, cassiere”, andrà calcolata utilizzando come parametro valutativo le tabelle allegate al contratto di categoria. Va, dunque, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito, che, in assenza di prova contraria e di contestazioni specifiche, coincide con quanto indicato in ricorso e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati.
Va altresì affermato il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2021 nonché quello alle differenze dovute per 13^ e 14^ mensilità e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Va, altresì, accolta la domanda relativa al lavoro straordinario, risultando provata sia nell'an che nel quantum lo svolgimento di lavoro oltre l'orario contrattualmente predeterminato, nelle modalità dedotte in ricorso.
Deve, poi, essere riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento degli importi spettanti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute posto che i testi escussi hanno entrambi confermato la prospettazione attorea in ordine ai giorni di ferie goduti dalla ricorrente, pari ad una sola settimana, risultando, dunque, provata, da un lato, la esatta misura delle ferie fruite, e, dall'altro, l'effettiva mancata fruizione degli ulteriori giorni spettanti.
Va, infine, riconosciuto in favore della lavoratrice istante l'importo richiesto in ricorso a titolo di indennità di mancato preavviso.
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto di essere stata indotta a rassegnare le dimissioni a causa dell'inadempimento datoriale relativo al mancato pagamento delle retribuzioni concernenti le mensilità da settembre a novembre 2021 nonché relativo al pagamento di una retribuzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, in ogni caso inferiore alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Orbene, ritenuta provata la circostanza relativa alla mancata corresponsione delle retribuzioni per i mesi indicati in ricorso, non avendo la convenuta fornito alcuna prova in merito all'esatto adempimento dell'obbligo retributivo, ritiene il giudicante che un inadempimento siffatto da parte del datore di lavoro, costituisca giusta causa di recesso per il lavoratore.
Ed invero, non v'è dubbio che la retribuzione assolva la funzione vitale di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi di sostentamento necessari per un'esistenza libera e dignitosa, di tal che l'inadempimento all'obbligo di corrispondere la stessa, protratto per vari mesi, non consente la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, recidendo, tra l'altro, in maniera irrimediabile, il vincolo fiduciario tra le parti.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c..
Venendo alla quantificazione delle spettanze retributive in questa sede riconosciute, questo giudice ritiene di condividere le risultanze dei conteggi formulati da parte ricorrente ed inseriti nel corpo del ricorso, in quanto redatti in modo corretto e chiaro, sulla base dei dati evincibili dalla contrattazione collettiva di riferimento. Dalle risultanze di tali conteggi emerge che il credito vantato dalla ricorrente, per le causali sopra indicate ed analiticamente specificate nell'atto introduttivo, è pari ad euro 55054,25 di cui euro
4193,21 a titolo di TFR.
In conclusione, la parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 55054,25.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonchè gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore di della complessiva somma di Parte_1 euro 55054,25, per le causali indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
5000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni