TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2535/22 RG
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mannella, del Medico e Ciancianaini.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2535/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, che rientra in un più ampio contenzioso familiare-societario, coinvolgente i tre fratelli e quali soci del , CP_1 CP_2 Controparte_1 Parte_1 trae origine dal pignoramento immobiliare eseguito dalla convenuta nei confronti dell'attore sulla base del decreto ingiuntivo n. 767/19 di questo Tribunale, con il quale al ed Parte_1 ai soci e (madre di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 CP_1 e medio tempore deceduta), è stato ingiunto di pagare ad CP_2 Controparte_1 CP_1 la somma di € 81.342,10 oltre accessori.
[...]
In tale esecuzione è poi intervenuta anche per l'ulteriore credito di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 280/19 sempre di questo Tribunale, con il quale a è stato Controparte_4 ingiunto di pagare ad a somma di € 18.000,00 oltre accessori (essendo Controparte_1 CP_4
come detto, deceduta, l'intervento è stato effettuato sul presupposto che nel debito
[...] sarebbero succeduti, in quanto eredi, e . Controparte_1 Controparte_3
Avverso tale pignoramento ha proposto opposizione, Controparte_1 deducendo: che l'ingiunzione dovrebbe intendersi riferita ai quattro ingiunti non in solido, ma in via parziaria, così che ciascuno di essi sarebbe tenuto al pagamento solo di un quarto della somma ingiunta;
che entrambi i crediti dell'opposta dovrebbero essere ritenuti estinti per compensazione con un proprio controcredito, con riferimento al quale era parimenti stato emesso un decreto ingiuntivo.
L'opposta ha resistito all'opposizione, ribadendo di essere creditrice per l'intero importo del primo decreto ingiuntivo e contestando la compensazione.
L'opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha introdotto Controparte_1 il presente processo a cognizione piena, all'interno del quale le parti hanno reiterato le proprie domande e difese.
Motivi della decisione
1. Sull'importo del credito principale.
Posto che, ex art. 1294 cc, la solidarietà si presume, sarebbe la non solidarietà che avrebbe dovuto essere sancita nel decreto ingiuntivo.
Poiché quest'ultimo non contiene in proposito alcuna indicazione, l'ingiunzione deve ritenersi in solido.
2. Sulla compensazione.
Per ciò che concerne il credito principale, essendo il controcredito vantato dall'opponente preesistente e non sopravvenuto al titolo esecutivo, esso deve essere fatto valere nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo.
In generale – con riferimento cioè ad entrambi i crediti azionati esecutivamente – occorre poi notare che il suddetto controcredito non è né liquido né di facile e pronta liquidazione. La compensazione, dunque, ex art. 1243 cc non opera.
3. Conclusioni.
Entrambe le difese dell'opponente essendo infondate, l'opposizione va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari
Udienza del 12.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mannella, del Medico e Ciancianaini.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2535/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, che rientra in un più ampio contenzioso familiare-societario, coinvolgente i tre fratelli e quali soci del , CP_1 CP_2 Controparte_1 Parte_1 trae origine dal pignoramento immobiliare eseguito dalla convenuta nei confronti dell'attore sulla base del decreto ingiuntivo n. 767/19 di questo Tribunale, con il quale al ed Parte_1 ai soci e (madre di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 CP_1 e medio tempore deceduta), è stato ingiunto di pagare ad CP_2 Controparte_1 CP_1 la somma di € 81.342,10 oltre accessori.
[...]
In tale esecuzione è poi intervenuta anche per l'ulteriore credito di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 280/19 sempre di questo Tribunale, con il quale a è stato Controparte_4 ingiunto di pagare ad a somma di € 18.000,00 oltre accessori (essendo Controparte_1 CP_4
come detto, deceduta, l'intervento è stato effettuato sul presupposto che nel debito
[...] sarebbero succeduti, in quanto eredi, e . Controparte_1 Controparte_3
Avverso tale pignoramento ha proposto opposizione, Controparte_1 deducendo: che l'ingiunzione dovrebbe intendersi riferita ai quattro ingiunti non in solido, ma in via parziaria, così che ciascuno di essi sarebbe tenuto al pagamento solo di un quarto della somma ingiunta;
che entrambi i crediti dell'opposta dovrebbero essere ritenuti estinti per compensazione con un proprio controcredito, con riferimento al quale era parimenti stato emesso un decreto ingiuntivo.
L'opposta ha resistito all'opposizione, ribadendo di essere creditrice per l'intero importo del primo decreto ingiuntivo e contestando la compensazione.
L'opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ha introdotto Controparte_1 il presente processo a cognizione piena, all'interno del quale le parti hanno reiterato le proprie domande e difese.
Motivi della decisione
1. Sull'importo del credito principale.
Posto che, ex art. 1294 cc, la solidarietà si presume, sarebbe la non solidarietà che avrebbe dovuto essere sancita nel decreto ingiuntivo.
Poiché quest'ultimo non contiene in proposito alcuna indicazione, l'ingiunzione deve ritenersi in solido.
2. Sulla compensazione.
Per ciò che concerne il credito principale, essendo il controcredito vantato dall'opponente preesistente e non sopravvenuto al titolo esecutivo, esso deve essere fatto valere nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo.
In generale – con riferimento cioè ad entrambi i crediti azionati esecutivamente – occorre poi notare che il suddetto controcredito non è né liquido né di facile e pronta liquidazione. La compensazione, dunque, ex art. 1243 cc non opera.
3. Conclusioni.
Entrambe le difese dell'opponente essendo infondate, l'opposizione va respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari