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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] Parte_1
Lanka il 25.12.1983, rapp.to e difeso dall'avv.to Dario Abbruzzese, presso il cui studio, sito a Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2, è elett.nte domiciliato in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024 il ricorrente sosteneva di essere un cittadino dello Sri Lanka e di essere giunto sul territorio nazionale per essere fuggito dal proprio paese di origine, a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situazione generale in termini di violenza, instabilità e sicurezza. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. pagina 1 di 7 Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 19.03.2024, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Assumeva di avere, quindi, inoltrato in data 15.05.2024 diffida ad adempiere, anch'essa rimasta senza riscontro. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Instaurato il contraddittorio per provvedere sull'istanza cautelare formulata nel ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il 25.06.2024 si costituiva parte resistente concludendo per l'inammissibilità o il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza del 27.06.2024 il giudice designato rigettava l'istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora e fissava per la trattazione del merito della causa l'udienza del 4.12.2024.
All'esito dell'udienza, trattata in modalità cartolare, il giudice, con decreto del
05.12.2024, fissava l'udienza di discussione orale della causa per il 05.03.2025.
All'udienza del 05.03.2025 nessuno compariva e veniva fissata nuova udienza per il 24.03.2025 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Con note del 17.03.2025, il ricorrente depositava comunicazione della sua convocazione per il giorno 14.10.2024 ricevuta dalla Questura il giorno 07.10.2024.
All'udienza del 24.03.2025 compariva il difensore del ricorrente che concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del resistente.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione pagina 2 di 7 ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata
è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed
è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.
281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss.
c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguentemente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di pagina 3 di 7 periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale il 14.10.2024.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 29.05.2024, nonché alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti al , avvenuta il Controparte_1
28.06.2024.
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal
19.03.2024 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante il sollecito del
15.05.2024 e l'attesa di quasi sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 07.10.2024.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di pagina 4 di 7 dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni
Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui CP_1
compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe pagina 5 di 7 avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
(cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale
(cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato in [...] Parte_1
Lanka il 25.12.1983, rapp.to e difeso dall'avv.to Dario Abbruzzese, presso il cui studio, sito a Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2, è elett.nte domiciliato in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024 il ricorrente sosteneva di essere un cittadino dello Sri Lanka e di essere giunto sul territorio nazionale per essere fuggito dal proprio paese di origine, a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situazione generale in termini di violenza, instabilità e sicurezza. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. pagina 1 di 7 Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 19.03.2024, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Assumeva di avere, quindi, inoltrato in data 15.05.2024 diffida ad adempiere, anch'essa rimasta senza riscontro. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Instaurato il contraddittorio per provvedere sull'istanza cautelare formulata nel ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il 25.06.2024 si costituiva parte resistente concludendo per l'inammissibilità o il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza del 27.06.2024 il giudice designato rigettava l'istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora e fissava per la trattazione del merito della causa l'udienza del 4.12.2024.
All'esito dell'udienza, trattata in modalità cartolare, il giudice, con decreto del
05.12.2024, fissava l'udienza di discussione orale della causa per il 05.03.2025.
All'udienza del 05.03.2025 nessuno compariva e veniva fissata nuova udienza per il 24.03.2025 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Con note del 17.03.2025, il ricorrente depositava comunicazione della sua convocazione per il giorno 14.10.2024 ricevuta dalla Questura il giorno 07.10.2024.
All'udienza del 24.03.2025 compariva il difensore del ricorrente che concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del resistente.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione pagina 2 di 7 ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata
è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed
è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.
281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss.
c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguentemente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di pagina 3 di 7 periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale il 14.10.2024.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 29.05.2024, nonché alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti al , avvenuta il Controparte_1
28.06.2024.
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal
19.03.2024 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante il sollecito del
15.05.2024 e l'attesa di quasi sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 07.10.2024.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di pagina 4 di 7 dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni
Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui CP_1
compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe pagina 5 di 7 avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
(cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale
(cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
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