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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.2629 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2629/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LO STEFANO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
LO STEFANO;
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto le parti, presenti in udienza hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni
“le parti danno atto di voler procedere con lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, ovvero affido condiviso del figlio, visite 1 come da ricorso ad eccezione del mercoledì, mantenimento di 500 al mese e spese extra al 50% senza prevedere la scaletta degli aumenti collegata ai redditi del padre.
AU alla mamma”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Il Pubblico
Ministero interveniva nel procedimento senza opporsi.
Il convenuto rimaneva contumace ma presente in udienza precisava di non avere nominato un difensore per i relativi costi e di essere d'accordo con la ricorrente, come da ricorso.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, anche considerate le statuizioni che appaiono nell'interesse dei figli minori, di cui pertanto si è ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato, con il rito civile, a Bubbiano in data 10.10.2020 tra i Sig.ri Parte_2
e e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Bubbiano, Parte 1 Numero 4 Anno 2020.
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
3 Il giudice estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
4
Il presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2629/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LO STEFANO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
LO STEFANO;
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto le parti, presenti in udienza hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni
“le parti danno atto di voler procedere con lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, ovvero affido condiviso del figlio, visite 1 come da ricorso ad eccezione del mercoledì, mantenimento di 500 al mese e spese extra al 50% senza prevedere la scaletta degli aumenti collegata ai redditi del padre.
AU alla mamma”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Il Pubblico
Ministero interveniva nel procedimento senza opporsi.
Il convenuto rimaneva contumace ma presente in udienza precisava di non avere nominato un difensore per i relativi costi e di essere d'accordo con la ricorrente, come da ricorso.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, anche considerate le statuizioni che appaiono nell'interesse dei figli minori, di cui pertanto si è ritenuto manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato, con il rito civile, a Bubbiano in data 10.10.2020 tra i Sig.ri Parte_2
e e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Bubbiano, Parte 1 Numero 4 Anno 2020.
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
3 Il giudice estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
4
Il presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi