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Sentenza breve 21 gennaio 2026
Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 21/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01862/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 21/01/2026
N. 00158 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01862/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni n. 29;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 01862/2025 REG.RIC.
del provvedimento del Questore della Provincia di Padova prot. n. -OMISSIS-
/2025/Mis.Prev.Pers. emesso in data 05/06/2025 dal Questore Dott. Odorosio e notificato in data 07/07/2025 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 5 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025, il Questore della
Provincia di Padova ha disposto – ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 – l'ordine di allontanamento con foglio di via obbligatorio della signora -OMISSIS- dal Comune di Padova, con la correlata imposizione del divieto di farvi ritorno, in assenza di preventiva autorizzazione, per la durata di anni 4
(quattro).
A supporto della propria determinazione, l'Autorità questorile ha evidenziato: che il
21 dicembre 2024 la ricorrente è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, marijuana, MDMA; che la stessa “annovera pregiudizi di polizia per stupefacenti”, “è destinataria di misure cautelari” e non risulta che nel Comune di Padova “abbia stabile dimora né espleti alcuna attività lavorativa, né abbia interessi leciti, ritenendo quindi che vi giunga e vi permanga N. 01862/2025 REG.RIC.
anche allo scopo di compiere attività illecite, che turbano la sicurezza e la tranquillità pubblica”.
2. Avverso la predetta misura di prevenzione, la ricorrente ha avanzato due censure.
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), e dell'art. 2 del D.lgs.
n. 159/2011 in relazione all'art. 21-octies L. n. 241/1990 - stante l'infondatezza della valutazione di pericolosità formulata nel provvedimento impugnato e l'insussistenza dei presupposti di fatto e giuridici richiesti dalla richiamata lettera dell'art. 1, comma
1 – eccesso di potere per violazione di legge, travisamento dei fatti, in considerazione all'incensuratezza delle ricorrente in contrasto con le motivazioni indicate dal
Questore di Padova”.
La ricorrente osserva di essere priva di precedenti penali, dato che non sussisterebbe a suo carico alcuna sentenza definitiva di condanna. Rappresenta, altresì, che l'unica misura cautelare applicata sarebbe stata successivamente revocata e che nei suoi confronti penderebbe un solo procedimento penale. Aggiunge che la mera menzione di una denuncia e la detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente, asseritamente compatibile con l'uso personale, non costituirebbero elementi idonei a fondare il provvedimento impugnato, che risulterebbe pertanto generico e carente di adeguata motivazione. Deduce di risiedere stabilmente in Provincia di Padova e di svolgere regolare attività lavorativa come dipendente presso un ipermercato con mansioni di commessa e un inquadramento contrattuale a tempo indeterminato.
Rappresenta, infine, di essere al terzo mese di gravidanza e di dover essere presa in carico presso la Clinica Ginecologica ovvero presso la Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.
II) “Violazione del principio di proporzionalità ed arbitrarietà nella determinazione della durata della misura irrogata, in quanto la misura di prevenzione viene irrogata al ricorrente applicandogli arbitrariamente la durata massima, senza valutare la N. 01862/2025 REG.RIC.
concreta portata del fatto dal quale è scaturita la misura stessa – violazione di legge ed eccesso di potere”.
La ricorrente lamenta il difetto di motivazione sulla determinazione della durata del divieto, ritenendo che essa avrebbe dovuto essere commisurata alla specificità del caso concreto e alle ricadute del fatto storico sul giudizio di pericolosità sociale.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Padova si sono costituiti in giudizio, depositando una relazione volta a dimostrare l'infondatezza del ricorso.
4. Con decreto presidenziale del 15 ottobre 2025 è stata respinta l'istanza di misura cautelare monocratica, sul rilievo che i certificati medici prodotti in causa non attesterebbero alcuna necessità di assistenza specialistica presso il nosocomio padovano.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e trascritto nel relativo verbale.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, giova innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 annovera, tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali, “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, “qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un N. 01862/2025 REG.RIC.
termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.
Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento”.
Ne deriva che “per poter adottare il foglio di via obbligatorio occorre l'accertamento della sussistenza di alcuni presupposti necessariamente concorrenti, e cioè
l'appartenenza del destinatario alla categoria di persone che sono abitualmente dedite a traffici delittuosi, vivono con i proventi di attività delittuose e sono dedite alla commissione di reati, la pericolosità per la sicurezza pubblica non necessariamente desunta dalla presenza condanne penali, e l'insussistenza di ragioni che giustifichino la presenza nel territorio interessato” (cfr., ex pluribus, T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 aprile 2023, n. 579; id., 23 dicembre 2022, n. 1954; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 luglio
2022, n. 607).
Nel caso di specie, tali presupposti risultano pienamente integrati.
6.1. Per quanto riguarda il primo presupposto, la ricorrente non ha prodotto elementi concreti tali da scalfire la valutazione questorile in ordine alla sua inclusione nella categoria criminologica di cui alla lett. c) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
Detta valutazione si fonda, infatti, non soltanto sulla condotta tenuta dalla ricorrente il 21 dicembre 2024 – allorquando veniva tratta in stato di arresto ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990 per aver “detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente tipo hashish, marijuana, MDMA”, in quantità rilevante incompatibile con il consumo personale, specie da parte di una donna in stato di gravidanza (6,59 grammi di hashish,
1,72 grammi di marijuana e 54 pastiglie di MDMA, già suddivise in sacchetti, di peso complessivo pari a 25,77 grammi) –, ma finanche sul fatto che “la donna annovera pregiudizi di polizia per stupefacenti ed è destinataria di misure cautelari”. N. 01862/2025 REG.RIC.
Sul punto, è dirimente evidenziare come dagli atti di indagine della polizia giudiziaria emerga che la ricorrente sia stata dapprima trovata in possesso di circa 7 grammi di hashish e una dose di marijuana, nonché una pastiglia di MDMA, mentre era in compagnia con altri due soggetti anche loro in possesso di sostanze stupefacenti
(102,83 grammi di Ketamina), i quali annoveravano precedenti specifici per reati di spaccio: circostanza, questa, che rafforza il quadro indiziario di una condotta inserita in un contesto di traffico di sostanze illecite.
Dipoi, durante le operazioni di identificazione, la ricorrente ha assunto un atteggiamento ostile e, nel corso del trasferimento presso gli uffici della Questura, ha tentato di occultare ulteriori involucri contenenti sostanza stupefacente all'interno del veicolo di servizio, precisamente 53 pastiglie di MDMA.
Donde l'arresto in flagranza, poi convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova con ordinanza depositata il 23 dicembre 2024.
Tali elementi, valutati nel loro complesso e secondo un giudizio prognostico tipico delle misure di prevenzione, risultano senz'altro idonei a dimostrare la dedizione alla commissione di reati in materia di stupefacenti.
Inoltre, non assume rilievo decisivo, ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio, la circostanza che la ricorrente sia priva di condanne penali definitive, atteso che la valutazione di pericolosità ha natura prognostica e può fondarsi su qualsiasi elemento di fatto, anche di valore indiziario, rivelatore della complessiva condotta di vita del soggetto. Del resto, dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge la pendenza di un procedimento penale a suo carico per i fatti succitati.
Parimenti irrilevante è la successiva revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atteso che, in applicazione del principio del tempus regit actum, la legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione. Gli eventi sopravvenuti esulano, pertanto, dal perimetro del presente giudizio di N. 01862/2025 REG.RIC.
legittimità. In ogni caso, trattasi di una vicenda concernente l'ambito penale, che non produce alcun effetto sul piano delle misure di prevenzione, aventi una finalità cautelare e non repressiva e, pertanto, sottostanti a un meno pregnante standard probatorio di accertamento dei fatti da cui esse originano.
Né la dedotta compatibilità della detenzione dello stupefacente con l'uso personale della ricorrente risulta condivisibile. La pluralità delle confezioni, la suddivisione della sostanza in dosi, le modalità di occultamento e il trovarsi in presenza con altri soggetti noti alle forze dell'ordine per la loro dedizione allo spaccio costituiscono indici fattuali rilevanti di un'attività di traffico di droga.
Neppure può essere accolta la censura di difetto di motivazione. Il foglio di via impugnato espone i fatti posti a fondamento della valutazione di pericolosità, le norme applicate, l'esigenza di prevenzione rispetto a condotte idonee a compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica. La motivazione risulta, pertanto, sufficiente e coerente con la funzione preventiva del provvedimento.
6.2. Con riferimento al secondo presupposto, deve rilevarsi che la ricorrente risiede stabilmente nel Comune di -OMISSIS- e non ha dimostrato l'esistenza, al momento dell'adozione del foglio di via, di interessi leciti tali da giustificare la sua presenza nel
Comune di Padova.
In particolare, la documentazione prodotta in causa attesta l'instaurazione di rapporti di lavoro successivi all'adozione e alla notificazione del provvedimento e comunque al di fuori del territorio del Comune di Padova.
Non può pertanto ritenersi che, al momento dell'adozione del foglio di via obbligatorio, sussistessero ragioni tali da giustificare la presenza dell'interessata nel territorio del Comune di Padova, considerato che la ricorrente è tuttora residente e lavora nel diverso Comune di -OMISSIS-. N. 01862/2025 REG.RIC.
Quanto alla dedotta condizione di gravidanza, la ricorrente, che risulta in cura presso il Policlinico di -OMISSIS-, non ha in alcun modo dimostrato di necessitare di cure specialistiche disponibili in via esclusiva presso la struttura ospedaliera di Padova.
7. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Al riguardo, deve puntualizzarsi che la determinazione della durata della misura inibitoria rientra nella discrezionalità dell'Autorità procedente, la quale può essere contestata nel presente giudizio di legittimità solo per macroscopica illogicità e irragionevolezza.
Censure che, nel caso in esame, non vengono in rilievo, posto che la determinazione del divieto nella durata massima di quattro anni risulta giustificata dalla gravità delle condotte accertate, dalla loro riconducibilità a reati in materia di stupefacenti (lesivi della salute e della sicurezza pubblica), nonché dal complessivo giudizio prognostico di pericolosità espresso dall'Autorità questorile.
8. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
È opportuno nondimeno precisare che la riconosciuta legittimità del provvedimento, valutata al tempo della sua emanazione, non esclude che la Questura competente possa rivalutare, su apposita istanza, la posizione di parte ricorrente a fronte di fatti sopravvenuti (cfr. T.A.R. Venezia, Veneto, Sez. I, 5 maggio 2025, n. 669; T.A.R.
Sicilia, Palermo, Sez. IV, 22 novembre 2024, n. 3231).
9. Le peculiarità della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01862/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto MO DO NI
IL SEGRETARIO N. 01862/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 21/01/2026
N. 00158 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01862/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni n. 29;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 01862/2025 REG.RIC.
del provvedimento del Questore della Provincia di Padova prot. n. -OMISSIS-
/2025/Mis.Prev.Pers. emesso in data 05/06/2025 dal Questore Dott. Odorosio e notificato in data 07/07/2025 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 5 giugno 2025, notificato il 7 luglio 2025, il Questore della
Provincia di Padova ha disposto – ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 – l'ordine di allontanamento con foglio di via obbligatorio della signora -OMISSIS- dal Comune di Padova, con la correlata imposizione del divieto di farvi ritorno, in assenza di preventiva autorizzazione, per la durata di anni 4
(quattro).
A supporto della propria determinazione, l'Autorità questorile ha evidenziato: che il
21 dicembre 2024 la ricorrente è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, marijuana, MDMA; che la stessa “annovera pregiudizi di polizia per stupefacenti”, “è destinataria di misure cautelari” e non risulta che nel Comune di Padova “abbia stabile dimora né espleti alcuna attività lavorativa, né abbia interessi leciti, ritenendo quindi che vi giunga e vi permanga N. 01862/2025 REG.RIC.
anche allo scopo di compiere attività illecite, che turbano la sicurezza e la tranquillità pubblica”.
2. Avverso la predetta misura di prevenzione, la ricorrente ha avanzato due censure.
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), e dell'art. 2 del D.lgs.
n. 159/2011 in relazione all'art. 21-octies L. n. 241/1990 - stante l'infondatezza della valutazione di pericolosità formulata nel provvedimento impugnato e l'insussistenza dei presupposti di fatto e giuridici richiesti dalla richiamata lettera dell'art. 1, comma
1 – eccesso di potere per violazione di legge, travisamento dei fatti, in considerazione all'incensuratezza delle ricorrente in contrasto con le motivazioni indicate dal
Questore di Padova”.
La ricorrente osserva di essere priva di precedenti penali, dato che non sussisterebbe a suo carico alcuna sentenza definitiva di condanna. Rappresenta, altresì, che l'unica misura cautelare applicata sarebbe stata successivamente revocata e che nei suoi confronti penderebbe un solo procedimento penale. Aggiunge che la mera menzione di una denuncia e la detenzione di una modica quantità di sostanza stupefacente, asseritamente compatibile con l'uso personale, non costituirebbero elementi idonei a fondare il provvedimento impugnato, che risulterebbe pertanto generico e carente di adeguata motivazione. Deduce di risiedere stabilmente in Provincia di Padova e di svolgere regolare attività lavorativa come dipendente presso un ipermercato con mansioni di commessa e un inquadramento contrattuale a tempo indeterminato.
Rappresenta, infine, di essere al terzo mese di gravidanza e di dover essere presa in carico presso la Clinica Ginecologica ovvero presso la Divisione Ostetrica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.
II) “Violazione del principio di proporzionalità ed arbitrarietà nella determinazione della durata della misura irrogata, in quanto la misura di prevenzione viene irrogata al ricorrente applicandogli arbitrariamente la durata massima, senza valutare la N. 01862/2025 REG.RIC.
concreta portata del fatto dal quale è scaturita la misura stessa – violazione di legge ed eccesso di potere”.
La ricorrente lamenta il difetto di motivazione sulla determinazione della durata del divieto, ritenendo che essa avrebbe dovuto essere commisurata alla specificità del caso concreto e alle ricadute del fatto storico sul giudizio di pericolosità sociale.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Padova si sono costituiti in giudizio, depositando una relazione volta a dimostrare l'infondatezza del ricorso.
4. Con decreto presidenziale del 15 ottobre 2025 è stata respinta l'istanza di misura cautelare monocratica, sul rilievo che i certificati medici prodotti in causa non attesterebbero alcuna necessità di assistenza specialistica presso il nosocomio padovano.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e trascritto nel relativo verbale.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, giova innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 annovera, tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali, “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, “qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un N. 01862/2025 REG.RIC.
termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.
Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento”.
Ne deriva che “per poter adottare il foglio di via obbligatorio occorre l'accertamento della sussistenza di alcuni presupposti necessariamente concorrenti, e cioè
l'appartenenza del destinatario alla categoria di persone che sono abitualmente dedite a traffici delittuosi, vivono con i proventi di attività delittuose e sono dedite alla commissione di reati, la pericolosità per la sicurezza pubblica non necessariamente desunta dalla presenza condanne penali, e l'insussistenza di ragioni che giustifichino la presenza nel territorio interessato” (cfr., ex pluribus, T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 aprile 2023, n. 579; id., 23 dicembre 2022, n. 1954; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 luglio
2022, n. 607).
Nel caso di specie, tali presupposti risultano pienamente integrati.
6.1. Per quanto riguarda il primo presupposto, la ricorrente non ha prodotto elementi concreti tali da scalfire la valutazione questorile in ordine alla sua inclusione nella categoria criminologica di cui alla lett. c) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
Detta valutazione si fonda, infatti, non soltanto sulla condotta tenuta dalla ricorrente il 21 dicembre 2024 – allorquando veniva tratta in stato di arresto ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990 per aver “detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente tipo hashish, marijuana, MDMA”, in quantità rilevante incompatibile con il consumo personale, specie da parte di una donna in stato di gravidanza (6,59 grammi di hashish,
1,72 grammi di marijuana e 54 pastiglie di MDMA, già suddivise in sacchetti, di peso complessivo pari a 25,77 grammi) –, ma finanche sul fatto che “la donna annovera pregiudizi di polizia per stupefacenti ed è destinataria di misure cautelari”. N. 01862/2025 REG.RIC.
Sul punto, è dirimente evidenziare come dagli atti di indagine della polizia giudiziaria emerga che la ricorrente sia stata dapprima trovata in possesso di circa 7 grammi di hashish e una dose di marijuana, nonché una pastiglia di MDMA, mentre era in compagnia con altri due soggetti anche loro in possesso di sostanze stupefacenti
(102,83 grammi di Ketamina), i quali annoveravano precedenti specifici per reati di spaccio: circostanza, questa, che rafforza il quadro indiziario di una condotta inserita in un contesto di traffico di sostanze illecite.
Dipoi, durante le operazioni di identificazione, la ricorrente ha assunto un atteggiamento ostile e, nel corso del trasferimento presso gli uffici della Questura, ha tentato di occultare ulteriori involucri contenenti sostanza stupefacente all'interno del veicolo di servizio, precisamente 53 pastiglie di MDMA.
Donde l'arresto in flagranza, poi convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova con ordinanza depositata il 23 dicembre 2024.
Tali elementi, valutati nel loro complesso e secondo un giudizio prognostico tipico delle misure di prevenzione, risultano senz'altro idonei a dimostrare la dedizione alla commissione di reati in materia di stupefacenti.
Inoltre, non assume rilievo decisivo, ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio, la circostanza che la ricorrente sia priva di condanne penali definitive, atteso che la valutazione di pericolosità ha natura prognostica e può fondarsi su qualsiasi elemento di fatto, anche di valore indiziario, rivelatore della complessiva condotta di vita del soggetto. Del resto, dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge la pendenza di un procedimento penale a suo carico per i fatti succitati.
Parimenti irrilevante è la successiva revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, atteso che, in applicazione del principio del tempus regit actum, la legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione. Gli eventi sopravvenuti esulano, pertanto, dal perimetro del presente giudizio di N. 01862/2025 REG.RIC.
legittimità. In ogni caso, trattasi di una vicenda concernente l'ambito penale, che non produce alcun effetto sul piano delle misure di prevenzione, aventi una finalità cautelare e non repressiva e, pertanto, sottostanti a un meno pregnante standard probatorio di accertamento dei fatti da cui esse originano.
Né la dedotta compatibilità della detenzione dello stupefacente con l'uso personale della ricorrente risulta condivisibile. La pluralità delle confezioni, la suddivisione della sostanza in dosi, le modalità di occultamento e il trovarsi in presenza con altri soggetti noti alle forze dell'ordine per la loro dedizione allo spaccio costituiscono indici fattuali rilevanti di un'attività di traffico di droga.
Neppure può essere accolta la censura di difetto di motivazione. Il foglio di via impugnato espone i fatti posti a fondamento della valutazione di pericolosità, le norme applicate, l'esigenza di prevenzione rispetto a condotte idonee a compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica. La motivazione risulta, pertanto, sufficiente e coerente con la funzione preventiva del provvedimento.
6.2. Con riferimento al secondo presupposto, deve rilevarsi che la ricorrente risiede stabilmente nel Comune di -OMISSIS- e non ha dimostrato l'esistenza, al momento dell'adozione del foglio di via, di interessi leciti tali da giustificare la sua presenza nel
Comune di Padova.
In particolare, la documentazione prodotta in causa attesta l'instaurazione di rapporti di lavoro successivi all'adozione e alla notificazione del provvedimento e comunque al di fuori del territorio del Comune di Padova.
Non può pertanto ritenersi che, al momento dell'adozione del foglio di via obbligatorio, sussistessero ragioni tali da giustificare la presenza dell'interessata nel territorio del Comune di Padova, considerato che la ricorrente è tuttora residente e lavora nel diverso Comune di -OMISSIS-. N. 01862/2025 REG.RIC.
Quanto alla dedotta condizione di gravidanza, la ricorrente, che risulta in cura presso il Policlinico di -OMISSIS-, non ha in alcun modo dimostrato di necessitare di cure specialistiche disponibili in via esclusiva presso la struttura ospedaliera di Padova.
7. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Al riguardo, deve puntualizzarsi che la determinazione della durata della misura inibitoria rientra nella discrezionalità dell'Autorità procedente, la quale può essere contestata nel presente giudizio di legittimità solo per macroscopica illogicità e irragionevolezza.
Censure che, nel caso in esame, non vengono in rilievo, posto che la determinazione del divieto nella durata massima di quattro anni risulta giustificata dalla gravità delle condotte accertate, dalla loro riconducibilità a reati in materia di stupefacenti (lesivi della salute e della sicurezza pubblica), nonché dal complessivo giudizio prognostico di pericolosità espresso dall'Autorità questorile.
8. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
È opportuno nondimeno precisare che la riconosciuta legittimità del provvedimento, valutata al tempo della sua emanazione, non esclude che la Questura competente possa rivalutare, su apposita istanza, la posizione di parte ricorrente a fronte di fatti sopravvenuti (cfr. T.A.R. Venezia, Veneto, Sez. I, 5 maggio 2025, n. 669; T.A.R.
Sicilia, Palermo, Sez. IV, 22 novembre 2024, n. 3231).
9. Le peculiarità della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01862/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto MO DO NI
IL SEGRETARIO N. 01862/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.