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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 17097/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
nella qualità di amministratrice di sostegno del sig. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to MISURACA
Parte_2 Per ___________________ MARGHERITA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO
( ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito C.F._1
in Via Roma n.489.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
Il Cancelliere
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e
CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 29/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 25.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione della pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 80%, confermando quanto già accertato nel corso della fase sommaria ovvero la sussistenza della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dalla domanda amministrativa (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Le spese vanno integralmente compensate stante il limitato accoglimento della domanda originaria ed il rigetto dell'opposizione.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il Sig. in Parte_2 possesso della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dalla data amministrativa.
Compensa le spese tra le parti.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 17097/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
nella qualità di amministratrice di sostegno del sig. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to MISURACA
Parte_2 Per ___________________ MARGHERITA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA EUGENIO
( ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito C.F._1
in Via Roma n.489.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
Il Cancelliere
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e
CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 29/09/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 25.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione della pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto il ricorrente invalido nella misura del 80%, confermando quanto già accertato nel corso della fase sommaria ovvero la sussistenza della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dalla domanda amministrativa (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Le spese vanno integralmente compensate stante il limitato accoglimento della domanda originaria ed il rigetto dell'opposizione.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il Sig. in Parte_2 possesso della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dalla data amministrativa.
Compensa le spese tra le parti.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 30/09/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2