Ordinanza cautelare 28 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02251/2026REG.PROV.COLL.
N. 01909/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cristiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- - Direzione Tecnica P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. AN AM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 14 marzo 2012, la società appellante -OMISSIS- s.r.l. acquistava la proprietà degli immobili siti in Roma, Località -OMISSIS-, identificati al Catasto fabbricati al foglio 6, part. 39, in virtù del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma.
2 - In data 8 ottobre 2012, l’appellante presentava all’Ufficio Condono Edilizio di -OMISSIS- domanda di sanatoria dell’immobile ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 6 della legge 47/85 e 2, comma 59, della legge 662/96, sulla quale tuttavia l’Ufficio Condono Edilizio non si pronunciava.
3 - Con la determinazione dirigenziale rep. n.CU/668/2023 prot. n.CU/40899/2023 del 6 aprile 2023, -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 33 del d.p.r. n.380/2001, 16 e 22 della l.r. n.15/2008, ingiungeva la rimozione e la riduzione in ripristino del porticato in cemento armato di circa 80 mq asseritamente realizzato dall’appellante senza titolo edilizio e in zona gravata da vincolo di tutela dei parchi ex l.r. n. 29/97 senza l’assenso dell’autorità tutoria.
4 – La società ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
5 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5.1 - Con il primo motivo ha dedotto “Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a., in quanto il T.A.R., nonostante l’amministrazione non avesse sollevato alcuna contestazione in proposito, ha ritenuto che «parte ricorrente non ha comprovato che la domanda di sanatoria, da essa invocata, abbia ad oggetto il medesimo abuso contestato con la gravata ordinanza di demolizione»”.
Per l’appellante, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di non contestazione e i principi di diritto coniati dalla giurisprudenza in tema di distribuzione dell’onere della prova. Con il primo motivo di ricorso, infatti, -OMISSIS- aveva lamentato l’avvenuta adozione dell’ordinanza di demolizione durante la pendenza del procedimento di condono edilizio e, pur non essendovi eccezioni in merito da parte di -OMISSIS-, il primo giudice ha ritenuto infondato il motivo sul solo presupposto che la ricorrente non avesse provato la medesimezza dell’abuso oggetto della domanda di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione.
Il primo giudice, sostiene la difesa di parte appellante, avrebbe violato il disposto dell’art. 64 c.p.a. e la giurisprudenza consolidata secondo cui “La mancata contestazione, in particolare, esenta l'altra parte dal provare i fatti per i quali sarebbe gravata dall'onere della prova, dovendosi pertanto attribuire al comportamento non contestativo il valore di relevatio ab onere probandi”. L’Amministrazione, infatti, non avrebbe sollevato eccezione alcuna in ordine alla riferibilità dell’istanza di condono (presentata in data 8 ottobre 2012 dalla -OMISSIS- s.r.l.) al manufatto di cui veniva ordinata la demolizione; all’inverso, -OMISSIS- riconosceva la regolarità della domanda di condono con comunicazione prot. U.C.E. n.13577 del 21.02.2013.
5.2 - Con il secondo motivo ha dedotto “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 40 e 44 della l. 47/1985 e dell’art. 2, comma 59, l. 662/1996, in quanto l’ordinanza di demolizione è stata adottata in pendenza del procedimento di sanatoria edilizia. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria”.
La società lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui respinge il primo motivo di ricorso e, di conseguenza, ritiene infondata la doglianza circa la violazione delle disposizioni in epigrafe.
L’appellante ricorda che per la giurisprudenza la presentazione della domanda di condono sospende i procedimenti sanzionatori in materia edilizia, essendo preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare un provvedimento di demolizione nelle more. Sarebbe da ritenersi senza dubbio illegittima, pertanto, l’ordinanza di demolizione impugnata, poiché adottata da -OMISSIS- nella pendenza del procedimento di condono edilizio avviato dalla -OMISSIS- s.r.l con istanza prot. n.72059 dell’8 ottobre 2012, che la stessa -OMISSIS- ha ritenuto regolarmente presentata con nota prot.13577 del 21 febbraio 2013.
5.3 - Con il terzo motivo di appello ha dedotto: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha re-spinto la seconda censura sollevata dalla società appellante e consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt.22 e 27 del d.p.r. n.380 del 2001. Eccesso di potere. Difetto di motivazione”.
Il primo giudice avrebbe erroneamente rinvenuto nell’intervento una “ristrutturazione edilizia pesante”, assentibile con permesso di costruire ex art. 10 co. 1 lettera c) del d.p.r. n. 380/01 o con scia sostitutiva ex art. 23 d.p.r. n. 380/01.
Il porticato oggetto dell’ordine di demolizione, invece, presenterebbe dimensioni modeste (porticato in cemento armato di circa 80 mq) e non realizzerebbe alcun incremento significativo di volume, non necessitando pertanto di un permesso di costruire. Il manufatto, prospetta la difesa di parte appellante, sarebbe assentibile ai sensi dell’art. 22 d.p.r. 380/2001.
Inoltre, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare adeguatamente il provvedimento di demolizione, specificando le concrete ragioni per le quali il bene sarebbe idoneo a pregiudicare l’interesse pubblico.
5.4 - Con il quarto motivo di appello ha dedotto: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di grave con il quale erano stati dedotti i vizi di eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione”.
Secondo l’appellante, il provvedimento di demolizione, nel caso di specie, non può ritenersi adeguatamente motivato per mezzo del mero richiamo all’abusività dell’opera e alla disciplina vincolistica ex l.r. 29/1997. Sarebbe irragionevole, infatti, fare riferimento alla “abusività” di un manufatto durante la pendenza di una istanza per il condono della stessa.
La difesa di parte appellante lamenta, in tal senso, la mancata motivazione dell’ordinanza di demolizione, in violazione del principio giurisprudenziale che impone all’Amministrazione di rendere edotta la parte interessata delle motivazioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’esercizio del proprio potere.
Il mero richiamo alla l.r. n.29 del 1997, inoltre, non sarebbe idoneo ad integrare la motivazione del provvedimento, poiché l’ubicazione dell’immobile in area sottoposta a vincolo ex l.r. n.29 del 1997 non impedisce automaticamente il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
5.5 - Con il quinto motivo di appello ha dedotto: “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 31, 2° comma, del d.p.r. 380 del 2001, in quanto l’ordinanza di demolizione non risulta notificata all’attuale proprietario del bene, ma solo al presunto responsabile dell’abuso. Inefficacia dell’ordinanza ingiunzione”.
Per l’appellante, sarebbe erroneo l’assunto del primo giudice secondo cui la mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione al proprietario attuale, il Sign. -OMISSIS-, non costituisce parametro di legittimità della stessa, la quale è stata adottata ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. n.380 del 2001 e non ai sensi dell’art. 31 del medesimo testo normativo.
Secondo la società, invece, l’ordinanza avrebbe necessariamente dovuto essere notificata al Signor -OMISSIS-, divenuto titolare dell’immobile in virtù di contratto di compravendita del 27 settembre 2017, e non alla -OMISSIS- s.r.l. in qualità di precedente proprietario. La -OMISSIS- s.r.l., infatti, si era limitata a presentare istanza di condono edilizio per un abuso commesso da altri di cui era stata ritenuta erroneamente presunta responsabile: erroneamente il primo giudice afferma che l’odierna appellante non abbia dato prova dell’estraneità all’abuso.
6 – L’appello è infondato.
Con il provvedimento impugnato (determinazione dirigenziale rep. n. CU/668/2023 prot. n. CU/40899/2023 del 06/04/2023) -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 33 del d.p.r. n. 380/01, 16 e 22 della l.r. n. 15/08, ha ordinato la rimozione ed il ripristino del porticato in cemento armato di circa 80 mq. con copertura in coppi e tegole realizzato senza titolo edilizio e in zona gravata da vincolo di tutela dei parchi ex l.r. n. 29/97 senza l’assenso dell’autorità tutoria.
Ciò precisato, risulta dirimente osservare che l’appellante neppure contesta il fatto storico per cui la documentazione presentata dalla società è priva di ogni riferimento alle opere oggetto della domanda di condono menzionata nel ricorso.
Da tale circostanza discende il rigetto sia del primo che del secondo motivo di appello.
6.1 - Invero, quanto alla riferibilità dell’istanza di condono dell’8 ottobre 2012 presentata dalla -OMISSIS- s.r.l. al manufatto di cui è stata ordinata la demolizione, il Tar non ha fatto che prendere atto di quanto risultava dalla documentazione prodotta in causa dalla stessa interessata, ovvero di un mezzo di prova introdotto dalla stessa società. Appare pertanto fuori luogo il richiamo ai principi di cui all’art. 64 del c.p.a. ed al principio di non contestazione.
6.2 – Per altro, questo Consiglio, in sede cautelare, ha già rilevato che “Il Comune, quindi, non ha affatto ammesso o non contestato la prospettazione della ricorrente (come si sostiene in appello), avendo al contrario eccepito che la domanda di sanatoria presentata nel 2012 si riferiva alla stessa domanda di sanatoria presentata dalla precedente proprietaria, assentita nel 2000, ma che il porticato non era ricompreso nell’una e nell’altra, risultando, quindi, abusivo. Tale prospettazione appare confermata dall’esame delle foto allegate alla prima pratica di condono, ove si evince una struttura al rustico e nessun porticato. Era, quindi, onere dell’appellante comprovare che nella domanda di condono fosse stato rappresentato il porticato, ma in giudizio viene allegata solo una scheda sintetica dalla quale nulla si evince circa tipologia e consistenza delle opere oggetto di istanza”.
La giurisprudenza ha chiarito che ai sensi dell'articolo 64, comma 2, c.p.a., l’onere gravante sul convenuto di contestazione dei fatti allegati dalla controparte si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore. Pertanto, la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cons. Stato, Sez. II, 24/02/2025, n. 1526).
6.3 – Non potendosi affermare che le opere per cui è causa siano state oggetto della domanda di condono, perde di consistenza anche la censura con la quale si deduce l’illegittimità dell’atto sanzionatorio in pendenza della domanda di condono.
7 – Va disattesa anche la prospettazione per cui il manufatto sarebbe assentibile attraverso la c.d. “scia semplice”, disciplinata dall’art. 22 d.p.r. n. 380/01.
Invero, contrariamente alla tesi dell’appellante, si è al cospetto di un’opera considerevole: trattasi di un porticato in cemento armato di circa 80 mq. con copertura in coppi e tegole, per la quale doveva ritenersi necessario il permesso a costruire e non una semplice SCIA, senza considerare che -OMISSIS- ha contestato anche la mancata acquisizione dell’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo derivante dalla presenta del parco ex l.r. n. 29/97 che, di per sé sola, giustifica la demolizione dell’abuso.
8 – Il Tar ha fatto corretta applicazione del costante orientamento in base al quale “l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016), dovendosi pertanto respingere anche il quarto motivo di appello.
Nel caso di specie, il ricordato orientamento appare a maggior ragione applicabile, ove si consideri che, come detto, non vi è prova che il manufatto sia stato oggetto di un’istanza di sanatoria; per altro verso, parte appellante neppure contesta la natura abusiva dell’opera, non essendo dunque dato comprendere quale ulteriore motivazione fosse in ipotesi necessaria.
9 – Va respinto anche il quinto motivo di appello, dal momento che parte appellante incentra la censura sull’asserita mancata ingiunzione anche all’attuale proprietario, introducendo in causa una questione che attiene ad un diverso soggetto, da cui l’irrilevanza della doglianza. Ciò che rileva ai fini del presente giudizio è solo che l’ordine di ripristino sia stato legittimante notificato all’appellante, a prescindere dal fatto che lo stesso avrebbe potuto essere notificato anche ad altri soggetti.
Al riguardo il Tar ha evidenziato – e l’appellante non ha svolto alcuna contestazione - che “parte ricorrente, la quale, per sua stessa ammissione, è stata proprietaria dei manufatti, non ha comprovato in alcun modo la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso”.
In argomento, questo Consiglio ha già rilevato che “è proprio la odierna appellante che, affermando di aver chiesto la sanatoria del porticato, implicitamente se ne afferma responsabile, e l’art.33 T.U.E., relativo alle opere di ristrutturazione, fa riferimento al responsabile dell'abuso, come correttamente motivato dal T.A.R.”.
10 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati in sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
AN AM, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.