Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2251
CS
Ordinanza cautelare 28 marzo 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a.

    Il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società non contenesse riferimenti alle opere oggetto della domanda di condono, rendendo irrilevante il richiamo all'art. 64 c.p.a. e al principio di non contestazione. Inoltre, è stato rilevato che l'amministrazione aveva eccepito la non riferibilità della domanda di sanatoria al porticato.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso circa la violazione di norme sul condono edilizio.

    La Corte ha ritenuto che, non potendosi affermare che le opere fossero oggetto della domanda di condono, perde consistenza la censura relativa all'illegittimità dell'atto sanzionatorio in pendenza della domanda di condono.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la seconda censura relativa alla violazione di norme sul permesso di costruire.

    Il giudice ha ritenuto che si trattasse di un'opera considerevole (porticato in cemento armato di circa 80 mq con copertura in coppi e tegole) per la quale era necessario il permesso a costruire e non una SCIA. Inoltre, è stata contestata la mancata acquisizione dell'assenso dell'autorità tutoria per il vincolo paesaggistico.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso relativo a vizi di eccesso di potere.

    Il giudice ha applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ingiunzione di demolizione è sufficientemente motivata dall'affermazione dell'accertata abusività dell'opera. In questo caso, non vi era prova che il manufatto fosse oggetto di istanza di sanatoria e la natura abusiva dell'opera non era contestata.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di violazione dell’art. 31, 2° comma, del d.p.r. 380 del 2001.

    Il giudice ha ritenuto irrilevante la doglianza relativa alla mancata notifica all'attuale proprietario, poiché ciò che rileva è che l'ordine di ripristino sia stato legittimamente notificato all'appellante. È stato inoltre rilevato che l'appellante non ha comprovato la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2251
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2251
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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