Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 13278/2022, trattenuta in decisione alla udienza del giorno 08 ottobre 2024,
vertente
TRA
Parte 1 con sede in Roma, Via Po n°49, c.f e p. i.v.a. P.IVA 1 in persona dell'amministratore
Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. C.F. 1 '
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n°42, presso lo studio dell'Avv. Guido Lanciano, dal quale è rappresentata e difesa in forza di delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 8540071 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
'elettivamente domiciliato in Roma, Via del Casale Strozzi n°31, CP 2 c.f.
, C.F. 2
presso lo studio dell'Avv. Elisa Sgalippa, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 06/60513714 ed
Email 2
OPPOSTO
Materia: contratti e obbligazioni varie( Contr. atipici)
Codice: 143101.
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
CP 2 la quale All'udienza del giorno 08 ottobre 2024 compariva l'Avv. Elisa Sgalippa per il Sig. precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Nelle more del giudizio la società Pt 1 aveva saldato la sorte;
quindi si chiedeva la condanna alle spese legali dichiarandosi cessata la materia del contendere.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. CP 2 la Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°22084/2021, R.G. n°66679/2021, emesso il 12/12/2021 dal Tribunale
Ordinario di Roma per la somma di € 6.900,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
In primis eccepiva la impossibilità parziale della prestazione invocando la riduzione ad equità del contratto ex art. 1468 c.c...
Premetteva che il contratto di cessione di azienda era stato sottoscritto nel mese di dicembre del 2019 e che le parti avevano indicato in € 25.000,00 il valore dell'avviamento commerciale ed in € 15.000,00
il valore della stigliatura.
Le parti avevano previsto, altresì, una dilazione dei tempi di versamento del prezzo di cessione.
A seguito della cessione, con contestuale immissione in possesso e voltura della licenza, l'unica parte che era obbligata era essa opponente, per cui era applicabile l'art. 1468 c.c..
La dilazione era stata concordata poiché il cedente era conscio delle difficoltà dell'azienda a causa della vetustà della stigliatura e del fatto che il locale era stato chiuso per alcuni mesi e che, necessitando di lavori, sarebbe rimasto chiuso per altri giorni.
Dopo neppure due mesi dalla sottoscrizione del contratto e dopo pochi giorni dopo la riapertura del locale erano scattate le normative per la pandemia Covid 19 che avevano notevolmente ridotto l'utilizzo del locale che, per diversi mesi, era rimasto chiuso.
Essa opponente era stata indotta ad acquistare l'attività commerciale dopo aver constatato che il locale, sito in un quartiere pieno di uffici, aveva quale clientela i lavoratori dipendenti delle numerose aziende
-ed, in particolare, dell'ENEL- che vi si recavano in pausa pranzo.
A causa della normativa emergenziale per moltissimi mesi e, nel caso dell'ENEL, definitivamente, gli uffici situati nelle vicinanze del locale erano rimasti chiusi con la conseguenza che la precedente clientela era scomparsa ed il nuovo gestore aveva dovuto ricercare nuova clientela.
In questa situazione il valore dell'avviamento commerciale, che identificava la clientela che in quel locale si era formato nel tempo, era stato completamente azzerato. La nuova azienda aveva potuto riaprire con enormi limitazioni di spazio interno e, per poter continuare l'attività, aveva dovuto acquistare un palco posizionato esternamente e modificare le modalità di vendita inserendo l'acquisto on-line e la consegna a domicilio.
La nuova società, inoltre, aveva dovuto riacquistare completamente tutte le stigliature per renderle conformi alla nuova normativa.
Gli avvenimenti verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto di cessione d'azienda integravano quanto previsto dall'art. 1468 c.c. per cui si chiedeva la riconduzione ad equità del prezzo di vendita tenuto conto dell'ammontare del valore dell'avviamento commerciale e delle stigliature.
Essa opponente contestava, altresì, l'ammontare della somma dovuta al mese di novembre 2021.
Ed invero l'art. 2 del contratto indicava in € 25.000,00 il valore dell'avviamento commerciale e in € 15.000,00 il valore della stigliatura, per un totale di € 40.000,00.
Il secondo capoverso prevedeva che il prezzo così indicato dovesse essere corrisposto, quanto ad € 7.200,00, entro il 05 dicembre 2022 in rate consecutive decorrenti dal 05 gennaio 2020 e, quanto ad € 32.800,00, entro il 05 gennaio 2023.
Nel determinare il numero di rate per cui dividere la somma di € 7.200,00 erano state indicate rate da € 300,00.
Ebbene fra il mese di gennaio del 2020 ed il mese di dicembre del 2022 si contavano 36 mensilità.
Segnatamente, giacchè la data dell'ultima rata era indicata nel 05 dicembre 2022 e quella fissata per il saldo era il 05 gennaio 2023, appariva evidente che l'intenzione delle parti fosse quella di dilazionare sino al mese precedente la somma dovuta in acconto.
Dividendo quindi la somma di € 7.200,00 per trentasei (36) rate quella mensile ammontava ad € 200,00 con la conseguenza che il totale delle rate dovute al mese di novembre 2021 era di € 4.600,00.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito, revocato il decreto ingiuntivo n°22084/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 12/12/2021, e notificato il 10/01/2022, respingere le domande proposte con il ricorso per decreto ingiuntivo ed, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1468 c.c., ridurre ad equità l'importo dovuto per l'avviamento commerciale e per le stigliature.
In subordine accertare che le rate dovute al novembre 2021 ammontavano ad € 4.600,00 con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Si costituiva il Sig. CP 2 il quale, con comparsa di risposta, respingeva l'eccezione proposta ai sensi dell'art. 1468 c.c. deducendo che il contratto stipulato era ad esecuzione immediata anche se il pagamento era stato differito nel tempo;
per l'effetto la normativa ex adverso invocata sarebbe stata applicabile ai contratti ad esecuzione continuata;
il che non concerneva il caso oggetto di indagine.
Del pari la pandemia da coronavirus 19 era intervenuta in epoca successiva alla stipulazione del contratto.
Quanto alla vetustà delle stigliature il cessionario aveva dichiarato in sede pattizia di aver preso visione delle stesse e di ritenerle confacenti allo svolgimento della attività imprenditoriale. Da ultimo l'opponente aveva maliziosamente confuso la tranche di prezzo di cessione pari ad € 32.800,00, da pagarsi entro il mese di gennaio del 2023, mentre l'obbligo di pagamento della somma ingiunta era esistente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
"voglia il Tribunale adito
In via preliminare: dichiarare l'esecutorietà e confermare piena ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 6.900,00 oltre spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,00 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
in via principale e nel merito:
a) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) condannare Parte 2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni " da lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per l'evidente apparenza giuridica dell'opposizione, instaurata ai soli fini dilatori;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari".
La causa, all'udienza del giorno 08 ottobre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che debba prendersi atto della circostanza che la società opponente, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha pagato quanto richiesto in sede monitoria (eccezion fatta per le spese di procedura).
Deve, per l'effetto, a conferma dell'emesso decreto ingiuntivo, darsi atto che in corso di causa è stato effettuato il pagamento della somma pari ad € 6.900,00 dichiarandosi cessata in parte qua la materia del contendere.
Non vale ad escludere o ad attenuare la responsabilità patrimoniale della società opponente la formulazione dell'eccezione ex art. 1468 c.c. e la allegazione del c.d. "factum principis", rappresentato dalla insorgenza della pandemia da coronavirus.
Ed invero, quanto al primo rilievo, occorre considerare che trattasi di atto di disposizione patrimoniale ad efficacia immediata con effetti differiti nel tempo quanto al soddisfacimento della obbligazione del prezzo del trasferimento di azienda.
Tanto al fine di significare che soltanto ove si fosse trattato di un contratto ad esecuzione continuata avrebbe potuto verificarsi in corso di rapporto un mutamento dei presupposti di fatto con conseguente titolo di richiedere la modificazione delle pattuizioni originarie.
Peraltro la società opponente, che è stata all'atto della stipulazione del trasferimento d'azienda, immessa nel possesso della stessa, ha dichiarato, nella lettera del contratto, di aver visionato inter alia i locali e le stigliature e di aver trovato tutto quanto di gradimento. Occorre vieppiù considerare che il contratto ha forza di legge fra le parti e che, pertanto, le stesse hanno presuntivamente determinato l'ammontare del prezzo di cessione in ragione dello stato di fatto in cui si trovava l'azienda ceduta.
Da ultimo il contratto in esame è stato stipulato in data 10 dicembre 2019 laddove la normativa di natura emergenziale ha avuto efficacia a decorrere dal mese di marzo del 2020; non può, per l'effetto, essere invocata la pandemia da coronavirus quale esimente per non pagare il saldo del prezzo convenuto ovvero per invocare la riduzione dello stesso;
tanto giacchè, in ragione del principio consensualistico ex art. 1376 c.c., l'effetto traslativo si è perfezionato alla data della stipulazione del contratto
(con fruizione del brocardo "res perit domino" ).
Le spese di lite seguono la soccombenza( virtuale) e devono essere liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisano profili di addebito da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Respinge la proposta opposizione e, per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo n°22084/2021,
R.G. n°66679/2021 emesso inter partes il 12/12/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, dà atto che dall'importo di cui all'emesso decreto monitorio deve essere detratto quanto versato dalla società opponente in corso di causa essendo, conseguentemente, cessata la materia del contendere per fatti sopravvenuti alla introduzione della lite.
Condanna la società opponente a rifondere in favore del Sig. CP_2 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Roma, 31 dicembre 2024.
II GIUDICE
Dott. Maurizio Manzi