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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1264/2021 R.G. promossa
DA
(P. IVA e C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore rappresentato e difeso, dall'avv. Concetto Origlio Parte_2
appellante e appellato incidentale
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore D'Alessandro appellato e appellante incidentale
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2204 del 5.5.2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Controparte_1 accertando in capo al lavoratore un danno biologico da malattia professionale pari all'8% e, per l'effetto, condannava l a corrispondere il relativo indennizzo Parte_1
in capitale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge;
compensava per metà le spese processuali e condannava l al pagamento Parte_1
della restante metà e delle spese della consulenza tecnica.
Il CTU di primo grado riteneva che l'attività lavorativa di operaio edile e piastrellista svolta da per più di trenta anni, pur tenendo conto di alcuni periodi CP_1
di inoccupazione, avesse comportato un'esposizione al rischio specifico con conseguente nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia riscontrata
(“Discopatia L4- L5 ed L5-S1 a scarsa incidenza funzionale e meniscopatia bilaterale (dx>sn), con borsite sovrarotulea a destra, a scarsa incidenza funzionale”), valutata in termini di danno biologico pari all'8% (quantificato secondo l'Allegato E del D.M. 12 luglio 2000), con decorrenza dalla data di denuncia della malattia.
Appellava la citata sentenza l con atto depositato il 3.11.2021, cui Parte_1
resisteva l'appellato principale proponendo appello incidentale con atto depositato il
27.6.2022.
La causa previo svolgimento di attività istruttoria è stata decisa all'esito dell'udienza del 19.12.2024 a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con i primi tre motivi di gravame l'appellante principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha aderito alle conclusioni della CTU fondate sull'errato presupposto che avesse svolto la mansione di piastrellista CP_1
per diversi anni e a tempo pieno. Il lavoratore non aveva offerto alcuna prova al riguardo. Ed invero, come risulta dall'estratto contributivo dell'INPS, oltre che dalle dichiarazioni rese all dallo stesso lavoratore in data 21.4.2017, è stato Pt_1 CP_1
assunto come muratore nel 1980, lavorando discontinuamente fino al 1994; dal 1997 al 2004 ha svolto attività di operaio per la costruzione di alberi-motore a Saronno;
successivamente è stato disoccupato e, solo da gennaio a ottobre 2012, è stato assunto alle dipendenze della come muratore piastrellista;
da novembre 2013 a Parte_3
marzo 2014 ha lavorato alle dipendenze di e da settembre 2015 a Controparte_2
gennaio 2016 presso la ditta Di Stefano. Nel novembre 2014 è stato riconosciuto invalido civile per gonartrosi bilaterale grave e spondiloartrosi.
Dunque, soltanto nel 1981 e nel 1988 l'odierno appellato principale ha svolto attività di muratore piastrellista per circa un anno di lavoro, mentre per i restanti periodi ha svolto attività discontinua in edilizia (solo per alcune settimane all'anno) e, per cinque anni attività di metalmeccanico.
Rileva l'assenza di rischio per la patologia denunciata.
La gonartrosi non può essere di origine professionale perché preesistente e perché per la stessa è stata riconosciuta l'invalidità civile. Inoltre, la “discopatia del rachide lombare” è una patologia che affligge buona parte della popolazione e per riconoscerle dignità professionale è necessario che il nesso eziologico tra malattia e attività lavorativa prestata venga esattamente individuato e provato.
Con il quarto motivo di appello l'appellante rileva, in subordine, che in ogni caso la percentuale di minorazione riconosciuta all'odierno appellato principale non poteva consistere in una mera somma aritmetica del danno afferente alle diverse patologie ravvisate.
1.2.Con il primo motivo di appello incidentale, la difesa di contesta CP_1
l'erronea quantificazione della minorazione laddove ha riconosciuto al un CP_1
grado di minorazione pari all'8%. Rileva che in base alla Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000, il danno lavorativo deve essere valutato nella misura del
12% per le ernie lombo-sacrali, e dell'8% per le ginocchia (data l'effettiva compromissione delle stesse) con danno biologico complessivo del 19%.
1.3.Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellante contesta la compensazione parziale delle spese di lite. A norma dell'art. 92 c.p.c., l'accoglimento della domanda, sia pure per una percentuale di danno inferiore a quella richiesta, non equivale a soccombenza e, pertanto, appare ingiustificata la compensazione delle spese disposta dal primo giudice. 2.1.L'appello principale è fondato.
Il collegio ha proceduto all'assunzione dei testi al fine di accertare le mansioni effettivamente svolte da All'esito delle prove è stata disposta consulenza CP_1
tecnica di ufficio al fine di accertare se le patologie lamentate potessero considerarsi come malattia riconducibile a eziologia lavorativa, tenuto conto delle dichiarazioni rese da all in data 21.4.2017 - nelle quali il lavoratore dichiarava che CP_1 Pt_1
per numerosi anni aveva lavorato come operaio per una fabbrica di alberi motori e in altri periodi come muratore generico e non come piastrellista - e tenuto conto dell'attività lavorativa quale indicata nella documentazione in atti e emersa dalla prova.
Il consulente tecnico, con relazione da intendersi qui integralmente richiamata, ha escluso il nesso di causalità tra le patologie riscontrate “Bilaterale gonartrosi associata meniscosi a discreta incidenza funzionale” e “Discopatia lombare a discreta incidenza funzionale” e l'attività lavorativa svolta in quanto “è vero che le posture lavorative incongrue così come la movimentazione di carichi possono essere responsabili di degenerazioni artrosiche e di patologie disco-erniarie ma è anche vero che si richiede, per il loro determinismo tecnopatico, una prolungata e continuativa attività lavorativa qui non rilevabile. L'attività lavorativa svolta da che avrebbe potuto causare le patologie accertate è stata assai Controparte_1
discontinua e il consulente ha concluso che essa non possa considerarsi come causa della sofferta gonartrosi e della discopatia lombare (l'attività lavorativa del sig.
[...]
è stata assai discontinua anche se il lavoro, quando in attività, è stato di 8 CP_1
ore giornaliere per 5/6 giorni la settimana. Per siffatta motivazione non si ritiene, pur alla luce della tipologia di lavoro, che questo possa essere considerato come causa o concausa delle tecnopatie denunciate. Né basta l'osservazione secondo cui esiste un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia se poi il “rischio professionale” non ha avuto la possibilità temporale per poter essere causa della tecnopatia). La valutazione del consulente è condivisa dal collegio in quanto fondata su criteri corretti.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che qualora la patologia denunciata sia una malattia comune nella popolazione o malattia a eziologia multifattoriale la prova del nesso di causalità in relazione all'attività lavorativa svolta deve essere valutata in termini di ragionevole certezza e cioè soltanto in presenza di un rilevante grado di probabilità che l'attività lavorativa abbia avuto effetti causali in ordine all'insorgenza della patologia.
I rilievi della difesa di alle conclusioni del consulente non sono Controparte_1
condivisibili.
La deposizione del teste riguarda soltanto il periodo Testimone_1
settembre 2015 - gennaio 2016. Il teste ha riferito che “stava piegato in avanti e CP_1
in ginocchio” soltanto quando doveva mettere il massetto e le mattonelle, se svolgeva altre attività stava in piedi. si occupava di sollevare e di mettere in posa lastre CP_1
di marmo di 10 – 15 KG che venivano sollevate una per volta. Stava piegato o in piedi per lunghi periodi in dipendenza dallo stato di avanzamento dei lavori del cantiere.
Il teste ha riferito le modalità di svolgimento dell'attività Testimone_2
lavorativa di in un periodo nel quale neanche ha dichiarato di avere CP_1 CP_1
svolto attività di piastrellista o muratore. La deposizione non può, conseguentemente, essere utilizzata in quanto il teste è inattendibile.
Da tali prove non può desumersi che abbia assunto in modo continuativo CP_1
o comunque non occasionale nel corso degli anni posizioni lavorative incongrue che possano considerarsi causa delle patologie riscontrate.
La consulenza di primo grado è giunta alla conclusione dell'esistenza del nesso di causalità sulla base di un presupposto non dimostrato e, cioè, che “Il sig. CP_1
quindi, si è trovato continuativamente o comunque in maniera non occasionale, dal
1980 al 2016, per circa 8 ore lavorative giornaliere e per circa 5 giorni alla settimana, ad assumere posizioni incongrue, a dovere accovacciarsi per lunghi periodi, a cambiare spesso ed a volte repentinamente quella stessa posizione, a salire
e scendere e scale e ponteggi, a camminare su terreni a volte scoscesi, a movimentare carichi dal peso variabile e non sempre controllato”
2.3.Sulla scorta di quanto sopra esposto l'appello principale dell' deve Pt_1
essere accolto e la domanda di deve essere rigettata. CP_1
L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto dell'appello incidentale.
3. Le spese di entrambi i gradi sono irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. e le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico dell . Pt_1
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto
(cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell' e per l'effetto rigetta la domanda proposta da Pt_1
Controparte_1
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
spese di entrami i gradi irripetibili, pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. Pt_1
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in data 19.12.2024, nella camera di consiglio della sezione lavoro.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1264/2021 R.G. promossa
DA
(P. IVA e C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore rappresentato e difeso, dall'avv. Concetto Origlio Parte_2
appellante e appellato incidentale
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore D'Alessandro appellato e appellante incidentale
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2204 del 5.5.2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Controparte_1 accertando in capo al lavoratore un danno biologico da malattia professionale pari all'8% e, per l'effetto, condannava l a corrispondere il relativo indennizzo Parte_1
in capitale, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge;
compensava per metà le spese processuali e condannava l al pagamento Parte_1
della restante metà e delle spese della consulenza tecnica.
Il CTU di primo grado riteneva che l'attività lavorativa di operaio edile e piastrellista svolta da per più di trenta anni, pur tenendo conto di alcuni periodi CP_1
di inoccupazione, avesse comportato un'esposizione al rischio specifico con conseguente nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia riscontrata
(“Discopatia L4- L5 ed L5-S1 a scarsa incidenza funzionale e meniscopatia bilaterale (dx>sn), con borsite sovrarotulea a destra, a scarsa incidenza funzionale”), valutata in termini di danno biologico pari all'8% (quantificato secondo l'Allegato E del D.M. 12 luglio 2000), con decorrenza dalla data di denuncia della malattia.
Appellava la citata sentenza l con atto depositato il 3.11.2021, cui Parte_1
resisteva l'appellato principale proponendo appello incidentale con atto depositato il
27.6.2022.
La causa previo svolgimento di attività istruttoria è stata decisa all'esito dell'udienza del 19.12.2024 a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con i primi tre motivi di gravame l'appellante principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha aderito alle conclusioni della CTU fondate sull'errato presupposto che avesse svolto la mansione di piastrellista CP_1
per diversi anni e a tempo pieno. Il lavoratore non aveva offerto alcuna prova al riguardo. Ed invero, come risulta dall'estratto contributivo dell'INPS, oltre che dalle dichiarazioni rese all dallo stesso lavoratore in data 21.4.2017, è stato Pt_1 CP_1
assunto come muratore nel 1980, lavorando discontinuamente fino al 1994; dal 1997 al 2004 ha svolto attività di operaio per la costruzione di alberi-motore a Saronno;
successivamente è stato disoccupato e, solo da gennaio a ottobre 2012, è stato assunto alle dipendenze della come muratore piastrellista;
da novembre 2013 a Parte_3
marzo 2014 ha lavorato alle dipendenze di e da settembre 2015 a Controparte_2
gennaio 2016 presso la ditta Di Stefano. Nel novembre 2014 è stato riconosciuto invalido civile per gonartrosi bilaterale grave e spondiloartrosi.
Dunque, soltanto nel 1981 e nel 1988 l'odierno appellato principale ha svolto attività di muratore piastrellista per circa un anno di lavoro, mentre per i restanti periodi ha svolto attività discontinua in edilizia (solo per alcune settimane all'anno) e, per cinque anni attività di metalmeccanico.
Rileva l'assenza di rischio per la patologia denunciata.
La gonartrosi non può essere di origine professionale perché preesistente e perché per la stessa è stata riconosciuta l'invalidità civile. Inoltre, la “discopatia del rachide lombare” è una patologia che affligge buona parte della popolazione e per riconoscerle dignità professionale è necessario che il nesso eziologico tra malattia e attività lavorativa prestata venga esattamente individuato e provato.
Con il quarto motivo di appello l'appellante rileva, in subordine, che in ogni caso la percentuale di minorazione riconosciuta all'odierno appellato principale non poteva consistere in una mera somma aritmetica del danno afferente alle diverse patologie ravvisate.
1.2.Con il primo motivo di appello incidentale, la difesa di contesta CP_1
l'erronea quantificazione della minorazione laddove ha riconosciuto al un CP_1
grado di minorazione pari all'8%. Rileva che in base alla Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000, il danno lavorativo deve essere valutato nella misura del
12% per le ernie lombo-sacrali, e dell'8% per le ginocchia (data l'effettiva compromissione delle stesse) con danno biologico complessivo del 19%.
1.3.Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellante contesta la compensazione parziale delle spese di lite. A norma dell'art. 92 c.p.c., l'accoglimento della domanda, sia pure per una percentuale di danno inferiore a quella richiesta, non equivale a soccombenza e, pertanto, appare ingiustificata la compensazione delle spese disposta dal primo giudice. 2.1.L'appello principale è fondato.
Il collegio ha proceduto all'assunzione dei testi al fine di accertare le mansioni effettivamente svolte da All'esito delle prove è stata disposta consulenza CP_1
tecnica di ufficio al fine di accertare se le patologie lamentate potessero considerarsi come malattia riconducibile a eziologia lavorativa, tenuto conto delle dichiarazioni rese da all in data 21.4.2017 - nelle quali il lavoratore dichiarava che CP_1 Pt_1
per numerosi anni aveva lavorato come operaio per una fabbrica di alberi motori e in altri periodi come muratore generico e non come piastrellista - e tenuto conto dell'attività lavorativa quale indicata nella documentazione in atti e emersa dalla prova.
Il consulente tecnico, con relazione da intendersi qui integralmente richiamata, ha escluso il nesso di causalità tra le patologie riscontrate “Bilaterale gonartrosi associata meniscosi a discreta incidenza funzionale” e “Discopatia lombare a discreta incidenza funzionale” e l'attività lavorativa svolta in quanto “è vero che le posture lavorative incongrue così come la movimentazione di carichi possono essere responsabili di degenerazioni artrosiche e di patologie disco-erniarie ma è anche vero che si richiede, per il loro determinismo tecnopatico, una prolungata e continuativa attività lavorativa qui non rilevabile. L'attività lavorativa svolta da che avrebbe potuto causare le patologie accertate è stata assai Controparte_1
discontinua e il consulente ha concluso che essa non possa considerarsi come causa della sofferta gonartrosi e della discopatia lombare (l'attività lavorativa del sig.
[...]
è stata assai discontinua anche se il lavoro, quando in attività, è stato di 8 CP_1
ore giornaliere per 5/6 giorni la settimana. Per siffatta motivazione non si ritiene, pur alla luce della tipologia di lavoro, che questo possa essere considerato come causa o concausa delle tecnopatie denunciate. Né basta l'osservazione secondo cui esiste un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia se poi il “rischio professionale” non ha avuto la possibilità temporale per poter essere causa della tecnopatia). La valutazione del consulente è condivisa dal collegio in quanto fondata su criteri corretti.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che qualora la patologia denunciata sia una malattia comune nella popolazione o malattia a eziologia multifattoriale la prova del nesso di causalità in relazione all'attività lavorativa svolta deve essere valutata in termini di ragionevole certezza e cioè soltanto in presenza di un rilevante grado di probabilità che l'attività lavorativa abbia avuto effetti causali in ordine all'insorgenza della patologia.
I rilievi della difesa di alle conclusioni del consulente non sono Controparte_1
condivisibili.
La deposizione del teste riguarda soltanto il periodo Testimone_1
settembre 2015 - gennaio 2016. Il teste ha riferito che “stava piegato in avanti e CP_1
in ginocchio” soltanto quando doveva mettere il massetto e le mattonelle, se svolgeva altre attività stava in piedi. si occupava di sollevare e di mettere in posa lastre CP_1
di marmo di 10 – 15 KG che venivano sollevate una per volta. Stava piegato o in piedi per lunghi periodi in dipendenza dallo stato di avanzamento dei lavori del cantiere.
Il teste ha riferito le modalità di svolgimento dell'attività Testimone_2
lavorativa di in un periodo nel quale neanche ha dichiarato di avere CP_1 CP_1
svolto attività di piastrellista o muratore. La deposizione non può, conseguentemente, essere utilizzata in quanto il teste è inattendibile.
Da tali prove non può desumersi che abbia assunto in modo continuativo CP_1
o comunque non occasionale nel corso degli anni posizioni lavorative incongrue che possano considerarsi causa delle patologie riscontrate.
La consulenza di primo grado è giunta alla conclusione dell'esistenza del nesso di causalità sulla base di un presupposto non dimostrato e, cioè, che “Il sig. CP_1
quindi, si è trovato continuativamente o comunque in maniera non occasionale, dal
1980 al 2016, per circa 8 ore lavorative giornaliere e per circa 5 giorni alla settimana, ad assumere posizioni incongrue, a dovere accovacciarsi per lunghi periodi, a cambiare spesso ed a volte repentinamente quella stessa posizione, a salire
e scendere e scale e ponteggi, a camminare su terreni a volte scoscesi, a movimentare carichi dal peso variabile e non sempre controllato”
2.3.Sulla scorta di quanto sopra esposto l'appello principale dell' deve Pt_1
essere accolto e la domanda di deve essere rigettata. CP_1
L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto dell'appello incidentale.
3. Le spese di entrambi i gradi sono irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. e le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico dell . Pt_1
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto
(cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell' e per l'effetto rigetta la domanda proposta da Pt_1
Controparte_1
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
spese di entrami i gradi irripetibili, pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. Pt_1
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in data 19.12.2024, nella camera di consiglio della sezione lavoro.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi