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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2025, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA OS NA IC - Presidente - Sent. n. sez. 117/2025 NO NI CC – 22/01/2025 AR RE EL R.G.N. 39262/2024 MI UO - Relatore - AR DI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da AL UA nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 23 settembre 2024 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI UO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, rigettando la richiesta di riesame proposta da UA AL avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione avanzata dalla difesa. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di due motivi d’impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6048 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 111 Cost e 292 cod. proc. pen. nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto dei plurimi elementi di fatto evidenziati dalla difesa a sostegno dell’istanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari quanto, in particolare, alle intervenute proposte di risarcimento del danno (in favore delle curatele fallimentari) e alla successiva evoluzione processuale (la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato e la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato). 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 272 e 275 cod. proc. pen. quanto, in particolare, alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura applicata. La difesa sostiene, da un canto, che non sarebbe ipotizzabile alcuna “recidiva” (non essendo ancora intervenuta alcuna condanna), dall’altro, che la valutazione prospettata dal Tribunale confliggerebbe con la funzione rieducativa della pena e non terrebbe conto della pena in concreto applicabile. Il ricorso è infondato. 1. Va premesso, in linea di principio e in relazione ai dubbi prospettati dalla difesa con il secondo motivo d’impugnazione, che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. trova la sua ratio in finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività; esigenze che legittimamente possono essere poste a fondamento di misure cautelari, in quanto, entro i limiti - non insindacabili - di ragionevolezza è legittimo presumere che la persona accusata di reato particolarmente grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta (Corte Cost. n. 64 del 1970; n. 57 del 2022). 2. Ciò considerato, il ricorrente, come si è detto, deduce l’omessa valutazione dei plurimi elementi di fatto evidenziati dalla difesa a sostegno dell’istanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari e la concreta applicazione di criteri normativi fondanti la scelta della misura da applicare. Ebbene, il Tribunale, richiamando le parallele argomentazioni prospettate nel provvedimento di rigetto pronunciato dal Gip, ha dato atto: - della persistente protrazione degli illeciti, perpetrati per numerosi anni senza alcuna battuta d'arresto ed anzi impiegando sempre nuovi veicoli societari e prestanomi per reiterare nel tempo atti in danno ai creditori e all'IO (distogliere 3 le utilità da una società ormai prossima al fallimento per trasferirle in favore della newco), a dispetto di due declaratorie di fallimento di società da loro gestite, dell'interlocuzione con soggetti istituzionali (come ad esempio i curatori incaricati), della consapevolezza delle iscrizioni a ruolo pendenti e dei decreti ingiuntivi emessi;
- degli esiti delle attività di perquisizione condotte nelle abitazioni dei due indagati e rispettive pertinenze e degli ultimi accertamenti, con l'individuazione di alcune società estere verosimilmente riconducibili agli indagati;
- degli aspetti suscettibili di approfondimento sui quali gli indagati, del tutto verosimilmente, interferirebbero se lasciati liberi, quali la ricostruzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori delle società, sui quali potrebbero essere esercitate indebite pressioni per ridimensionare il rispettivo ruolo;
- della rilevante spregiudicatezza dimostrata nel tempo dagli indagati (che ben potrebbero occultare documentazione di interesse non ancora rinvenuta nel corso delle indagini o precostituire documentazione utile a ricostruire scenari a loro più favorevoli); - dell’incidenza della scelta processuale (anche in questa sede invocata) di procedere con rito abbreviato sul solo pericolo di inquinamento della prova e della logica inidoneità di tale circostanza ad elidere il pericolo di recidiva o ad incidere sul giudizio di affidabilità dell’indagato o, ancora, o sull'adeguatezza della misura applicata;
- dell’inidoneità di un’eventuale misura gradata, atteso che anche dal domicilio, in violazione delle prescrizioni, potrebbero essere effettuate operazioni societarie, bancarie o finanziarie funzionali a reiterare condotte offensive dei medesimi beni giuridici tutelati dalle norme per cui vi è formale contestazione;
- dell’irrilevanza, in ultimo, dell'offerta risarcitoria (anche in considerazione dell’entità del ristoro offerto, pari a 30.000 euro, alla luce della consistenza patrimoniale in ipotesi sottratta, valutando complessivamente le condotte riferite alle due società, pari ad oltre due milioni di euro). A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a sottoporre alla valutazione di questa Corte una pluralità di elementi fattuali che, nella prospettazione difensiva, avrebbero giustificato l’applicazione di una misura gradata. Tanto, però, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro 4 dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata. La scelta tra divergenti versioni ed interpretazione del dato fattuale, come l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, nella sua dimensione fattuale, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, in quanto postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa. Un apprezzamento, in fatto, riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (ex multis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). D’altronde, questa Corte ha già avuto modo di rilevare come non sia necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura custodiale applicata quella più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723). 3. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI UO IA OS NA IC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI UO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, rigettando la richiesta di riesame proposta da UA AL avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione avanzata dalla difesa. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di due motivi d’impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6048 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 111 Cost e 292 cod. proc. pen. nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto dei plurimi elementi di fatto evidenziati dalla difesa a sostegno dell’istanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari quanto, in particolare, alle intervenute proposte di risarcimento del danno (in favore delle curatele fallimentari) e alla successiva evoluzione processuale (la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato e la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall’imputato). 2.2. Il secondo deduce violazione degli artt. 272 e 275 cod. proc. pen. quanto, in particolare, alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura applicata. La difesa sostiene, da un canto, che non sarebbe ipotizzabile alcuna “recidiva” (non essendo ancora intervenuta alcuna condanna), dall’altro, che la valutazione prospettata dal Tribunale confliggerebbe con la funzione rieducativa della pena e non terrebbe conto della pena in concreto applicabile. Il ricorso è infondato. 1. Va premesso, in linea di principio e in relazione ai dubbi prospettati dalla difesa con il secondo motivo d’impugnazione, che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. trova la sua ratio in finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività; esigenze che legittimamente possono essere poste a fondamento di misure cautelari, in quanto, entro i limiti - non insindacabili - di ragionevolezza è legittimo presumere che la persona accusata di reato particolarmente grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta (Corte Cost. n. 64 del 1970; n. 57 del 2022). 2. Ciò considerato, il ricorrente, come si è detto, deduce l’omessa valutazione dei plurimi elementi di fatto evidenziati dalla difesa a sostegno dell’istanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari e la concreta applicazione di criteri normativi fondanti la scelta della misura da applicare. Ebbene, il Tribunale, richiamando le parallele argomentazioni prospettate nel provvedimento di rigetto pronunciato dal Gip, ha dato atto: - della persistente protrazione degli illeciti, perpetrati per numerosi anni senza alcuna battuta d'arresto ed anzi impiegando sempre nuovi veicoli societari e prestanomi per reiterare nel tempo atti in danno ai creditori e all'IO (distogliere 3 le utilità da una società ormai prossima al fallimento per trasferirle in favore della newco), a dispetto di due declaratorie di fallimento di società da loro gestite, dell'interlocuzione con soggetti istituzionali (come ad esempio i curatori incaricati), della consapevolezza delle iscrizioni a ruolo pendenti e dei decreti ingiuntivi emessi;
- degli esiti delle attività di perquisizione condotte nelle abitazioni dei due indagati e rispettive pertinenze e degli ultimi accertamenti, con l'individuazione di alcune società estere verosimilmente riconducibili agli indagati;
- degli aspetti suscettibili di approfondimento sui quali gli indagati, del tutto verosimilmente, interferirebbero se lasciati liberi, quali la ricostruzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori delle società, sui quali potrebbero essere esercitate indebite pressioni per ridimensionare il rispettivo ruolo;
- della rilevante spregiudicatezza dimostrata nel tempo dagli indagati (che ben potrebbero occultare documentazione di interesse non ancora rinvenuta nel corso delle indagini o precostituire documentazione utile a ricostruire scenari a loro più favorevoli); - dell’incidenza della scelta processuale (anche in questa sede invocata) di procedere con rito abbreviato sul solo pericolo di inquinamento della prova e della logica inidoneità di tale circostanza ad elidere il pericolo di recidiva o ad incidere sul giudizio di affidabilità dell’indagato o, ancora, o sull'adeguatezza della misura applicata;
- dell’inidoneità di un’eventuale misura gradata, atteso che anche dal domicilio, in violazione delle prescrizioni, potrebbero essere effettuate operazioni societarie, bancarie o finanziarie funzionali a reiterare condotte offensive dei medesimi beni giuridici tutelati dalle norme per cui vi è formale contestazione;
- dell’irrilevanza, in ultimo, dell'offerta risarcitoria (anche in considerazione dell’entità del ristoro offerto, pari a 30.000 euro, alla luce della consistenza patrimoniale in ipotesi sottratta, valutando complessivamente le condotte riferite alle due società, pari ad oltre due milioni di euro). A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a sottoporre alla valutazione di questa Corte una pluralità di elementi fattuali che, nella prospettazione difensiva, avrebbero giustificato l’applicazione di una misura gradata. Tanto, però, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro 4 dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata. La scelta tra divergenti versioni ed interpretazione del dato fattuale, come l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, nella sua dimensione fattuale, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, in quanto postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa. Un apprezzamento, in fatto, riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (ex multis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). D’altronde, questa Corte ha già avuto modo di rilevare come non sia necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura custodiale applicata quella più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723). 3. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI UO IA OS NA IC