CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1221 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/12/2025 - Rilevato che GI ST ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Bari, ha pronunciato nei suoi confronti assoluzione dal contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per non aver commesso il fatto e, riqualificata l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., ne ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia;
- Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione dal momento che la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta semplice, nonostante avesse accertato il ruolo di mero prestanome del ST, che dunque non avrebbe avuto conoscenza alcuna delle dinamiche interne della società, e su cui non potrebbe ricadere una responsabilità a titolo di colpa - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, «Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ.» (Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Mazzara e altro, Rv. 244497 - 01), dovendosi inoltre notare che in materia di elemento soggettivo «La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base della mera esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente, peraltro tutti risalenti nel tempo - deve ritenersi fondato, poiché il Giudice di merito, nel riqualificare il delitto di bancarotta documentale fraudolenta in quello di bancarotta semplice, ne ha esplicitamente ascritto la responsabilità all'imputato a titolo di colpa, e pertanto al di fuori dell'area di operatività dell'istituto della recidiva, che a norma dell'art. 99 comma 1 cod. pen., ne prevede l'applicazione per colui che sia stato precedentemente condannato per un delitto non colposo e ne commetta un altro (ugualmente non colposo); - Considerato pertanto che, esclusa la ravvisabilità di risultanze di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, stante il decorso del relativo termine massimo di anni 7, mesi 6 a decorrere dal 26 ottobre 2015;
P.Q.M.
Esclusa la ritenuta recidiva, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3/12/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1221 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/12/2025 - Rilevato che GI ST ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Bari, ha pronunciato nei suoi confronti assoluzione dal contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per non aver commesso il fatto e, riqualificata l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice ex art. 217 legge fall., ne ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia;
- Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione dal momento che la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta semplice, nonostante avesse accertato il ruolo di mero prestanome del ST, che dunque non avrebbe avuto conoscenza alcuna delle dinamiche interne della società, e su cui non potrebbe ricadere una responsabilità a titolo di colpa - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, «Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ.» (Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Mazzara e altro, Rv. 244497 - 01), dovendosi inoltre notare che in materia di elemento soggettivo «La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base della mera esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente, peraltro tutti risalenti nel tempo - deve ritenersi fondato, poiché il Giudice di merito, nel riqualificare il delitto di bancarotta documentale fraudolenta in quello di bancarotta semplice, ne ha esplicitamente ascritto la responsabilità all'imputato a titolo di colpa, e pertanto al di fuori dell'area di operatività dell'istituto della recidiva, che a norma dell'art. 99 comma 1 cod. pen., ne prevede l'applicazione per colui che sia stato precedentemente condannato per un delitto non colposo e ne commetta un altro (ugualmente non colposo); - Considerato pertanto che, esclusa la ravvisabilità di risultanze di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, stante il decorso del relativo termine massimo di anni 7, mesi 6 a decorrere dal 26 ottobre 2015;
P.Q.M.
Esclusa la ritenuta recidiva, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3/12/2025.