Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Larocca e Manlio Formica, con domicilio eletto presso l’avvocato Tommaso Larocca, con studio in -OMISSIS-, via Pietro Fedele, 16;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Centola Paolo, con studio in Latina, via Custoza, 3;
per l'annullamento
della delibera di consiglio comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata all'albo pretorio dell'ente in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 marzo 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
AT e TT
1. Con ricorso, notificato il 24 novembre 2017 e depositato il successivo 23 dicembre, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato il prevalente interesse pubblico di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale.
2. Il 23 gennaio 2018 si è costituita l’amministrazione resistente eccependo la carenza di interesse in capo alla ricorrente oltreché l’infondatezza nel merito dell’impugnazione.
3. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il proprio ricorso la ricorrente cesura la genericità del provvedimento che non farebbe riferimento specifico al manufatto abusivo e alla sua consistenza né indicherebbe l’interesse pubblico sotteso alla dichiarazione di interesse.
A ciò si aggiungerebbe che l’operato del Comune contrasterebbe con il contenuto della sentenza 266/12, con cui questo Tribunale avrebbe sancito che l’opera abusiva avrebbe dovuto essere demolita.
6. Il Collegio reputa fondata, e dirimente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Come noto, affinché possa pervenirsi ad una decisione di merito è necessaria la sussistenza delle condizioni dell'azione (ossia, della titolarità in capo al ricorrente sia della legittimazione sia dell'interesse al ricorso). Esse sono infatti necessarie proprio per evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, in cui, più che gli interessi di parte, si finisca per tutelare l'astratto interesse alla legalità amministrativa.
In particolare, l’azione può essere proposta solo dal titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato.
Quanto all’interesse a ricorrere (cfr. art. 100 del codice di procedura civile, applicabile in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, del codice del processo amministrativo, alle norme del codice di rito che siano espressione di principi generali), ai fini dell’ammissibilità del ricorso deve sussistere un interesse in capo al ricorrente che corrisponda a una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene all’acquisizione o alla conservazione di uno specifico bene della vita. Tale interesse deve essere caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Caratteri dell’interesse a ricorrere sono la personalità (il risultato di vantaggio deve riferirsi specificamente e direttamente al ricorrente), l’attualità (l’interesse a ricorrere deve poter sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente la mera eventualità della lesione), la concretezza (l’interesse a ricorrere deve essere valutato con riguardo a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente). L’interesse a ricorrere deve altresì essere diretto, cioè la lesione deve derivare immediatamente dal provvedimento impugnato.
La distinzione tra legittimazione e interesse ad agire, recentemente rilevata in materia di edilizia dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, è concettualmente corretta proprio in quanto «u tile a escludere dal novero del giuridicamente rilevante, nonché soprattutto dall’ambito di meritevolezza della tutela, gli interessi meramente “emulativi” (quelli, cioè, di cui all’art. 833 cod. civ., non tutelati neppure secondo il diritto civile), gli interessi “abietti o futili” e gli interessi “estorsivi” (cioè volti soltanto a imporre una transazione alla controparte, perché privi d’ogni intrinseca satisfattività per la parte che agisce): riassuntivamente, gli interessi oggettivamente del tutto inconsistenti » (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 22 dicembre 2025, n. 1011).
Con specifico riferimento alla materia urbanistica, poi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 22/2021, ha chiarito che il solo presupposto della vicinitas dell'intervento edilizio, in quanto incidente su un'area posta nelle immediate vicinanze della proprietà dell'interessato, non risulta sufficiente a radicare l'interesse alla contestazione dei relativi atti di assenso, essendo necessario che si accompagni, quantomeno, alla specifica allegazione di una lesione derivante dal mutato assetto del territorio per effetto di questi ultimi.
Detto altrimenti, « la vicinitas , quale criterio di individuazione della legittimazione ad agire, esprime lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato; lo stabile collegamento deve essere valutato - nella prospettiva della legittimazione - in considerazione degli effetti che il provvedimento è suscettibile di produrre nella sfera giuridica del ricorrente e non può essere ristretto al mero confine tra fondi. Non è sufficiente a fondare l'interesse al ricorso la mera vicinitas , ma incombe, per converso, sul ricorrente la dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo in cui è stata realizzata l'opera che si afferma essere abusiva, unitamente alla puntuale allegazione e alla prova della lesione subita, anche se in termini solamente eventuali o potenziali » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VII, 11 luglio 2025, n. 60-OMISSIS-).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente non ha provato il proprio interesse alla demolizione dell’opera ma si è limitata ad asserire ripetutamente di essere « proprietaria di un immobile situato nelle immediate vicinanze del manufatto abusivo oggetto della deliberazione impugnata, circostanza che integra il requisito della vicinitas , da sempre ritenuto sufficiente dalla giurisprudenza amministrativa ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire » (da ultimo pag. 1 della propria memoria di replica).
Né può essere ravvisato un interesse al ricorso dal fatto che il « grave stato di degrado, incide negativamente sul contesto territoriale e sul valore delle proprietà limitrofe » (cfr. pag. 2 memoria di replica): si tratta infatti di un’affermazione non solo indimostrata ma che, anche se corrispondesse al vero, potrebbe essere tutelata con strumenti che esulano dalla presentazione di un ricorso per ottenere la demolizione del bene, come, ad esempio, una formale richiesta al Comune affinché si attivi per eliminare l’eventuale stato di degrado.
7. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
CH SI, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CA VI | CH SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.