Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno all'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che lo stesso venga rinvenuto e quindi a protrarne la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2004, n. 40167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40167 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 16/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 959
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 002885/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) OL NA N. IL 15/03/1969;
2) MS ME N. IL 09/02/1970;
avverso SENTENZA del 20/11/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Albano Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento ricorso P.G..
Rigetto ricorso imputato.
LP ON fu imputata, insieme al tunisino TE ME, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di munizioni per arma da sparo. Il fatto fu accertato in Bologna il 12 luglio 2001 allorché nella abitazione della donna venne ritrovato un ingente quantitativo di eroina, varie confezioni ei metadone ed altra sostanza tutte occultate nella propria camera da letto che divideva con l'extracomunitario con il quale aveva intrapreso la convivenza. Nel locale cantina annesso alla abitazione furono ritrovate le munizioni di cui al capo b) della imputazione, che, a dire della donna, appartenevano al proprio precedente convivente. Le sentenze di merito, la prima id condanna della LP e del tunisino rispettivamente ad anni sei e ad anni otto di reclusione e multa, e la seconda di proscioglimento della LP (Corte di Appello di Bologna, 20/11/2002), hanno affermato la qualità di tossicodipendente della donna. In primo grado la LP è stata condannata anche per la contravvenzione in materia di armi. La Corte di merito ha pronunciato assoluzione della LP avendo ritenuto da parte di costei non già il concorso nel reato, ipotizzato in impugnazione ed affermato in primo grado, ma la semplice connivenza non punibile.
Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna e deduce violazione della norma di cui all'art. 110 c.p. e vizio di motivazione segnalando come, particolarmente in considerazione del fatto che la LP era la proprietaria dell'appartamento ove si era recentemente installato il tunisino, abbia errato il secondo Giudice a non ritenere la consapevolezza piena da parte della donna degli affari loschi cui era dedito l'extracomunitario con il quale aveva preso a convivere, e ad escluderne l'apporto sinergico -quanto merlo teso a rafforzare il proposito criminoso del tunisino- consapevole e volontario e finalizzato anche a conseguire in cambio sostanza stupefacente e danaro, dei quali ella necessitava per soddisfare le proprie esigenze di tossicodipendente.
Ricorre altresì il EL e deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della attenuanti generiche.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso del PM è fondato e merita accoglimento. Questa Corte, in analoga fattispecie (indicata per altro in ricorso), ha fissato il principio secondo il quale, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto concorrente il figlio, titolare dell'appartamento in cui la droga era nascosta).(Cassazione penale, sez. 4^, 12 ottobre 2000, n. 12777, Zurolo). Ora, mentre da un lato va sottolineato che la Corte di merito, liquidando con poche e davvero scarne righe la posizione delicata della donna ("in particolare, quanto al delitto sub a), è emerso, al più, una mera connivenza, incentrata in un rapporto parassitario dei persona tossicodipendente, convivente con l'autore di tal reato"), anche sul piano della tecnica motivazionale la impugnata sentenza ostenta un gravissimo deficit, limitandosi ad affermare apoditticamente come "tutto lascia ritenere che la predetta imputata concedesse ricetto ed ospitalità al coimputato, vuoi per ragioni sentimentali, vuoi per diretta convenienza....nulla di concreto, per converso, autorizza a ritenere comprovato l'ipotizzato concorso...". Per altro, e giusti i rilievi dell'impugnante, il fatto che la donna fosse bene a conoscenza dell'attività illecita del convivente, il fatto che lei gli avesse -come dice la stessa Corte- offerto ben finalizzato "ricetto", che la sua casa fosse diventata la sede operativa dell'extracomunitario (come si afferma in ricorso), che la droga fosse nascosta in camera da letto (e quindi, per osservazioni ovvie e che si omettono, bene nella consapevolezza della donna, che insieme al tunisino tali droghe e quant'altro custodiva), costituiscono tutti elementi a fronte dei quali corretta è la deduzione di cui in impugnazione e secondo la quale non può affermarsi ricorrere nel caso quel comportamento meramente passivo in che consiste la connivenza non punibile (ipotesi del tutto eccezionale e residuale, anche per la rarità del suo ricorrere nelle condotte umane di complicità o paracomplicità nel reato, dovendo poggiare su una retrostante personalità del connivente talmente labile da presentarsi più con connotazione di soggetto passivo che di soggetto agente).
Questo Collegio condivide pienamente l'indirizzo tracciato da questa stessa Sezione con la pronuncia prima riferita e che integra il principio di diritto sul quale il Giudice del rinvio dovrà fondare il rinnovato giudizio a seguito dell'annullamento ex art. 623 c.p.p. che si impone in accoglimento del ricorso del PM e sia per la violazione della norma di cui all'art. 110 c.p.p. e sia per il vizio motivazionale consistito, nel caso di specie, in mera apparenza di motivazione.
Medesimo vizio concerne la pronunciata assoluzione per il reato di cui al capo b) laddove, ribaltando un più complesso accertamento operato dal giudice di primo grado, è affermato che la "verosimile" appartenenza del munizionamento al precedente convivente della donna, debba considerarsi esimente della responsabilità di costei;
senza per altro osservare come, proprio in quanto guardia giurata, tale precedente convivente sia venuto meno all'obbligo della custodia del munizionamento, abbandonandolo in quel locale;
la qualcosa contraddice la soluzione individuata de plano dalla Corte di Appello di Bologna. Anche su tale capo la impugnazione coglie il segno denunciando difetto di motivazione che dovrà essere riveduta in sede di rinvio, dopo opportuna comparazione con gli argomenti già esposti in sentenza di primo grado, poi riformata anche su tale aspetto della decisione.
Parimenti infondato è il ricorso del EL il quale si duole del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della mancata sua motivazione e dell'eccessivo rigore, nonché per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Quanto a queste ultime va detto che il precedente specifico esibito dall'extracomunitario costituisce base adeguata e più che sufficiente, unitamente agli altri elementi ed alla condotta accertata nel fatto specifico, per ritenerlo persona di spiccatissima pericolosità sociale, bel altro che meritevole di attenuante alcuna. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'espressione "pare equo" richiama tutta la precedente narrativa del fatto, e la determinazione della pena base muove dunque da un giudizio di gradualità commisurato alla particolare riprovevolezza del fatto stesso.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del P.G. nei confronti di LP ON, e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna, altra Sezione. Rigetta il ricorso di EL ME che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004