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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/07/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Gennaro Beatrice, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente tra
, CF rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1 C.F._1
CORRADO, in virtù di procura alle liti in atti, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
CF , e, per essa, quale mandataria, CF Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Petretta, in virtù di procura P.IVA_2 generale alle liti in atti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale d'udienza del 24.04.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. comma 1, c.p.c. spiegava opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli dalla con il quale gli veniva intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 84.547,16, oltre interessi e spese dal 7/06/2024 al soddisfo, quale importo residuo dovuto alla creditrice a seguito del pignoramento immobiliare di cui alla procedura esecutiva
333/2004 RGE Tr. Nola.
Difatti, con contratto del 23/11/2000 per notar Dr. (rep. n. 9274, racc. n. 3026), Persona_1 [...]
e ricevevano dalla (cui è succeduta nel credito Parte_1 Persona_2 Controparte_3 [...]
un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessive £ 120.000.000,00 (pari Controparte_1 ad € 61.974,83). A seguito dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo, la TA
S.p.A. (nuova denominazione di notificava atto di precetto a cui faceva seguito la CP_3 CP_3 procedura di pignoramento immobiliare n. 333/2004 RGE innanzi al Tribunale di Nola avente oggetto
1 il cespite gravato da ipoteca volontaria. Avveniva quindi l'aggiudicazione del cespite pignorato al prezzo di euro 57.550,00 e veniva assegnato alla (a cui il credito Controparte_4 derivante dal contratto di mutuo era stato nelle more ceduto) l'importo complessivo di €.55.978,39 di cui
€. 10.710,39 per spese di procedura ed €. 45.268,00 a parziale soddisfazione del credito, residuando, pertanto, all'esito della procedura di cui innanzi un credito di €. 47.642,42 sul quale, alla data del 7.06.2024, risultano maturati interessi contrattuali di mora per €. 36.345,50.
L'opponente deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato per prescrizione del credito intimato ai sensi dell'articolo 2946 c.c., essendo trascorsi oltre 10 anni dalla definizione della procedura immobiliare e dalla vendita dell'immobile, con la conseguenza che alcuna pretesa la Controparte_1 avrebbe potuto vantare nei confronti dell'opponente, formulando richiesta di sospensione
[...] dell'efficacia dell'atto di precetto opposto.
Con comparsa del 07.11.2024 si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto per intervenuta interruzione della prescrizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Il giudice, con provvedimento reso in data 19.03.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In mancanza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, alla quale veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma, c.p.c.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Invero, invoca la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. per decorso di un lasso Parte_1 di tempo di oltre dieci anni dalla definizione della procedura immobiliare e dalla vendita dell'immobile, nel quale “nessuna altra notizia, comunicazione o diffida ad adempiere hanno ricevuto dalla società procedente o da altri cessionari del credito” (ricorso, pag. 3).
Tra la documentazione depositata da parte opposta si rinviene, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, una raccomandata A/R datata 12 aprile 2015 inviata dalla Controparte_4
(società titolare del credito a tale data) e ricevuta dal sig. la quale è idonea interrompere Parte_1 la prescrizione decennale, con conseguente rigetto di tale motivo di opposizione. Per il periodo precedente, il dispiegarsi del processo esecutivo ha determinato un effetto interruttivo permanente della prescrizione fino al 3.07.2013, data in cui veniva approvato il piano di riparto dal G.E. del Tribunale di
Nola della procedura recante RGE n. 333/2004 RGE, come affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. 12239/2019).
2 Venendo alla seconda eccezione di parte opponente, formulata solo all'udienza del 06.03.2025, con la quale è stato eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a parte opposta, in quanto le cessioni del credito sono avvenute mediante cessioni in blocco “senza mai specificare il credito per cui si procede e quindi non può essere sufficiente atteso che non consente di ricondurre senza incertezze il credito vantato dall' odierna opposta fra quelli indicati nelle cessioni a blocco pubblicate sulla gazzetta ufficiale”, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta che il credito nei confronti dell'opponente, di cui all'inizio era titolare che ha stipulato il mutuo fondiario del 23.11.2000, è dapprima divenuto di titolarità Controparte_3 di TA PA (in virtù della nuova denominazione assunta da - si veda verbale delle Controparte_3 deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 16 maggio 2002 in atti -), che ha avviato l'azione esecutiva di cui al procedimento RG 333/2004, poi è stato trasferito a (a seguito di fusione CP_4 per incorporazione di TA PA in avvenuta il 27.09.2007 – si veda certificato notarile CP_4 in atti -), poi ad RA NA PA (si veda GU del 24 maggio 2008 in atti), poi a
[...]
(a seguito di fusione per incorporazione in tale società di RA NA spa – si Controparte_4 veda atto notarile del 14.12.2010 in atti -), che ha ottenuto le somme spettanti al creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare RG 333/2004, poi ad RE NP NE SR (si veda GU del
25.11.2014, che cita espressamente la precedente cessione di cui alla GU del 24.5.2008), infine a
[...]
(si veda GU dell'8.8.2017 in atti, che cita espressamente la precedente cessione in blocco). Controparte_5
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. ord. n. 31188/2017). La Corte di Cassazione ha ribadito, in diverse pronunce anche recenti, il consolidato suindicato principio, chiarendo che se è vero che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24798/2020), pur tuttavia, l'art. 58 TUB, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessazione del credito del contratto (Cass. n. 31188/2017). Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici “individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità” (Cass.
3 n. 10200/2021; Cass. n. 4277/2023). Pertanto, secondo la Suprema Corte, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 15884/2019;
Cass. n. 31118/2017; Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2024, n. 13289).
Nel caso di specie, l'eccezione di difetto di titolarità attiva è infondata, in quanto la documentazione in atti consente di ricostruire tutte le successioni nel credito avvenute (sia mediante nuove denominazioni assunte dalla creditrice, sia mediante fusioni per incorporazioni sia mediante cessioni in blocco). In particolare, dopo l'assegnazione di somme a le successive Controparte_4 cessioni in blocco citano le precedenti cessioni e indicano altri criteri (oltre a quello di far parte della precedente cessione) per individuare i rapporti ceduti che consentono di considerare il credito de quo tra quelli ceduti (cessione del 25.11.2015: “siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
siano crediti denominati in euro;
siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento classificati a sofferenza entro il 30/04/2009”; cessione dell'8.8.2017: “siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
siano crediti denominati in euro;
siano crediti derivanti da finanziamenti classificati
"in sofferenza", nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009; siano crediti con ammontare della creditoria non superiore
a €63.530.630,46; i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche,
o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie”).
Peraltro, il possesso del titolo esecutivo e dei documenti relativi alla posizione creditoria contribuisce a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; App. Milano, 24 gennaio 2024 n. 220; App. Perugia 30 maggio 2024, n. 386).
Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 6.000,00 per compensi (valori tra i minimi e i medi, tenuto conto del grado di complessità della causa, esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei Parte_1 confronti di e, per essa, di nella causa civile iscritta al n. 4128- Controparte_1 CP_2
2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
4 -condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di €
6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola il 17 luglio 2025
Il giudice dott. Gennaro BEATRICE
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