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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 880/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GAROFALO ANDREA Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. GRILLO ANTONELLA GRILLO
[...] GIUSEPPE;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 [...]
ed Controparte_1
proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2
pagamento 034 2019 00309510 43 000 con la quale veniva richiesto il versamento della somma di €. 18.064,02 a titolo di rate non pagate afferenti il finanziamento agevolato ex d.l. 185/00.
A sostegno della domanda, dopo aver illustrato la natura del finanziamento ricevuto, relativo all'accesso alle agevolazioni per finanziare l'avvio di una ditta individuale nel settore del commercio al dettaglio di cd prodotti tipici locali, l'opponente chiedeva di accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato, dichiarando nullo o di annullare il ruolo e l'opposta cartella di pagamento.
A sostegno della richiesta l'opponente deduceva:
− La nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
− La nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti richiamati ovvero omessa motivazione, nonché per insufficiente indicazione di termini e modalità di presentazione dell'opposizione
− L'insussistenza del titolo esecutivo nonchè l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento, costituente l'atto presupposto;
− la prescrizione del diritto a riscuotere l'asserito credito vantato.
, costituitasi in giudizio, dopo aver ripercorso le fasi del finanziamento ed il mancato CP_1
pagamento delle successive rate del rimborso del credito, assumeva l'avvenuta notifica del titolo presupposto, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione del credito vantato e la completezza della motivazione, l'insussistenza delle irregolarità formali eccepite di cui contestava la decadenza dovendo l'opposizione agli atti esecutivi essere proposta entro il termine di giorni 20 dalla notifica dell'atto.
La causa, dichiarata la contumacia di e fissata l'udienza di Controparte_3
precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 sulla base degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
L'opposizione è incentrata sulla mancata notifica del titolo esecutivo presupposto, su vizi formali della cartella nonché sulla prescrizione della pretesa creditoria e risulta, sotto tutti i profili, infondata.
Preliminarmente il decidente rileva che l'eventuale mancata indicazione delle modalità e dei termini per proporre opposizione, dell'autorità cui rivolgersi non inficia la legittimità della cartella impugnata costituendo l' eventuale omissione causa legittima per la rimessione in termine per la proposizione dell'opposizione.
Anche il profilo del difetto di motivazione in relazione alla mancata allegazione degli atti richiamati appare privo di fondamento ove l'atto indicato risulta, comunque, essere entrato nella sfera di conoscenza dell'opponente per essergli stato notificato in precedenza.
Sotto tale ultimo profilo si impone l'analisi della corretta notifica dell'atto presupposto che consente di trattare congiuntamente anche gli ulteriori profili di censura che risultano connessi, relativi alla mancata notifica dell'atto presupposto ed alla prescrizione del credito.
A fronte della produzione documentale di , relativa agli avvisi di ricevimento della CP_1
notifica della ingiunzione di pagamento, che costituisce l'atto presupposto della cartella impugnata, l'opponente ha eccepito l'irregolarità della notifica non essendo stato consegnato l'avviso di ricevimento della spedizione della CAD che risulterebbe solo inserita nella cassetta della posta.
Al riguardo occorre rilevare che l'avviso di ricevimento della notifica dell'ingiunzione, effettuata a mezzo del servizio postale, reca l'indicazione della temporanea assenza del destinatario, dell'inserimento nella cassetta di posta e dell'invio della cd CAD in data
20.3.2019.
La “comunicazione di avvenuto deposito” risulta essere pervenuta nella sfera di conoscibilità
del destinatario, al suo indirizzo, il 22.3.2019 ed immessa in cassetta per temporanea assenza.
Il procedimento notificatorio deve ritenersi corretto e completo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale (Sez. L - , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020) secondo cui “in tema di
notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio
nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di
ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del
destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del
piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta
immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta
dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza,
consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della
raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di
fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante
dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla
legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione
del piego.”.
La prova dell'avvenuta notifica della ingiunzione che costituisce atto interruttivo della prescrizione, consente di ritenere infondata l'eccezione di prescrizione del credito vantato non essendo maturato, all'epoca di notifica della cartella di pagamento impugnata, il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza del piano di ammortamento del
31.12.2010.
In virtù del principio di soccombenza l'opponente deve essere condannato alla refusione,
in favore di controparte, delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_3
, rigettata ogni altra istanza eccezione deduzione, così provvede:
[...]
◼ Rigetta l'opposizione.
◼ Condanna parte opponente alla refusione, in favore della controparte costituita, delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 880/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GAROFALO ANDREA Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. GRILLO ANTONELLA GRILLO
[...] GIUSEPPE;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 [...]
ed Controparte_1
proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2
pagamento 034 2019 00309510 43 000 con la quale veniva richiesto il versamento della somma di €. 18.064,02 a titolo di rate non pagate afferenti il finanziamento agevolato ex d.l. 185/00.
A sostegno della domanda, dopo aver illustrato la natura del finanziamento ricevuto, relativo all'accesso alle agevolazioni per finanziare l'avvio di una ditta individuale nel settore del commercio al dettaglio di cd prodotti tipici locali, l'opponente chiedeva di accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato, dichiarando nullo o di annullare il ruolo e l'opposta cartella di pagamento.
A sostegno della richiesta l'opponente deduceva:
− La nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
− La nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti richiamati ovvero omessa motivazione, nonché per insufficiente indicazione di termini e modalità di presentazione dell'opposizione
− L'insussistenza del titolo esecutivo nonchè l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento, costituente l'atto presupposto;
− la prescrizione del diritto a riscuotere l'asserito credito vantato.
, costituitasi in giudizio, dopo aver ripercorso le fasi del finanziamento ed il mancato CP_1
pagamento delle successive rate del rimborso del credito, assumeva l'avvenuta notifica del titolo presupposto, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione del credito vantato e la completezza della motivazione, l'insussistenza delle irregolarità formali eccepite di cui contestava la decadenza dovendo l'opposizione agli atti esecutivi essere proposta entro il termine di giorni 20 dalla notifica dell'atto.
La causa, dichiarata la contumacia di e fissata l'udienza di Controparte_3
precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 sulla base degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
L'opposizione è incentrata sulla mancata notifica del titolo esecutivo presupposto, su vizi formali della cartella nonché sulla prescrizione della pretesa creditoria e risulta, sotto tutti i profili, infondata.
Preliminarmente il decidente rileva che l'eventuale mancata indicazione delle modalità e dei termini per proporre opposizione, dell'autorità cui rivolgersi non inficia la legittimità della cartella impugnata costituendo l' eventuale omissione causa legittima per la rimessione in termine per la proposizione dell'opposizione.
Anche il profilo del difetto di motivazione in relazione alla mancata allegazione degli atti richiamati appare privo di fondamento ove l'atto indicato risulta, comunque, essere entrato nella sfera di conoscenza dell'opponente per essergli stato notificato in precedenza.
Sotto tale ultimo profilo si impone l'analisi della corretta notifica dell'atto presupposto che consente di trattare congiuntamente anche gli ulteriori profili di censura che risultano connessi, relativi alla mancata notifica dell'atto presupposto ed alla prescrizione del credito.
A fronte della produzione documentale di , relativa agli avvisi di ricevimento della CP_1
notifica della ingiunzione di pagamento, che costituisce l'atto presupposto della cartella impugnata, l'opponente ha eccepito l'irregolarità della notifica non essendo stato consegnato l'avviso di ricevimento della spedizione della CAD che risulterebbe solo inserita nella cassetta della posta.
Al riguardo occorre rilevare che l'avviso di ricevimento della notifica dell'ingiunzione, effettuata a mezzo del servizio postale, reca l'indicazione della temporanea assenza del destinatario, dell'inserimento nella cassetta di posta e dell'invio della cd CAD in data
20.3.2019.
La “comunicazione di avvenuto deposito” risulta essere pervenuta nella sfera di conoscibilità
del destinatario, al suo indirizzo, il 22.3.2019 ed immessa in cassetta per temporanea assenza.
Il procedimento notificatorio deve ritenersi corretto e completo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale (Sez. L - , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020) secondo cui “in tema di
notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio
nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di
ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del
destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del
piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta
immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta
dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza,
consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della
raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di
fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante
dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla
legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione
del piego.”.
La prova dell'avvenuta notifica della ingiunzione che costituisce atto interruttivo della prescrizione, consente di ritenere infondata l'eccezione di prescrizione del credito vantato non essendo maturato, all'epoca di notifica della cartella di pagamento impugnata, il termine decennale di prescrizione decorrente dalla scadenza del piano di ammortamento del
31.12.2010.
In virtù del principio di soccombenza l'opponente deve essere condannato alla refusione,
in favore di controparte, delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_3
, rigettata ogni altra istanza eccezione deduzione, così provvede:
[...]
◼ Rigetta l'opposizione.
◼ Condanna parte opponente alla refusione, in favore della controparte costituita, delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%
Castrovillari, 26 novembre 2025
Il giudice Massimo Lento