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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/08/2025, n. 29490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29490 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA LU RA;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio, in ordine alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Giosuè Naso, il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29490 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/06/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il 21 ottobre 2024, in sede di giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Suprema Corte di cassazione, ha riformato la sentenza assolutoria del GUP del Tribunale di Cassino del 18 gennaio 2018, dichiarando LL NF colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis, co. 1, e 609 septies, co. 4, nn. 1 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies cod. pen. 1.1 La vicenda processuale origina dalla comunicazione trasmessa all’autorità giudiziaria dall’ente onlus Telefono AZ in data 9 giugno 2015, con cui venivano segnalati abusi sessuali perpetrati da un medico di base nei confronti di persona minore degli anni 18. La persona offesa, identificata in CH LI, riferiva tre distinti episodi di molestie sessuali ad opera dell’imputato LL NF, medico condotto nel comune di Cassino. Il primo episodio veniva collocato temporalmente nel pomeriggio del 24 ottobre 2014, allorché la minore, all’epoca sedicenne, si recava presso lo studio medico dell’imputato per ritirare prescrizioni farmaceutiche per conto della madre CH WO UL. Secondo il racconto della persona offesa, trovava le tapparelle dello studio abbassate e l’ambiente privo di pazienti, circostanza che la sorprendeva poiché riteneva di essere stata convocata durante l’orario ordinario di ricevimento. In tale contesto, l’imputato avrebbe tentato di avvicinarsi alla ragazza cercando di baciarla sulle labbra, condotta dalla quale questa riusciva a sottrarsi dandosi alla fuga. Il secondo episodio veniva riferito all’aprile 2015; la minore si trovava presso lo studio medico dell’imputato per svolgere attività di pulizia in sostituzione della persona abitualmente incaricata. Secondo la ricostruzione della persona offesa, mentre consumava un panino portatole dall’imputato, questi si avvicinava alle sue spalle, infilando una mano sotto la maglietta e toccandole il seno, provocando l’immediata reazione di sottrazione della ragazza. Il terzo episodio si sarebbe verificato nel maggio 2015, durante una giornata di svago organizzata presso l’abitazione al mare dell’imputato sita in località RN (erroneamente indicata dalla persona offesa come PE). Nel corso della giornata, mentre la madre della minore e la coniuge dell’imputato erano impegnate nelle attività domestiche successive al pranzo consumato all’aperto, CH LI si allontanava autonomamente per una passeggiata sulla battigia. L’imputato la raggiungeva con la sua autovettura, invitandola a salire con il pretesto della necessità di rientro anticipato a Cassino e, durante il tragitto, le 3 poneva una mano sulla coscia, fino a quando la ragazza lo invitava a fermare il veicolo, minacciando di scendere durante la marcia. 1.2 Il GUP del Tribunale di Cassino, con sentenza del 18 gennaio 2018, emessa all’esito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato da tutte le imputazioni con formula perché il fatto non sussiste. La decisione assolutoria si fondava su una valutazione complessiva delle risultanze probatorie che evidenziava significative incongruenze e contraddizioni nel racconto della persona offesa. Dal punto di vista dell’attendibilità intrinseca, il primo giudice rilevava molteplici contraddizioni nelle dichiarazioni di CH LI. In particolare, emergevano discrepanze temporali relative al primo episodio, con l’indicazione dell’orario delle 18:00 nella comunicazione al Telefono AZ a fronte delle ore 15:00-16:00 riportate nel verbale di sommarie informazioni testimoniali. Si riscontravano inoltre incongruenze circa i soggetti ai quali la teste avrebbe riferito i fatti, poiché inizialmente aveva dichiarato di aver parlato solo con la madre, mentre successivamente aveva menzionato anche la compagna di classe IL AN e il fidanzato De UC CE ES. Il giudice evidenziava altresì la tardiva emersione del terzo episodio, riferito per la prima volta nel corso delle sommarie informazioni del 13 ottobre 2015 e mai menzionato nel colloquio con l’operatrice del Telefono AZ. Infine, si registravano imprecisioni geografiche e temporali concernenti l’episodio verificatosi in occasione della gita al mare con l’indicazione di PE anziché RN come località della gita e la collocazione temporale nel mese di giugno anziché maggio. Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, venivano sottolineate le seguenti incongruenze. In primo luogo, risultava l’assenza nel software gestionale dello studio medico di prescrizioni a nome della madre CH WO UL per la data del 24 ottobre 2014. Le dichiarazioni dei pazienti CA EL e AC AN RI attestavano inoltre l’apertura regolare dello studio medico nel giorno e nell’orario indicati dalla persona offesa per il primo episodio, confermando la presenza di pazienti nella sala di attesa e delle tapparelle regolarmente alzate. Ulteriori elementi di contraddizione emergevano dalle dichiarazioni della madre CH WO UL, rese in sede di indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen., la quale escludeva di aver mai ricevuto confidenze dalla figlia sui presunti approcci sessuali e precisava che i rapporti tra la ragazza e il medico erano caratterizzati da normalità e rispetto. Infine, il testimone IG SE riferiva di essere stato presente durante il terzo episodio senza mai aver assistito a situazioni di intimità tra l’imputato e la minore, precisando che i due non erano mai rimasti soli. 4 Il GUP valorizzava inoltre il deterioramento dei rapporti tra la persona offesa e l’imputato conseguente all’intervento di quest’ultimo nell’accompagnare la madre a riprendere la ragazza dopo la fuga da casa per convivere con il fidanzato, episodio verificatosi nel giugno 2015 e temporalmente coincidente con la telefonata al Telefono AZ, ravvisando la possibilità di una denuncia con finalità ritorsive. 1.3 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino interponeva appello avverso la sentenza assolutoria, deducendo inadeguata valorizzazione delle risultanze probatorie e omessa o erronea valutazione di elementi favorevoli all’accusa. L’appello lamentava specificamente: l’omessa valutazione della relazione della psicologa che aveva assistito all’escussione della ragazza esprimendo un giudizio positivo di credibilità; la mancata considerazione delle dichiarazioni del fidanzato De UC CE ES che confermavano le confidenze ricevute dalla ragazza;
l’omessa valutazione delle dichiarazioni dell’amica AN IL che aveva ricevuto le confidenze dell’amica in lacrime;
l’omessa valutazione delle dichiarazioni dell’insegnante di psicologia LI DA che confermava di aver appreso sia delle attenzioni del medico sia delle difficoltà della ragazza nell’affrontare l’argomento con la madre. 1.4 La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2022, accoglieva l’appello del pubblico ministero, riformando la pronuncia di primo grado e condannando l’imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e riduzione per il rito abbreviato. La decisione si fondava sulla attendibilità della persona offesa, ritenendo non sussistenti le discrasie evidenziate dalla difesa e considerando il racconto della ragazza espressione di disagio profondo, determinato dalla difficoltà di relazionarsi con la madre su quanto accaduto. La Corte territoriale operava la rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., limitata all’escussione della sola persona offesa, senza procedere alla riassunzione delle fonti testimoniali controverse. I giudici di appello ritenevano superate le apparenti antinomie del racconto, considerando più attendibili le affermazioni della persona offesa che riviveva con partecipazione emotiva i fatti anche a distanza di anni. 1.5 Avverso la pronuncia di secondo grado, la difesa di LL NF proponeva ricorso per cassazione articolato sui seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riassunzione di tutte le prove ritenute decisive dal pubblico ministero;
violazione del principio della motivazione rafforzata, avendo la Corte di Appello limitato il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa ai soli elementi favorevoli all’accusa; vizio motivazionale per travisamento delle dichiarazioni della madre della ragazza, di IG SE e 5 di LI DA;
violazione di legge per mancata derubricazione in tentativo;
violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell’ipotesi di minore gravità ex art. 609 bis, comma 3, cod. pen. 1.6 La Suprema Corte di cassazione, con sentenza del 30 novembre 2023, accoglieva il ricorso e annullava la pronuncia di secondo grado con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale. I giudici di legittimità evidenziavano la duplice violazione del disposto dell’art. 603, co.
3-bis cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, e del principio della cosiddetta motivazione rafforzata. Riguardo alla prima violazione, la Terza Sezione di questa Corte ha osservato che il giudice di secondo grado aveva erroneamente circoscritto la rinnovazione istruttoria alla sola audizione della persona offesa, pur essendo tenuta a riassumere tutte le testimonianze che presentassero contraddizioni potenzialmente decisive per la ricostruzione dei fatti. Inoltre, ha chiarito che l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata non si pone in alternativa, bensì si cumula con quello di rinnovare le prove dichiarative ritenute decisive. Di conseguenza, quando una sentenza d’appello ribalta un’assoluzione di primo grado condannando l’imputato, deve necessariamente adottare sia una motivazione rafforzata sia la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, conformemente all’articolo 603, co.
3-bis, cod. proc. pen. I giudici di legittimità rilevavano inoltre specifiche criticità argomentative con riferimento ai singoli episodi contestati. Per il primo episodio del 24 ottobre 2014, la Corte territoriale non aveva chiarito adeguatamente perché nella relazione dell’operatrice del Telefono AZ la ragazza aveva fatto riferimento al ritiro di prescrizioni presso lo studio medico, mentre successivamente aveva parlato di medicine, né aveva fornito spiegazioni convincenti per liquidare come marginali le deposizioni dei pazienti che attestavano l’apertura regolare dello studio. Per il secondo episodio (il terzo in ordine di tempo), il racconto era stato ritenuto lineare nonostante le imprecisioni spazio-temporali; inoltre, non era stato considerato che il GUP aveva attribuito alla madre dichiarazioni di segno opposto, in linea con quanto riferito in sede di indagini difensive. Per il terzo episodio (il secondo in ordine di tempo), la Corte di appello aveva superato l’assoluta inconciliabilità delle dichiarazioni della ragazza con quelle del teste IG SE attraverso valutazioni meramente probabilistiche e congetturali. 1.7 Nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Roma è stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con audizione dei testimoni LE IL (operatrice Telefono AZ), AN IL (compagna di scuola), De UC CE ES (fidanzato della persona offesa), LI DA (insegnante), 6 CA EL e AC AN RI (pazienti dello studio medico), CH WO UL (madre della persona offesa) e della P.O. CH LI. All’esito dell’integrazione probatoria, la Corte ha nuovamente riformato la sentenza di primo grado e, affermando la responsabilità penale dell’imputato, ha elevato la pena ad anni due e mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, la difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione, articolato sui seguenti motivi: 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale, per violazione di legge. In particolare, si contesta la violazione dell’art. 627 bis del codice di procedura penale, dell’obbligo di motivazione rafforzata e del principio del ragionevole dubbio di cui all’art. 533 del codice di procedura penale. Si lamenta inoltre un vizio logico della motivazione, la sua insufficienza e il travisamento delle prove acquisite, tutti elementi che hanno condotto ad un’erronea affermazione della responsabilità penale del ricorrente per i fatti a lui contestati. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata difetta di quella forza persuasiva superiore, rispetto alla sentenza di primo grado, tale da fare venire meno ogni ragionevole dubbio;
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che è stato letteralmente ignorato dalla Corte territoriale. La censura articola una critica sistematica dell’apparato motivazionale sotto i seguenti profili. In ordine alla dedotta violazione del principio della motivazione rafforzata, si evidenzia che le argomentazioni del giudice di rinvio tradiscono il principio di legalità, e in particolare il principio del ragionevole dubbio. La difesa lamenta che, per la Corte territoriale, è sufficiente dire di più rispetto a quanto aveva detto sempre la Corte di appello di Roma ma nella precedente veste di giudice di secondo grado, senza preoccuparsi di ancorare quelle ulteriori considerazioni non solo a dati processuali certi, completi e quindi letti nella loro interezza, ma anche e soprattutto alla sentenza di annullamento di questa Corte. In ordine alla valutazione di credibilità soggettiva della persona offesa, il ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di rinvio secondo cui dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni rese dalla stessa emergerebbe l’attendibilità intrinseca del suo racconto, costante nel tempo con riferimento ai tratti salienti della narrazione. Il motivo evidenzia come il richiamato metro di valutazione generi perplessità, giacché non sarebbero state considerate tutte le circostanze di tempo e di spazio valorizzate dal giudice di primo grado. 7 Il ricorrente osserva che la valutazione di attendibilità di un teste, a maggior ragione se trattasi di unico teste oculare oltre che di persona offesa, deve necessariamente essere complessiva e non frazionata. Vengono espressamente denunciate incongruenze anche con riferimento alla condotta contestata nel primo episodio, ove la persona offesa, nel corso dell’audizione del 23 settembre 2021, descriveva un tentativo di palpeggiamento ("c’è stato un momento in cui lui ha cercato di darmi un bacio e di palparmi") mai riferito in precedenza. Il ricorrente richiama le molteplici contraddizioni evidenziate dal GUP. È altresì contestato il travisamento delle dichiarazioni testimoniali di riscontro. Riguardo alla testimone LI DA, si evidenzia che, quando la persona offesa parlava con la propria insegnante, le presunte molestie non si erano ancora verificate, limitandosi la ragazza a confidare di aver ricevuto attenzioni e ammiccamenti. La Corte territoriale avrebbe operato un plateale travisamento delle dichiarazioni rese da detta testimone o la parziale valutazione delle stesse, valorizzando solo le parti apparentemente favorevoli alla prospettazione accusatoria. Quanto al teste De UC CE ES, si lamenta che l’operato della Corte territoriale sia caratterizzato dal ricorso a domande suggestive e a frequenti contestazioni, trascurando che il testimone aveva manifestato imprecisioni nei ricordi. Particolarmente significativo è il fatto che il testimone, interrogato sulle sensazioni che aveva la fidanzata quando raccontava i fatti, abbia riferito che ella glieli narrava con normalità, senza apparire particolarmente turbata. In relazione alla testimonianza di AN IL, si denuncia l’illegittima valorizzazione delle precedenti sommarie informazioni a fronte della pervicace insistenza nel non ricordare manifestata all’udienza dibattimentale, dove la testimone si trincerava ripetutamente dietro affermazioni di amnesia nonostante le sollecitazioni del Collegio. Vengono poi puntualizzate alcune criticità concernenti specificamente i singoli episodi. In relazione al primo, si contesta la soluzione meramente probabilistica adottata dalla Corte di appello per superare l’assenza di prescrizioni nel database e le dichiarazioni dei testimoni CA e AC. Il ricorrente denuncia l’illogicità di una valutazione che dubita della precisione della data indicata dalla persona offesa e considera irrilevanti le contraddizioni temporali emerse. Con riferimento al secondo episodio in ordine di tempo, il ricorrente si duole del "ribaltamento" della valutazione del primo giudice che sarebbe avvenuto senza alcun elemento nuovo, trattandosi di diversa interpretazione di un dato certo, evidenziando che il teste IG non aveva sentito alcuna lamentela o 8 opposizione da parte della persona offesa, né l’aveva vista andare via subito come da lei riferito. Con riferimento al terzo episodio in ordine temporale, si denuncia la natura apodittica e congetturale della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ipotizza una complessa sequenza temporale senza alcun riscontro testimoniale diretto, ignorando che la madre non aveva mai riferito che la figlia fosse tornata dalla passeggiata in macchina insieme al ricorrente. 2.2 Il secondo motivo è diretto a censurare la nullità della sentenza ex art. 606, co.1, lett.b) cod. proc. pen., per violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 56 e 609 bis cod. pen., per avere la sentenza impugnata ritenuto che i fatti in contestazione fossero tutti consumati, anziché riconducibili sotto il paradigma normativo della fattispecie tentata. Il motivo sottolinea che la stessa testimone ha fatto riferimento, per ogni episodio, a meri tentativi posti in essere dal ricorrente mai andati a buon fine, o comunque a condotte improvvise e repentine che non consentono di ritenere consumate le condotte in contestazione. Il ricorrente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima». Il motivo denuncia, inoltre, la carenza di motivazione della sentenza impugnata su tale aspetto, non avendo la Corte dedicato alcuna considerazione alla questione che era stata sollevata nel precedente gravame. 2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, vizio logico e carenza di motivazione nonché travisamento della prova, con particolare riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 bis cod. pen. Il ricorrente contesta le argomentazioni della Corte territoriale per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dei casi di minore gravità. Viene fermamente contestato l’argomento relativo alla reiterazione di atti sessuali commessi in danno di una persona minore in un arco temporale apprezzabile, evidenziando che tale circostanza non comporterebbe alcuna preclusione normativa al riconoscimento dell’attenuante, considerato che si tratta comunque di un periodo limitato a soli sei mesi. Il ricorrente osserva che la persona offesa, in modo inverosimile, si sarebbe recata per ben tre volte dal proprio presunto aggressore e che, durante il primo episodio, inspiegabilmente si trovava seduta nel lettino da visita del medico. 9 Viene inoltre criticata la valorizzazione della condizione di debolezza psicologica della ragazza ritenuta insita nell’età, rilevando che è la stessa psicologa presente nel corso della prima audizione della persona offesa ad aver affermato che la medesima mostrava una maturità superiore all’età anagrafica. Quanto alla situazione di ristrettezza economica, il ricorrente osserva che la madre della persona offesa non ha fornito alcun riscontro concreto su tale aspetto. Infine, si censura la ritenuta insidiosità della condotta del LL, ravvisata nel creare occasioni favorevoli agli abusi, evidenziando che, a ben vedere, non sono state create dal ricorrente, visto che con riferimento al primo episodio è la madre della persona offesa che chiede alla figlia di recarsi presso lo studio medico del ricorrente, così come per il secondo episodio. Per il terzo episodio, è la persona offesa che prima decide di fare una passeggiata in spiaggia e poi decide autonomamente di salire nell’autovettura del prevenuto. 2.4 Il quarto motivo afferisce alla nullità della sentenza per violazione di legge, in ordine alla determinazione della pena con particolare riferimento al divieto di reformatio in peius. Il ricorrente denuncia che la pena inflitta all’esito del giudizio di rinvio (anni due e mesi otto di reclusione) risulta illegittima per violazione del suddetto divieto, essendo superiore a quella applicata dalla precedente sentenza di appello (anni due e mesi sei di reclusione). Si evidenzia che, con riferimento alla corrispondente statuizione della sentenza poi annullata da questa Corte non v’è stata impugnazione da parte dell’organo requirente, con conseguente cristallizzazione del quantum di pena. La violazione del divieto di reformatio in peius risulterebbe pertanto manifesta e comporterebbe l’annullamento della sentenza "senza rinvio ovvero con rinvio al giudice del merito". 3. Nel corso della discussione orale, il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio, in ordine alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio. 4. Il difensore del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di affrontare l’esame specifico dei motivi di ricorso, è necessario richiamare i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità relativi alla 10 valutazione probatoria nei reati di natura sessuale, alla luce delle peculiarità che caratterizzano questa tipologia di illeciti. A seguito della riforma introdotta dalla L. n. 66 del 1996, la giurisprudenza di questa Corte ha sviluppato un indirizzo interpretativo consolidato e uniforme, che ha considerato la peculiarità dei reati di cui agli artt. 609 bis e ss. cod. pen. e i segnali normativi volti a valutare con doverosa attenzione la condizione della vittima degli abusi sessuali. Si è tenuto conto che gli studi psicologici in materia hanno da tempo evidenziato la condizione particolare della vittima di quel tipo di abusi, spesso assalita da "sensi di colpa" e da timori di varia natura, sì da rendere difficile la stessa invocazione di aiuto nell’immediato della violenza subita ovvero la stessa denuncia. Tutto ciò è stato, via via, considerato ed apprezzato anche dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, a testimonianza di una rinnovata attenzione verso fenomeni spesso caratterizzati da una violenza subdola e meno appariscente che semplicemente specula sulle debolezze e sui bisogni altrui. Al riguardo, si è affermato che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232018). Nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661). Le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, quindi, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni;
proprio in tema di reati sessuali, infatti, «l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, 11 dall’esterno, all’una o all’altra tesi» (Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L., Rv. 249136; in motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, possono tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti). In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Il giudizio di attendibilità del teste, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, non sia incorso in manifeste contraddizioni e non abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, 05/10/2006, Agnelli, Rv. 235578). I suesposti principi giurisprudenziali appaiono particolarmente rilevanti ai fini della disamina delle deduzioni difensive del caso in esame, che denotano una diffusa tendenza verso l’apprezzamento di merito, prospettando letture alternative dei fatti che, pur astrattamente possibili, non possono certo essere oggetto del vaglio demandato dalla legge a questa Corte di legittimità. Infatti, è opportuno ribadire che, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, rimane fermo il divieto per la Cassazione di una diversa - anche se plausibile - valutazione delle prove. D’altro canto, la persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l’attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un’adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Il giudizio di questa Corte va conseguentemente circoscritto non alla verosimiglianza delle ricostruzioni fattuali (talvolta addirittura ipotetiche) sviluppate dal ricorrente, bensì, alla resistenza logica degli argomenti utilizzati 12 nella sentenza impugnata, per affermare la credibilità della vittima dell’abuso denunciato. Nel sindacato sui vizi della motivazione, infatti, il giudice di legittimità non ha il compito di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789). Di contro, solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all’interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. La mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali non costituisce vizio che comporti controllo di legittimità (Sez. 5, n. 7569 dell’11/06/1999, Jovino, Rv. 213638). Resta perciò esclusa la possibilità di sindacare le scelte operate dal giudice sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (Sez. 3, n. 40542 del 06/11/2007, Marrazzo, Rv. 238016). 2. Tanto premesso, occorre osservare che il primo motivo di ricorso, versato sulla violazione del principio della motivazione rafforzata e del ragionevole dubbio, è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguatamente rafforzata che soddisfa pienamente i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata non si limita a una mera rivisitazione del materiale probatorio, ma si sviluppa in un percorso argomentativo che confuta specificamente le ragioni della decisione assolutoria di primo grado, fornendo quella forza persuasiva superiore richiesta dalla consolidata giurisprudenza. 13 La giurisprudenza ha chiarito che in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n.51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente soddisfatto tali requisiti attraverso: l’analisi dettagliata delle risultanze della rinnovazione istruttoria;
la confutazione puntuale delle argomentazioni del primo giudice;
la valorizzazione degli elementi di riscontro estrinseco emersi dalle dichiarazioni testimoniali;
l’inquadramento del caso nel più ampio contesto familiare e sociale della persona offesa. La distinzione operata dalla Corte tra contenuti centrali ed elementi non essenziali del racconto non configura alcuna violazione metodologica, ma costituisce legittima tecnica argomentativa volta a distinguere il nucleo centrale della narrazione dalle circostanze accessorie, secondo un approccio consolidato nella prassi giurisprudenziale. In dettaglio, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato che le imprecisioni del racconto evidenziate dal primo giudice si riferiscono a circostanze di fatto non essenziali rispetto al nucleo del racconto fissato indelebilmente nella memoria della ragazza per l’intenso impatto emotivo. Vengono illustrate in sentenza le circostanze a sostegno della credibilità intrinseca della persona offesa. Viene evidenziato che, nella deposizione resa dinanzi al Collegio in data 9.9.2024, CH LI ha ripetuto il racconto degli episodi di molestia in maniera coerente con le precedenti dichiarazioni, con esposizione chiara e dettagliata, con partecipazione emotiva, ma senza enfasi o ricerca di consenso. La narrazione - si legge in sentenza - esprime sincera sofferenza per gli abusi subiti, ancora vivida nonostante il tempo trascorso, pur senza evidenziare un atteggiamento rancoroso o vendicativo. La teste ha spiegato i motivi che l’hanno indotta a rivolgersi al Telefono AZ per sfogarsi rispetto a una situazione che non sapeva gestire, non sentendosi protetta dalla madre per la situazione difficile di dipendenza economica dalla famiglia del medico. È stato evidenziato che la ragazza percepiva, dal modo di esprimersi della madre, che una figura professionale di prestigio come il medico non poteva rendersi protagonista di tali comportamenti o comunque causare sofferenza. Pertanto, non aveva trovato il coraggio di confidarsi con lei. 14 CH LI, inoltre, non aveva consapevolezza del fatto che dalla segnalazione al Telefono AZ sarebbe scaturito un procedimento penale, di cui ha avuto conoscenza solo con l’audizione nel primo giudizio dinanzi alla Corte di Appello in data 23.9.2021 e ciò dimostra ulteriormente come la telefonata non fosse finalizzata a denunciare il medico, del quale la ragazza non aveva neppure fatto il nome. Sempre secondo la Corte distrettuale, la credibilità intrinseca di CH LI emerge anche dalla relazione della dott.ssa Pagliarosi Cristina, psicologa della Polizia di Stato che ha assistito all’audizione in data 13.10.2015, la quale ha evidenziato come CH LI presentasse un buon livello di resistenza all’influenza dell’intervistatore e alla suggestionabilità, dimostrato dal fatto che la ragazza era in grado di contraddire se venivano «introdotte informazioni difformi dai dati di realtà, dandosi il potere di chiarire e contraddire l’intervistatore» a riscontro di un elevato tasso di autodeterminazione. Inoltre, la ragazza mostrava una maturità superiore all’età anagrafica (sapendosi orientare nelle scelte affermando la sua personalità) e la capacità di produrre una risposta emotivo- affettiva congrua rispetto alle situazioni vissute, elementi tutti convergenti per una valutazione positiva in ordine alla credibilità della dichiarante. Inoltre, se è vero che valutazione di attendibilità di un teste deve necessariamente essere complessiva, ciò non esclude la possibilità di distinguere tra elementi centrali e marginali di una narrazione, purché tale distinzione sia sorretta da adeguata motivazione, come avvenuto nel caso di specie. La Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua quando ha inquadrato il caso nel contesto familiare caratterizzato da difficoltà economiche e dalla dipendenza lavorativa della madre dalla famiglia dell’imputato. All’epoca del primo episodio (ottobre 2014) CH LI aveva sedici anni, viveva con la madre in Italia dal 2003 proveniente da uno Stato estero, in una situazione di difficoltà economica potendo contare solo sulla retribuzione (circa €.400,00) che la madre percepiva quale dipendente della tabaccheria gestita da LL AO, figlia dell’imputato, posta di fronte all’abitazione delle CH. Il contesto familiare è stato ritenuto fondamentale per comprendere le ragioni per cui la ragazza non si era rivolta subito alla madre per segnalare gli abusi subiti da parte del dottor LL il quale, oltre ai tre episodi contestati nell’imputazione, cercava di indurla ad acconsentire alle sue richieste di tipo sessuale offrendo quale ricompensa regalie e dicendole che altre ragazze della sua età avevano accettato analoghe richieste ottenendone vantaggi patrimoniali e per questo erano più "furbe" di lei. 2.1. In ordine alle conferme estrinseche al racconto della persona offesa, è stato evidenziato che lo stato di turbamento della CH era stato notato 15 dall’insegnante LI DA nel corso dell’anno scolastico 2014/2015. La professoressa notava che LI appariva distratta e mentalmente assente e le chiedeva se volesse parlarle. La ragazza si confidava, senza tuttavia raccontare specifici episodi, rappresentando una situazione problematica con il fidanzato e attenzioni particolari da parte di una persona adulta, individuata nel medico di base da cui non voleva andare a farsi visitare pur accusando malesseri fisici. La LI le chiedeva se ne avesse parlato con la madre, ma la ragazza le diceva che non lo aveva fatto perché la donna lavorava alle dipendenze del medico e non voleva metterla in difficoltà. Sviluppando una argomentazione congrua e non certo illogica, la Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni della professoressa LI molto importanti ai fini della valutazione sulla credibilità di CH LI, perché si collocano in un periodo di tempo anteriore alla telefonata al Telefono AZ, dimostrando che, già all’epoca della confidenza, la ragazza aveva rappresentato una situazione di difficoltà e grave disagio nei rapporti col medico di base. Nessun profilo di illogicità è ravvisabile, inoltre, nell’aver ritenuto che le dichiarazioni della LI, secondo la quale “la cosa [era] scemata da sola” dovessero essere riferite al periodo successivo agli episodi contestati, quando la persona offesa aveva trovato nel fidanzato un diverso supporto emotivo. Alla luce di ciò la sentenza impugnata ha escluso l’asserito movente calunnioso, ricavato dal fatto che i rapporti tra la ragazza e il dott. LL si sarebbero deteriorati in seguito all’intervento del medico, che aveva accompagnato la madre a riportare a casa la ragazza, fuggita a Ceprano dal fidanzato De UC CE ES. Ha rilevato, infatti, che questo episodio, al quale la difesa e il Giudice di primo grado hanno ricondotto la decisione di chiamare il Telefono AZ, è successivo alle confidenze ricevute dall’insegnante e che, quando tali confidenze furono raccolte, la giovane non aveva alcuna ragione di ostilità nei confronti del dott. LL. Altro elemento di conferma è stato individuato nelle dichiarazioni della compagna di scuola AN IL. È ben evidenziato in sentenza che la sofferenza derivata dalla situazione induceva CH LI a confidarsi con la AN che ne riferiva nelle s.i.t. del 28.10.2015, in cui dichiarava che l’amica, in lacrime, le raccontava che il suo medico di base, durante una visita, cercava di toccarla nelle parti intime, lei si svincolava e fuggiva. Il fatto l’aveva turbata moltissimo ed anche quando lo raccontava l’amica era sconvolta e amareggiata. All’udienza del 15.10.2024 dinanzi alla Corte, AN IL non ha confermato le dichiarazioni rese alla Polizia e le confidenze ricevute dalla compagna di classe, ma ha dichiarato di non ricordare il fatto storico dell’audizione. 16 Il non ricordo, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del Presidente, dei giudici a latere e del Pubblico Ministero, pur trattandosi di argomenti ed eventi certamente non di ordinario accadimento, non è ostativo alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dalla AN alla polizia giudiziaria e riportate nel verbale di s.i.t., acquisito agli atti in ragione del rito abbreviato prescelto. La sentenza impugnata ha valorizzato nello stesso senso le dichiarazioni di De UC CE ES, fidanzato della ragazza e, ancora una volta, le valutazioni compiute sono scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, non censurabili in questa sede. All’udienza dell’8.7.2024, con il ricorso alle contestazioni, De UC CE ES ha confermato con assoluta certezza le dichiarazioni rese alla P.G. in data 16.11.2015, in cui riferiva in maniera dettagliata gli episodi raccontati dalla fidanzata CH LI. Il teste ha altresì confermato che, per un certo periodo, la ragazza aveva reazioni sproporzionate se qualcuno si avvicinava a lei all’improvviso, soprattutto venendo dalle spalle, in particolare scattava e manifestava timore. La circostanza che il testimone non ricordasse inizialmente di aver reso precedenti sommarie informazioni non inficia la possibilità di valorizzare il contenuto delle stesse una volta confermate attraverso le contestazioni previste dall’art. 500 cod. proc. pen. La censura relativa alla violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. si rivela parimenti infondata. La Corte territoriale ha fornito una spiegazione congrua e completa delle ragioni per le quali ha valutato attendibile la persona offesa escludendo che le sue dichiarazioni fossero animate da finalità ritorsive. È stata valorizzata in tal senso anche la testimonianza resa dalla madre in sede di rinnovazione dell’esame dibattimentale, quando la donna ha riferito che la minore aveva rifiutato di farsi visitare dal LL per una infezione vaginale dicendo che era un “porco”; espressione che i giudici del rinvio, non illogicamente, hanno ritenuto significativa con riferimento ad approcci a sfondo sessuale. 2.2. La motivazione fornita dalla Corte territoriale è completa e puntuale con riferimento a ciascuno degli episodi oggetto di imputazione Quanto al primo episodio, verificatosi in un pomeriggio dell’ottobre 2014 nello studio del dott.LL dove CH LI si era recata per conto della madre a ritirare delle medicine, la Corte di appello ha evidenziato che il racconto della ragazza è stato costante nel tempo sia con riferimento alla modalità dell’approccio di natura sessuale (avendo sempre riferito che il medico le si avvicinava tentando di baciarla sulla bocca, ma lei si ritraeva e riusciva a fuggire), sia con riferimento 17 alle circostanze di tempo e di luogo (nello studio vuoto e con le tapparelle abbassate, di pomeriggio). Si è osservato che la data del fatto non può ritenersi stabilita con certezza nel 24 ottobre 2014 perché questa data è stata indicata da CH LI solo nell’audizione del 13.10.2015, a distanza di un anno dai fatti, mentre nelle altre audizioni la ragazza ha sempre fatto riferimento a un giorno di ottobre 2014. La Corte di merito ha ritenuto peraltro che, se anche la data del fatto fosse quella del 24 ottobre, ugualmente le contraddizioni rilevate dal primo giudice non sarebbero idonee a minare la credibilità del racconto di CH LI. Quanto all’orario, sebbene nella relazione dell’operatore del Telefono AZ sia riportato l’appuntamento presso lo studio medico alle ore 18,00, e benché la ragazza abbia poi collocato l’episodio intorno alle “tre/quattro del pomeriggio” , la Corte di appello ha sottolineato che l’elemento di fatto costantemente riferito dalla persona offesa nelle audizioni – che connota specificamente il ricordo perché definisce il contesto in cui si è svolta l’azione – è la circostanza che le tapparelle dello studio fossero abbassate e non vi fossero persone presenti nella sala di attesa. Da queste circostanze, infatti, la ragazza aveva desunto che lo studio fosse chiuso e ne era rimasta sorpresa, perché riteneva di essere stata invitata a passare in orario di visita. Con motivazione tutt’altro che illogica, la sentenza impugnata osserva che il disagio determinato dalle “tapparelle abbassate" e dall’assenza di pazienti è rimasto fissato nella memoria della CH indissolubilmente al ricordo del tentativo del bacio, così da essere connotato da particolare credibilità ed essere idoneo dimostrare che, se anche il fatto si fosse verificato esattamente il 24 ottobre, non sarebbe avvenuto comunque in orario di visita. Né la differenza di poche ore nell’indicazione dell’orario nella narrazione di una ragazza di diciassette anni ad un anno di distanza dal fatto può ritenersi elemento decisivo per fondare un giudizio di inattendibilità. In ordine allo scopo dell’appuntamento, per ritirare prescrizioni - come riportato nella relazione del Telefono AZ - o medicine - come in seguito costantemente riferito dalla ragazza - viene sottolineato che la teste LE IL, operatrice della onlus Telefono AZ e firmataria della relazione, all’udienza dell’8.7.2024 ha precisato che quanto riportato nella relazione non è una trascrizione puntuale della telefonata, ma è un riportato degli elementi salienti, aggiungendo che all’epoca non si procedeva alla registrazione delle chiamate. Non è illogico aver ritenuto che la non integrale corrispondenza tra quanto riportato in una relazione che non costituisce trascrizione integrale del contenuto di una telefonata e quanto poi riferito dall’autrice di quella telefonata nelle dichiarazioni rese alla PG e in dibattimento, non comporti una valutazione di 18 inattendibilità delle dichiarazioni successive tanto più che nelle stesse è costante il riferimento al ritiro di medicinali. La sentenza impugnata ha sottolineato a tal fine che la circostanza non era certamente saliente nell’ottica dell’operatore che ha raccolto lo sfogo della persona offesa, con la conseguenza che l’annotazione non ha carattere decisivo al fine di fondare l’inattendibilità del racconto di CH LI. Con riferimento al secondo episodio in ordine di tempo, avvenuto nello studio del dott. LL nell’aprile 2015 dove CH LI stava eseguendo le pulizie per sostituire la persona che usualmente vi si dedicava, va subito osservato che non è stato possibile disporre la rinnovazione dell’audizione del teste IG SE deceduto nelle more del processo. È stato efficacemente affermato dalla Corte territoriale che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni di IG SE non solo non contraddicono quelle della persona offesa, ma ne costituiscono conferma, risultando provata la presenza di CH LI nello studio del dott. LL per svolgere le pulizie e la circostanza che l’imputato le portò un panino. Invero, il teste IG aveva riferito che al dott. LL (suo medico curante) lo legava un rapporto pluriannuale di amicizia. Raccontava di aver incontrato il dott. LL nell’aprile 2015 trovandolo debilitato per problemi di salute e di averlo accompagnato presso il suo studio per ricevere da lui alcune medicine delle quali aveva bisogno e che non aveva potuto acquistare in farmacia, avendola trovata chiusa. Prima di arrivare allo studio, LL aveva acquistato un panino da portare ad una ragazza che si stava occupando delle pulizie nello studio . Giunti allo studio medico, il teste rimaneva sull’uscio della porta perché il pavimento era bagnato e da quella posizione aveva modo di intravedere di spalle la ragazza (che poi apprendeva essere CH LI) per un solo istante. Il medico entrava solo per pochi minuti. Secondo quanto riferito dalla persona offesa, l’approccio di natura sessuale durante il quale LL, arrivando dalle spalle, le infilava una mano nella maglietta e le toccava il seno, era avvenuto mentre mangiava il panino nello studio, luogo in cui IG vedeva, non visto, la ragazza entrare. Dalla posizione in cui si trovava, tuttavia, IG non poteva vedere compiutamente quello che accadeva all’interno dello studio medico. Confrontando le dichiarazioni rese da IG e dalla persona offesa, il Collegio di merito ha ritenuto che il tempo in cui LL si era trattenuto con la ragazza (alcuni minuti) fosse ampiamente sufficiente per compiere il gesto descritto dalla stessa e ha valutato che il verificarsi dell’episodio fosse confermato dalla circostanza, pure riferita dall’IG, che durante l’accesso LL non prese le medicine di cui lui aveva bisogno, ma gli disse che sarebbero dovuti 19 tornare più tardi e spiegò che non voleva intralciare i lavori di pulizia, (in realtà sospesi perché la ragazza stava mangiando il panino che il medico le aveva portato). Secondo la sentenza impugnata – e l’argomentazione sviluppata non presenta alcun profilo di contraddittorietà o illogicità – il repentino allontanamento è ben più compatibile con la reazione della ragazza al gesto contestato nell’imputazione che con l’esigenza di non intralciare lavori di pulizia momentaneamente sospesi. Il racconto della CH, inoltre, ne risulta confermato quanto al fatto che, un pomeriggio, mentre stava pulendo lo studio, il dott. LL le aveva portato un panino. Passando ad esaminare il terzo episodio verificatosi presso la casa al mare, ultimo in ordine cronologico, è stato ben spiegato nella sentenza qui esaminata che non influisce sulla attendibilità del racconto la circostanza di aver indicato PE invece di RN (o Scauri, frazione di RN, come riferito da CH WO UL) da parte di una ragazza straniera di diciassette anni che seguiva di controvoglia la madre nella gita domenicale e non aveva motivo per appuntare l’attenzione sul luogo in cui si stavano recando, di cui ricordava che si trattava di una località sul mare. Infatti, come rilevato nella sentenza impugnata, il dato storico della gita nella casa del mare del dott. LL non è controverso, avendone riferito la madre CH WO UL, descrivendo anche lo svolgimento della giornata. La Corte territoriale ha ben spiegato che, in esito alla nuova audizione della teste CH WO UL in dibattimento, è venuta meno la presunta incompatibilità tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della madre. In sede di rinnovazione istruttoria, all’udienza del 15.7.2024, CH WO UL riferiva che effettivamente LI, dopo pranzo, era andata a fare una passeggiata, confermando così quanto dichiarato dalla figlia . Incalzata a precisare se il dott. LL era rimasto sempre a casa, la teste dapprima ha risposto di sì, poi ha aggiunto che aveva aiutato la moglie di LL a sparecchiare, portare i piatti in cucina e rigovernare e che si era intrattenuta a chiacchierare con la moglie del medico, una chiacchierata "tra donne" alla quale non partecipavano né la figlia LI, che era andata a fare una passeggiata, né il dott. LL. La teste ha riferito di non sapere dove fosse stato il dott. LL e di averlo quindi perso di vista. Era perciò evidente che, mentre CH WO UL era impegnata insieme alla moglie del dott. LL a sparecchiare e poi lavare i piatti e sistemare la cucina attardandosi anche a chiacchierare con l’amica e la figlia CH LI era andata a fare una passeggiata al mare, LL NF aveva avuto il tempo per raggiungere la ragazza sulla spiaggia, invitarla a salire 20 in macchina, adducendo il pretesto che dovevano ripartire per tornare a Cassino e ivi porre in essere la condotta contestata nell’imputazione. La teste, non ha smentito, dunque, il racconto della ragazza che ha riferito di aver intimato al dottore di fermare l’auto, minacciando di scendere durante la corsa, e di essere tornata a casa da sola, senza che la madre l’avesse vista in macchina con l’imputato. Per quanto esposto, le censure del ricorrente si risolvono in una critica delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito attraverso un ragionamento logico e coerente, e non già in una dimostrazione dell’inadeguatezza motivazionale della decisione, sicché il primo motivo deve essere respinto. 3. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 56 e 609 bis cod. pen. per avere la sentenza impugnata ritenuto consumati tutti gli episodi contestati, deve essere dichiarato fondato con riferimento al primo episodio. Il ricorrente denuncia che la Corte territoriale ha ritenuto consumati tutti gli episodi contestati, attraverso il travisamento della prova in atti. Sostiene, infatti, che la stessa persona offesa avrebbe fatto riferimento, per ogni episodio, a meri tentativi posti in essere dal ricorrente mai andati a buon fine, o comunque a condotte improvvise e repentine, inidonee a configurare la consumazione delle condotte contestate. Il ricorrente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima (Sez. 6, n.10626 del 16/02/2022, Rv. 283003). In effetti, sia pur limitatamente al primo episodio, la condotta dell’imputato risulta essersi limitata al tentativo di un bacio ("ha cercato di darmi un bacio") dal quale la giovane è riuscita a sottrarsi dandosi alla fuga, senza che si verificasse alcun contatto fisico. Nel corso dell’audizione del 23 settembre 2021 la persona offesa riferiva di un tentativo di palpeggiamento ("c’è stato un momento in cui lui ha cercato di darmi un bacio e di palparmi") mai riferito in precedenza e non confermato nel corso dell’audizione durante il giudizio di rinvio, circostanza che conferma la natura meramente tentata della condotta. La Corte territoriale ha omesso di fornire specifica motivazione su questo profilo, nonostante la questione fosse stata già sollevata nel precedente gravame. 21 Ciò impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla qualificazione giuridica di questo fatto. Risulta invece infondata la censura relativa alla qualificazione giuridica degli ulteriori episodi, per i quali è stata correttamente configurata la forma del reato consumato. Le condotte accertate - consistenti nel palpeggiamento del seno e nell’introduzione della mano tra le cosce della vittima - evidenziano infatti una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della persona offesa. L’agente, raggiungendo con le proprie mani le parti intime della vittima, ha portato a compimento l’inequivocabile volontà di compiere atti di natura sessuale, realizzando così compiutamente l’offesa tipica del reato. 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 609 bis, comma 3, cod. pen., deve essere dichiarato infondato. La Corte territoriale ha escluso l’applicazione di tale circostanza, fornendo una motivazione articolata e aderente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Invero, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6713 del 26/01/2021, G., Rv. 281096; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S., Rv. 275693; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821), dovendosi per contro escludere che la sola tipologia dell’atto possa essere sufficiente per ravvisare tale attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501). L’ipotesi di minore gravità deve basarsi sull’effettiva lesività del bene protetto e, dunque, sulla compressione della libertà sessuale della vittima. La circostanza attenuante deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell’azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale della parte offesa sia stata compressa in maniera non grave ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive e a tutti gli elementi menzionati dall’art. 133, comma primo, cod. pen., mentre non possono venire in rilevo gli ulteriori elementi di cui all’art. 133, comma secondo, cod. pen., utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n.14560 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 272584). 22 Nel caso in esame, la Corte territoriale ha identificato una pluralità di elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante. Ha evidenziato la reiterazione degli atti sessuali commessi in danno di una persona minore (sedici anni all’epoca del primo episodio, diciassette negli altri due) in un arco di tempo apprezzabile (da ottobre 2014 a maggio 2015), approfittando della condizione di debolezza psicologica della ragazza. L’argomentazione del ricorrente, incentrata sull’assenza di preclusioni normative e sulla brevità del periodo (sei mesi) cui si riferiscono le condotte contestate, è priva di pregio. La reiterazione temporale, anche in un arco di tempo relativamente contenuto, costituisce indice di particolare gravità quando si accompagni ad altri elementi sintomatici dell’abuso della condizione di vulnerabilità della vittima. Peraltro, l’osservazione del ricorrente, incentrata sul fatto che la persona offesa sia tornata per tre volte dal proprio aggressore e che durante il primo episodio si trovasse inspiegabilmente seduta nel lettino da visita, denota una visione distorta della dinamica dell’abuso, che non tiene conto delle peculiari condizioni psicologiche della vittima. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia quando ha valorizzato la minore età della ragazza e la condizione di ristrettezza economica del suo nucleo familiare, ben nota all’imputato. Ha sottolineato in proposito che – come accertato in giudizio –la madre della persona offesa lavorava alle dipendenze della tabaccheria gestita dalla figlia dell’imputato e percepiva soltanto 400 euro mensili che costituivano l’unico sostentamento del nucleo familiare. Ha osservato, inoltre, che la valutazione della psicologa sulla maturità della minore non può escludere la sua particolare vulnerabilità, determinata sia dall’età che dalle precarie condizioni economiche familiari. Nella sentenza impugnata è stato evidenziato anche il carattere insidioso della condotta dell’imputato, che sistematicamente creava occasioni per rimanere solo con la ragazza. L’uomo invitava la minore nel proprio studio in orari di chiusura al pubblico, si recava presso l’ambulatorio con il pretesto di offrirle un panino quando sapeva che la giovane vi si trovava per le pulizie, oppure la raggiungeva durante la passeggiata solitaria al mare, approfittando dell’assenza della moglie e della madre della vittima per assicurarsi ulteriori momenti di isolamento Il ricorrente contesta la ritenuta insidiosità della condotta del LL, deducendo che, a ben vedere, le occasioni favorevoli agli approcci non sono state create dal ricorrente, visto che con riferimento al primo episodio era stata la madre della persona offesa a chiedere alla figlia di andare presso lo studio medico del ricorrente, così come per il secondo episodio;
per il terzo episodio, la stessa 23 persona offesa aveva deciso autonomamente di fare una passeggiata in spiaggia e poi di salire nell’autovettura del prevenuto. L’obiezione, tuttavia, non è fondata. L’insidiosità della condotta è stata logicamente ravvisata, non tanto nella creazione delle circostanze favorevoli agli approcci, ma nell’abile sfruttamento di contingenze concrete. Nel primo episodio, l’imputato ha approfittato della richiesta della madre per ricevere la ragazza in orario di chiusura dello studio;
nel secondo episodio, ha utilizzato il pretesto del panino per avvicinarsi alla ragazza mentre era intenta alle pulizie;
nel terzo, ha sfruttato l’allontanamento della giovane per raggiungerla con l’auto. Particolare gravità è stata attribuita alla circostanza, emersa dalle dichiarazioni della persona offesa, che l’imputato cercava di circuire la minore, dicendole che le ragazze che frequentavano la sua scuola si facevano “comprare”, accettando gli approcci sessuali e che lei era stupida a non farlo. Non illogicamente, tale elemento è stato ritenuto dimostrativo di una strategia manipolatoria volta a sfruttare le condizioni di disagio economico della famiglia per indurre la minore ad accettare gli approcci sessuali. In sintesi, il complessivo carattere di gravità delle condotte tenute dal ricorrente è congruamente e non illogicamente motivato con argomentazioni aderenti ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. La valutazione in questione, essendo di natura discrezionale e sottratta al sindacato di legittimità, compete esclusivamente al giudice di merito, cui spetta determinare il grado di compressione del bene giuridico e operare la comparazione tra gli elementi negativi e positivi, con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche e al danno anche psichico arrecato alla persona offesa. D’altro canto, la ricostruzione della vicenda da parte del ricorrente rappresenta principalmente l’espressione di una prospettazione alternativa dei fatti, ciò che vale a collocare tale doglianza al di fuori dell’ambito del giudizio di legittimità. 5. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen., è fondato L’esame degli atti rivela che la precedente sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 dicembre 2022 aveva inflitto all’imputato la pena di anni due e mesi sei di reclusione, determinata partendo da una pena base di anni cinque di reclusione, riducendola per le circostanze attenuanti generiche prevalenti e operando la riduzione per il rito abbreviato. La sentenza impugnata ha invece applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione, così determinata: pena base di anni cinque di reclusione per il più grave 24 episodio (corrispondente al minimo edittale), ridotta per le circostanze attenuanti generiche prevalenti ad anni tre e mesi quattro, aumentata, ex art. 81 cpv cod. pen., di mesi quattro per ciascuno degli episodi in continuazione fino alla pena di anni quattro, ridotta infine per il rito abbreviato. Il principio del divieto di reformatio in peius trova il suo fondamento nell’art. 597 cod. proc. pen. e postula che il giudice del rinvio non possa aggravare la posizione dell’imputato rispetto agli aspetti della decisione annullata sui quali non sia stato avanzato ricorso da parte del pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, in applicazione del principio enunciato all’art. 649, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801). Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dalla difesa dell’imputato, la determinazione della pena operata nella sentenza della Corte di appello, poi annullata dalla Terza Sezione penale di questa Corte, non era stata impugnata dalla Pubblica accusa. In tale contesto, il giudice del rinvio era vincolato dal giudicato implicito formatosi sul punto e non poteva procedere a un incremento della pena senza violare il principio di cui all’art. 597 cod. proc. pen. L’incremento della pena da anni due e mesi sei ad anni due e mesi otto di reclusione configura pertanto una violazione manifesta del divieto di reformatio in peius, e, anche per questa parte, la sentenza impugnata deve essere annullata. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del primo tra gli episodi contestati e al complessivo trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio su questi punti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone l’oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA LU RA LU LE
udita la relazione svolta dal Consigliere RA LU RA;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio, in ordine alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Giosuè Naso, il quale ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29490 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 10/06/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il 21 ottobre 2024, in sede di giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Suprema Corte di cassazione, ha riformato la sentenza assolutoria del GUP del Tribunale di Cassino del 18 gennaio 2018, dichiarando LL NF colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis, co. 1, e 609 septies, co. 4, nn. 1 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies cod. pen. 1.1 La vicenda processuale origina dalla comunicazione trasmessa all’autorità giudiziaria dall’ente onlus Telefono AZ in data 9 giugno 2015, con cui venivano segnalati abusi sessuali perpetrati da un medico di base nei confronti di persona minore degli anni 18. La persona offesa, identificata in CH LI, riferiva tre distinti episodi di molestie sessuali ad opera dell’imputato LL NF, medico condotto nel comune di Cassino. Il primo episodio veniva collocato temporalmente nel pomeriggio del 24 ottobre 2014, allorché la minore, all’epoca sedicenne, si recava presso lo studio medico dell’imputato per ritirare prescrizioni farmaceutiche per conto della madre CH WO UL. Secondo il racconto della persona offesa, trovava le tapparelle dello studio abbassate e l’ambiente privo di pazienti, circostanza che la sorprendeva poiché riteneva di essere stata convocata durante l’orario ordinario di ricevimento. In tale contesto, l’imputato avrebbe tentato di avvicinarsi alla ragazza cercando di baciarla sulle labbra, condotta dalla quale questa riusciva a sottrarsi dandosi alla fuga. Il secondo episodio veniva riferito all’aprile 2015; la minore si trovava presso lo studio medico dell’imputato per svolgere attività di pulizia in sostituzione della persona abitualmente incaricata. Secondo la ricostruzione della persona offesa, mentre consumava un panino portatole dall’imputato, questi si avvicinava alle sue spalle, infilando una mano sotto la maglietta e toccandole il seno, provocando l’immediata reazione di sottrazione della ragazza. Il terzo episodio si sarebbe verificato nel maggio 2015, durante una giornata di svago organizzata presso l’abitazione al mare dell’imputato sita in località RN (erroneamente indicata dalla persona offesa come PE). Nel corso della giornata, mentre la madre della minore e la coniuge dell’imputato erano impegnate nelle attività domestiche successive al pranzo consumato all’aperto, CH LI si allontanava autonomamente per una passeggiata sulla battigia. L’imputato la raggiungeva con la sua autovettura, invitandola a salire con il pretesto della necessità di rientro anticipato a Cassino e, durante il tragitto, le 3 poneva una mano sulla coscia, fino a quando la ragazza lo invitava a fermare il veicolo, minacciando di scendere durante la marcia. 1.2 Il GUP del Tribunale di Cassino, con sentenza del 18 gennaio 2018, emessa all’esito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato da tutte le imputazioni con formula perché il fatto non sussiste. La decisione assolutoria si fondava su una valutazione complessiva delle risultanze probatorie che evidenziava significative incongruenze e contraddizioni nel racconto della persona offesa. Dal punto di vista dell’attendibilità intrinseca, il primo giudice rilevava molteplici contraddizioni nelle dichiarazioni di CH LI. In particolare, emergevano discrepanze temporali relative al primo episodio, con l’indicazione dell’orario delle 18:00 nella comunicazione al Telefono AZ a fronte delle ore 15:00-16:00 riportate nel verbale di sommarie informazioni testimoniali. Si riscontravano inoltre incongruenze circa i soggetti ai quali la teste avrebbe riferito i fatti, poiché inizialmente aveva dichiarato di aver parlato solo con la madre, mentre successivamente aveva menzionato anche la compagna di classe IL AN e il fidanzato De UC CE ES. Il giudice evidenziava altresì la tardiva emersione del terzo episodio, riferito per la prima volta nel corso delle sommarie informazioni del 13 ottobre 2015 e mai menzionato nel colloquio con l’operatrice del Telefono AZ. Infine, si registravano imprecisioni geografiche e temporali concernenti l’episodio verificatosi in occasione della gita al mare con l’indicazione di PE anziché RN come località della gita e la collocazione temporale nel mese di giugno anziché maggio. Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, venivano sottolineate le seguenti incongruenze. In primo luogo, risultava l’assenza nel software gestionale dello studio medico di prescrizioni a nome della madre CH WO UL per la data del 24 ottobre 2014. Le dichiarazioni dei pazienti CA EL e AC AN RI attestavano inoltre l’apertura regolare dello studio medico nel giorno e nell’orario indicati dalla persona offesa per il primo episodio, confermando la presenza di pazienti nella sala di attesa e delle tapparelle regolarmente alzate. Ulteriori elementi di contraddizione emergevano dalle dichiarazioni della madre CH WO UL, rese in sede di indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen., la quale escludeva di aver mai ricevuto confidenze dalla figlia sui presunti approcci sessuali e precisava che i rapporti tra la ragazza e il medico erano caratterizzati da normalità e rispetto. Infine, il testimone IG SE riferiva di essere stato presente durante il terzo episodio senza mai aver assistito a situazioni di intimità tra l’imputato e la minore, precisando che i due non erano mai rimasti soli. 4 Il GUP valorizzava inoltre il deterioramento dei rapporti tra la persona offesa e l’imputato conseguente all’intervento di quest’ultimo nell’accompagnare la madre a riprendere la ragazza dopo la fuga da casa per convivere con il fidanzato, episodio verificatosi nel giugno 2015 e temporalmente coincidente con la telefonata al Telefono AZ, ravvisando la possibilità di una denuncia con finalità ritorsive. 1.3 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino interponeva appello avverso la sentenza assolutoria, deducendo inadeguata valorizzazione delle risultanze probatorie e omessa o erronea valutazione di elementi favorevoli all’accusa. L’appello lamentava specificamente: l’omessa valutazione della relazione della psicologa che aveva assistito all’escussione della ragazza esprimendo un giudizio positivo di credibilità; la mancata considerazione delle dichiarazioni del fidanzato De UC CE ES che confermavano le confidenze ricevute dalla ragazza;
l’omessa valutazione delle dichiarazioni dell’amica AN IL che aveva ricevuto le confidenze dell’amica in lacrime;
l’omessa valutazione delle dichiarazioni dell’insegnante di psicologia LI DA che confermava di aver appreso sia delle attenzioni del medico sia delle difficoltà della ragazza nell’affrontare l’argomento con la madre. 1.4 La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2022, accoglieva l’appello del pubblico ministero, riformando la pronuncia di primo grado e condannando l’imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e riduzione per il rito abbreviato. La decisione si fondava sulla attendibilità della persona offesa, ritenendo non sussistenti le discrasie evidenziate dalla difesa e considerando il racconto della ragazza espressione di disagio profondo, determinato dalla difficoltà di relazionarsi con la madre su quanto accaduto. La Corte territoriale operava la rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., limitata all’escussione della sola persona offesa, senza procedere alla riassunzione delle fonti testimoniali controverse. I giudici di appello ritenevano superate le apparenti antinomie del racconto, considerando più attendibili le affermazioni della persona offesa che riviveva con partecipazione emotiva i fatti anche a distanza di anni. 1.5 Avverso la pronuncia di secondo grado, la difesa di LL NF proponeva ricorso per cassazione articolato sui seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riassunzione di tutte le prove ritenute decisive dal pubblico ministero;
violazione del principio della motivazione rafforzata, avendo la Corte di Appello limitato il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa ai soli elementi favorevoli all’accusa; vizio motivazionale per travisamento delle dichiarazioni della madre della ragazza, di IG SE e 5 di LI DA;
violazione di legge per mancata derubricazione in tentativo;
violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell’ipotesi di minore gravità ex art. 609 bis, comma 3, cod. pen. 1.6 La Suprema Corte di cassazione, con sentenza del 30 novembre 2023, accoglieva il ricorso e annullava la pronuncia di secondo grado con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale. I giudici di legittimità evidenziavano la duplice violazione del disposto dell’art. 603, co.
3-bis cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, e del principio della cosiddetta motivazione rafforzata. Riguardo alla prima violazione, la Terza Sezione di questa Corte ha osservato che il giudice di secondo grado aveva erroneamente circoscritto la rinnovazione istruttoria alla sola audizione della persona offesa, pur essendo tenuta a riassumere tutte le testimonianze che presentassero contraddizioni potenzialmente decisive per la ricostruzione dei fatti. Inoltre, ha chiarito che l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata non si pone in alternativa, bensì si cumula con quello di rinnovare le prove dichiarative ritenute decisive. Di conseguenza, quando una sentenza d’appello ribalta un’assoluzione di primo grado condannando l’imputato, deve necessariamente adottare sia una motivazione rafforzata sia la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, conformemente all’articolo 603, co.
3-bis, cod. proc. pen. I giudici di legittimità rilevavano inoltre specifiche criticità argomentative con riferimento ai singoli episodi contestati. Per il primo episodio del 24 ottobre 2014, la Corte territoriale non aveva chiarito adeguatamente perché nella relazione dell’operatrice del Telefono AZ la ragazza aveva fatto riferimento al ritiro di prescrizioni presso lo studio medico, mentre successivamente aveva parlato di medicine, né aveva fornito spiegazioni convincenti per liquidare come marginali le deposizioni dei pazienti che attestavano l’apertura regolare dello studio. Per il secondo episodio (il terzo in ordine di tempo), il racconto era stato ritenuto lineare nonostante le imprecisioni spazio-temporali; inoltre, non era stato considerato che il GUP aveva attribuito alla madre dichiarazioni di segno opposto, in linea con quanto riferito in sede di indagini difensive. Per il terzo episodio (il secondo in ordine di tempo), la Corte di appello aveva superato l’assoluta inconciliabilità delle dichiarazioni della ragazza con quelle del teste IG SE attraverso valutazioni meramente probabilistiche e congetturali. 1.7 Nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Roma è stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con audizione dei testimoni LE IL (operatrice Telefono AZ), AN IL (compagna di scuola), De UC CE ES (fidanzato della persona offesa), LI DA (insegnante), 6 CA EL e AC AN RI (pazienti dello studio medico), CH WO UL (madre della persona offesa) e della P.O. CH LI. All’esito dell’integrazione probatoria, la Corte ha nuovamente riformato la sentenza di primo grado e, affermando la responsabilità penale dell’imputato, ha elevato la pena ad anni due e mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, la difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione, articolato sui seguenti motivi: 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale, per violazione di legge. In particolare, si contesta la violazione dell’art. 627 bis del codice di procedura penale, dell’obbligo di motivazione rafforzata e del principio del ragionevole dubbio di cui all’art. 533 del codice di procedura penale. Si lamenta inoltre un vizio logico della motivazione, la sua insufficienza e il travisamento delle prove acquisite, tutti elementi che hanno condotto ad un’erronea affermazione della responsabilità penale del ricorrente per i fatti a lui contestati. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata difetta di quella forza persuasiva superiore, rispetto alla sentenza di primo grado, tale da fare venire meno ogni ragionevole dubbio;
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che è stato letteralmente ignorato dalla Corte territoriale. La censura articola una critica sistematica dell’apparato motivazionale sotto i seguenti profili. In ordine alla dedotta violazione del principio della motivazione rafforzata, si evidenzia che le argomentazioni del giudice di rinvio tradiscono il principio di legalità, e in particolare il principio del ragionevole dubbio. La difesa lamenta che, per la Corte territoriale, è sufficiente dire di più rispetto a quanto aveva detto sempre la Corte di appello di Roma ma nella precedente veste di giudice di secondo grado, senza preoccuparsi di ancorare quelle ulteriori considerazioni non solo a dati processuali certi, completi e quindi letti nella loro interezza, ma anche e soprattutto alla sentenza di annullamento di questa Corte. In ordine alla valutazione di credibilità soggettiva della persona offesa, il ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di rinvio secondo cui dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni rese dalla stessa emergerebbe l’attendibilità intrinseca del suo racconto, costante nel tempo con riferimento ai tratti salienti della narrazione. Il motivo evidenzia come il richiamato metro di valutazione generi perplessità, giacché non sarebbero state considerate tutte le circostanze di tempo e di spazio valorizzate dal giudice di primo grado. 7 Il ricorrente osserva che la valutazione di attendibilità di un teste, a maggior ragione se trattasi di unico teste oculare oltre che di persona offesa, deve necessariamente essere complessiva e non frazionata. Vengono espressamente denunciate incongruenze anche con riferimento alla condotta contestata nel primo episodio, ove la persona offesa, nel corso dell’audizione del 23 settembre 2021, descriveva un tentativo di palpeggiamento ("c’è stato un momento in cui lui ha cercato di darmi un bacio e di palparmi") mai riferito in precedenza. Il ricorrente richiama le molteplici contraddizioni evidenziate dal GUP. È altresì contestato il travisamento delle dichiarazioni testimoniali di riscontro. Riguardo alla testimone LI DA, si evidenzia che, quando la persona offesa parlava con la propria insegnante, le presunte molestie non si erano ancora verificate, limitandosi la ragazza a confidare di aver ricevuto attenzioni e ammiccamenti. La Corte territoriale avrebbe operato un plateale travisamento delle dichiarazioni rese da detta testimone o la parziale valutazione delle stesse, valorizzando solo le parti apparentemente favorevoli alla prospettazione accusatoria. Quanto al teste De UC CE ES, si lamenta che l’operato della Corte territoriale sia caratterizzato dal ricorso a domande suggestive e a frequenti contestazioni, trascurando che il testimone aveva manifestato imprecisioni nei ricordi. Particolarmente significativo è il fatto che il testimone, interrogato sulle sensazioni che aveva la fidanzata quando raccontava i fatti, abbia riferito che ella glieli narrava con normalità, senza apparire particolarmente turbata. In relazione alla testimonianza di AN IL, si denuncia l’illegittima valorizzazione delle precedenti sommarie informazioni a fronte della pervicace insistenza nel non ricordare manifestata all’udienza dibattimentale, dove la testimone si trincerava ripetutamente dietro affermazioni di amnesia nonostante le sollecitazioni del Collegio. Vengono poi puntualizzate alcune criticità concernenti specificamente i singoli episodi. In relazione al primo, si contesta la soluzione meramente probabilistica adottata dalla Corte di appello per superare l’assenza di prescrizioni nel database e le dichiarazioni dei testimoni CA e AC. Il ricorrente denuncia l’illogicità di una valutazione che dubita della precisione della data indicata dalla persona offesa e considera irrilevanti le contraddizioni temporali emerse. Con riferimento al secondo episodio in ordine di tempo, il ricorrente si duole del "ribaltamento" della valutazione del primo giudice che sarebbe avvenuto senza alcun elemento nuovo, trattandosi di diversa interpretazione di un dato certo, evidenziando che il teste IG non aveva sentito alcuna lamentela o 8 opposizione da parte della persona offesa, né l’aveva vista andare via subito come da lei riferito. Con riferimento al terzo episodio in ordine temporale, si denuncia la natura apodittica e congetturale della ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ipotizza una complessa sequenza temporale senza alcun riscontro testimoniale diretto, ignorando che la madre non aveva mai riferito che la figlia fosse tornata dalla passeggiata in macchina insieme al ricorrente. 2.2 Il secondo motivo è diretto a censurare la nullità della sentenza ex art. 606, co.1, lett.b) cod. proc. pen., per violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 56 e 609 bis cod. pen., per avere la sentenza impugnata ritenuto che i fatti in contestazione fossero tutti consumati, anziché riconducibili sotto il paradigma normativo della fattispecie tentata. Il motivo sottolinea che la stessa testimone ha fatto riferimento, per ogni episodio, a meri tentativi posti in essere dal ricorrente mai andati a buon fine, o comunque a condotte improvvise e repentine che non consentono di ritenere consumate le condotte in contestazione. Il ricorrente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima». Il motivo denuncia, inoltre, la carenza di motivazione della sentenza impugnata su tale aspetto, non avendo la Corte dedicato alcuna considerazione alla questione che era stata sollevata nel precedente gravame. 2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, vizio logico e carenza di motivazione nonché travisamento della prova, con particolare riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 bis cod. pen. Il ricorrente contesta le argomentazioni della Corte territoriale per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dei casi di minore gravità. Viene fermamente contestato l’argomento relativo alla reiterazione di atti sessuali commessi in danno di una persona minore in un arco temporale apprezzabile, evidenziando che tale circostanza non comporterebbe alcuna preclusione normativa al riconoscimento dell’attenuante, considerato che si tratta comunque di un periodo limitato a soli sei mesi. Il ricorrente osserva che la persona offesa, in modo inverosimile, si sarebbe recata per ben tre volte dal proprio presunto aggressore e che, durante il primo episodio, inspiegabilmente si trovava seduta nel lettino da visita del medico. 9 Viene inoltre criticata la valorizzazione della condizione di debolezza psicologica della ragazza ritenuta insita nell’età, rilevando che è la stessa psicologa presente nel corso della prima audizione della persona offesa ad aver affermato che la medesima mostrava una maturità superiore all’età anagrafica. Quanto alla situazione di ristrettezza economica, il ricorrente osserva che la madre della persona offesa non ha fornito alcun riscontro concreto su tale aspetto. Infine, si censura la ritenuta insidiosità della condotta del LL, ravvisata nel creare occasioni favorevoli agli abusi, evidenziando che, a ben vedere, non sono state create dal ricorrente, visto che con riferimento al primo episodio è la madre della persona offesa che chiede alla figlia di recarsi presso lo studio medico del ricorrente, così come per il secondo episodio. Per il terzo episodio, è la persona offesa che prima decide di fare una passeggiata in spiaggia e poi decide autonomamente di salire nell’autovettura del prevenuto. 2.4 Il quarto motivo afferisce alla nullità della sentenza per violazione di legge, in ordine alla determinazione della pena con particolare riferimento al divieto di reformatio in peius. Il ricorrente denuncia che la pena inflitta all’esito del giudizio di rinvio (anni due e mesi otto di reclusione) risulta illegittima per violazione del suddetto divieto, essendo superiore a quella applicata dalla precedente sentenza di appello (anni due e mesi sei di reclusione). Si evidenzia che, con riferimento alla corrispondente statuizione della sentenza poi annullata da questa Corte non v’è stata impugnazione da parte dell’organo requirente, con conseguente cristallizzazione del quantum di pena. La violazione del divieto di reformatio in peius risulterebbe pertanto manifesta e comporterebbe l’annullamento della sentenza "senza rinvio ovvero con rinvio al giudice del merito". 3. Nel corso della discussione orale, il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio, in ordine alla qualificazione giuridica e al trattamento sanzionatorio. 4. Il difensore del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di affrontare l’esame specifico dei motivi di ricorso, è necessario richiamare i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità relativi alla 10 valutazione probatoria nei reati di natura sessuale, alla luce delle peculiarità che caratterizzano questa tipologia di illeciti. A seguito della riforma introdotta dalla L. n. 66 del 1996, la giurisprudenza di questa Corte ha sviluppato un indirizzo interpretativo consolidato e uniforme, che ha considerato la peculiarità dei reati di cui agli artt. 609 bis e ss. cod. pen. e i segnali normativi volti a valutare con doverosa attenzione la condizione della vittima degli abusi sessuali. Si è tenuto conto che gli studi psicologici in materia hanno da tempo evidenziato la condizione particolare della vittima di quel tipo di abusi, spesso assalita da "sensi di colpa" e da timori di varia natura, sì da rendere difficile la stessa invocazione di aiuto nell’immediato della violenza subita ovvero la stessa denuncia. Tutto ciò è stato, via via, considerato ed apprezzato anche dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, a testimonianza di una rinnovata attenzione verso fenomeni spesso caratterizzati da una violenza subdola e meno appariscente che semplicemente specula sulle debolezze e sui bisogni altrui. Al riguardo, si è affermato che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232018). Nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661). Le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, quindi, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni;
proprio in tema di reati sessuali, infatti, «l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, 11 dall’esterno, all’una o all’altra tesi» (Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L., Rv. 249136; in motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, possono tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti). In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Il giudizio di attendibilità del teste, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, non sia incorso in manifeste contraddizioni e non abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, 05/10/2006, Agnelli, Rv. 235578). I suesposti principi giurisprudenziali appaiono particolarmente rilevanti ai fini della disamina delle deduzioni difensive del caso in esame, che denotano una diffusa tendenza verso l’apprezzamento di merito, prospettando letture alternative dei fatti che, pur astrattamente possibili, non possono certo essere oggetto del vaglio demandato dalla legge a questa Corte di legittimità. Infatti, è opportuno ribadire che, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, rimane fermo il divieto per la Cassazione di una diversa - anche se plausibile - valutazione delle prove. D’altro canto, la persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l’attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un’adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Il giudizio di questa Corte va conseguentemente circoscritto non alla verosimiglianza delle ricostruzioni fattuali (talvolta addirittura ipotetiche) sviluppate dal ricorrente, bensì, alla resistenza logica degli argomenti utilizzati 12 nella sentenza impugnata, per affermare la credibilità della vittima dell’abuso denunciato. Nel sindacato sui vizi della motivazione, infatti, il giudice di legittimità non ha il compito di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789). Di contro, solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all’interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. La mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali non costituisce vizio che comporti controllo di legittimità (Sez. 5, n. 7569 dell’11/06/1999, Jovino, Rv. 213638). Resta perciò esclusa la possibilità di sindacare le scelte operate dal giudice sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (Sez. 3, n. 40542 del 06/11/2007, Marrazzo, Rv. 238016). 2. Tanto premesso, occorre osservare che il primo motivo di ricorso, versato sulla violazione del principio della motivazione rafforzata e del ragionevole dubbio, è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguatamente rafforzata che soddisfa pienamente i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata non si limita a una mera rivisitazione del materiale probatorio, ma si sviluppa in un percorso argomentativo che confuta specificamente le ragioni della decisione assolutoria di primo grado, fornendo quella forza persuasiva superiore richiesta dalla consolidata giurisprudenza. 13 La giurisprudenza ha chiarito che in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n.51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente soddisfatto tali requisiti attraverso: l’analisi dettagliata delle risultanze della rinnovazione istruttoria;
la confutazione puntuale delle argomentazioni del primo giudice;
la valorizzazione degli elementi di riscontro estrinseco emersi dalle dichiarazioni testimoniali;
l’inquadramento del caso nel più ampio contesto familiare e sociale della persona offesa. La distinzione operata dalla Corte tra contenuti centrali ed elementi non essenziali del racconto non configura alcuna violazione metodologica, ma costituisce legittima tecnica argomentativa volta a distinguere il nucleo centrale della narrazione dalle circostanze accessorie, secondo un approccio consolidato nella prassi giurisprudenziale. In dettaglio, la Corte territoriale ha puntualmente sottolineato che le imprecisioni del racconto evidenziate dal primo giudice si riferiscono a circostanze di fatto non essenziali rispetto al nucleo del racconto fissato indelebilmente nella memoria della ragazza per l’intenso impatto emotivo. Vengono illustrate in sentenza le circostanze a sostegno della credibilità intrinseca della persona offesa. Viene evidenziato che, nella deposizione resa dinanzi al Collegio in data 9.9.2024, CH LI ha ripetuto il racconto degli episodi di molestia in maniera coerente con le precedenti dichiarazioni, con esposizione chiara e dettagliata, con partecipazione emotiva, ma senza enfasi o ricerca di consenso. La narrazione - si legge in sentenza - esprime sincera sofferenza per gli abusi subiti, ancora vivida nonostante il tempo trascorso, pur senza evidenziare un atteggiamento rancoroso o vendicativo. La teste ha spiegato i motivi che l’hanno indotta a rivolgersi al Telefono AZ per sfogarsi rispetto a una situazione che non sapeva gestire, non sentendosi protetta dalla madre per la situazione difficile di dipendenza economica dalla famiglia del medico. È stato evidenziato che la ragazza percepiva, dal modo di esprimersi della madre, che una figura professionale di prestigio come il medico non poteva rendersi protagonista di tali comportamenti o comunque causare sofferenza. Pertanto, non aveva trovato il coraggio di confidarsi con lei. 14 CH LI, inoltre, non aveva consapevolezza del fatto che dalla segnalazione al Telefono AZ sarebbe scaturito un procedimento penale, di cui ha avuto conoscenza solo con l’audizione nel primo giudizio dinanzi alla Corte di Appello in data 23.9.2021 e ciò dimostra ulteriormente come la telefonata non fosse finalizzata a denunciare il medico, del quale la ragazza non aveva neppure fatto il nome. Sempre secondo la Corte distrettuale, la credibilità intrinseca di CH LI emerge anche dalla relazione della dott.ssa Pagliarosi Cristina, psicologa della Polizia di Stato che ha assistito all’audizione in data 13.10.2015, la quale ha evidenziato come CH LI presentasse un buon livello di resistenza all’influenza dell’intervistatore e alla suggestionabilità, dimostrato dal fatto che la ragazza era in grado di contraddire se venivano «introdotte informazioni difformi dai dati di realtà, dandosi il potere di chiarire e contraddire l’intervistatore» a riscontro di un elevato tasso di autodeterminazione. Inoltre, la ragazza mostrava una maturità superiore all’età anagrafica (sapendosi orientare nelle scelte affermando la sua personalità) e la capacità di produrre una risposta emotivo- affettiva congrua rispetto alle situazioni vissute, elementi tutti convergenti per una valutazione positiva in ordine alla credibilità della dichiarante. Inoltre, se è vero che valutazione di attendibilità di un teste deve necessariamente essere complessiva, ciò non esclude la possibilità di distinguere tra elementi centrali e marginali di una narrazione, purché tale distinzione sia sorretta da adeguata motivazione, come avvenuto nel caso di specie. La Corte territoriale ha fornito una motivazione congrua quando ha inquadrato il caso nel contesto familiare caratterizzato da difficoltà economiche e dalla dipendenza lavorativa della madre dalla famiglia dell’imputato. All’epoca del primo episodio (ottobre 2014) CH LI aveva sedici anni, viveva con la madre in Italia dal 2003 proveniente da uno Stato estero, in una situazione di difficoltà economica potendo contare solo sulla retribuzione (circa €.400,00) che la madre percepiva quale dipendente della tabaccheria gestita da LL AO, figlia dell’imputato, posta di fronte all’abitazione delle CH. Il contesto familiare è stato ritenuto fondamentale per comprendere le ragioni per cui la ragazza non si era rivolta subito alla madre per segnalare gli abusi subiti da parte del dottor LL il quale, oltre ai tre episodi contestati nell’imputazione, cercava di indurla ad acconsentire alle sue richieste di tipo sessuale offrendo quale ricompensa regalie e dicendole che altre ragazze della sua età avevano accettato analoghe richieste ottenendone vantaggi patrimoniali e per questo erano più "furbe" di lei. 2.1. In ordine alle conferme estrinseche al racconto della persona offesa, è stato evidenziato che lo stato di turbamento della CH era stato notato 15 dall’insegnante LI DA nel corso dell’anno scolastico 2014/2015. La professoressa notava che LI appariva distratta e mentalmente assente e le chiedeva se volesse parlarle. La ragazza si confidava, senza tuttavia raccontare specifici episodi, rappresentando una situazione problematica con il fidanzato e attenzioni particolari da parte di una persona adulta, individuata nel medico di base da cui non voleva andare a farsi visitare pur accusando malesseri fisici. La LI le chiedeva se ne avesse parlato con la madre, ma la ragazza le diceva che non lo aveva fatto perché la donna lavorava alle dipendenze del medico e non voleva metterla in difficoltà. Sviluppando una argomentazione congrua e non certo illogica, la Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni della professoressa LI molto importanti ai fini della valutazione sulla credibilità di CH LI, perché si collocano in un periodo di tempo anteriore alla telefonata al Telefono AZ, dimostrando che, già all’epoca della confidenza, la ragazza aveva rappresentato una situazione di difficoltà e grave disagio nei rapporti col medico di base. Nessun profilo di illogicità è ravvisabile, inoltre, nell’aver ritenuto che le dichiarazioni della LI, secondo la quale “la cosa [era] scemata da sola” dovessero essere riferite al periodo successivo agli episodi contestati, quando la persona offesa aveva trovato nel fidanzato un diverso supporto emotivo. Alla luce di ciò la sentenza impugnata ha escluso l’asserito movente calunnioso, ricavato dal fatto che i rapporti tra la ragazza e il dott. LL si sarebbero deteriorati in seguito all’intervento del medico, che aveva accompagnato la madre a riportare a casa la ragazza, fuggita a Ceprano dal fidanzato De UC CE ES. Ha rilevato, infatti, che questo episodio, al quale la difesa e il Giudice di primo grado hanno ricondotto la decisione di chiamare il Telefono AZ, è successivo alle confidenze ricevute dall’insegnante e che, quando tali confidenze furono raccolte, la giovane non aveva alcuna ragione di ostilità nei confronti del dott. LL. Altro elemento di conferma è stato individuato nelle dichiarazioni della compagna di scuola AN IL. È ben evidenziato in sentenza che la sofferenza derivata dalla situazione induceva CH LI a confidarsi con la AN che ne riferiva nelle s.i.t. del 28.10.2015, in cui dichiarava che l’amica, in lacrime, le raccontava che il suo medico di base, durante una visita, cercava di toccarla nelle parti intime, lei si svincolava e fuggiva. Il fatto l’aveva turbata moltissimo ed anche quando lo raccontava l’amica era sconvolta e amareggiata. All’udienza del 15.10.2024 dinanzi alla Corte, AN IL non ha confermato le dichiarazioni rese alla Polizia e le confidenze ricevute dalla compagna di classe, ma ha dichiarato di non ricordare il fatto storico dell’audizione. 16 Il non ricordo, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del Presidente, dei giudici a latere e del Pubblico Ministero, pur trattandosi di argomenti ed eventi certamente non di ordinario accadimento, non è ostativo alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dalla AN alla polizia giudiziaria e riportate nel verbale di s.i.t., acquisito agli atti in ragione del rito abbreviato prescelto. La sentenza impugnata ha valorizzato nello stesso senso le dichiarazioni di De UC CE ES, fidanzato della ragazza e, ancora una volta, le valutazioni compiute sono scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, non censurabili in questa sede. All’udienza dell’8.7.2024, con il ricorso alle contestazioni, De UC CE ES ha confermato con assoluta certezza le dichiarazioni rese alla P.G. in data 16.11.2015, in cui riferiva in maniera dettagliata gli episodi raccontati dalla fidanzata CH LI. Il teste ha altresì confermato che, per un certo periodo, la ragazza aveva reazioni sproporzionate se qualcuno si avvicinava a lei all’improvviso, soprattutto venendo dalle spalle, in particolare scattava e manifestava timore. La circostanza che il testimone non ricordasse inizialmente di aver reso precedenti sommarie informazioni non inficia la possibilità di valorizzare il contenuto delle stesse una volta confermate attraverso le contestazioni previste dall’art. 500 cod. proc. pen. La censura relativa alla violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. si rivela parimenti infondata. La Corte territoriale ha fornito una spiegazione congrua e completa delle ragioni per le quali ha valutato attendibile la persona offesa escludendo che le sue dichiarazioni fossero animate da finalità ritorsive. È stata valorizzata in tal senso anche la testimonianza resa dalla madre in sede di rinnovazione dell’esame dibattimentale, quando la donna ha riferito che la minore aveva rifiutato di farsi visitare dal LL per una infezione vaginale dicendo che era un “porco”; espressione che i giudici del rinvio, non illogicamente, hanno ritenuto significativa con riferimento ad approcci a sfondo sessuale. 2.2. La motivazione fornita dalla Corte territoriale è completa e puntuale con riferimento a ciascuno degli episodi oggetto di imputazione Quanto al primo episodio, verificatosi in un pomeriggio dell’ottobre 2014 nello studio del dott.LL dove CH LI si era recata per conto della madre a ritirare delle medicine, la Corte di appello ha evidenziato che il racconto della ragazza è stato costante nel tempo sia con riferimento alla modalità dell’approccio di natura sessuale (avendo sempre riferito che il medico le si avvicinava tentando di baciarla sulla bocca, ma lei si ritraeva e riusciva a fuggire), sia con riferimento 17 alle circostanze di tempo e di luogo (nello studio vuoto e con le tapparelle abbassate, di pomeriggio). Si è osservato che la data del fatto non può ritenersi stabilita con certezza nel 24 ottobre 2014 perché questa data è stata indicata da CH LI solo nell’audizione del 13.10.2015, a distanza di un anno dai fatti, mentre nelle altre audizioni la ragazza ha sempre fatto riferimento a un giorno di ottobre 2014. La Corte di merito ha ritenuto peraltro che, se anche la data del fatto fosse quella del 24 ottobre, ugualmente le contraddizioni rilevate dal primo giudice non sarebbero idonee a minare la credibilità del racconto di CH LI. Quanto all’orario, sebbene nella relazione dell’operatore del Telefono AZ sia riportato l’appuntamento presso lo studio medico alle ore 18,00, e benché la ragazza abbia poi collocato l’episodio intorno alle “tre/quattro del pomeriggio” , la Corte di appello ha sottolineato che l’elemento di fatto costantemente riferito dalla persona offesa nelle audizioni – che connota specificamente il ricordo perché definisce il contesto in cui si è svolta l’azione – è la circostanza che le tapparelle dello studio fossero abbassate e non vi fossero persone presenti nella sala di attesa. Da queste circostanze, infatti, la ragazza aveva desunto che lo studio fosse chiuso e ne era rimasta sorpresa, perché riteneva di essere stata invitata a passare in orario di visita. Con motivazione tutt’altro che illogica, la sentenza impugnata osserva che il disagio determinato dalle “tapparelle abbassate" e dall’assenza di pazienti è rimasto fissato nella memoria della CH indissolubilmente al ricordo del tentativo del bacio, così da essere connotato da particolare credibilità ed essere idoneo dimostrare che, se anche il fatto si fosse verificato esattamente il 24 ottobre, non sarebbe avvenuto comunque in orario di visita. Né la differenza di poche ore nell’indicazione dell’orario nella narrazione di una ragazza di diciassette anni ad un anno di distanza dal fatto può ritenersi elemento decisivo per fondare un giudizio di inattendibilità. In ordine allo scopo dell’appuntamento, per ritirare prescrizioni - come riportato nella relazione del Telefono AZ - o medicine - come in seguito costantemente riferito dalla ragazza - viene sottolineato che la teste LE IL, operatrice della onlus Telefono AZ e firmataria della relazione, all’udienza dell’8.7.2024 ha precisato che quanto riportato nella relazione non è una trascrizione puntuale della telefonata, ma è un riportato degli elementi salienti, aggiungendo che all’epoca non si procedeva alla registrazione delle chiamate. Non è illogico aver ritenuto che la non integrale corrispondenza tra quanto riportato in una relazione che non costituisce trascrizione integrale del contenuto di una telefonata e quanto poi riferito dall’autrice di quella telefonata nelle dichiarazioni rese alla PG e in dibattimento, non comporti una valutazione di 18 inattendibilità delle dichiarazioni successive tanto più che nelle stesse è costante il riferimento al ritiro di medicinali. La sentenza impugnata ha sottolineato a tal fine che la circostanza non era certamente saliente nell’ottica dell’operatore che ha raccolto lo sfogo della persona offesa, con la conseguenza che l’annotazione non ha carattere decisivo al fine di fondare l’inattendibilità del racconto di CH LI. Con riferimento al secondo episodio in ordine di tempo, avvenuto nello studio del dott. LL nell’aprile 2015 dove CH LI stava eseguendo le pulizie per sostituire la persona che usualmente vi si dedicava, va subito osservato che non è stato possibile disporre la rinnovazione dell’audizione del teste IG SE deceduto nelle more del processo. È stato efficacemente affermato dalla Corte territoriale che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni di IG SE non solo non contraddicono quelle della persona offesa, ma ne costituiscono conferma, risultando provata la presenza di CH LI nello studio del dott. LL per svolgere le pulizie e la circostanza che l’imputato le portò un panino. Invero, il teste IG aveva riferito che al dott. LL (suo medico curante) lo legava un rapporto pluriannuale di amicizia. Raccontava di aver incontrato il dott. LL nell’aprile 2015 trovandolo debilitato per problemi di salute e di averlo accompagnato presso il suo studio per ricevere da lui alcune medicine delle quali aveva bisogno e che non aveva potuto acquistare in farmacia, avendola trovata chiusa. Prima di arrivare allo studio, LL aveva acquistato un panino da portare ad una ragazza che si stava occupando delle pulizie nello studio . Giunti allo studio medico, il teste rimaneva sull’uscio della porta perché il pavimento era bagnato e da quella posizione aveva modo di intravedere di spalle la ragazza (che poi apprendeva essere CH LI) per un solo istante. Il medico entrava solo per pochi minuti. Secondo quanto riferito dalla persona offesa, l’approccio di natura sessuale durante il quale LL, arrivando dalle spalle, le infilava una mano nella maglietta e le toccava il seno, era avvenuto mentre mangiava il panino nello studio, luogo in cui IG vedeva, non visto, la ragazza entrare. Dalla posizione in cui si trovava, tuttavia, IG non poteva vedere compiutamente quello che accadeva all’interno dello studio medico. Confrontando le dichiarazioni rese da IG e dalla persona offesa, il Collegio di merito ha ritenuto che il tempo in cui LL si era trattenuto con la ragazza (alcuni minuti) fosse ampiamente sufficiente per compiere il gesto descritto dalla stessa e ha valutato che il verificarsi dell’episodio fosse confermato dalla circostanza, pure riferita dall’IG, che durante l’accesso LL non prese le medicine di cui lui aveva bisogno, ma gli disse che sarebbero dovuti 19 tornare più tardi e spiegò che non voleva intralciare i lavori di pulizia, (in realtà sospesi perché la ragazza stava mangiando il panino che il medico le aveva portato). Secondo la sentenza impugnata – e l’argomentazione sviluppata non presenta alcun profilo di contraddittorietà o illogicità – il repentino allontanamento è ben più compatibile con la reazione della ragazza al gesto contestato nell’imputazione che con l’esigenza di non intralciare lavori di pulizia momentaneamente sospesi. Il racconto della CH, inoltre, ne risulta confermato quanto al fatto che, un pomeriggio, mentre stava pulendo lo studio, il dott. LL le aveva portato un panino. Passando ad esaminare il terzo episodio verificatosi presso la casa al mare, ultimo in ordine cronologico, è stato ben spiegato nella sentenza qui esaminata che non influisce sulla attendibilità del racconto la circostanza di aver indicato PE invece di RN (o Scauri, frazione di RN, come riferito da CH WO UL) da parte di una ragazza straniera di diciassette anni che seguiva di controvoglia la madre nella gita domenicale e non aveva motivo per appuntare l’attenzione sul luogo in cui si stavano recando, di cui ricordava che si trattava di una località sul mare. Infatti, come rilevato nella sentenza impugnata, il dato storico della gita nella casa del mare del dott. LL non è controverso, avendone riferito la madre CH WO UL, descrivendo anche lo svolgimento della giornata. La Corte territoriale ha ben spiegato che, in esito alla nuova audizione della teste CH WO UL in dibattimento, è venuta meno la presunta incompatibilità tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della madre. In sede di rinnovazione istruttoria, all’udienza del 15.7.2024, CH WO UL riferiva che effettivamente LI, dopo pranzo, era andata a fare una passeggiata, confermando così quanto dichiarato dalla figlia . Incalzata a precisare se il dott. LL era rimasto sempre a casa, la teste dapprima ha risposto di sì, poi ha aggiunto che aveva aiutato la moglie di LL a sparecchiare, portare i piatti in cucina e rigovernare e che si era intrattenuta a chiacchierare con la moglie del medico, una chiacchierata "tra donne" alla quale non partecipavano né la figlia LI, che era andata a fare una passeggiata, né il dott. LL. La teste ha riferito di non sapere dove fosse stato il dott. LL e di averlo quindi perso di vista. Era perciò evidente che, mentre CH WO UL era impegnata insieme alla moglie del dott. LL a sparecchiare e poi lavare i piatti e sistemare la cucina attardandosi anche a chiacchierare con l’amica e la figlia CH LI era andata a fare una passeggiata al mare, LL NF aveva avuto il tempo per raggiungere la ragazza sulla spiaggia, invitarla a salire 20 in macchina, adducendo il pretesto che dovevano ripartire per tornare a Cassino e ivi porre in essere la condotta contestata nell’imputazione. La teste, non ha smentito, dunque, il racconto della ragazza che ha riferito di aver intimato al dottore di fermare l’auto, minacciando di scendere durante la corsa, e di essere tornata a casa da sola, senza che la madre l’avesse vista in macchina con l’imputato. Per quanto esposto, le censure del ricorrente si risolvono in una critica delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito attraverso un ragionamento logico e coerente, e non già in una dimostrazione dell’inadeguatezza motivazionale della decisione, sicché il primo motivo deve essere respinto. 3. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 56 e 609 bis cod. pen. per avere la sentenza impugnata ritenuto consumati tutti gli episodi contestati, deve essere dichiarato fondato con riferimento al primo episodio. Il ricorrente denuncia che la Corte territoriale ha ritenuto consumati tutti gli episodi contestati, attraverso il travisamento della prova in atti. Sostiene, infatti, che la stessa persona offesa avrebbe fatto riferimento, per ogni episodio, a meri tentativi posti in essere dal ricorrente mai andati a buon fine, o comunque a condotte improvvise e repentine, inidonee a configurare la consumazione delle condotte contestate. Il ricorrente richiama il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609 bis cod. pen. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima (Sez. 6, n.10626 del 16/02/2022, Rv. 283003). In effetti, sia pur limitatamente al primo episodio, la condotta dell’imputato risulta essersi limitata al tentativo di un bacio ("ha cercato di darmi un bacio") dal quale la giovane è riuscita a sottrarsi dandosi alla fuga, senza che si verificasse alcun contatto fisico. Nel corso dell’audizione del 23 settembre 2021 la persona offesa riferiva di un tentativo di palpeggiamento ("c’è stato un momento in cui lui ha cercato di darmi un bacio e di palparmi") mai riferito in precedenza e non confermato nel corso dell’audizione durante il giudizio di rinvio, circostanza che conferma la natura meramente tentata della condotta. La Corte territoriale ha omesso di fornire specifica motivazione su questo profilo, nonostante la questione fosse stata già sollevata nel precedente gravame. 21 Ciò impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla qualificazione giuridica di questo fatto. Risulta invece infondata la censura relativa alla qualificazione giuridica degli ulteriori episodi, per i quali è stata correttamente configurata la forma del reato consumato. Le condotte accertate - consistenti nel palpeggiamento del seno e nell’introduzione della mano tra le cosce della vittima - evidenziano infatti una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della persona offesa. L’agente, raggiungendo con le proprie mani le parti intime della vittima, ha portato a compimento l’inequivocabile volontà di compiere atti di natura sessuale, realizzando così compiutamente l’offesa tipica del reato. 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 609 bis, comma 3, cod. pen., deve essere dichiarato infondato. La Corte territoriale ha escluso l’applicazione di tale circostanza, fornendo una motivazione articolata e aderente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Invero, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6713 del 26/01/2021, G., Rv. 281096; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, dep. 2019, S., Rv. 275693; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821), dovendosi per contro escludere che la sola tipologia dell’atto possa essere sufficiente per ravvisare tale attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501). L’ipotesi di minore gravità deve basarsi sull’effettiva lesività del bene protetto e, dunque, sulla compressione della libertà sessuale della vittima. La circostanza attenuante deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell’azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale della parte offesa sia stata compressa in maniera non grave ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive e a tutti gli elementi menzionati dall’art. 133, comma primo, cod. pen., mentre non possono venire in rilevo gli ulteriori elementi di cui all’art. 133, comma secondo, cod. pen., utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n.14560 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 272584). 22 Nel caso in esame, la Corte territoriale ha identificato una pluralità di elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante. Ha evidenziato la reiterazione degli atti sessuali commessi in danno di una persona minore (sedici anni all’epoca del primo episodio, diciassette negli altri due) in un arco di tempo apprezzabile (da ottobre 2014 a maggio 2015), approfittando della condizione di debolezza psicologica della ragazza. L’argomentazione del ricorrente, incentrata sull’assenza di preclusioni normative e sulla brevità del periodo (sei mesi) cui si riferiscono le condotte contestate, è priva di pregio. La reiterazione temporale, anche in un arco di tempo relativamente contenuto, costituisce indice di particolare gravità quando si accompagni ad altri elementi sintomatici dell’abuso della condizione di vulnerabilità della vittima. Peraltro, l’osservazione del ricorrente, incentrata sul fatto che la persona offesa sia tornata per tre volte dal proprio aggressore e che durante il primo episodio si trovasse inspiegabilmente seduta nel lettino da visita, denota una visione distorta della dinamica dell’abuso, che non tiene conto delle peculiari condizioni psicologiche della vittima. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia quando ha valorizzato la minore età della ragazza e la condizione di ristrettezza economica del suo nucleo familiare, ben nota all’imputato. Ha sottolineato in proposito che – come accertato in giudizio –la madre della persona offesa lavorava alle dipendenze della tabaccheria gestita dalla figlia dell’imputato e percepiva soltanto 400 euro mensili che costituivano l’unico sostentamento del nucleo familiare. Ha osservato, inoltre, che la valutazione della psicologa sulla maturità della minore non può escludere la sua particolare vulnerabilità, determinata sia dall’età che dalle precarie condizioni economiche familiari. Nella sentenza impugnata è stato evidenziato anche il carattere insidioso della condotta dell’imputato, che sistematicamente creava occasioni per rimanere solo con la ragazza. L’uomo invitava la minore nel proprio studio in orari di chiusura al pubblico, si recava presso l’ambulatorio con il pretesto di offrirle un panino quando sapeva che la giovane vi si trovava per le pulizie, oppure la raggiungeva durante la passeggiata solitaria al mare, approfittando dell’assenza della moglie e della madre della vittima per assicurarsi ulteriori momenti di isolamento Il ricorrente contesta la ritenuta insidiosità della condotta del LL, deducendo che, a ben vedere, le occasioni favorevoli agli approcci non sono state create dal ricorrente, visto che con riferimento al primo episodio era stata la madre della persona offesa a chiedere alla figlia di andare presso lo studio medico del ricorrente, così come per il secondo episodio;
per il terzo episodio, la stessa 23 persona offesa aveva deciso autonomamente di fare una passeggiata in spiaggia e poi di salire nell’autovettura del prevenuto. L’obiezione, tuttavia, non è fondata. L’insidiosità della condotta è stata logicamente ravvisata, non tanto nella creazione delle circostanze favorevoli agli approcci, ma nell’abile sfruttamento di contingenze concrete. Nel primo episodio, l’imputato ha approfittato della richiesta della madre per ricevere la ragazza in orario di chiusura dello studio;
nel secondo episodio, ha utilizzato il pretesto del panino per avvicinarsi alla ragazza mentre era intenta alle pulizie;
nel terzo, ha sfruttato l’allontanamento della giovane per raggiungerla con l’auto. Particolare gravità è stata attribuita alla circostanza, emersa dalle dichiarazioni della persona offesa, che l’imputato cercava di circuire la minore, dicendole che le ragazze che frequentavano la sua scuola si facevano “comprare”, accettando gli approcci sessuali e che lei era stupida a non farlo. Non illogicamente, tale elemento è stato ritenuto dimostrativo di una strategia manipolatoria volta a sfruttare le condizioni di disagio economico della famiglia per indurre la minore ad accettare gli approcci sessuali. In sintesi, il complessivo carattere di gravità delle condotte tenute dal ricorrente è congruamente e non illogicamente motivato con argomentazioni aderenti ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. La valutazione in questione, essendo di natura discrezionale e sottratta al sindacato di legittimità, compete esclusivamente al giudice di merito, cui spetta determinare il grado di compressione del bene giuridico e operare la comparazione tra gli elementi negativi e positivi, con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche e al danno anche psichico arrecato alla persona offesa. D’altro canto, la ricostruzione della vicenda da parte del ricorrente rappresenta principalmente l’espressione di una prospettazione alternativa dei fatti, ciò che vale a collocare tale doglianza al di fuori dell’ambito del giudizio di legittimità. 5. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen., è fondato L’esame degli atti rivela che la precedente sentenza della Corte di Appello di Roma del 20 dicembre 2022 aveva inflitto all’imputato la pena di anni due e mesi sei di reclusione, determinata partendo da una pena base di anni cinque di reclusione, riducendola per le circostanze attenuanti generiche prevalenti e operando la riduzione per il rito abbreviato. La sentenza impugnata ha invece applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione, così determinata: pena base di anni cinque di reclusione per il più grave 24 episodio (corrispondente al minimo edittale), ridotta per le circostanze attenuanti generiche prevalenti ad anni tre e mesi quattro, aumentata, ex art. 81 cpv cod. pen., di mesi quattro per ciascuno degli episodi in continuazione fino alla pena di anni quattro, ridotta infine per il rito abbreviato. Il principio del divieto di reformatio in peius trova il suo fondamento nell’art. 597 cod. proc. pen. e postula che il giudice del rinvio non possa aggravare la posizione dell’imputato rispetto agli aspetti della decisione annullata sui quali non sia stato avanzato ricorso da parte del pubblico ministero. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, in applicazione del principio enunciato all’art. 649, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801). Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dalla difesa dell’imputato, la determinazione della pena operata nella sentenza della Corte di appello, poi annullata dalla Terza Sezione penale di questa Corte, non era stata impugnata dalla Pubblica accusa. In tale contesto, il giudice del rinvio era vincolato dal giudicato implicito formatosi sul punto e non poteva procedere a un incremento della pena senza violare il principio di cui all’art. 597 cod. proc. pen. L’incremento della pena da anni due e mesi sei ad anni due e mesi otto di reclusione configura pertanto una violazione manifesta del divieto di reformatio in peius, e, anche per questa parte, la sentenza impugnata deve essere annullata. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del primo tra gli episodi contestati e al complessivo trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio su questi punti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone l’oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 10/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA LU RA LU LE