Art. 64.
Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Nelle commissioni previste dalla presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanita'.
Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Nelle commissioni previste dalla presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanita'.