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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa LL PI Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3054/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per Parte_1 mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tavernese, presso il cui studio Controparte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Viale Gorizia, n. 52
APPELLATO
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Persona_1
Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, alla Via Cesare
Beccaria n. 29
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
5783/2023 pubblicata il 3.6.2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, notificato sia al che all' , chiedeva: “(a) accertare e dichiarare il Parte_1 CP_2 Controparte_1 diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 2.153,43 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 147,55 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 2.300,98
(duemilatrecento/98), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa”, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della domanda esponeva: - di essere detenuto presso l'istituto carcerario di San
Gimignano dal mese di luglio 2009; - di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di giugno 2016 al mese di settembre 2021; - in particolare, per quanto di rilievo ai fini del giudizio, di aver prestato attività di inserviente di cucina negli anni 2016 e 2017, nei mesi e negli orari di lavoro specificamente indicati;
- di avere percepito la mercede in misura pari ai 2/3 di quanto previsto della contrattazione collettiva vigente nel 1993, senza alcun adeguamento degli importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo;
e ciò in quanto solo dall'1.10.2017 il Ministero aveva provveduto ad adeguare le mercedi, sino a quel momento rimaste invariate dal 10.11.1993. Ritenute, pertanto, le remunerazioni percepite per le mansioni svolte anteriormente al 2017 inadeguate, chiedeva la condanna del Parte_1 al pagamento degli importi analiticamente indicati nei conteggi di cui al ricorso, pari ai due terzi del
2 trattamento economico vigente al momento di espletamento della prestazione lavorativa (detratto quanto medio tempore percepito in corso di esecuzione del rapporto di lavoro) e la conseguente regolarizzazione previdenziale.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione quinquennale, ex Parte_1 art. 2948 c.c. con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite nel periodo antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 2.2.2023. Concludeva nei seguenti termini:
“ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 02.02.2023 (pertanto, ante 02.02.2018) o, eventualmente, dichiarare la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 2956 c.c.; - rigettare comunque il ricorso siccome infondato in fatto e diritto.”.
L' , nonostante la notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con la sentenza n. 5783/2023 pubblicata il 3 giugno 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal sulla scorta della Parte_1 giurisprudenza di legittimità a mente della quale, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché nei confronti del prestatore di lavoro è configurabile una situazione di
“metus”; accoglieva, quindi, integralmente la domanda, condannando il resistente al Parte_1 pagamento, in favore del ricorrente , della somma di euro 2.300,98, con interessi Controparte_1 legali, oltre alla regolarizzazione contributiva.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 19.10.2023, proponeva appello il
, affidandosi ad una sola, articolata censura, denominata “Erroneità della Parte_1 pronuncia di primo grado. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2948 c.c.”.
Sosteneva l'appellante che il Tribunale aveva errato nell'affermare che il termine di prescrizione non era decorso in costanza di rapporto;
invece, considerato che alla cessazione di ciascun rapporto di lavoro inizia a decorrere ex novo il termine prescrizionale, il permanere o meno dello stato detentivo doveva considerarsi del tutto irrilevante. Lamentava, quindi, che il Tribunale non aveva considerato come, nella specie, vi fosse stata una successione di rapporti di lavoro sicché doveva escludersi che l'instaurazione del successivo rapporto di lavoro potesse ripercuotersi sul decorso del termine di prescrizione relativo al precedente rapporto, già esauritosi. Evidenziava che, nella specie, la prestazione lavorativa del detenuto non era stata svolta ininterrottamente dal 2016 al 2021. Ne derivava che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione dei crediti azionati dall'appellato dall'ultima interruzione del rapporto lavorativo risultante dagli atti, ossia dal maggio 2017, fino al successivo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dal ricorso ex art. 414 c.p.c., intervenuto
3 a distanza di oltre un quinquennio, in data 2 febbraio 2023 (non essendo idonea ad interrompere il termine di prescrizione la precedente diffida). Chiedeva, quindi, di “annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, dichiarare parzialmente prescritte le pretese di controparte”, con vittoria di spese del grado e compensazione delle spese del primo grado.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la reiezione dell'appello proposto dalla Controparte_1 controparte e la conferma della decisione impugnata anche in considerazione dei più recenti arresti giurisprudenziali resi dalla Suprema Corte in materia di lavoro carcerario.
Si costituiva anche l' , chiedendo a questa Corte di accertare e valutare il diritto del CP_2 ricorrente al versamento dei contributi dovuti in relazione alle domande spiegate nei confronti degli altri convenuti, nei limiti della prescrizione quinquennale;
spese e competenze di lite a carico della parte soccombente.
All'odierna udienza del 29 ottobre 2025 l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare all'appello, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
entrambe le altre parti hanno insistito per la condanna del alle spese del grado. La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura Parte_1 della presente sentenza.
2. Il giudizio va dichiarato estinto.
Come detto, la parte appellante ha rinunciato al gravame.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché l'appellato abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto appello incidentale (Sez. 2, Sentenza n. 8387 del 03/08/1999).
Nel caso in questione , costituendosi nell'odierno grado d'appello, ha Controparte_1 richiesto solamente il rigetto del gravame, richiamando le conclusioni già rassegnate in primo grado e interamente accolte dal primo giudice. Pertanto, non ha alcun interesse alla prosecuzione del processo e ad una pronuncia di merito, tenuto conto che l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo
338 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
L'accettazione, pertanto, nella specie non è richiesta.
4 Egualmente è per l' , che non ha interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo già CP_2 ottenuto la pronuncia richiesta dal Tribunale, la cui decisione, come detto, diviene definitiva a seguito della dichiarazione di estinzione.
In ogni caso, all'odierna udienza e l' hanno preso atto della rinuncia Controparte_1 CP_2 del Ministero senza opporre alcunché.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
3. Per quanto riguarda le spese del grado, l'articolo 306 c.p.c. prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
Nella specie, il Ministero appellante, nel formulare all'udienza la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
tuttavia, e Controparte_1
l' hanno insistito per ottenere la condanna del rinunciante alle spese. CP_2
Pertanto, in difetto di diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare alle parti Parte_1 appellate le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), del carattere seriale del contenzioso e dell'attività processuale effettivamente svolta (con esclusione, dunque, della fase istruttoria).
P. Q. M.
- dichiara estinto il giudizio;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese Parte_1 sostenute da nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre Controparte_1
IVA, C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, antistatario;
- condanna, altresì, il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le Parte_1 spese sostenute dall' nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre oneri CP_2 riflessi come per legge.
Il Presidente estensore
LL PI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio.
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