Articolo 8 della Legge 16 marzo 1951, n. 230
Articolo 7
Versione
3 maggio 1951
Art. 8.
Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verra' provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.

Entrata in vigore il 3 maggio 1951