Art. 8.
Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verra' provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.
Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verra' provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.