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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Biagio Roberto Cimini Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 7323/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza in data 1. 7. 2025 e vertente tra
(CF , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso da sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c. p. c., ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio sito in Roma, Via Antonio Gramsci n. 16
Appellante
E
(CF e P IVA ), che si costituisce in qualità di CP_1 P.IVA_1 mandataria di in virtù di atto per Notaio di Controparte_2 Per_1
Roma, rep. 43066, del 17. 6. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pt_2 di Croce (CF ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Roma, Via Ostiense n. 2, giusta procura rilasciata, in foglio separato da ritenersi congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandra Boccanera, procuratore della società a rogito Notaio di Roma del 16. 11. 2016, rep. 51999; l'avv. di Croce Persona_2 dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti fax e di posta elettronica: 0657997004; ovvero Email_1
Email_2
Appellata
Oggetto: Impugnazione della sentenza n. 20188/2019 del Tribunale di Roma, X sezione civile, pubblicata in data 21. 10. 2019 IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 L'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe.
Si costituiva per contrastare l'impugnazione proposta. CP_1
All'udienza del 10. 6. 2025 nessuna parte depositava note di trattazione scritta e la causa veniva rinviata alla nuova udienza dell'1. 7. 2025 per la quale nessuna parte depositava note di trattazione scritta.
Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2018), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
20188/2019 del Tribunale di Roma, X sezione civile, pubblicata in data 21. 10. 2019. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dr. Biagio Roberto Cimini
Dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 2