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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2075/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. SALVO RICCARDO Pt_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio DEavv. CP_1 C.F._1 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29-1-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 159/23, chiedendo l'accoglimento Pt_1
delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la fondatezza del proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara, n. 159/23, dep. 20.2.2023, proc. n. 2062/22 R.G., e, per
l'effetto, in riforma della sentenza gravata, 2) accogliere tutte le conclusioni avanzate dall' nel CP_2 giudizio di primo grado che di seguito si riportano: “in via riconvenzionale, attesa la sentenza della
Corte di appello di Bologna, sez. lavoro, n. 601/2021 con specifico capo di compensazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, condannare alla restituzione in favore DE CP_1 CP_2
delle somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 6/2020, per un importo di € 4.070,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagina 1 di 7 pagamento”; 3) adottare, in riforma della sentenza gravata, ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa del presente atto anche in assenza di conclusione specifica sul punto. Con vittoria di spese e compensi di causa del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace nonché del presente grado.”.
A fondamento del promosso appello ha dedotto quanto segue: Pt_1
- con sentenza n. 6 del 16.1.2020 il Tribunale di Ferrara, sez. lavoro, accoglieva le domande dei ricorrenti, rappresentati e difesi dall'odierno appellato, e condannava l' a “corrispondere CP_2 all'avv. che le ha anticipate, quattro quinti delle spese di lite, che liquida per l'intero CP_1
(cinque quinti) in € 4140,00 per compensi ed € 621,00 per spese forfettarie, oltre IVA e cpa” (v. anche conclusioni con dichiarazione di difensore anticipatario – all. 3 fascicolo di Pt_1
primo grado - all. 3);
- provvedeva al pagamento delle spese con riserva di ripetizione nei confronti DEodierno Pt_1 appellato per l'importo di € 4.070,84, mediante bonifico in data 14.4.2020 sulla Banca AR DELI NA (v. richiesta 2.4.2020 con nota avv. mandato di pagamento n. CP_1
106/2020, estratto e pec direzione provinciale di Ferrara del 14.4.2020 di pagamento con riserva di ripetizione – all.ti sub 4 fasc. I grado – all. 3). Pt_1
- la pronuncia veniva impugnata dall' dinnanzi alla Corte di appello di Bologna, sez. Pt_1
lavoro (proc. 491/18 R.G. app.) la quale, con sentenza n. 600, depositata il 22 luglio 2021, riformava integralmente la pronuncia del Tribunale. Venivano rigettate le domande di primo grado e poste a carico dei ricorrenti le spese di ctu (non potendo gravare le stesse sull' Pt_1
appellante vittorioso). Venivano compensate integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio all. 5 fasc. I gr. - all. 3). Pt_1
- procedeva quindi, con mail del 12.1.2022, ad una informale richiesta di pagamento delle Pt_1 somme corrisposte all'avv. in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in CP_1
appello, in quanto soggetto obbligato alla restituzione (v. mail 12.1.2022 all. 6 fasc. I Pt_1
grado - all. 3);
- in tema di distrazione delle spese, ai sensi DEart. 93 c.p.c., allorché sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte precedentemente soccombente;
- con pec del 14 gennaio 2022 l'appellato notificava alla direzione DEIstituto un invito alla negoziazione assistita, rappresentando che a suo dire le somme non dovevano essere restituite pagina 2 di 7 atteso che l' non aveva proposto in appello una domanda in tal senso ( all. 7 Pt_1 Pt_1
fasc. I grado - all. 3);
- riscontrava la richiesta con pec DE 11 febbraio 2022, rappresentando di non poter Pt_1 raccogliere l'invito alla negoziazione stante l'evidenza DEobbligo restitutorio delle spese legali a seguito della sentenza della Corte di appello e dello specifico capo di riforma in essa contenuto (v. pec 11.2.2022 alla quale per esigenze di brevità si rimanda, all. 8 fasc. I Pt_1
grado - all. 3);
- L'avv. dava quindi seguito alla corrispondenza con atto di citazione del 16 febbraio CP_1
2022 dinnanzi al Giudice di Pace di Ferrara, notificato all' in data 18 febbraio 2022, con CP_2 il quale chiedeva di “Accertare e dichiarare non dovuto il credito di cui alle due richieste DE in data 12.01.2022 ed in data 12.02.2022; con condanna del convenuto al pagamento Pt_1 delle spese processuali. Dichiararsi l' litigante temerario ex art. 96 c.p.c.”; Pt_1
- si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 24.6.2022, con la quale contestava Pt_1 la domanda attorea e deduceva tra l'altro che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, [ciò] comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 7144/2021”);
- Il Giudice di Pace decideva la causa, emettendo la sentenza n. 159/23, dep. 20.2.2023, oggetto di odierna impugnazione, con la quale disponeva il rigetto delle domande;
- con riferimento specifico alla proposta domanda di accertamento negativo del credito evidenziava come il perimetro litigioso devoluto escludeva la possibilità di indagare la sussistenza o meno del credito sancito dal Giudice di appello, trattandosi se del caso di materia devolubile al superiore giudizio della Cassazione;
- Il Giudice di Pace rigettava inoltre la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno appellante sull'assunto che “la statuizione della Corte di appello di Bologna costituisca di per sé titolo esecutivo, di talché una ulteriore pronuncia di questo giudice sulla materia comporterebbe una duplicazione del titolo” (all. 2).
L'avv. si è costituito con appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “l'accoglimento della domanda principale in via di appello incidentale con dichiarazione di decadenza DE dalla richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza n. Pt_1
pagina 3 di 7 6/2020 Tribunale di Ferrara e che la sentenza n. 600/2021 Corte d'Appello di Bologna non è provvisoriamente esecutiva;
- dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado ex art. 112
c.p.c.: - nel merito il rigetto per infondatezza della domanda riconvenzionale, svolta in via principale con l'appello e per: 1) litispendenza;
2) incompetenza funzionale del Giudice di Pace essendo la materia di competenza del Tribunale sezione lavoro;
3) conseguente inammissibilità del rito ordinario;
4) decadenza;
5) mancanza di provvedimento di condanna o restituzione;
6) mancanza di causa petendi;
7) mancanza di legittimazione passiva DEavvocato;
8) mancanza di dolo nell'assicurato
(DPR 29.12.73 n. 1092 art. 206); 9) prescrizione (DPR 29.12.73 n. 1032 art. 30); 10) mancanza di delibera DE volta a recuperare la somma e quindi di incarico al difensore;
11) inammissibilità Pt_1
per mancanza di negoziazione assistita;
12) in subordine inesistenza del credito per compensazione con condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze in atti;
13) in estremo subordine si chiede termine per la chiamata in causa delle parti , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, ; o loro eredi;
Con vittoria di competenze, spese ed CP_5 Persona_1 Persona_2 onorari di cause di entrambi i gradi di giudizio.”
***.
1) Sul diritto di credito restitutorio in capo ad Pt_1
Il giudice di Pace ha rigettato la domanda riconvenzionale di diretta alla restituzione delle spese Pt_1
di lite corrisposte al difensore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado rilevando quanto segue: “... si nega accoglimento anche alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, atteso come, facendosi applicazione dei canoni sopra indicati, la statuizione della Corte di appello di
Bologna costituisca di per sé titolo esecutivo, di talchè una ulteriore pronuncia di questo giudice sulla materia – cioè la richiesta pronuncia di condanna di controparte alla restituzione di quanto ricevuto – comporterebbe una duplicazione del titolo” (all. 2).
Ai fini della ripetizione delle somme versate indebitamente all'avv. in esecuzione della CP_1
sentenza di primo grado, poi riformata in appello, secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure sarebbe sufficiente dare esecuzione alla sentenza di Corte d'Appello che ha compensato le spese di lite, non essendo necessaria lacuna ulteriore pronuncia di condanna.
A ben vedere, invece, come correttamente rilevato dall'appellante la sentenza n. 600/21 della Corte di appello di Bologna, che integrerebbe titolo esecutivo secondo il Giudice di primo grado, risulta invero priva di tale carattere atteso che, la stessa ha accertato e dichiarato esclusivamente la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, senza nulla statuire sulle somme corrispose in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 7 La pronuncia ha determinato il sorgere del diritto di credito alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado in favore della parte odierna appellante, caducando il titolo in virtù del quale erano state erogate, ma nulla poteva disporre, invece, sulle somme che furono versate in esecuzione della sentenza di primo grado in mancanza di specifica domanda sul punto.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento della Cassazione: “la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (così Cass. Sez. 6, ord. n. 9684/2022, la quale richiama Cass. n. 18062/2018 e Cass. n. 12387/2016).
Orbene, la sentenza della Corte d'Appello ha accertato e disciplinato esclusivamente il regime delle spese tra le parti, facendo venir meno il titolo di credito DEodierno appellato.
Sulla ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado poteva infatti svolgersi una domanda di condanna in sede di gravame, ovvero, poteva esperirsi un autonomo giudizio, come è avvenuto nel caso di specie, mediante domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, al fine di ottenere un titolo di condanna Pt_1
alla restituzione delle somme indebitamente versate al professionista antistatario.
La domanda alla restituzione del compenso versato in esecuzione della sentenza di primo grado, che per economicità processuale è ammissibile in sede di gravame, non trattandosi di domanda nuova, può infatti essere oggetto di autonomo giudizio, posto che alla mancata domanda in sede di appello non piò attribuirsi valore di rinuncia al diritto sostanziale.
In tesi di parte appellata con l'ordinanza n. 7144/2021 la Cassazione avrebbe stabilito invece che la domanda di rimborso debba essere formulata, “a pena di decadenza con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza...”. E pertanto deve essere dichiarato decaduto. Pt_1
Invero, la Cassazione precisa inoltre che “è ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione DEimpugnazione” (Cass. 8.8.2002, n. 12011; 18.7.2003,
n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227; 26.1.2016, n. 1324;
30.1.2018, n. 2292) (§4.4.2.). E' in ogni caso inammissibile l'istanza proposta con la comparsa
pagina 5 di 7 conclusionale in appello, atteso che quest'ultima ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass., 8.7.2010, n.
16152; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292).
L'effetto decadenziale indicato dalla Cassazione attiene dunque alle preclusioni assertive e di prova in sede di appello ed il ritardo nella sua proposizione determina la mera “inammissibilità” della domanda in detta sede, ma non preclude la sua proposizione in separato giudizio.
Non sussiste al pari litispendenza, poichè nel giudizio di appello, né dunque in quello pendente in
Cassazione, è in discussione il diritto alla ripetizione del compenso corrisposto al difensore antistatario, che non è stato oggetto infatti di alcuna domanda in sede di gravame.
In punto alla dedotta improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita ad opera di
, la Cassazione a sezioni unite in tema di mediazione obbligatoria, con principio estensibile Pt_1
dunque al caso in esame, hanno stabilito che la mediazione obbligatoria è un requisito preliminare solo per l'atto iniziale del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali (Cass. sez. un. n. 3452 del
7-02-2024).
Non sussiste poi il denunciato difetto di competenza funzionale del giudice adito, in quanto la materia oggetto della domanda principale svolta dall'avv. innanzi al giudice di Pace (accertamento CP_1
negativo del credito restitutorio da compenso liquidato al difensore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello), nonché della riconvenzionale di (di condanna alla Pt_1
restituzione di detto importo divenuto indebito), non attiene alle materie di cui all'art. 409 cpc..
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva del professionista, occorre rilevare infine che nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore in questa ipotesi risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente (e non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario con i clienti). Il difensore antistatario è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (tra le tante, Cass., sez. I, 23804/2023, Cass., sez. III, 21972/2022, Cass. sez. VI, 6225/2022).
pagina 6 di 7 Ciò premesso, nel merito, è documentale e pacifico in causa che abbia corrisposto al procuratore Pt_1 anticipatario in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello, il pagamento di €
4.070,84 (v. richiesta 2.4.2020 con nota avv. mandato di pagamento n. 106/2020, estratto CP_1
pagamento del 14.4.2020 e pec direzione provinciale di Ferrara del 14.4.2020 di pagamento con riserva di ripetizione – all.ti sub 4 fasc. I grado – all. 3), somma che il convenuto è tenuto dunque a Pt_1 restituire all' essendo venuto meno il titolo (integrato dalla sentenza di primo grado) fondante il Pt_1
credito.
Le spese di lite dei due radi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace n. 159/23, condanna alla CP_1
restituzione in favore di del compenso al medesimo corrisposto in esecuzione della sentenza del Pt_1
Tribunale di Ferrara n. 6/2020 riformata dalla Corte di Appello di Bologna n. 601/2021, per un importo di € 4.070,84, oltre interessi in misura legale dall'intervenuto pagamento al saldo;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l'appellato al pagamento in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che Pt_1
liquida in complessivi euro 299,00 per esborsi ed euro 1419,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2075/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. SALVO RICCARDO Pt_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio DEavv. CP_1 C.F._1 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29-1-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 159/23, chiedendo l'accoglimento Pt_1
delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la fondatezza del proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara, n. 159/23, dep. 20.2.2023, proc. n. 2062/22 R.G., e, per
l'effetto, in riforma della sentenza gravata, 2) accogliere tutte le conclusioni avanzate dall' nel CP_2 giudizio di primo grado che di seguito si riportano: “in via riconvenzionale, attesa la sentenza della
Corte di appello di Bologna, sez. lavoro, n. 601/2021 con specifico capo di compensazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, condannare alla restituzione in favore DE CP_1 CP_2
delle somme medio tempore percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 6/2020, per un importo di € 4.070,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagina 1 di 7 pagamento”; 3) adottare, in riforma della sentenza gravata, ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa del presente atto anche in assenza di conclusione specifica sul punto. Con vittoria di spese e compensi di causa del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace nonché del presente grado.”.
A fondamento del promosso appello ha dedotto quanto segue: Pt_1
- con sentenza n. 6 del 16.1.2020 il Tribunale di Ferrara, sez. lavoro, accoglieva le domande dei ricorrenti, rappresentati e difesi dall'odierno appellato, e condannava l' a “corrispondere CP_2 all'avv. che le ha anticipate, quattro quinti delle spese di lite, che liquida per l'intero CP_1
(cinque quinti) in € 4140,00 per compensi ed € 621,00 per spese forfettarie, oltre IVA e cpa” (v. anche conclusioni con dichiarazione di difensore anticipatario – all. 3 fascicolo di Pt_1
primo grado - all. 3);
- provvedeva al pagamento delle spese con riserva di ripetizione nei confronti DEodierno Pt_1 appellato per l'importo di € 4.070,84, mediante bonifico in data 14.4.2020 sulla Banca AR DELI NA (v. richiesta 2.4.2020 con nota avv. mandato di pagamento n. CP_1
106/2020, estratto e pec direzione provinciale di Ferrara del 14.4.2020 di pagamento con riserva di ripetizione – all.ti sub 4 fasc. I grado – all. 3). Pt_1
- la pronuncia veniva impugnata dall' dinnanzi alla Corte di appello di Bologna, sez. Pt_1
lavoro (proc. 491/18 R.G. app.) la quale, con sentenza n. 600, depositata il 22 luglio 2021, riformava integralmente la pronuncia del Tribunale. Venivano rigettate le domande di primo grado e poste a carico dei ricorrenti le spese di ctu (non potendo gravare le stesse sull' Pt_1
appellante vittorioso). Venivano compensate integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio all. 5 fasc. I gr. - all. 3). Pt_1
- procedeva quindi, con mail del 12.1.2022, ad una informale richiesta di pagamento delle Pt_1 somme corrisposte all'avv. in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in CP_1
appello, in quanto soggetto obbligato alla restituzione (v. mail 12.1.2022 all. 6 fasc. I Pt_1
grado - all. 3);
- in tema di distrazione delle spese, ai sensi DEart. 93 c.p.c., allorché sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte precedentemente soccombente;
- con pec del 14 gennaio 2022 l'appellato notificava alla direzione DEIstituto un invito alla negoziazione assistita, rappresentando che a suo dire le somme non dovevano essere restituite pagina 2 di 7 atteso che l' non aveva proposto in appello una domanda in tal senso ( all. 7 Pt_1 Pt_1
fasc. I grado - all. 3);
- riscontrava la richiesta con pec DE 11 febbraio 2022, rappresentando di non poter Pt_1 raccogliere l'invito alla negoziazione stante l'evidenza DEobbligo restitutorio delle spese legali a seguito della sentenza della Corte di appello e dello specifico capo di riforma in essa contenuto (v. pec 11.2.2022 alla quale per esigenze di brevità si rimanda, all. 8 fasc. I Pt_1
grado - all. 3);
- L'avv. dava quindi seguito alla corrispondenza con atto di citazione del 16 febbraio CP_1
2022 dinnanzi al Giudice di Pace di Ferrara, notificato all' in data 18 febbraio 2022, con CP_2 il quale chiedeva di “Accertare e dichiarare non dovuto il credito di cui alle due richieste DE in data 12.01.2022 ed in data 12.02.2022; con condanna del convenuto al pagamento Pt_1 delle spese processuali. Dichiararsi l' litigante temerario ex art. 96 c.p.c.”; Pt_1
- si costituiva in giudizio l' con memoria depositata il 24.6.2022, con la quale contestava Pt_1 la domanda attorea e deduceva tra l'altro che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, [ciò] comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 7144/2021”);
- Il Giudice di Pace decideva la causa, emettendo la sentenza n. 159/23, dep. 20.2.2023, oggetto di odierna impugnazione, con la quale disponeva il rigetto delle domande;
- con riferimento specifico alla proposta domanda di accertamento negativo del credito evidenziava come il perimetro litigioso devoluto escludeva la possibilità di indagare la sussistenza o meno del credito sancito dal Giudice di appello, trattandosi se del caso di materia devolubile al superiore giudizio della Cassazione;
- Il Giudice di Pace rigettava inoltre la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno appellante sull'assunto che “la statuizione della Corte di appello di Bologna costituisca di per sé titolo esecutivo, di talché una ulteriore pronuncia di questo giudice sulla materia comporterebbe una duplicazione del titolo” (all. 2).
L'avv. si è costituito con appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “l'accoglimento della domanda principale in via di appello incidentale con dichiarazione di decadenza DE dalla richiesta di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza n. Pt_1
pagina 3 di 7 6/2020 Tribunale di Ferrara e che la sentenza n. 600/2021 Corte d'Appello di Bologna non è provvisoriamente esecutiva;
- dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado ex art. 112
c.p.c.: - nel merito il rigetto per infondatezza della domanda riconvenzionale, svolta in via principale con l'appello e per: 1) litispendenza;
2) incompetenza funzionale del Giudice di Pace essendo la materia di competenza del Tribunale sezione lavoro;
3) conseguente inammissibilità del rito ordinario;
4) decadenza;
5) mancanza di provvedimento di condanna o restituzione;
6) mancanza di causa petendi;
7) mancanza di legittimazione passiva DEavvocato;
8) mancanza di dolo nell'assicurato
(DPR 29.12.73 n. 1092 art. 206); 9) prescrizione (DPR 29.12.73 n. 1032 art. 30); 10) mancanza di delibera DE volta a recuperare la somma e quindi di incarico al difensore;
11) inammissibilità Pt_1
per mancanza di negoziazione assistita;
12) in subordine inesistenza del credito per compensazione con condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze in atti;
13) in estremo subordine si chiede termine per la chiamata in causa delle parti , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, ; o loro eredi;
Con vittoria di competenze, spese ed CP_5 Persona_1 Persona_2 onorari di cause di entrambi i gradi di giudizio.”
***.
1) Sul diritto di credito restitutorio in capo ad Pt_1
Il giudice di Pace ha rigettato la domanda riconvenzionale di diretta alla restituzione delle spese Pt_1
di lite corrisposte al difensore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado rilevando quanto segue: “... si nega accoglimento anche alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, atteso come, facendosi applicazione dei canoni sopra indicati, la statuizione della Corte di appello di
Bologna costituisca di per sé titolo esecutivo, di talchè una ulteriore pronuncia di questo giudice sulla materia – cioè la richiesta pronuncia di condanna di controparte alla restituzione di quanto ricevuto – comporterebbe una duplicazione del titolo” (all. 2).
Ai fini della ripetizione delle somme versate indebitamente all'avv. in esecuzione della CP_1
sentenza di primo grado, poi riformata in appello, secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure sarebbe sufficiente dare esecuzione alla sentenza di Corte d'Appello che ha compensato le spese di lite, non essendo necessaria lacuna ulteriore pronuncia di condanna.
A ben vedere, invece, come correttamente rilevato dall'appellante la sentenza n. 600/21 della Corte di appello di Bologna, che integrerebbe titolo esecutivo secondo il Giudice di primo grado, risulta invero priva di tale carattere atteso che, la stessa ha accertato e dichiarato esclusivamente la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, senza nulla statuire sulle somme corrispose in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 7 La pronuncia ha determinato il sorgere del diritto di credito alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado in favore della parte odierna appellante, caducando il titolo in virtù del quale erano state erogate, ma nulla poteva disporre, invece, sulle somme che furono versate in esecuzione della sentenza di primo grado in mancanza di specifica domanda sul punto.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento della Cassazione: “la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (così Cass. Sez. 6, ord. n. 9684/2022, la quale richiama Cass. n. 18062/2018 e Cass. n. 12387/2016).
Orbene, la sentenza della Corte d'Appello ha accertato e disciplinato esclusivamente il regime delle spese tra le parti, facendo venir meno il titolo di credito DEodierno appellato.
Sulla ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado poteva infatti svolgersi una domanda di condanna in sede di gravame, ovvero, poteva esperirsi un autonomo giudizio, come è avvenuto nel caso di specie, mediante domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, al fine di ottenere un titolo di condanna Pt_1
alla restituzione delle somme indebitamente versate al professionista antistatario.
La domanda alla restituzione del compenso versato in esecuzione della sentenza di primo grado, che per economicità processuale è ammissibile in sede di gravame, non trattandosi di domanda nuova, può infatti essere oggetto di autonomo giudizio, posto che alla mancata domanda in sede di appello non piò attribuirsi valore di rinuncia al diritto sostanziale.
In tesi di parte appellata con l'ordinanza n. 7144/2021 la Cassazione avrebbe stabilito invece che la domanda di rimborso debba essere formulata, “a pena di decadenza con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza...”. E pertanto deve essere dichiarato decaduto. Pt_1
Invero, la Cassazione precisa inoltre che “è ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione DEimpugnazione” (Cass. 8.8.2002, n. 12011; 18.7.2003,
n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227; 26.1.2016, n. 1324;
30.1.2018, n. 2292) (§4.4.2.). E' in ogni caso inammissibile l'istanza proposta con la comparsa
pagina 5 di 7 conclusionale in appello, atteso che quest'ultima ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass., 8.7.2010, n.
16152; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292).
L'effetto decadenziale indicato dalla Cassazione attiene dunque alle preclusioni assertive e di prova in sede di appello ed il ritardo nella sua proposizione determina la mera “inammissibilità” della domanda in detta sede, ma non preclude la sua proposizione in separato giudizio.
Non sussiste al pari litispendenza, poichè nel giudizio di appello, né dunque in quello pendente in
Cassazione, è in discussione il diritto alla ripetizione del compenso corrisposto al difensore antistatario, che non è stato oggetto infatti di alcuna domanda in sede di gravame.
In punto alla dedotta improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita ad opera di
, la Cassazione a sezioni unite in tema di mediazione obbligatoria, con principio estensibile Pt_1
dunque al caso in esame, hanno stabilito che la mediazione obbligatoria è un requisito preliminare solo per l'atto iniziale del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali (Cass. sez. un. n. 3452 del
7-02-2024).
Non sussiste poi il denunciato difetto di competenza funzionale del giudice adito, in quanto la materia oggetto della domanda principale svolta dall'avv. innanzi al giudice di Pace (accertamento CP_1
negativo del credito restitutorio da compenso liquidato al difensore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado riformata in appello), nonché della riconvenzionale di (di condanna alla Pt_1
restituzione di detto importo divenuto indebito), non attiene alle materie di cui all'art. 409 cpc..
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva del professionista, occorre rilevare infine che nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario. Infatti, il difensore in questa ipotesi risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente (e non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario con i clienti). Il difensore antistatario è pertanto, l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio (tra le tante, Cass., sez. I, 23804/2023, Cass., sez. III, 21972/2022, Cass. sez. VI, 6225/2022).
pagina 6 di 7 Ciò premesso, nel merito, è documentale e pacifico in causa che abbia corrisposto al procuratore Pt_1 anticipatario in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata in appello, il pagamento di €
4.070,84 (v. richiesta 2.4.2020 con nota avv. mandato di pagamento n. 106/2020, estratto CP_1
pagamento del 14.4.2020 e pec direzione provinciale di Ferrara del 14.4.2020 di pagamento con riserva di ripetizione – all.ti sub 4 fasc. I grado – all. 3), somma che il convenuto è tenuto dunque a Pt_1 restituire all' essendo venuto meno il titolo (integrato dalla sentenza di primo grado) fondante il Pt_1
credito.
Le spese di lite dei due radi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace n. 159/23, condanna alla CP_1
restituzione in favore di del compenso al medesimo corrisposto in esecuzione della sentenza del Pt_1
Tribunale di Ferrara n. 6/2020 riformata dalla Corte di Appello di Bologna n. 601/2021, per un importo di € 4.070,84, oltre interessi in misura legale dall'intervenuto pagamento al saldo;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l'appellato al pagamento in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che Pt_1
liquida in complessivi euro 299,00 per esborsi ed euro 1419,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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