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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
SO RI, AT
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002563430000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002563430000 IVA-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:dichiarazione di nullità dell'atto impugnato esistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa, preliminarmente, per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente prescrizione del credito erariale.
Venivano, altresì, censurate la mancata indicazione dei criteri relativi al calcolo dei compensi e degli interessi di mora, nonché l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto.
Si costituiva l'AD, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la regolare notifica della cartella esattoriale e di atti interruttivi della prescrizione.
Non si costituiva l'ADR.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte non ha ritenuto di concedere il rinvio chiesto dalla Difesa del ricorrente, atteso che la stessa avrebbe potuto tempestivamente depositare gli atti per la cui allegazione detto rinvio era stato domandato.
Nel merito, ricorso è infondato. Premesso che l'AD ha fornito prova della notifica della cartella esattoriale oggetto dell'intimazione impugnata, va osservato che, in data 21/11/2014 è stata notificata al ricorrente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, riferita, tra l'altro, anche alla cartella oggetto di intimazione.
Ne consegue che alcuna prescrizione si è verificata.
Quanto alle rimanenti censure, va osservato che quelle relative alle modalità di calcolo delle somme dovute andavano fatte valere mediante impugnazione della cartella, ove dette indicazioni sono presenti.
In ordine alla mancanza di indicazioni delle modalità di impugnazione, la stessa non ne costituisce causa di nullità, afferendo ad informazioni non essenziali al contenuto dell'atto, e conosciute o conoscibili dal contribuente di media diligenza.
Il ricorso, pertanto, va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'AD ,che si liquidano in dispositivo.
Nulla per le spese, nei confronti dell'ADR, non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 1500,00, oltre accessori (R.F. 15%). Nulla per le spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
SO RI, AT
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002563430000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002563430000 IVA-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:dichiarazione di nullità dell'atto impugnato esistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa, preliminarmente, per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente prescrizione del credito erariale.
Venivano, altresì, censurate la mancata indicazione dei criteri relativi al calcolo dei compensi e degli interessi di mora, nonché l'omessa indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto.
Si costituiva l'AD, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la regolare notifica della cartella esattoriale e di atti interruttivi della prescrizione.
Non si costituiva l'ADR.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte non ha ritenuto di concedere il rinvio chiesto dalla Difesa del ricorrente, atteso che la stessa avrebbe potuto tempestivamente depositare gli atti per la cui allegazione detto rinvio era stato domandato.
Nel merito, ricorso è infondato. Premesso che l'AD ha fornito prova della notifica della cartella esattoriale oggetto dell'intimazione impugnata, va osservato che, in data 21/11/2014 è stata notificata al ricorrente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, riferita, tra l'altro, anche alla cartella oggetto di intimazione.
Ne consegue che alcuna prescrizione si è verificata.
Quanto alle rimanenti censure, va osservato che quelle relative alle modalità di calcolo delle somme dovute andavano fatte valere mediante impugnazione della cartella, ove dette indicazioni sono presenti.
In ordine alla mancanza di indicazioni delle modalità di impugnazione, la stessa non ne costituisce causa di nullità, afferendo ad informazioni non essenziali al contenuto dell'atto, e conosciute o conoscibili dal contribuente di media diligenza.
Il ricorso, pertanto, va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'AD ,che si liquidano in dispositivo.
Nulla per le spese, nei confronti dell'ADR, non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 1500,00, oltre accessori (R.F. 15%). Nulla per le spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.