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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2032/2025 promosso da:
( ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(Fe) via Bottega n. 27
e
) nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(Bg) via Bertolini n. 13 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Anselmi del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, Viale Cavour, 136 con indirizzo PEC per le comunicazioni
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 settembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 12.07.2003 a Besnate
(Va); che dalla unione coniugale sono nati la figlia , il 04.01.2004, ora maggiorenne, ed il figlio Per_1 il 02.02.2008; di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa emesso dal Per_2
Tribunale di Bergamo in data 20/05/2020; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai due genitori ed avrà stabile residenza presso Per_2 la madre in Paladina;
2) il padre potrà tenere con sé un giorno la settimana (solitamente il giovedì) dalla uscita di Per_2 scuola sino all'orario della cena e potrà averlo con sé a week end alterni dal termine dell'orario di scuola sino alla domenica ove rientrerà a casa entro la cena e in periodo non scolastico entro la mattinata del lunedì; trascorrerà coi genitori, alternativamente tra loro, le giornate del proprio Per_2 compleanno e quelle dei due genitori;
una settimana consecutiva per le festività Natalizie dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01; tre giorni per le festività di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta;
due settimane anche non consecutive per il periodo estivo che i ricorrenti concorderanno anticipatamente tra loro;
3) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il sig. verserà alla sig.ra Per_2 Parte_1
in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 350,00; a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia e sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica il sig. verserà, con le modalità e tempistiche di cui sopra, alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma mensile di €. 250,00; entrambe le somme saranno annualmente rivalutate in via automatica secondo gli indici ISTAT;
l'assegno “Unico”, se ed in quanto dovutole, verrà corrisposto da CP_2 alla sig.ra CP_1
4) il sig. inoltre concorrerà al 50% con la sig.ra alle spese straordinarie dei due Parte_1 CP_1 figli secondo il Protocollo del Tribunale di Ferrara che integralmente si riporta: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. Rette asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. Gite scolastiche senza pernottamento;
e. Trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. Rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c. Corsi di specializzazione;
d. Gite scolastiche con pernottamento;
e. Corsi di recupero e lezioni private;
f. Alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tempo prolungato;
b. Mensa scolastica;
c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby-sitter; b. Campi estivi. 4) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere diritto al rimborso di spese straordinarie che essi abbiano anticipato per i due figli e comunque con la sottoscrizione del presente atto vi rinunciano eccezion fatta per il residuo rimborso di quelle, ben note al sig. già anticipate dalla sig.ra alla “Villa Sant'Apollonia srl Parte_1 CP_1 di Bergamo per le cure dentistiche del figlio Per_2
5) i ricorrenti si danno reciproco assenso per il loro espatrio anche con il figlio minore, consentendo alle autorità competenti il rilascio dei documenti necessari.
********
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 17 ottobre 2025.
In data 30 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 febbraio 2020, innanzi al presidente del Tribunale di Bergamo nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12/07/2003 a Besnate (Va) fra nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
12.07.1973, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Besnate di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 3 Parte I Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello CP_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2032/2025 promosso da:
( ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(Fe) via Bottega n. 27
e
) nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(Bg) via Bertolini n. 13 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Anselmi del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ferrara, Viale Cavour, 136 con indirizzo PEC per le comunicazioni
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 settembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 12.07.2003 a Besnate
(Va); che dalla unione coniugale sono nati la figlia , il 04.01.2004, ora maggiorenne, ed il figlio Per_1 il 02.02.2008; di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa emesso dal Per_2
Tribunale di Bergamo in data 20/05/2020; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai due genitori ed avrà stabile residenza presso Per_2 la madre in Paladina;
2) il padre potrà tenere con sé un giorno la settimana (solitamente il giovedì) dalla uscita di Per_2 scuola sino all'orario della cena e potrà averlo con sé a week end alterni dal termine dell'orario di scuola sino alla domenica ove rientrerà a casa entro la cena e in periodo non scolastico entro la mattinata del lunedì; trascorrerà coi genitori, alternativamente tra loro, le giornate del proprio Per_2 compleanno e quelle dei due genitori;
una settimana consecutiva per le festività Natalizie dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01; tre giorni per le festività di Pasqua, alternando Pasqua e Pasquetta;
due settimane anche non consecutive per il periodo estivo che i ricorrenti concorderanno anticipatamente tra loro;
3) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il sig. verserà alla sig.ra Per_2 Parte_1
in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 350,00; a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia e sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica il sig. verserà, con le modalità e tempistiche di cui sopra, alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma mensile di €. 250,00; entrambe le somme saranno annualmente rivalutate in via automatica secondo gli indici ISTAT;
l'assegno “Unico”, se ed in quanto dovutole, verrà corrisposto da CP_2 alla sig.ra CP_1
4) il sig. inoltre concorrerà al 50% con la sig.ra alle spese straordinarie dei due Parte_1 CP_1 figli secondo il Protocollo del Tribunale di Ferrara che integralmente si riporta: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. Rette asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. Gite scolastiche senza pernottamento;
e. Trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. Rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c. Corsi di specializzazione;
d. Gite scolastiche con pernottamento;
e. Corsi di recupero e lezioni private;
f. Alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Tempo prolungato;
b. Mensa scolastica;
c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby-sitter; b. Campi estivi. 4) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere diritto al rimborso di spese straordinarie che essi abbiano anticipato per i due figli e comunque con la sottoscrizione del presente atto vi rinunciano eccezion fatta per il residuo rimborso di quelle, ben note al sig. già anticipate dalla sig.ra alla “Villa Sant'Apollonia srl Parte_1 CP_1 di Bergamo per le cure dentistiche del figlio Per_2
5) i ricorrenti si danno reciproco assenso per il loro espatrio anche con il figlio minore, consentendo alle autorità competenti il rilascio dei documenti necessari.
********
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 17 ottobre 2025.
In data 30 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 febbraio 2020, innanzi al presidente del Tribunale di Bergamo nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12/07/2003 a Besnate (Va) fra nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
12.07.1973, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Besnate di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2003 Atto n. 3 Parte I Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello CP_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri