Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AD IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio delle Province di Napoli, Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione prot. n. 99402 del 27/11/2024 del Comune di Acerra – II Direzione – SUAP e Imprese Sociali – Gare – Agricoltura, recante Comunicazione di improcedibilità dell''istanza prot. n. 95022 del 13/11/2024 – SUAP n. 3702. Codice e Nome Sito ILIAD: NA80011_012 – Acerra Cimitero proposta da AD per il rilascio dell''autorizzazione ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 per l''installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Acerra (NA), in Via Molino Vecchio, n. 2, individuata in catasto al Foglio di mappa 34, particella 1453 (doc. 1);
- della determinazione prot. n. 98909 del 26/11/2024 della Dirigente della V Direzione - Abusivismo e Condono Edilizio - Ambiente e Riqualificazione urbana - Predisposizione e realizzazione attività inerenti al P.U.C. - SUE - SUAP - Igiene Urbana del Comune di Acerra, trasmessa ad AD in data 27/11/2024 dal Comune di Acerra, recante parere negativo al rilascio dell''autorizzazione proposta da AD ex artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 per l''installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Acerra (NA), in Via Molino Vecchio, n. 2, individuata in catasto al Foglio di mappa 34, particella 1453 (doc. 2);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand''anche non conosciuto;
nonché, per quanto occorrer possa, per l''annullamento in parte qua
- dell''art. 59 del Piano Urbanistico Comunale (anche solo “PUC”) del Comune di Acerra nella parte in cui reca un limite distanziale di localizzazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree adiacenti ai siti sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura, strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici, fissato nella misura minima di 200 mt (doc. 4);
- delle Norme Tecniche di Attuazione (anche solo “NTA”) al Piano Regolatore Generale (anche solo “PRG”) del Comune di Acerra, e in particolare delle disposizioni relative alla zona omogenea R -Rispetto, zona di rispetto cimiteriale, nella parte in cui vengano interpretate come recanti un divieto di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche (doc. 5);
- delle Norme Tecniche di Attuazione (anche solo “NTA”) al Piano Regolatore Generale (anche solo “PRG”) del Comune di Acerra, e in particolare delle disposizioni relative alla zona omogenea E -Agricola e viabilità esistente, nella parte in cui vengano interpretate come recanti un divieto di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche (doc. 5);
- dell'art. 37 del Piano Urbanistico Comunale (anche solo “PUC”) del Comune di Acerra che detta disposizioni relative alla zona E1 – Area agricola ordinaria in cui rientra l''impianto AD oggetto di istanza di autorizzazione, ove interpretato come recante un divieto di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree agricole ordinarie (doc. 4);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 settembre 2025:
- della nota del Segretario Generale del Comune di Acerra prot. 65761 del 1° agosto 2025 (doc. 18) nelle parti in cui (i) ribadisce l’irrealizzabilità del sito individuato da AD con istanza di autorizzazione unica ex artt. 44 e 49 CCE del 13.11.2024 e (ii) propone un sito alternativo distante da quello oggetto del presente contenzioso e non conciliabile con il piano di copertura AD;
- del parere negativo prot. n. 42154 del 20.05.2025 della V Direzione - Abusivismo e Condono Edilizio - Ambiente e Riqualificazione urbana - Predisposizione e realizzazione attività inerenti al P.U.C. - SUE - SUAP - Igiene Urbana del Comune di Acerra, di contenuto non noto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI RA D'ER e uditi nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio AD IT s.p.a. contesta la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Acerra ha dichiarato improcedibile l’istanza unica di autorizzazione presentata ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, “CCE”) per l’installazione di una Stazione Radio Base (“SRB”) per la telefonia mobile da realizzarsi in Via Molino Vecchio n. 2, nonché del presupposto parere negativo della V Direzione del Comune medesimo, reso nell’ambito della Conferenza di servizi.
1.1 Tale provvedimento è motivato in ragione della incompatibilità dell’intervento con l’area di progetto individuata in quanto, a norma del PRG vigente, l’area ricade in una zona di interesse archeologico, a destinazione agricola, nonché in zona omogenea di rispetto cimiteriale, in cui sarebbero vietate tutte le costruzioni, incluse quelle a carattere provvisorio, per cui, anche la realizzazione delle opere connesse (tra cui la stradina in misto granulare per l’accesso all’impianto) si porrebbe in contrasto con le NTA del PRG. Inoltre, l’impianto si troverebbe nel raggio di circa 200 mt da un edificio scolastico, in asserito contrasto con l’art. 59 delle NTA del PUC, che vieta le installazioni di SRB nelle aree adiacenti a scuole, ospedali, case di cura, strutture di accoglienza sociale ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt.
1.2 Avverso i predetti atti AD ha proposto il ricorso in esame, asserendone la illegittimità sotto plurimi profili e articolando quattro motivi di censura, di seguito sintetizzati:
I) Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 388 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 - Testo Unico delle leggi sanitarie. Violazione dell’art. 57 del D.P.R. n. 10.9.1990, n. 285. Violazione delle NTA del PRG del Comune di Acerra relative alla fascia di rispetto cimiteriale. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Irragionevolezza. Arbitrarietà. Ingiustizia manifesta.
Il diniego sarebbe illegittimo nella parte in cui ritiene l’impianto incompatibile con la zona di rispetto cimiteriale atteso che gli impianti di telecomunicazione sono, per legge, opere di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria (art. 43 CCE) e compatibili con ogni destinazione urbanistica; una SRB non costituisce “costruzione edilizia” in senso proprio, né incide sugli interessi igienico-sanitari o sulla tutela della sacralità dei luoghi che giustificano il vincolo cimiteriale.
II) Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990. Vizio di incompetenza. Violazione degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 8 della Legge n. 36/2001. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere. Carenza di potere. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Irragionevolezza. Arbitrarietà. Ingiustizia manifesta.
Il Comune avrebbe introdotto un illegittimo limite distanziale (200 mt dalla scuola), in contrasto con i principi che vietano ai comuni di introdurre divieti generalizzati per gli impianti di telefonia; avrebbe, inoltre, sostituito le proprie valutazioni a quelle riservate all’ARPA in materia di impatto elettromagnetico.
III) Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 43, 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 37 delle NTA del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Acerra. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza. Arbitrarietà. Ingiustizia manifesta.
Il diniego sarebbe genericamente formulato, non indicando le specifiche norme urbanistiche violate; le disposizioni relative alle aree agricole (art. 37 del PUC) non vieterebbero gli impianti di comunicazione elettronica, che rientrano tra le opere di interesse pubblico, né le opere accessorie (stradina di accesso).
IV) Violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Mancata comunicazione dei motivi ostativi. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione.
Il Comune non avrebbe effettuato alcuna effettiva ponderazione degli interessi, né valutato soluzioni alternative; il diniego sarebbe stato adottato senza previa comunicazione dei motivi ostativi, in violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
2. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per difendere la legittimità dei propri atti, instando per la reiezione.
3. Con l’ordinanza n. 436/2025 di questo TAR è stata accolta l’istanza cautelare, ritenendosi, prima facie, che il vincolo cimiteriale e la destinazione agricola non siano di per sé preclusivi alla realizzazione dell’impianto di telefonia mobile e delle opere ad esso strettamente connesse, in quanto equiparati ex lege a opere di urbanizzazione primaria; l’ordinanza ha, tuttavia, invitato le parti a verificare la percorribilità di soluzioni alternative, anche con riferimento al tracciato della stradina.
3.1 Con successiva nota del Segretario Generale del 1° agosto 2025, il Comune di Acerra ha ribadito l’irrealizzabilità dell’impianto sul sito individuato da AD e ha proposto un sito alternativo, collocato fuori dal centro abitato, ritenuto dalla ricorrente non conciliabile con il piano di copertura e privo del medesimo effetto rispetto all’area da servire.
3.2 Detta nota è stata contestata dalla ricorrente con memoria a valere come motivi aggiunti, con la quale sono state ribadite e ulteriormente articolate le doglianze già formulate con il ricorso introduttivo, deducendo, in aggiunta, che l’individuazione come sito alternativo di un’area fuori dal centro abitato non produrrebbe il medesimo effetto del sito originariamente individuato, essendo eccessivamente distante dalla zona da servire.
3.3 Con l’ordinanza n. 8090/2025 è stata rinviata al merito la trattazione dei motivi aggiunti per la necessità di assicurare il completamento del contraddittorio e il deposito delle memorie difensive.
4. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato nei termini di seguito esposti.
6. In limine, il Collegio rileva che, secondo consolidata giurisprudenza "per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., Cons di Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668).
Nella specie, il provvedimento impugnato poggia su plurime ed autonome motivazioni sicché, secondo l'insegnamento sopra citato, la legittimità di una sola rende fa sì che l'atto resista alle censure avverso le altre motivazioni.
6.1 Ciò premesso, risultano infondate le censure formulate da AD con il secondo motivo del ricorso principale (richiamate nel V motivo del ricorso per motivi aggiunti).
La ricorrente sostiene che il criterio distanziale di 200 mt dalla scuola, previsto dall’art. 59 delle NTA del PUC, costituirebbe un illegittimo limite generalizzato alla localizzazione, in violazione dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001.
La censura non può essere condivisa alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso concreto.
Va premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76/2020 (conv. in l. n. 120/2020), stabilisce che “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio […]”. L’art. 8, comma 2-bis, del CCE (introdotto dall’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 48/2024) precisa, nella stessa direzione, che “Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto”.
La giurisprudenza ha elaborato, in applicazione di tale quadro normativo, la fondamentale distinzione tra “criteri localizzativi” - ammessi - e “limiti alla localizzazione” - vietati. Ai Comuni è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2707/2022). Tale distinzione è funzionale a garantire il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti, desumibile dall’art. 43, comma 4, CCE, essenziale per assicurare la copertura dell’intero territorio nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9159/2024).
La stessa giurisprudenza ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che i regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico, ambientale o storico-artistico, o per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, quali scuole ed ospedali, a condizione che tali limitazioni non siano incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale e che sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli impianti, in modo da rendere possibile la copertura di rete (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5283/2022). Pertanto, possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili, quali scuole e ospedali, purché sia garantita la copertura di rete anche in tali aree, tramite impianti collocati in zone alternative.
Il criterio selettivo su cui deve appuntarsi il giudizio di legittimità non è dunque la mera previsione di una distanza da un edificio sensibile, essendo piuttosto necessario verificare, in concreto, se tale previsione si traduca o meno in una limitazione generalizzata idonea a pregiudicare la copertura del territorio. Come chiarito dal Consiglio di Stato, i divieti di localizzazione devono ritenersi illegittimi nella misura in cui vadano a pregiudicare la copertura del territorio nazionale, incidendo sull’esigenza di garantire la completa realizzazione della rete di infrastrutture per le telecomunicazioni; di contro, non possono ritenersi incompatibili con la normativa settoriale ove non influiscano sulla capillarità della localizzazione degli impianti, siano funzionali al perseguimento di obiettivi di interesse generale (tutela di siti sensibili), e non si deroghi ai valori soglia definiti dalla legislazione statale (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 9159/2024).
Nel caso di specie, il diniego non si fonda su un divieto generalizzato di installazione su zone indeterminate del territorio, bensì sul rilievo specifico e puntuale della presenza di una scuola superiore statale a circa 200 mt dall’impianto progettato. La scuola, quale luogo frequentato da una popolazione strutturalmente esposta per prolungate fasce orarie, costituisce il caso tipico e paradigmatico di “sito sensibile” che la norma primaria - e la giurisprudenza costituzionale e amministrativa che la interpreta - individua come meritevole di tutela rafforzata. Il Consiglio di Stato ha costantemente riconosciuto che è possibile “individuare specifici “siti sensibili”, ossia singoli beni che abbiano particolare pregio artistico, naturalistico o paesaggistico oppure che ospitino fasce di popolazione a maggior rischio espositivo, quali ospedali e scuole, dai quali allontanare le infrastrutture” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 44/2013). Identica impostazione emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1442/2026, ove si è ritenuto che il potere regolamentare ex art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 abiliti l’ente locale ad apporre divieti specifici e circoscritti a siti puntualmente individuati, senza che ciò costituisca illegittima limitazione generalizzata.
Deve poi osservarsi che la previsione dell’art. 59 delle NTA del PUC non produce, nel contesto territoriale del Comune di Acerra, un effetto di preclusione totale o quasi totale dell’installazione sull’intero territorio comunale, tale da integrare un “limite alla localizzazione” vietato dalla normativa, né parte ricorrente ha fornito elementi in tal senso.
Al contrario, non è emerso che la disposizione interdice zone urbanistiche omogenee predeterminate, né impone distanze dal perimetro dell’intero centro abitato, né vieta l’installazione in ampie porzioni del territorio: essa individua, piuttosto, specifici edifici appartenenti a categorie particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura), stabilendo attorno ad essi una fascia di rispetto di 200 mt strettamente funzionale alla minimizzazione dell’esposizione delle categorie più vulnerabili. Tale impostazione risponde alle finalità espressamente contemplate dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, che attribuisce ai Comuni il compito di “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico”.
Non ignora il Collegio che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 331/2003, ha dichiarato l’illegittimità di una norma regionale che stabiliva un divieto di installazione entro 75 mt da asili, edifici scolastici e strutture similari, affermando che tale previsione poteva tradursi, “in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti”, in una limitazione alla localizzazione anziché’ in un criterio di localizzazione. Tale pronuncia, tuttavia, non esclude in termini assoluti la legittimità di criteri distanziali da siti sensibili: essa individua piuttosto un criterio di verifica della legittimità che consiste nell’accertamento in concreto dell’effetto prodotto dalla norma sull’intera rete. Ove il criterio distanziale non precluda la copertura del territorio - e nel caso di specie il Comune ha proposto una localizzazione alternativa - la previsione regolamentare non si trasforma da “criterio” in “limite” vietato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9159/2024).
6.2 Non vale a superare le sopra illustrate considerazioni l’ultimo motivo del ricorso principale, reiterato con i motivi aggiunti, concernente la violazione delle regole procedimentali, per mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990. In tesi di parte l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, con pregiudizio del sotteso interesse partecipativo.
Il motivo è infondato.
Nella specie va rilevato che a seguito dell’istanza cautelare è stato superato il vulnus partecipativo lamentato dalla società ricorrente, essendo stata consentito alla società di presentare le proprie osservazioni nel corso della successiva parentesi procedimentale. Tuttavia, in tale sede non sono stati introdotti elementi utili per contestare i rilievi opposti dall’amministrazione alla realizzabilità dell’impianto come originariamente proposto, rivestendo il limite dei 200 mt, posto dal regolamento comunale, natura vincolante per l’amministrazione. A tanto va soggiunto che nemmeno sono stati forniti utili elementi di valutazione all’amministrazione al fine di individuare una diversa e condivisa area sulla quale realizzare l’insediamento della SRB, alternativa a quella proposta dell’amministrazione; né la ricorrente ha fornito prova della sussistenza di altre soluzioni tecniche, compatibili con il limite distanziale e ciò nonostante non valutate dall’amministrazione.
6.3. Infine, vanno respinte le ulteriori censure articolate con i motivi aggiunti, con cui si censura, in particolare, la individuazione di un sito alternativo, posto ad una eccessiva distanza da quello indicato dalla società nell’istanza di A.U. e, pertanto, assunto dalla stessa come non idoneo ad assicurare “il medesimo effetto”, come invece richiede l’art. 8, comma 2 bis, D.lgs 259/2003 (introdotto dall’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 48/2024).
Ritiene il Collegio che la norma invocata dalla società ricorrente abbia una valenza prettamente programmatica, come si evince già dal suo incipit per cui “Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. (…)” ( cfr . art 8, comma 2 bis , CCE). Pur incombendo sulle amministrazioni locali un generale dovere di leale collaborazione, che anche si declina, nello specifico, nel dovere di adeguata istruttoria nella individuazione di soluzioni alternative atte a favorire una più capillare copertura delle reti di telefonia mobile, in tal modo garantendo “ comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto ”, la norma non può certo considerarsi causa di illegittimità del diniego di A.U. per il mancato raggiungimento di tale auspicato risultato, dal momento che essa si pone come regola di condotta e fa riferimento ad una fase ulteriore e successiva alla definizione negativa del procedimento di A.U. e considerato inoltre che non può escludersi che in concreto una tale soluzione o localizzazione alternativa non sia possibile e che debba pertanto potersi ammettere, sia pure in via assolutamente residuale, la c.d. opzione zero (cfr. sul tema T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 17/03/2025, n. 2210 e 7/11/2025, n. 7181).
A tale riguardo va poi sottolineato che la necessità di collaborazione si pone in condizione di reciprocità, dunque, anche a carico dell’operatore di TLC interessato, dal cui apporto propulsivo non può certo prescindersi per giungere a una soluzione condivisa. Invero, pur a fronte delle eventuali proposte dell’ente, è comunque sull’istante che incombe in prima battuta, essendo peraltro l’unico ad avere le necessarie conoscenze tecniche, l’onere di sottoporre all’amministrazione una o più soluzioni alternative e tecnicamente equivalenti, competendo poi all’amministrazione verificare l’assentibilità della diversa soluzione auspicata, anche nel bilanciamento tra tutti gli interessi pubblici coinvolti nella vicenda concreta. (cfr. sul tema T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 17/03/2025, n. 2210 e 7/11/2025, n. 7181)
Dunque, se è vero che nella specie il sito alternativo indicato dal Comune è stato ritenuto da AD non idoneo, in quanto eccessivamente distante dall’area da servire e incompatibile con il suo piano di copertura, nemmeno sono stati indicati dalla stessa siti alternativi o, eventualmente, soluzioni tecniche differenti idonee a produrre il “medesimo effetto” richiesto dalla norma, come suo onere, trattandosi di valutazioni tecniche, anche connesse a scelte imprenditoriali, più proprie dell’operatore di telefonia mobile.
6.4 Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti, assorbite le ulteriori censure, sono infondati e, dunque, vanno respinti.
7. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UR LE, Presidente
RI RA D'ER, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RI RA D'ER | RI UR LE |
IL SEGRETARIO