TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2899
TAR
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per incompatibilità con la zona di rispetto cimiteriale

    La Corte rileva che, in base alla giurisprudenza consolidata, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni a sostegno dell'atto per respingere il ricorso. L'esame delle censure relative ad altre motivazioni diventa superfluo. In questo caso, la legittimità del diniego basato sul criterio distanziale da siti sensibili rende superfluo l'esame di tale specifica censura.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per introduzione di illegittimo limite distanziale e sostituzione delle valutazioni dell'ARPA

    La censura non è condivisa. L'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 e l'art. 8, comma 2-bis, del CCE consentono ai Comuni di adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili, purché non introducano limitazioni generalizzate e garantiscano una localizzazione alternativa. La giurisprudenza distingue tra criteri localizzativi (ammissibili) e limiti alla localizzazione (vietati). Nel caso di specie, il diniego si fonda su un rilievo specifico della presenza di una scuola (sito sensibile) a circa 200 mt, non configurandosi un divieto generalizzato che pregiudichi la copertura del territorio. La previsione dell'art. 59 delle NTA del PUC non produce un effetto di preclusione totale, ma individua specifici edifici sensibili e stabilisce una fascia di rispetto funzionale alla minimizzazione dell'esposizione delle categorie più vulnerabili. La Corte Costituzionale ha chiarito che la legittimità di tali criteri distanziali va verificata in concreto, accertando se non precludano la copertura del territorio.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per genericità, violazione norme aree agricole e opere accessorie

    La Corte rileva che, in base alla giurisprudenza consolidata, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni a sostegno dell'atto per respingere il ricorso. L'esame delle censure relative ad altre motivazioni diventa superfluo. In questo caso, la legittimità del diniego basato sul criterio distanziale da siti sensibili rende superfluo l'esame di tale specifica censura.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il motivo è infondato. A seguito dell'istanza cautelare, è stato superato il vulnus partecipativo lamentato, consentendo alla società di presentare osservazioni. Tuttavia, non sono stati introdotti elementi utili a contestare i rilievi dell'amministrazione sulla realizzabilità dell'impianto come originariamente proposto, dato che il limite dei 200 mt è vincolante. Non sono stati forniti elementi per individuare un'area alternativa condivisa o altre soluzioni tecniche compatibili.

  • Rigettato
    Illegittimità del criterio distanziale di 200 mt dalle scuole

    La censura non è condivisa. L'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 e l'art. 8, comma 2-bis, del CCE consentono ai Comuni di adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili, purché non introducano limitazioni generalizzate e garantiscano una localizzazione alternativa. La giurisprudenza distingue tra criteri localizzativi (ammissibili) e limiti alla localizzazione (vietati). Nel caso di specie, il diniego si fonda su un rilievo specifico della presenza di una scuola (sito sensibile) a circa 200 mt, non configurandosi un divieto generalizzato che pregiudichi la copertura del territorio. La previsione dell'art. 59 delle NTA del PUC non produce un effetto di preclusione totale, ma individua specifici edifici sensibili e stabilisce una fascia di rispetto funzionale alla minimizzazione dell'esposizione delle categorie più vulnerabili. La Corte Costituzionale ha chiarito che la legittimità di tali criteri distanziali va verificata in concreto, accertando se non precludano la copertura del territorio.

  • Rigettato
    Irrealizzabilità del sito individuato e proposta di sito alternativo non conciliabile

    La norma invocata (art. 8, comma 2-bis, D.lgs 259/2003) ha valenza prettamente programmatica e impone un dovere di leale collaborazione e di individuazione di soluzioni alternative che assicurino il medesimo effetto. Tuttavia, tale norma non è causa di illegittimità del diniego se non si raggiunge tale risultato, in quanto fa riferimento a una fase successiva alla definizione negativa del procedimento di A.U. e non si può escludere che una soluzione alternativa non sia possibile. La collaborazione è reciproca; l'onere di proporre soluzioni alternative tecnicamente equivalenti spetta all'istante, che non ha fornito tali indicazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2899
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2899
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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