Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) del verbale modello -OMISSIS-, con cui la C.M.O. Distaccata di Augusta del Dipartimento di Medicina Militare di Messina ha giudicato il ricorrente « permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nel ruolo di appartenenza in modo assoluto. Non impiegabile in altri ruoli della Polizia di Stato. Si impiegabile nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e/o in altre Amministrazioni dello Stato (DPR 339/82). Controindicato l’impiego in compiti che -OMISSIS- »;
2) del verbale di avvio della procedura di dispensa dal servizio per -OMISSIS- del 26.09.2025, con cui il Ministero dell’Interno ha avviato la procedura di dispensa nei confronti del ricorrente;
3) di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti ai suindicati provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. SC HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, presta servizio presso il Reparto mobile della Questura di -OMISSIS- con la qualifica di -OMISSIS- della Polizia di Stato.
Con verbale modello -OMISSIS-, la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina, distaccamento di Augusta, ha giudicato il ricorrente “ permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nel ruolo di appartenenza in modo assoluto. Non impiegabile in altri ruoli della Polizia di Stato. Si impiegabile nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e/o in altre Amministrazioni dello Stato (DPR 339/82). Controindicato l’impiego in compiti che -OMISSIS-”.
Il suddetto giudizio è stato emesso sulla base della diagnosi di “ -OMISSIS- ”, la quale è stata gravata mediante ricorso amministrativo innanzi alla Commissione medica ospedaliera di seconda istanza.
2. Ritenendo errata la predetta diagnosi e il conseguente giudizio di non idoneità, con ricorso notificato in data 14.11.2025 e depositato in pari data il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il verbale modello -OMISSIS-, con cui la C.M.O. Distaccata di Augusta del Dipartimento di Medicina Militare di Messina ha giudicato il ricorrente « permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nel ruolo di appartenenza in modo assoluto. Non impiegabile in altri ruoli della Polizia di Stato. Si impiegabile nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e/o in altre Amministrazioni dello Stato (DPR 339/82). Controindicato l’impiego in compiti che -OMISSIS- »; 2) il verbale di avvio della procedura di dispensa dal servizio per -OMISSIS- del 26.09.2025, con cui il Ministero dell’Interno ha avviato la procedura di dispensa nei confronti del ricorrente; 3) tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti ai suindicati provvedimenti.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Erroneità del giudizio tecnico; violazione dei principi che regolano la discrezionalità tecnica; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ; 2) Motivo subordinato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 D.P.R. 3/1957; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti. (In via prudenziale) .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l’esito del giudizio di non idoneità al servizio espresso dalla C.M.O. di Messina, in quale sarebbe smentito, in particolare:
(i) dalla relazione psicologica del dott. -OMISSIS- del 13.11.2025, versata in atti, in cui si legge che il “... Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
(ii) nonché dalla perizia giurata del 10.11.2025, parimenti prodotta, con la quale il dott. -OMISSIS-, nella qualità di perito di parte, ha rilevato, in particolare, che il ricorrente «… non mostra sintomi, comportamenti che rimandano alla presenza di una psicopatologia che necessiti di attenzione clinica; ovvero seguendo le linee guida dal DSM-5 si esclude la presenza di “-OMISSIS- ”».
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata, la parte lamenta il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la C.M.O., la quale, secondo la prospettazione del ricorrente, prima di adottare il proprio giudizio di inidoneità assoluta avrebbe dovuto verificare l’attualità delle condizioni cliniche mediante rinnovazione o approfondimento della visita medico-legale e accertare, anche d’ufficio, l’esistenza di una residua capacità lavorativa, valutando la possibilità di ricollocamento in mansioni compatibili con eventuali limitazioni ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 3/1957 ed esplicitando, in modo specifico, le ragioni della ritenuta impossibilità di un impiego alternativo.
2.3. La parte ha chiesto al Tribunale, in ultimo, di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio, volte ad accertare l'erroneità del giudizio tecnico gravato.
3. Il Ministero dell’Interno, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio in data 24.11.2025.
4. Con memoria dell’11.12.2025 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, declinando ulteriormente le proprie censure e versando in atti, a supporto delle stesse, la certificazione medica rilasciata in data 10.12.2025 dal Dipartimento di salute mentale dell’A.S.P. di -OMISSIS-, ove viene riportato che il sig. -OMISSIS-, valutato dal Servizio di salute mentale, non ha evidenziato la “... -OMISSIS- ”, e “... -OMISSIS- ”.
5. Alla camera di consiglio del 17.12.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare; il Presidente del Collegio ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo, fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 15.04.2026.
6. Con memoria del 22.01.2026 l’Amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è volto ad avversare, a fini demolitori, il “ verbale di avvio della procedura di dispensa per -OMISSIS- ” del 26.09.2025, in quanto atto di natura meramente endoprocedimentale e, quindi, privo autonoma lesività.
La medesima eccezione viene formulata anche per quanto concerne l’impugnazione della diagnosi posta alla base del giudizio di non idoneità al servizio, il quale avrebbe natura parimenti endoprocedimentale e risulterebbe, peraltro, già gravato dal medesimo ricorrente innanzi alla competente Commissione medica di seconda istanza, il cui relativo procedimento amministrativo risultava pendente alla data di presentazione dell'odierno ricorso giurisdizionale.
Nel merito, l’Amministrazione rileva la natura vincolata dell’esito del giudizio di non idoneità in contestazione, il quale sarebbe stato adottato in conformità a giudizi medico-legali rispetto a cui non residuerebbe alcun margine di discrezionalità, i quali, continua la parte, non sarebbero inficiabili dalla documentazione proveniente da altra struttura sanitaria prodotta dal ricorrente in corso di causa.
La parte, in ultimo, non si è opposta alla richiesta istruttoria formulata dalla parte ricorrente.
7. Con memoria di replica del 26.03.2026 la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente, evidenziando l’asserita lesività della propria sfera giuridica scaturente dagli atti impugnati. La parte ha altresì ulteriormente declinato le doglianze esposte in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.
8. All’udienza pubblica del 15.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
9. Deve preliminarmente esaminarsi la prima eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è da ritenersi fondata.
9.1. Il “ verbale di avvio procedura dispensa dal servizio per -OMISSIS- ”, adottato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero in data 26.09.2025, costituisce una mera comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di c.d. “dispensa” disciplinato dall’art. 129 del D.P.R. n. 3 del 1957, il quale stabilisce, in particolare, che “ All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni ”.
Tale atto non è suscettibile di arrecare alcun concreto pregiudizio alla posizione dell’odierno ricorrente, in quanto privo di determinazioni immediatamente lesive della situazione giuridica del dipendente, il quale, peraltro, in coerenza con la disposizione di settore sopra citata, viene reso edotto mediante il predetto verbale delle proprie facoltà procedimentali spendibili nel procedimento prima di addivenire alla sua definizione mediante l’adozione del provvedimento finale.
Ne discende che, rispetto a tale atto, il ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
10. In ordine alla seconda eccezione di inammissibilità, così come proposta dalla stessa Amministrazione che resiste in giudizio, si osserva quanto segue.
10.1. L’odierno ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, il verbale modello -OMISSIS-, con cui la C.M.O. Distaccata di Augusta del Dipartimento di Medicina Militare di Messina lo ha giudicato “ permanentemente non idoneo al servizio (...) ”.
Tale atto contiene al proprio interno, come si evince dalla relativa copia versata in atti dall’Ente resistente in data 29.12.2025, la diagnosi medica sulla cui base è stato reso il giudizio di non idoneità al servizio.
Deve escludersi che tale giudizio diagnostico, il quale è parte del suddetto provvedimento di non idoneità al servizio, abbia natura endoprocedimentale; al contrario, esso ne integra il contenuto, informandone, in concreto, l’apparato motivazionale.
Non rileva, ai fini dell’ammissibilità del presente ricorso giurisdizionale, che tale giudizio diagnostico sia stato oggetto di ricorso amministrativo innanzi alla competente Commissione medica di seconda istanza, secondo quanto previsto dall’art. 194 del D.lgs. 66 del 2010.
L’azionamento di tale rimedio amministrativo, invero, non incide sull’interesse ad ottenere una tutela giurisdizionale in ordine all’atto amministrativo già lesivo. I due procedimenti, quello amministrativo e quello giurisdizionale, mantengono una loro autonomia, stante la loro diversa natura e finalità, con la conseguenza che la concorrenza va regolata tenendo conto del rapporto tra i provvedimenti che concludono, rispettivamente, il procedimento giustiziale e quello giurisdizionale.
Pertanto, la definizione del presente ricorso prima di quello amministrativo – che ad oggi risulta ancora pendente secondo quanto contenuto nel fascicolo processuale – implica che la decisione giudiziale prevalga su quella amministrativa eventualmente assunta in un momento successivo.
Ove, invece, in astratto, il suddetto ricorso amministrativo fosse stato deciso prima del presente ricorso, in termini sfavorevoli al ricorrente, sarebbe stato onere di quest’ultimo gravare mediante motivi aggiunti anche tale seconda determinazione amministrativa al fine di non incorrere in una pronuncia di questo Tribunale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Nel merito, il ricorso, ad avviso del Collegio, deve ritenersi infondato.
12. Il primo motivo non può essere favorevolmente apprezzato da questo organo giudicante.
12.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, a cui la Sezione accede (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. III, 5 agosto 2025, n. 2519), il giudizio di idoneità al servizio costituisce una valutazione connotata da ampia discrezionalità tecnica che risulta sindacabile dal Giudice amministrativo entro taluni specifici confini.
Costituisce, infatti, jus receptum , il principio secondo cui “ I giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi dell'Amministrazione sullo stato di salute dei dipendenti pubblici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvi i noti casi limite della palese irragionevolezza, del travisamento dei fatti, dell'errore sui presupposti, della violazione delle regole procedurali, ipotesi che nella specie non ricorrono - e non può essere contrastato con gli esiti di diverse valutazioni, fornite da organi pubblici o privati (Cons. Stato, Sez. II, 11 maggio 2020, n. 2966)”. (Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2020, n. 4875).
Si afferma, in particolare, che “ In materia di idoneità al servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti, di illogicità o irragionevolezza, tutte peraltro ictu oculi rilevabili, non essendo consentito al giudicante di sovrapporre il proprio personale e opinabile convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice. L’assunto trova supporto normativo nell’art. 198 del d.lgs. n. 66/2010 che attribuisce alle Commissioni mediche ospedaliere interforze il potere tecnico-discrezionale di effettuare la diagnosi della infermità o della lesione e di esprimere il giudizio di idoneità al servizio. Corollario del ricordato principio è, per costante giurisprudenza, che il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla Commissione medica ospedaliera che si sia conformata alle norme tecniche di settore non può essere contestato con riferimento al diverso esito degli accertamenti sanitari effettuati presso strutture non militari, quali gli ospedali civili e professionisti privati ovvero all'eventuale miglioramento delle condizioni di salute in presenza di patologie suscettibili di evoluzione ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 30 ottobre 2024, n. 819).
Il giudizio della Commissione medica ospedaliera è, dunque, espressione di discrezionalità tecnica, sicché il Giudice amministrativo può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti dell’opinabilità tecnico-scientifica della specifica materia, quando, cioè, vi sia palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2022, n. 6184).
È stato, inoltre, precisato dalla giurisprudenza che il giudizio di inidoneità al servizio si concreta in una valutazione necessariamente relativa, nella quale la capacità psico-fisica del soggetto è misurata con specifico riferimento alla natura e alla gravosità delle mansioni proprie della qualifica riconosciuta al soggetto, e non assume connotazioni di carattere generale e astratto.
In tale contesto, le conclusioni del consulente privato non possono inficiare il "giudizio globale" espresso dalle commissioni mediche militari sulla base di diverse valutazioni e con finalità differenti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 25 novembre 2022, n. 10372; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2806).
Il giudizio reso dalla C.M.O. distaccata di Augusta, che qui si contesta – ad esito del quale è stato diagnosticato un “ -OMISSIS- ” –, è stato reso dall’organo tecnico all’unanimità sulla base di specifici referti clinico-strumentali specialistici, tra i quali quello di accertamento psichiatrico eseguito da un medico del Marinferm AU, dott.ssa-OMISSIS-, avente pari data.
Tale diagnosi, peraltro, ha permesso di rilevare la “persistenza” di una patologia già accertata dai competenti organi medici militari in data pregressa, atteso che, come da documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente, l’Ufficio sanitario del X Reparto mobile di -OMISSIS-, a seguito della visita a cui era stato sottoposto il dipendente in data 5.11.2024, aveva diagnosticato la presenza di un “ -OMISSIS- ”, con conseguente giudizio medico-legale di non idoneità temporanea per la durata di cento giorni.
I tre componenti della C.M.O. distaccata di Augusta, pertanto, hanno ritenuto, evidentemente, in esito a una valutazione tipicamente connotata da significativi margini di discrezionalità tecnica e concordando nel merito, che tale patologia continuasse a persistere al momento in cui il dipendente è stato sottoposto a nuovo accertamento diagnostico.
La presenza di un quadro clinico non favorevole, durante il periodo compreso tra il primo accertamento del 5.11.2024 e il successivo giudizio diagnostico del 18.09.2025, emerge, del resto, dalla relazione psicologica redatta dal dott. -OMISSIS- in data 13.11.2025 (ossia due mesi dopo dalla data del giudizio emesso dalla C.M.O.) e versata in atti dallo stesso ricorrente, ove il medico – riassumendo l’iter terapeutico a cui è stato sottoposto il dipendente, reso necessario a richiesta del paziente stesso – ha rappresentato che la presa in carico è avvenuta in un periodo in cui il sig. -OMISSIS- “... -OMISSIS- ”, evidenziando che “... -OMISSIS- (...)”.
Lo specialista precisa, inoltre, che tale stato di stress avesse portato “... -OMISSIS- ”, riscontrandosi “... evidenti -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- ”.
È pur vero che lo stesso medico specialista evidenzi, nella sua relazione, che il percorso terapeutico avviato dal paziente abbia portato al raggiungimento di “ eccellenti traguardi di benessere psicofisico ”, osservandosi “... una risoluzione quasi totale della sintomatologia iniziale ”.
Tuttavia, questo Collegio non può non rilevare che il suddetto giudizio medico – al pari di quello reso dal perito di parte dott. -OMISSIS-, psicologo specialista in psicoterapia cognitiva, in data 10.11.2025, nella cui relazione peritale viene rilevato che “... il punteggio medio delle scale cliniche è inferiore alla media del campione normativo, mentre le scale cliniche più elevate restano all’interno di valori normali ” – sia stato reso, in ogni caso, a distanza di quasi due mesi dall’avvenuta diagnosi del competente organo medico-militare (datata 18.09.2025), risultando non inverosimile che il riscontrato miglioramento delle condizioni di salute sia dovuto all’evoluzione clinica di una patologia che, non irragionevolmente, nel mese di settembre poteva presentare una sintomatologia ancora “persistente”.
Non emerge prova, quindi, dalla documentazione complessivamente versata in atti, che al momento di adozione del proprio giudizio la C.M.O. sia incorsa in un palese travisamento dei fatti, o abbia emesso una diagnosi che risulti, ictu oculi , palesemente illogica o manifestamente irragionevole, tenuto conto, in particolare, del quadro clinico di pregressa criticità del dipendente, suscettibile di risultare ancora tale alla data del 18.09.2025, nonché della datazione temporale degli ulteriori accertamenti a cui il dipendente si è sottoposto privatamente, ivi compresa la certificazione rilasciata dal Dipartimento di salute mentale dell’A.S.P. di -OMISSIS- del 10.12.2025, la quale si colloca in un contesto temporale ancor più successivo a quello di adozione dell’atto qui gravato e che, conseguentemente, non può costituire un argomento giuridico-tecnico forte per censurare (nei limiti del sindacato di cui dispone questo Giudice in materia) una valutazione discrezionale resa con riguardo a una patologia avente, nei tre mesi antecedenti, un’evoluzione ragionevolmente differente.
L'eventuale miglioramento delle condizioni di salute in presenza di patologie suscettibili di evoluzione, anche ove accertato da ospedali civili e professionisti privati, non può inficiare, come già rammentato dal Collegio, la valutazione resa dal competente organo tecnico militare in un differente momento temporale.
13. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
13.1. Il giudizio di inidoneità assoluta è stato adottato dalla C.M.O. distaccata di Augusta, come già evidenziato da questo Collegio, dopo un periodo di inidoneità temporanea, scaturito da una prima diagnosi medica eseguita dall’Ufficio sanitario del X Reparto mobile di -OMISSIS- in data 5.11.2024, mediante cui era stato diagnosticato un “ -OMISSIS- ”.
Secondo quanto disposto dall’art. 68 del D.P.R. 3/1957, della cui mancata attuazione da parte dell’organo militare il ricorrente si duole, “ L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio ”.
La norma specifica, inoltre, che “ L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi ” e che “ L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari ”.
Orbene, nella presente vicenda in esame il ricorrente è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per cento giorni, come più volte evidenziato dal Collegio, disponendo, quindi, di un congruo periodo per superare lo stato patologico rilevato in data 5.11.2024.
L’accertamento eseguito a distanza di più di dieci mesi dalla data della prima diagnosi, supportato da adeguate indagini istruttorie, è stato volto a proprio a verificare l’attualità delle condizioni cliniche del dipendente al fine di vagliare l’eventualità di una compatibilità con le proprie mansioni di servizio nelle vesti di -OMISSIS- della Polizia di Stato.
La valutazione operata dall’Amministrazione in ordine alla non idoneità permanente nel ruolo di appartenenza “ in modo assoluto ”, in quanto non inficiata da manifesta erroneità – per le ragioni già esposte nell’ambito della trattazione del primo motivo di ricorso – non risulta parimenti censurabile sotto il profilo istruttorio, non emergendo dalla documentazione in atti alcun elemento dal quale poter desumere che il ricorrente, al momento in cui è stato sottoposto a nuovo accertamento diagnostico in data 18.09.2025, potesse presentare una idoneità parziale e compatibile con mansioni di altra natura.
14. In ultimo, si ritiene di non dover dare seguito alla richiesta istruttoria presentata dal ricorrente, tenuto conto di quanto già precisato nel corso della trattazione del ricorso e rilevata, in particolare, la diversa collocazione temporale degli accertamenti diagnostici eseguiti dal ricorrente, come versati in atti, rispetto a quanto diagnosticato dai competenti organi sanitari dell’Amministrazione resistente.
15. Il ricorso, in definitiva, per quanto sopra esposto e rilevato è in parte inammissibile e, per la restante parte, in quanto infondato, deve essere respinto.
16. Tenuto conto delle peculiarità in fatto della fattispecie controversa, il Collegio ritiene che sussistano, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo rigetta, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
SC HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC HE | UR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.