TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5000/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta
SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5000/2019 avente ad oggetto Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arienzo n. 496/2018 del 28.02.2019, depositata in data 15.04.2019, pendente
TRA CP
(C.F. ) in persona del legale rappresentante con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190, elettivamente domiciliata presso la
Direzione Affari Legali Territoriali di Caserta, viale Lamberti, n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Buonanno, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, (C.F. nato Caserta, il 6.09.1984, residente in Controparte_2 C.F._1
San Felice a Cancello (CE), via Elevata, n. 61;
Appellato contumace
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo Unep in data 26.10.2017, , Controparte_2 premettendo di essere titolare dei Buoni Fruttiferi Postali n. 000.028 di lire100.000,00 e n. 001.390 di lire 1.000.000,00, appartenenti alla serie P, emessi dall'Ufficio Postale di
San Felice a Cancello rispettivamente in data 21.03.1985 e in data 1.03.1986, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Arienzo, al fine di Parte_1 ottenere il pagamento di € 5.796,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ridotta ad
€ 5.000,00 e cioè nei limiti della competenza per valore del Giudice Adito, quale differenza tra la somma liquidata e quella spettante in attuazione dei saggi di interesse indicati a tergo dei titoli.
Si costituiva in giudizio rilevando, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto, insistendo per la correttezza del rimborso dei titoli oggetto di causa.
Con sentenza n. 496/2018, emessa in data 28.02.2018 e depositata in data 15.04.2019, il
Giudice di Pace di Arienzo accoglieva la domanda attorea, condannando Parte_1 al pagamento della somma di € 5.000,00 e alla refusione delle spese processuali
[...] liquidate in complessivi € 1.050,00, di cui € 150,00 per spese ed € 900,00 a titolo di compenso professionale con attribuzione al procuratore Avv. Mario Sgambato dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5.06.2019, Parte_1 proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, assumendo l'error in iudicando del Giudice di prime cure sub specie di violazione di legge.
In particolare, l'appellante contestava la non corretta applicazione, da parte del Giudice di primo grado, della normativa riferibile ai Buoni Fruttiferi Postali della serie “P” a cui appartengono quelli di cui è causa. Esponeva che ai BFP contestati, Parte_1 sottoscritti in data 21.03.1985 e in data 1.03.1986, era stata applicata la disposizione di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 (così come modificato con D.L. n.
460/1974, convertito con L. n. 588/1974) a norma del quale “Le variazioni del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero delle
Comunicazioni, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale”.
Pertanto, nella prospettazione di , l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 Parte_1 legittimava la variazione dei saggi di interesse che ben può colpire in peius una o più serie precedenti, come è avvenuto con il Decreto Ministeriale n. 148 del 13.06.1986.
Ciò in quanto il D.M. del 1986 ha rimodulato i tassi di interesse dei buoni fruttiferi pag. 2/9 postali emessi in precedenza e ha specificato, all'art. 6 che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"”.
In virtù della ricostruita normativa, l'appellante aggiungeva che risulta allora evidente che gli importi da corrispondersi al momento del pagamento dei buoni postali emessi prima del 30.06.1986 non sono quelli stampigliati a tergo dei titoli ma, piuttosto, quelli elaborati dal Decreto Ministeriale posto a conoscenza del risparmiatore attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'appellante ribadiva che i Buoni Fruttiferi Postali non sono titoli di credito, oggetto di autonoma contrattazione, ma titoli di legittimazione che giustificano il percepimento del rendimento del capitale investito secondo i criteri (cadenze, saggio, o interessi) indicati dalla legge. Pertanto, le condizioni contrattuali relative all'emissione dei buoni sarebbero direttamente collegate con quelle stabilite nei Decreti Ministeriali e, comunque, restano sicuramente esclusi dalla contrattazione con Vi Parte_1 sarebbe allora una presunzione di conoscenza legale in capo all'acquirente dei buoni che impedisce allo stesso risparmiatore il diritto ad un trattamento di natura diversa da quella imposta da tale regolamentazione.
concludeva dunque per il rigetto e/o annullamento della sentenza n. Parte_1
496/2018 emessa dal Giudice di Pace di Arienzo, in accoglimento dei motivi di appello, con conseguente rigetto della domanda di primo grado. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace l'appellato CP_2
[...]
La causa ha subito diversi rinvii per l'avvicendarsi dei giudici sul ruolo nonché per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado. Acquisito il fascicolo predetto, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.05.2025 e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato scardinato sul ruolo della pag. 3/9 scrivente in data 10.12.2020 come da decreto del Presidente del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato Controparte_2
2.Sul merito.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le causali di cui in motivazione.
Con l'unico motivo dedotto, parte appellante contestava l'error in iudicando commesso dal Giudice di Pace di Arienzo, consistito nella non corretta applicazione della normativa riferibile ai Buoni fruttiferi postali della serie "P" a cui appartiene quello di cui è causa, esponendo che ai buoni fruttiferi oggetto del presente giudizio emessi il
1.03.1986 e il 21.03.1985 doveva farsi applicazione dei tassi di interessi come variati dal D.M. sottoscritto in data 18.06.1986.
Tanto in virtù dell'applicazione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 (così come modificato con D.L. n. 460/1974, convertito con L. n. 588/1974) secondo il cui disposto
"Le variazioni del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero delle Comunicazioni, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale".
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che la giurisprudenza di legittimità è oramai granitica nell'affermare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito ai sensi degli artt. 1992 e ss. c.c. ma sono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.
I titoli di credito, infatti, sono connotati dai requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza, per cui le loro condizioni di rimborso devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo medesimo;
i documenti di legittimazione, invece, sono descritti dall'art. 2002 c.c. come quei “documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”.
Affermare, allora, che i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione, anziché titoli pag. 4/9 di credito, implica consentire la modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo degli stessi. Tale conclusione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. SS.UU. n. 3963/2019), la quale ha affermato che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei nuovi tassi, anche senza nessun altro mezzo di informazione, è idonea a far nascere in capo al consumatore la presunzione di conoscenza di quanto in essa riportato.
La stessa Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla presunta illegittimità dell'art. 173 del DPR 156/1973, ha escluso il vizio, ritenendo che non risulti leso l'affidamento risposto dai risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dei titoli in quanto la questione è stata formulata erroneamente perché la norma non sarebbe retroattiva (sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020).
L'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 dispone difatti che i buoni postali delle precedenti serie, ai quali è stata estesa la successiva variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie ed il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, cioè sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.
Il Giudice delle leggi ha dunque evidenziato che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solamente per il futuro a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che disponga la modificazione, a maggior ragione del fatto che nel caso di specie si tratti di buono fruttifero postale emesso successivamente al DM dell''86.
Ciò esclude pertanto la lesività dell'affidamento dei risparmiatori all'invariabilità del saggio d'interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo, giacché la norma stessa dell'art 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 consentiva espressamente tale variazione, anche in termini peggiorativi, del medesimo saggio. La Corte costituzionale ha altresì escluso che nel caso di specie possa essere riscontrata la sussistenza di una disparità di trattamento tra utenti di servizi analoghi con precipuo riferimento ai servizi bancari, donde non è stata ravvisata la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della mancata comunicazione della modifica dei tassi di interessi.
Per altro verso, la modificazione del tasso degli interessi demandata al decreto ministeriale trova ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono attraverso una integrazione ab externo del suo contenuto per mezzo del meccanismo di cui all'art. pag. 5/9 1339 c.c. Tale meccanismo di etero-integrazione certamente opera anche con riferimento ai buoni fruttiferi oggetto del presente giudizio, emessi in un momento antecedente all'entrata in vigore del D.M. del giugno del 1986 perché rientranti nello spazio applicativo del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 13.6.1986, con cui è stata istituita la nuova serie "Q", secondo il cui tenore: "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q', compresa quella riservata agli italiani residente all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q'. Per i buoni della serie 'P' emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986,
i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato
a questa ultima data". Ne consegue che i nuovi tassi di interessi introdotti per i buoni della serie Q trovano applicazione anche ai buoni della serie P sul montante maturato alla data del 1 luglio 1987, proprio sulla base dell'art. 173 D.P.R. n. 156/73, il quale, abrogato dall'art. 7 del D.lgs. n. 284/99, è rimasto applicabile ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice.
In sostanza le previsioni contenute nei decreti ministeriali assurgono al rango di norme imperative e determinano in via automatica l'integrazione eteronoma dei contratti già in essere, di tal ché nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione dovranno essere applicati in ogni caso, in virtù del disposto di cui all'art. 1339 c.c.
Dunque, la natura imperativa di tali disposizioni ministeriali, se interviene a modificare l'oggetto di un rapporto contrattuale sorto in epoca precedente la loro entrata in vigore, a maggior ragione può modificare l'oggetto di un contratto concluso in epoca successiva.
Né può giungersi a diversa conclusione, affermando la prevalenza della volontà contrattuale espressa nel titolo, come affermato nella sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
In una fattispecie analoga, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 26827/2024) ha osservato quanto segue: E' vero che, come ricordato da Cass.
Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisca, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto «non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle pag. 6/9 diciture riportate sui buoni stessi anche quando […] in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli». E tuttavia, altro è tener conto del dato testuale del titolo, altro è enfatizzarne la portata in contrasto col canone ermeneutico di cui all'art. 1362
c.c.: norma che, come è noto, impone di interpretare il contratto indagando quale sia stata l'intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Poiché
l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n.
156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (Cass., n. 22619/23).
Calando i richiamati principi ermeneutici al caso di specie, deve concludersi nel senso per cui saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo, proprio sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del D.M. 13.06.1986 nella parte in cui applica i nuovi tassi anche ai buoni appartenenti alle serie precedenti la sua emissione.
La pretesa ultrattività/ sopravvivenza dei precedenti tassi previsti per la serie contraddice il disposto normativo in base al quale i buoni contraddistinti con la serie sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie contraddistinti con la lettera P. pag. 7/9 Tale disposto esclude in radice che il legislatore intendesse costituire un regime differenziato fra i due periodi di vigenza dello stesso titolo.
Né, d'altra parte emergono circostanze fattuali o ragioni logiche perché l'investitrice potesse ritenere che l'apposizione del timbro, avrebbe modificato parzialmente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno e che, stante il tenore letterale, potesse senz'altro confidare nell'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.
Alla luce di tali considerazioni il motivo di gravame merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di prime cure e rigetto della domanda attorea, così come disposto dal seguente provvedimento.
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio, come al seguente dispositivo, facendosi applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 37/2018 per il giudizio di primo grado e dei valori medi di cui al D.M.
n. 147/2022 per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta SO, definitivamente pronunciando nella causa di Appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Arienzo n. 496/2018 del 28.02.2019, depositata in data 15.04.2019, iscritta al
R.G.A.C. n. 5000/2019 pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.- appellante – e – appellato contumace - ogni Controparte_2 contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di parte appellata;
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 496/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Arienzo il 28.02.2018 e depositata il 14.04.2019, rigetta la domanda di primo grado;
Condanna l'appellato contumace al pagamento delle spese del doppio Controparte_2 grado di giudizio, che si liquidano quanto al primo grado secondo i valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 in € 870,00 per compenso professionale (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva ed €
405,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e c.p.a. e quanto pag. 8/9 al secondo grado, secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al
D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1.875,00 di cui € 174,00 per spese vive ed €
1.701,00 per compenso professionale (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali,
IVA e C.P.A.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 8.10.2025
Il Giudice
Marta SO
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta
SO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5000/2019 avente ad oggetto Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Arienzo n. 496/2018 del 28.02.2019, depositata in data 15.04.2019, pendente
TRA CP
(C.F. ) in persona del legale rappresentante con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190, elettivamente domiciliata presso la
Direzione Affari Legali Territoriali di Caserta, viale Lamberti, n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina Buonanno, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, (C.F. nato Caserta, il 6.09.1984, residente in Controparte_2 C.F._1
San Felice a Cancello (CE), via Elevata, n. 61;
Appellato contumace
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo Unep in data 26.10.2017, , Controparte_2 premettendo di essere titolare dei Buoni Fruttiferi Postali n. 000.028 di lire100.000,00 e n. 001.390 di lire 1.000.000,00, appartenenti alla serie P, emessi dall'Ufficio Postale di
San Felice a Cancello rispettivamente in data 21.03.1985 e in data 1.03.1986, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Arienzo, al fine di Parte_1 ottenere il pagamento di € 5.796,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ridotta ad
€ 5.000,00 e cioè nei limiti della competenza per valore del Giudice Adito, quale differenza tra la somma liquidata e quella spettante in attuazione dei saggi di interesse indicati a tergo dei titoli.
Si costituiva in giudizio rilevando, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto, insistendo per la correttezza del rimborso dei titoli oggetto di causa.
Con sentenza n. 496/2018, emessa in data 28.02.2018 e depositata in data 15.04.2019, il
Giudice di Pace di Arienzo accoglieva la domanda attorea, condannando Parte_1 al pagamento della somma di € 5.000,00 e alla refusione delle spese processuali
[...] liquidate in complessivi € 1.050,00, di cui € 150,00 per spese ed € 900,00 a titolo di compenso professionale con attribuzione al procuratore Avv. Mario Sgambato dichiaratosi antistatario.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5.06.2019, Parte_1 proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, assumendo l'error in iudicando del Giudice di prime cure sub specie di violazione di legge.
In particolare, l'appellante contestava la non corretta applicazione, da parte del Giudice di primo grado, della normativa riferibile ai Buoni Fruttiferi Postali della serie “P” a cui appartengono quelli di cui è causa. Esponeva che ai BFP contestati, Parte_1 sottoscritti in data 21.03.1985 e in data 1.03.1986, era stata applicata la disposizione di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 (così come modificato con D.L. n.
460/1974, convertito con L. n. 588/1974) a norma del quale “Le variazioni del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero delle
Comunicazioni, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale”.
Pertanto, nella prospettazione di , l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 Parte_1 legittimava la variazione dei saggi di interesse che ben può colpire in peius una o più serie precedenti, come è avvenuto con il Decreto Ministeriale n. 148 del 13.06.1986.
Ciò in quanto il D.M. del 1986 ha rimodulato i tassi di interesse dei buoni fruttiferi pag. 2/9 postali emessi in precedenza e ha specificato, all'art. 6 che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"”.
In virtù della ricostruita normativa, l'appellante aggiungeva che risulta allora evidente che gli importi da corrispondersi al momento del pagamento dei buoni postali emessi prima del 30.06.1986 non sono quelli stampigliati a tergo dei titoli ma, piuttosto, quelli elaborati dal Decreto Ministeriale posto a conoscenza del risparmiatore attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'appellante ribadiva che i Buoni Fruttiferi Postali non sono titoli di credito, oggetto di autonoma contrattazione, ma titoli di legittimazione che giustificano il percepimento del rendimento del capitale investito secondo i criteri (cadenze, saggio, o interessi) indicati dalla legge. Pertanto, le condizioni contrattuali relative all'emissione dei buoni sarebbero direttamente collegate con quelle stabilite nei Decreti Ministeriali e, comunque, restano sicuramente esclusi dalla contrattazione con Vi Parte_1 sarebbe allora una presunzione di conoscenza legale in capo all'acquirente dei buoni che impedisce allo stesso risparmiatore il diritto ad un trattamento di natura diversa da quella imposta da tale regolamentazione.
concludeva dunque per il rigetto e/o annullamento della sentenza n. Parte_1
496/2018 emessa dal Giudice di Pace di Arienzo, in accoglimento dei motivi di appello, con conseguente rigetto della domanda di primo grado. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace l'appellato CP_2
[...]
La causa ha subito diversi rinvii per l'avvicendarsi dei giudici sul ruolo nonché per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado. Acquisito il fascicolo predetto, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.05.2025 e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato scardinato sul ruolo della pag. 3/9 scrivente in data 10.12.2020 come da decreto del Presidente del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato Controparte_2
2.Sul merito.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le causali di cui in motivazione.
Con l'unico motivo dedotto, parte appellante contestava l'error in iudicando commesso dal Giudice di Pace di Arienzo, consistito nella non corretta applicazione della normativa riferibile ai Buoni fruttiferi postali della serie "P" a cui appartiene quello di cui è causa, esponendo che ai buoni fruttiferi oggetto del presente giudizio emessi il
1.03.1986 e il 21.03.1985 doveva farsi applicazione dei tassi di interessi come variati dal D.M. sottoscritto in data 18.06.1986.
Tanto in virtù dell'applicazione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 (così come modificato con D.L. n. 460/1974, convertito con L. n. 588/1974) secondo il cui disposto
"Le variazioni del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero delle Comunicazioni, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale".
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che la giurisprudenza di legittimità è oramai granitica nell'affermare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito ai sensi degli artt. 1992 e ss. c.c. ma sono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.
I titoli di credito, infatti, sono connotati dai requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza, per cui le loro condizioni di rimborso devono essere inderogabilmente contenute nel testo del titolo medesimo;
i documenti di legittimazione, invece, sono descritti dall'art. 2002 c.c. come quei “documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”.
Affermare, allora, che i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione, anziché titoli pag. 4/9 di credito, implica consentire la modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo degli stessi. Tale conclusione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. SS.UU. n. 3963/2019), la quale ha affermato che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dei nuovi tassi, anche senza nessun altro mezzo di informazione, è idonea a far nascere in capo al consumatore la presunzione di conoscenza di quanto in essa riportato.
La stessa Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla presunta illegittimità dell'art. 173 del DPR 156/1973, ha escluso il vizio, ritenendo che non risulti leso l'affidamento risposto dai risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dei titoli in quanto la questione è stata formulata erroneamente perché la norma non sarebbe retroattiva (sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020).
L'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 dispone difatti che i buoni postali delle precedenti serie, ai quali è stata estesa la successiva variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie ed il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, cioè sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.
Il Giudice delle leggi ha dunque evidenziato che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solamente per il futuro a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che disponga la modificazione, a maggior ragione del fatto che nel caso di specie si tratti di buono fruttifero postale emesso successivamente al DM dell''86.
Ciò esclude pertanto la lesività dell'affidamento dei risparmiatori all'invariabilità del saggio d'interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo, giacché la norma stessa dell'art 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 consentiva espressamente tale variazione, anche in termini peggiorativi, del medesimo saggio. La Corte costituzionale ha altresì escluso che nel caso di specie possa essere riscontrata la sussistenza di una disparità di trattamento tra utenti di servizi analoghi con precipuo riferimento ai servizi bancari, donde non è stata ravvisata la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della mancata comunicazione della modifica dei tassi di interessi.
Per altro verso, la modificazione del tasso degli interessi demandata al decreto ministeriale trova ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono attraverso una integrazione ab externo del suo contenuto per mezzo del meccanismo di cui all'art. pag. 5/9 1339 c.c. Tale meccanismo di etero-integrazione certamente opera anche con riferimento ai buoni fruttiferi oggetto del presente giudizio, emessi in un momento antecedente all'entrata in vigore del D.M. del giugno del 1986 perché rientranti nello spazio applicativo del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 13.6.1986, con cui è stata istituita la nuova serie "Q", secondo il cui tenore: "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q', compresa quella riservata agli italiani residente all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q'. Per i buoni della serie 'P' emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986,
i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato
a questa ultima data". Ne consegue che i nuovi tassi di interessi introdotti per i buoni della serie Q trovano applicazione anche ai buoni della serie P sul montante maturato alla data del 1 luglio 1987, proprio sulla base dell'art. 173 D.P.R. n. 156/73, il quale, abrogato dall'art. 7 del D.lgs. n. 284/99, è rimasto applicabile ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice.
In sostanza le previsioni contenute nei decreti ministeriali assurgono al rango di norme imperative e determinano in via automatica l'integrazione eteronoma dei contratti già in essere, di tal ché nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione dovranno essere applicati in ogni caso, in virtù del disposto di cui all'art. 1339 c.c.
Dunque, la natura imperativa di tali disposizioni ministeriali, se interviene a modificare l'oggetto di un rapporto contrattuale sorto in epoca precedente la loro entrata in vigore, a maggior ragione può modificare l'oggetto di un contratto concluso in epoca successiva.
Né può giungersi a diversa conclusione, affermando la prevalenza della volontà contrattuale espressa nel titolo, come affermato nella sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
In una fattispecie analoga, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 26827/2024) ha osservato quanto segue: E' vero che, come ricordato da Cass.
Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisca, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto «non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle pag. 6/9 diciture riportate sui buoni stessi anche quando […] in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli». E tuttavia, altro è tener conto del dato testuale del titolo, altro è enfatizzarne la portata in contrasto col canone ermeneutico di cui all'art. 1362
c.c.: norma che, come è noto, impone di interpretare il contratto indagando quale sia stata l'intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Poiché
l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n.
156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (Cass., n. 22619/23).
Calando i richiamati principi ermeneutici al caso di specie, deve concludersi nel senso per cui saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo, proprio sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del D.M. 13.06.1986 nella parte in cui applica i nuovi tassi anche ai buoni appartenenti alle serie precedenti la sua emissione.
La pretesa ultrattività/ sopravvivenza dei precedenti tassi previsti per la serie contraddice il disposto normativo in base al quale i buoni contraddistinti con la serie sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie contraddistinti con la lettera P. pag. 7/9 Tale disposto esclude in radice che il legislatore intendesse costituire un regime differenziato fra i due periodi di vigenza dello stesso titolo.
Né, d'altra parte emergono circostanze fattuali o ragioni logiche perché l'investitrice potesse ritenere che l'apposizione del timbro, avrebbe modificato parzialmente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno e che, stante il tenore letterale, potesse senz'altro confidare nell'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.
Alla luce di tali considerazioni il motivo di gravame merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di prime cure e rigetto della domanda attorea, così come disposto dal seguente provvedimento.
3.Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio, come al seguente dispositivo, facendosi applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 37/2018 per il giudizio di primo grado e dei valori medi di cui al D.M.
n. 147/2022 per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta SO, definitivamente pronunciando nella causa di Appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Arienzo n. 496/2018 del 28.02.2019, depositata in data 15.04.2019, iscritta al
R.G.A.C. n. 5000/2019 pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.- appellante – e – appellato contumace - ogni Controparte_2 contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di parte appellata;
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 496/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Arienzo il 28.02.2018 e depositata il 14.04.2019, rigetta la domanda di primo grado;
Condanna l'appellato contumace al pagamento delle spese del doppio Controparte_2 grado di giudizio, che si liquidano quanto al primo grado secondo i valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 37/2018 in € 870,00 per compenso professionale (di cui € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva ed €
405,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e c.p.a. e quanto pag. 8/9 al secondo grado, secondo i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al
D.M. n. 147/2022, in complessivi € 1.875,00 di cui € 174,00 per spese vive ed €
1.701,00 per compenso professionale (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali,
IVA e C.P.A.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 8.10.2025
Il Giudice
Marta SO
pag. 9/9