Art. 1.
A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430 , al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e' sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il trattamento sia piu' favorevole, alla riliquidazione delle indennita' di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attivita' e di quello di quiescenza, uve concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.
A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430 , al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e' sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il trattamento sia piu' favorevole, alla riliquidazione delle indennita' di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attivita' e di quello di quiescenza, uve concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.