Articolo 7 della Legge 4 aprile 1953, n. 286
Articolo 6
Versione
17 maggio 1953
Art. 7.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle cauzioni gia' prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate od accettate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 17 maggio 1953