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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di BE
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4460/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in o, presso lo studio Parte_1
dell'avv. CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA TERMINIO,10 83100 CP_1
AVELLINO, rappresentato e difeso dall'avv. SARNO TRANQUILLINO giusta delega in atti;
- resistente - all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
1.
Con ricorso depositato il 30.10.2024 parte ricorrente ha esposto:
- che è stato assunto da con contratto a CP_1 Parte_1 tempo indeterminato del 21.03.2008;
- che, residente in [...], era addetto alle lavorazioni interne presso il
CPD di RI RP;
- che, con raccomandata datata 06.02.2024 ricevuta il 10.02.2024 gli veniva comunicata l'assegnazione presso IL CS di del Comune di PO, con mansioni
1 di addetto di produzione “a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della presente”;
- che, con atto del 16.02.2023, impugnava il trasferimento;
- che, a motivo del trasferimento, vi era l'esito della visita di idoneità alla mansione specifica ex art. 5 MI 300/70 effettuata in data 24.11.2023 che lo riteneva “Non idoneo alle mansioni dell'area di appartenenza”;
- che, ai sensi dell' accordo sindacale del 21.11.2022, art. 4 lettera b in caso di: “Inidoneità definitiva al recapito, il dipendente doveva essere assegnato presso il Centro Accentrante più vicino alla propria sede di lavoro, che, nella specie, era BE e non PO;
- che la patologia da cui era affetto il convenuto di natura psichiatrica, come refertato dall'ASL “interferisce con la guida di autoveicoli ed il pendolarismo ance con mezzi pubblici. Il paziente deve svolgere la propria attività in città”;
- che presentava ricorso ex art 700 c.p.c. che veniva rigettato;
- che, a seguito di reclamo, con ordinanza n. 3886/2024 del 20.05.2024 il
Tribunale di BE, accoglieva il reclamo del lavoratore (cfr. ordinanza
Tribunale di BE ex art. 669 terdecies cpc del 20.05.2024, documento n.
4), revocando il trasferimento di presso il CS PO e di CP_1 disponendone l'assegnazione, quale addetto produzione, al CL BE
PI ovvero, in mancanza di disponibilità, al CL VE PI;
- che l'ordinanza era illegittima sotto diversi profili.
Ha concluso chiedendo di “accertare la legittimità del provvedimento di CP_ trasferimento del sig. dal Centro di distribuzione di RI RP a quello di
PO; b) per l'effetto, revocare o comunque dichiarare inefficace l'ordinanza del Tribunale di BE, sezione lavoro, pres. Dott.ssa Campidoglio, rel. dott.ssa n. 3886/2024 del 20.5.2024 (R.G. n. 1541/2024). Con vittoria Per_1
di spese ed onorari di giudizio”.
2 Si è regolarmente costituito chiedendo di “rigettare integralmente il CP_1 ricorso di , confermando per quanto di ragione l'ordinanza Parte_1
cautelare resa dal Tribunale di BE in data 20.05.2024; in via subordinata CP_ disporre l'assegnazione del sig. presso una diversa sede ubicata sempre nel circondario di BE ovvero anche in un posto alternativo con mansioni equivalenti o anche inferiori, ovvero ricercando soluzioni compatibili con il severo stato di salute della ricorrente e le esigenze produttive, con equo contemperamento degli interessi, in ragione del principio di correttezza e buona CP_ fede;
sempre in via subordinata disporre l'assegnazione del sig. presso la sportelleria di un Ufficio Postale di BE (front end) ovvero in DTO (da remoto), con disponibilità al riorientamento, aggiornamento e alla valorizzazione professionale nell'ambito del reimpiego nei progetti Job Posting e Insourcing come previsti dal citato accordo sindacale del 21.11.2022 all' art.
6. Con riserva di richiedere, all' esito, il risarcimento dei danni subiti e subendi anche alla professionalità, alla dignità e alla integrità psicofisica di esso lavoratore. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato” .
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte resistente relativa al giudicato cautelare.
Sul punto si richiama la recente ordinanza della Cassazione (v. Cass. civile, Sez.
II, Ordinanza 11/1/2024, n. 1120) secondo cui “Il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare ante causam è, rispetto a questo, del tutto autonomo, dal momento che detto giudizio di merito non è in nessuna misura dipendente dal cautelare, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme, e che il procedimento cautelare tecnicamente non giudica, mirando soltanto ad adottare le misure necessarie perché il giudizio di merito non perda di utilità, non ha ragion d'essere la deduzione, in sede di merito, della violazione del principio del contraddittorio
3 patita a seguito della irregolare notifica di un ricorso d'urgenza” (v. anche Cass. I sez. Civ. ordinanza n. 3180 dell'8 febbraio 2025).
3.
Venendo al merito, è pacifico e documentale che il convenuto in servizio presso il CD di RI RP con qualifica di “portalettere senior”, è stato sottoposto a visita ai sensi dell'art. 5, l. 300/1970 presso l'U.O. Medicina pubblica valutativa dell' in data 24.11.2023 ed è stato ritenuto non idoneo alle Parte_2
mansioni dell'area di appartenenza.
Pertanto, con nota del 6.02.2024 gli ha comunicato che, in Parte_1
applicazione degli accordi sindacali del 2 agosto e del 21 novembre 2022, sarebbe stato assegnato, a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, presso il
CS di PO, sito a PO, via Galileo Ferraris, con mansioni di addetto di produzioni, fermo restando l'inquadramento posseduto.
Ciò premesso, in via generale si richiama la normativa di riferimento.
L'art. 2103 c.c. esclude che il lavoratore possa essere trasferito se non per
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla motivazione del provvedimento con il quale il datore dispone il trasferimento del lavoratore è stato da gran tempo composto dalle Sezioni Unite (sent. n. 4572/1986), secondo le quali, ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento, non è richiesto che al lavoratore siano, contestualmente, enunciate le ragioni del trasferimento;
tale onere a carico del datore di lavoro, pena la inefficacia successiva del trasferimento, sorge soltanto ove il prestatore d'opera ne faccia richiesta, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 604/1966 in relazione al licenziamento. Detto insegnamento è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante, tanto che può attualmente considerarsi consolidato il principio per cui, in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto
4 ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato. Peraltro, se il datore può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento, fermo restando che l'onere di comunicazione non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento (così Cass. Sez. L, Sent. n. 19095 del 09/08/2013,
Sez. L, Sent. n. 11984 del 17/05/2010, Sez. L, Sent. n. 9290 del 15/05/2004, Sez.
L, Sent. n. 1912 del 23/02/1998).
Il limite legale posto dall'art. 2103 all'esercizio del potere di trasferimento è dunque rappresentato dalla sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive;
in merito all'oggetto e ai limiti del controllo demandato al giudice sul punto, la S.C. ha ripetutamente affermato che “il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell'art. 2103 c.c., deve limitarsi all'accertamento della sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" del trasferimento affermate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. restando escluso che il controllo stesso possa essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione (cfr. tra le tante Cass. n. 11624 del
2002, Cass. n. 17786 del 2002, Cass. n. 11597 del 2003)” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6117 del 22/03/2005).
Nel caso in esame, come evidenziato in sede di reclamo, il trasferimento è adeguatamente motivato con l'accertamento della definitiva inidoneità alla
5 mansione specifica nella visita medico-legale del 24.11.2023 e con il richiamo agli accordi sindacali del 2.08.2022 e del 21.11.2022.
L'inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di portalettere risulta pacifica e incontestata, e non vi è dubbio che la stessa costituisca una comprovata ed obiettiva ragione di carattere tecnico-organizzativo idonea a giustificare un mutamento di sede e/o di mansioni (come pure avvenuto nel caso di specie, con l'adibizione a mansioni di addetto di produzione – ex addetto lavorazioni interne) del dipendente.
Parte ricorrente sostiene che in base alla documentazione in atti non sussista a
BE alcun centro accentrante cui assegnare il lavoratore inidoneo alla mansione di portalettere e che in ogni caso le sedi di BE e VE sono sovradimensionate.
Ciò posto, occorre esaminare la documentazione in atti.
Con il verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 2.08.2022 si è attuata la concentrazione delle attività di lavorazioni interne nei cd. “nodi accentranti”, presso i quali il prodotto viene lavorato e smistato in ottica di bacino alimentando più centri di distribuzione con prodotto già ripartito per sub-zona di recapito.
Allo scopo, si è previsto che “i nodi presso cui verranno accentrate le lavorazioni potranno essere i Centri di Smistamento (CS), i Centri Operativi (CO) e gli attuali Centri di Distribuzione che, in tale nuova configurazione comprensiva di smistamento, oltre che di recapito, verranno rinominati Centri Logistici (CL)”.
Dunque, con il verbale del 2.08.2022 è stato definito il nuovo modello organizzativo delle lavorazioni interne, che, con la richiamata intesa, sono state superate e ricondotte nell'ambito dello smistamento presso i 150 nodi accentranti riportati nell'all. 1 al verbale, fra cui figurano, per la Campania, oltre al CS
PO, anche BE PI ON e VE PI De AN.
Sono stati invece demandati a un successivo accordo la definizione di modalità e criteri applicativi degli strumenti gestionali individuati quali leve per realizzare la
6 riorganizzazione (in primis, la riassegnazione del personale presso i centri accentranti), nonché l'approfondimento di tutti gli altri aspetti ad essa connessi
(fra cui ad esempio la gestione degli inidonei temporanei al recapito).
Il successivo accordo del 21 novembre 2022, al punto 4, disciplina quindi specificamente la gestione degli inidonei al recapito “al fine di assicurare il più utile reimpiego delle risorse interessate in coerenza con i fabbisogni e con la nuova organizzazione aziendale”.
Detto accordo, al punto 4, lett. b) – Inidoneità definitiva al recapito – prevede, specificamente, quanto segue: “Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal
CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti.
Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal richiamato Pt_3
CCNL”.
L'all. 3 del medesimo verbale, relativo a “Dimensionamento nodi di rete e centri logistici”, individua per la Campania un nodo di rete (CS PO) e diversi centri Pers logistici, fra cui BE PI ON e VE PI anctis.
Ebbene, il punto 4.b dell'accordo 21.11.2022 fa espresso riferimento al “Centro
Accentrante … più vicino alla propria sede di lavoro”, diversamente dall'art.
4.a, che per i portalettere dichiarati temporaneamente inidonei dispone l'assegnazione
“presso il Nodo di Rete (CS/CO) più vicino alla propria sede di lavoro”.
Come correttamente evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, i centri accentranti, secondo quanto previsto dall'accordo del 2.08.2022 (pag. 2, punto
7 b), sono tanto i Centri di Smistamento (CS), quanto i Centri Operativi (CO) e gli attuali Centri di Distribuzione che, nella nuova configurazione, vengono rinominati Centri Logistici (CL).
Tanto l'all. 1 al verbale del 2.08.2022, quanto l'all. 3 al verbale del 21.11.2022 annoverano fra i centri accentranti (CS/CO/CL) della Campania sia il CS PO, quanto i CL ON e VE PI Parte_4 Parte_5
L'affermazione della parte ricorrente per cui “la mansione di addetto di produzione è eseguita solo nei centri di smistamento con sede nei capoluoghi di regione” appare in contrasto con il tenore letterale degli accordi sindacali del
2.08.2022 e del 21.11.2022 (che sul punto non innova rispetto al precedente accordo, ma detta una disciplina di dettaglio e per istituti specifici).
Invero, l'accordo del 2.08.2022 si limita a prevedere “la riconduzione delle attività di Lavorazioni Interne nell'ambito organizzativo dello smistamento” con
“evoluzione della figura di Addetto Lavorazioni Interne in Addetto produzione”, ma non accentra le relative attività nei centri di smistamento già esistenti, bensì individua appunto dei “nodi accentranti” che non coincidono solo con i CS.
Va rilevato che , gravata del relativo onere probatorio, in sede di Parte_1
reclamo non ha offerto alcuna dimostrazione del fatto che il CS di PO sia CP_ quello più vicino alla sede di lavoro del (RI RP), nel quale si sia registrata possibilità di accipienza, limitandosi a dedurre che “dalla Funzione
Centrale è stata attivata una procedura informatizzata, denominata “Gestione
Inidonei definitivi al recapito”, attraverso cui, inserendo a sistema il nominativo del dipendente interessato, viene individuato in automatico il Centro accentrante disponibile per l'assegnazione, in relazione ai suindicati criteri previsti dall'Accordo”, e che nella fattispecie il CS PO era stato individuato quale nodo di rete più prossimo al CD RI RP dalla procedura WEB/PERS dedicata.
8 Nel presente giudizio, invece, ha allegato e documentato in ordine all'insussistenza di posti utili per l'impiego del lavoratore presso il CL di
BE (il più vicino alla sede di lavoro di RI RP) o presso quello di
VE (comunque più vicino rispetto a PO), espressamente indicati dal lavoratore nel ricorso cautelare.
In particolare, ha allegato il prospetto relativo al periodo da febbraio 2024 a settembre 2024, redatto e firmato dal responsabile del personale del territorio al quale appartengono i centri di distribuzione di BE ed VE, dal quale si evince una costante ed elevata eccedenza di personale nelle mansioni di addetti di produzione (alla data del trasferimento presso il Cl di VE 33 addetti alla produzione rispetto ai 19 posti previsti e presso il CL di BE 26 addetti alla produzione rispetto agli 8 posti previsti, come pure a quella del deposito del ricorso risultano presso il Cl di VE 31 addetti alla produzione rispetto ai 19 posti previsti e presso il CL di BE 25 addetti alla produzione rispetto agli
8 posti previsti).
Con riguardo al valore probatorio di tale prospetto proveniente dalla società datrice di lavoro, si osserva che trattasi di atto sottoscritto dal dirigente che ne assume la responsabilità sicchè la prova testimoniale, pure richiesta sul punto, si appalesa superflua. Inoltre, i dati relativi al numero degli addetti impiegati presso i centri di smistamento in oggetto ed al dimensionamento degli stessi sono espressi non già mediante generica percentualizzazione bensì con precisa indicazione numerica che consente di valutare le eccepite carenza ed eccedentarietà di organico delle strutture medesime.
Del resto, la parte resistente non ha contestato tali dati.
Ne consegue che, alla luce della documentazione in atti, può ritenersi provato che le sedi di VE e BE risultano essere, allo stato, sovradimensionate
(all. 12).
9 Inconferente appare altresì il richiamo di parte resistente relativo alla violazione dell'art. 81 ccnl, il quale fa riferimento all'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica e non propriamente alle ipotesi di trasferimento ed in ogni caso appare superato dagli accordi sindacali soprarichiamati, i quali prevedono una procedura ad hoc nel caso come quello in esame di inidoneità alla mansione di portalettere.
Privo di rilevanza appare il richiamo all'art. 38 del ccnl invocato nelle note conclusive dal lavoratore sulla base della circostanza per cui l'INPS ha attestato CP_ per il la condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l.
104/1992 in quanto la certificazione è successiva al trasferimento oggetto di causa. CP_ In definitiva il trasferimento del presso il Centro accentrante di PO è dunque legittimo, sussistendo precise ragioni tecniche, organizzative e produttive, rappresentate dall'attuazione del processo di riorganizzazione del settore recapito, che ha deciso di realizzare condividendo con le Pt_1 organizzazioni sindacali i criteri sulla base dei quali gestire l'impatto di tali cambiamenti sui rapporti di lavoro.
4.
Il ricorso pertanto va accolto e per l'effetto va dichiarata la legittimità del provvedimento di trasferimento di dal Centro di distribuzione di CP_1
RI RP a quello di PO con revoca dell'ordinanza impugnata.
5.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di BE così provvede:
1) In accoglimento del ricorso dichiara la legittimità del provvedimento di trasferimento di dal Centro di distribuzione di RI RP a quello CP_1
10 di PO e per l'effetto revoca l'ordinanza n. 3886/2024 del 20.5.2024 (R.G. n.
1541/2024);
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in BE, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
11
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4460/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in o, presso lo studio Parte_1
dell'avv. CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA TERMINIO,10 83100 CP_1
AVELLINO, rappresentato e difeso dall'avv. SARNO TRANQUILLINO giusta delega in atti;
- resistente - all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
1.
Con ricorso depositato il 30.10.2024 parte ricorrente ha esposto:
- che è stato assunto da con contratto a CP_1 Parte_1 tempo indeterminato del 21.03.2008;
- che, residente in [...], era addetto alle lavorazioni interne presso il
CPD di RI RP;
- che, con raccomandata datata 06.02.2024 ricevuta il 10.02.2024 gli veniva comunicata l'assegnazione presso IL CS di del Comune di PO, con mansioni
1 di addetto di produzione “a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della presente”;
- che, con atto del 16.02.2023, impugnava il trasferimento;
- che, a motivo del trasferimento, vi era l'esito della visita di idoneità alla mansione specifica ex art. 5 MI 300/70 effettuata in data 24.11.2023 che lo riteneva “Non idoneo alle mansioni dell'area di appartenenza”;
- che, ai sensi dell' accordo sindacale del 21.11.2022, art. 4 lettera b in caso di: “Inidoneità definitiva al recapito, il dipendente doveva essere assegnato presso il Centro Accentrante più vicino alla propria sede di lavoro, che, nella specie, era BE e non PO;
- che la patologia da cui era affetto il convenuto di natura psichiatrica, come refertato dall'ASL “interferisce con la guida di autoveicoli ed il pendolarismo ance con mezzi pubblici. Il paziente deve svolgere la propria attività in città”;
- che presentava ricorso ex art 700 c.p.c. che veniva rigettato;
- che, a seguito di reclamo, con ordinanza n. 3886/2024 del 20.05.2024 il
Tribunale di BE, accoglieva il reclamo del lavoratore (cfr. ordinanza
Tribunale di BE ex art. 669 terdecies cpc del 20.05.2024, documento n.
4), revocando il trasferimento di presso il CS PO e di CP_1 disponendone l'assegnazione, quale addetto produzione, al CL BE
PI ovvero, in mancanza di disponibilità, al CL VE PI;
- che l'ordinanza era illegittima sotto diversi profili.
Ha concluso chiedendo di “accertare la legittimità del provvedimento di CP_ trasferimento del sig. dal Centro di distribuzione di RI RP a quello di
PO; b) per l'effetto, revocare o comunque dichiarare inefficace l'ordinanza del Tribunale di BE, sezione lavoro, pres. Dott.ssa Campidoglio, rel. dott.ssa n. 3886/2024 del 20.5.2024 (R.G. n. 1541/2024). Con vittoria Per_1
di spese ed onorari di giudizio”.
2 Si è regolarmente costituito chiedendo di “rigettare integralmente il CP_1 ricorso di , confermando per quanto di ragione l'ordinanza Parte_1
cautelare resa dal Tribunale di BE in data 20.05.2024; in via subordinata CP_ disporre l'assegnazione del sig. presso una diversa sede ubicata sempre nel circondario di BE ovvero anche in un posto alternativo con mansioni equivalenti o anche inferiori, ovvero ricercando soluzioni compatibili con il severo stato di salute della ricorrente e le esigenze produttive, con equo contemperamento degli interessi, in ragione del principio di correttezza e buona CP_ fede;
sempre in via subordinata disporre l'assegnazione del sig. presso la sportelleria di un Ufficio Postale di BE (front end) ovvero in DTO (da remoto), con disponibilità al riorientamento, aggiornamento e alla valorizzazione professionale nell'ambito del reimpiego nei progetti Job Posting e Insourcing come previsti dal citato accordo sindacale del 21.11.2022 all' art.
6. Con riserva di richiedere, all' esito, il risarcimento dei danni subiti e subendi anche alla professionalità, alla dignità e alla integrità psicofisica di esso lavoratore. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato” .
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte resistente relativa al giudicato cautelare.
Sul punto si richiama la recente ordinanza della Cassazione (v. Cass. civile, Sez.
II, Ordinanza 11/1/2024, n. 1120) secondo cui “Il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare ante causam è, rispetto a questo, del tutto autonomo, dal momento che detto giudizio di merito non è in nessuna misura dipendente dal cautelare, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme, e che il procedimento cautelare tecnicamente non giudica, mirando soltanto ad adottare le misure necessarie perché il giudizio di merito non perda di utilità, non ha ragion d'essere la deduzione, in sede di merito, della violazione del principio del contraddittorio
3 patita a seguito della irregolare notifica di un ricorso d'urgenza” (v. anche Cass. I sez. Civ. ordinanza n. 3180 dell'8 febbraio 2025).
3.
Venendo al merito, è pacifico e documentale che il convenuto in servizio presso il CD di RI RP con qualifica di “portalettere senior”, è stato sottoposto a visita ai sensi dell'art. 5, l. 300/1970 presso l'U.O. Medicina pubblica valutativa dell' in data 24.11.2023 ed è stato ritenuto non idoneo alle Parte_2
mansioni dell'area di appartenenza.
Pertanto, con nota del 6.02.2024 gli ha comunicato che, in Parte_1
applicazione degli accordi sindacali del 2 agosto e del 21 novembre 2022, sarebbe stato assegnato, a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, presso il
CS di PO, sito a PO, via Galileo Ferraris, con mansioni di addetto di produzioni, fermo restando l'inquadramento posseduto.
Ciò premesso, in via generale si richiama la normativa di riferimento.
L'art. 2103 c.c. esclude che il lavoratore possa essere trasferito se non per
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla motivazione del provvedimento con il quale il datore dispone il trasferimento del lavoratore è stato da gran tempo composto dalle Sezioni Unite (sent. n. 4572/1986), secondo le quali, ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento, non è richiesto che al lavoratore siano, contestualmente, enunciate le ragioni del trasferimento;
tale onere a carico del datore di lavoro, pena la inefficacia successiva del trasferimento, sorge soltanto ove il prestatore d'opera ne faccia richiesta, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 604/1966 in relazione al licenziamento. Detto insegnamento è stato seguito dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente dominante, tanto che può attualmente considerarsi consolidato il principio per cui, in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto
4 ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato. Peraltro, se il datore può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento, fermo restando che l'onere di comunicazione non riguarda anche le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento (così Cass. Sez. L, Sent. n. 19095 del 09/08/2013,
Sez. L, Sent. n. 11984 del 17/05/2010, Sez. L, Sent. n. 9290 del 15/05/2004, Sez.
L, Sent. n. 1912 del 23/02/1998).
Il limite legale posto dall'art. 2103 all'esercizio del potere di trasferimento è dunque rappresentato dalla sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive;
in merito all'oggetto e ai limiti del controllo demandato al giudice sul punto, la S.C. ha ripetutamente affermato che “il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell'art. 2103 c.c., deve limitarsi all'accertamento della sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" del trasferimento affermate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. restando escluso che il controllo stesso possa essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione (cfr. tra le tante Cass. n. 11624 del
2002, Cass. n. 17786 del 2002, Cass. n. 11597 del 2003)” (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6117 del 22/03/2005).
Nel caso in esame, come evidenziato in sede di reclamo, il trasferimento è adeguatamente motivato con l'accertamento della definitiva inidoneità alla
5 mansione specifica nella visita medico-legale del 24.11.2023 e con il richiamo agli accordi sindacali del 2.08.2022 e del 21.11.2022.
L'inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di portalettere risulta pacifica e incontestata, e non vi è dubbio che la stessa costituisca una comprovata ed obiettiva ragione di carattere tecnico-organizzativo idonea a giustificare un mutamento di sede e/o di mansioni (come pure avvenuto nel caso di specie, con l'adibizione a mansioni di addetto di produzione – ex addetto lavorazioni interne) del dipendente.
Parte ricorrente sostiene che in base alla documentazione in atti non sussista a
BE alcun centro accentrante cui assegnare il lavoratore inidoneo alla mansione di portalettere e che in ogni caso le sedi di BE e VE sono sovradimensionate.
Ciò posto, occorre esaminare la documentazione in atti.
Con il verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 2.08.2022 si è attuata la concentrazione delle attività di lavorazioni interne nei cd. “nodi accentranti”, presso i quali il prodotto viene lavorato e smistato in ottica di bacino alimentando più centri di distribuzione con prodotto già ripartito per sub-zona di recapito.
Allo scopo, si è previsto che “i nodi presso cui verranno accentrate le lavorazioni potranno essere i Centri di Smistamento (CS), i Centri Operativi (CO) e gli attuali Centri di Distribuzione che, in tale nuova configurazione comprensiva di smistamento, oltre che di recapito, verranno rinominati Centri Logistici (CL)”.
Dunque, con il verbale del 2.08.2022 è stato definito il nuovo modello organizzativo delle lavorazioni interne, che, con la richiamata intesa, sono state superate e ricondotte nell'ambito dello smistamento presso i 150 nodi accentranti riportati nell'all. 1 al verbale, fra cui figurano, per la Campania, oltre al CS
PO, anche BE PI ON e VE PI De AN.
Sono stati invece demandati a un successivo accordo la definizione di modalità e criteri applicativi degli strumenti gestionali individuati quali leve per realizzare la
6 riorganizzazione (in primis, la riassegnazione del personale presso i centri accentranti), nonché l'approfondimento di tutti gli altri aspetti ad essa connessi
(fra cui ad esempio la gestione degli inidonei temporanei al recapito).
Il successivo accordo del 21 novembre 2022, al punto 4, disciplina quindi specificamente la gestione degli inidonei al recapito “al fine di assicurare il più utile reimpiego delle risorse interessate in coerenza con i fabbisogni e con la nuova organizzazione aziendale”.
Detto accordo, al punto 4, lett. b) – Inidoneità definitiva al recapito – prevede, specificamente, quanto segue: “Al dipendente per il quale sia stata accertata, con le modalità previste per legge, l'incompatibilità definitiva allo svolgimento alla mansione di portalettere sarà proposta, in coerenza con quanto previsto dal
CCNL 23 giugno 2021, l'assegnazione presso il Centro Accentrante in cui si registri possibilità di accipienza più vicino alla propria sede di lavoro e, comunque, all'interno della regione di assegnazione, tenendo a riferimento i dimensionamenti previsti con la presente Intesa, con riconoscimento dei trattamenti di cui all'art. 38 del citato CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti.
Qualora il dipendente non aderisca alla proposta di ricollocazione aziendale entro i termini indicati dall' si applicherà la disciplina prevista dal richiamato Pt_3
CCNL”.
L'all. 3 del medesimo verbale, relativo a “Dimensionamento nodi di rete e centri logistici”, individua per la Campania un nodo di rete (CS PO) e diversi centri Pers logistici, fra cui BE PI ON e VE PI anctis.
Ebbene, il punto 4.b dell'accordo 21.11.2022 fa espresso riferimento al “Centro
Accentrante … più vicino alla propria sede di lavoro”, diversamente dall'art.
4.a, che per i portalettere dichiarati temporaneamente inidonei dispone l'assegnazione
“presso il Nodo di Rete (CS/CO) più vicino alla propria sede di lavoro”.
Come correttamente evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, i centri accentranti, secondo quanto previsto dall'accordo del 2.08.2022 (pag. 2, punto
7 b), sono tanto i Centri di Smistamento (CS), quanto i Centri Operativi (CO) e gli attuali Centri di Distribuzione che, nella nuova configurazione, vengono rinominati Centri Logistici (CL).
Tanto l'all. 1 al verbale del 2.08.2022, quanto l'all. 3 al verbale del 21.11.2022 annoverano fra i centri accentranti (CS/CO/CL) della Campania sia il CS PO, quanto i CL ON e VE PI Parte_4 Parte_5
L'affermazione della parte ricorrente per cui “la mansione di addetto di produzione è eseguita solo nei centri di smistamento con sede nei capoluoghi di regione” appare in contrasto con il tenore letterale degli accordi sindacali del
2.08.2022 e del 21.11.2022 (che sul punto non innova rispetto al precedente accordo, ma detta una disciplina di dettaglio e per istituti specifici).
Invero, l'accordo del 2.08.2022 si limita a prevedere “la riconduzione delle attività di Lavorazioni Interne nell'ambito organizzativo dello smistamento” con
“evoluzione della figura di Addetto Lavorazioni Interne in Addetto produzione”, ma non accentra le relative attività nei centri di smistamento già esistenti, bensì individua appunto dei “nodi accentranti” che non coincidono solo con i CS.
Va rilevato che , gravata del relativo onere probatorio, in sede di Parte_1
reclamo non ha offerto alcuna dimostrazione del fatto che il CS di PO sia CP_ quello più vicino alla sede di lavoro del (RI RP), nel quale si sia registrata possibilità di accipienza, limitandosi a dedurre che “dalla Funzione
Centrale è stata attivata una procedura informatizzata, denominata “Gestione
Inidonei definitivi al recapito”, attraverso cui, inserendo a sistema il nominativo del dipendente interessato, viene individuato in automatico il Centro accentrante disponibile per l'assegnazione, in relazione ai suindicati criteri previsti dall'Accordo”, e che nella fattispecie il CS PO era stato individuato quale nodo di rete più prossimo al CD RI RP dalla procedura WEB/PERS dedicata.
8 Nel presente giudizio, invece, ha allegato e documentato in ordine all'insussistenza di posti utili per l'impiego del lavoratore presso il CL di
BE (il più vicino alla sede di lavoro di RI RP) o presso quello di
VE (comunque più vicino rispetto a PO), espressamente indicati dal lavoratore nel ricorso cautelare.
In particolare, ha allegato il prospetto relativo al periodo da febbraio 2024 a settembre 2024, redatto e firmato dal responsabile del personale del territorio al quale appartengono i centri di distribuzione di BE ed VE, dal quale si evince una costante ed elevata eccedenza di personale nelle mansioni di addetti di produzione (alla data del trasferimento presso il Cl di VE 33 addetti alla produzione rispetto ai 19 posti previsti e presso il CL di BE 26 addetti alla produzione rispetto agli 8 posti previsti, come pure a quella del deposito del ricorso risultano presso il Cl di VE 31 addetti alla produzione rispetto ai 19 posti previsti e presso il CL di BE 25 addetti alla produzione rispetto agli
8 posti previsti).
Con riguardo al valore probatorio di tale prospetto proveniente dalla società datrice di lavoro, si osserva che trattasi di atto sottoscritto dal dirigente che ne assume la responsabilità sicchè la prova testimoniale, pure richiesta sul punto, si appalesa superflua. Inoltre, i dati relativi al numero degli addetti impiegati presso i centri di smistamento in oggetto ed al dimensionamento degli stessi sono espressi non già mediante generica percentualizzazione bensì con precisa indicazione numerica che consente di valutare le eccepite carenza ed eccedentarietà di organico delle strutture medesime.
Del resto, la parte resistente non ha contestato tali dati.
Ne consegue che, alla luce della documentazione in atti, può ritenersi provato che le sedi di VE e BE risultano essere, allo stato, sovradimensionate
(all. 12).
9 Inconferente appare altresì il richiamo di parte resistente relativo alla violazione dell'art. 81 ccnl, il quale fa riferimento all'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica e non propriamente alle ipotesi di trasferimento ed in ogni caso appare superato dagli accordi sindacali soprarichiamati, i quali prevedono una procedura ad hoc nel caso come quello in esame di inidoneità alla mansione di portalettere.
Privo di rilevanza appare il richiamo all'art. 38 del ccnl invocato nelle note conclusive dal lavoratore sulla base della circostanza per cui l'INPS ha attestato CP_ per il la condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, l.
104/1992 in quanto la certificazione è successiva al trasferimento oggetto di causa. CP_ In definitiva il trasferimento del presso il Centro accentrante di PO è dunque legittimo, sussistendo precise ragioni tecniche, organizzative e produttive, rappresentate dall'attuazione del processo di riorganizzazione del settore recapito, che ha deciso di realizzare condividendo con le Pt_1 organizzazioni sindacali i criteri sulla base dei quali gestire l'impatto di tali cambiamenti sui rapporti di lavoro.
4.
Il ricorso pertanto va accolto e per l'effetto va dichiarata la legittimità del provvedimento di trasferimento di dal Centro di distribuzione di CP_1
RI RP a quello di PO con revoca dell'ordinanza impugnata.
5.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di BE così provvede:
1) In accoglimento del ricorso dichiara la legittimità del provvedimento di trasferimento di dal Centro di distribuzione di RI RP a quello CP_1
10 di PO e per l'effetto revoca l'ordinanza n. 3886/2024 del 20.5.2024 (R.G. n.
1541/2024);
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in BE, 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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