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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8204 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. GI IE TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21191 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmelo Giacomarra, con studio in Abbiategrasso (MI), Galleria Mirabello n. 4;
RICORRENTE
E
ABBINANTE (P.iva ), quale titolare della ditta omonima, con sede in CP_1 P.IVA_1
Abbiategrasso (MI) Via Binda n. 2/a, contumace;
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da foglio di precisazione conclusioni allegato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 04.06.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, in data in data 05.09.22024, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ditta individuale per sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 1668 c.c. della società resistente ditta individuale in persona del suo legale rappresentante e titolare Controparte_2 omonimo, come in premesse identificata, nei confronti del ricorrente, per i gravi vizi e difetti dell'opera prestata a favore del ricorrente in forza del contratto n. 098/2022 del 03.07.2022, così come individuati e determinati nel loro ammontare in €. 22.589,99 nell'apposita relazione tecnica allegata agli atti e/o come ulteriormente provati in corso di causa;
- accertare e dichiarare altresì
l'obbligo contrattuale ex art. 20 lett. c) ed e) della Convenzione 15/09/2022 di pagamento a favore del ricorrente della somma di €. 12.200,00 a titolo di penale giornaliera di €. 200,00 per l'intera durata del periodo di giorni 61 e, nello specifico dal 15/01/2022 al 15/03/2022; - stante l'intervenuta eliminazione dei vizi e difetti, conseguente alla necessità di dare formale conclusione all'intervento per non incorrere nel maggior danno che ne sarebbe conseguito con la decadenza dal superbonus
110, condannare la società resistente /appaltatrice ut supra al Controparte_3 pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 22.589,99 e/o a quell'altra maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio, il tutto oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali dal 15/03/2022
e moratori a far data dal 12/11/2023, data di risoluzione del contratto all'effettivo pagamento;
- condannare inoltre la resistente/appaltatrice ditta ut supra al Controparte_3 rimborso a favore del ricorrente della somma di €. 12.200,00 a titolo di penale contrattuale ex art.
20 lett. c) ed e) della Convenzione 15/09/2022 e/o di quell'altra maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio, il tutto oltre rivalutazione ISTAT ed interessi moratori dal 15/03/2022 all'effettivo pagamento;
- condannare altresì la resistente/appaltatrice ditta individuale ut Controparte_2 supra al rimborso a favore del ricorrente della somma di €. 1.083,60 a titolo di rimborso degli esporsi da lui effettuati per l'accertamento preventivo dei vizi e difetti in tempo utile alla conclusione dell'intervento nei termini di legge;
- stante il rifiuto ingiustificato della resistente/appaltatrice all'invito rivoltole ai fini dell'eventuale conciliazione della lite mediante negoziazione assistita, condannare altresì quest'ultima al risarcimento in favore del ricorrente ex art. 96 c.p.c. nella misura prudentemente determinata dal Giudice, il tutto oltre interessi e rivalutazione dì della pronunzia all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”.
Deduceva l'attore, in particolare, di avere conferito incarico alla ditta individuale Abbinante CP_2 per la fornitura e posa in opera, al corrispettivo “totale per superbonus 110” di €. 51.266,60 e termine di consegna di 90 giorni dall'ordine, dei seguenti prodotti: n. 16 serramenti con finestre e porte- finestre in legno lamellare di colore “bianco venato legno” ed esterno in alluminio grigio, completi di falsi telai monoblocco con spalle laterali, cassonetti per avvolgibili e relativi sportelli certificati con ispezione frontale e sgancio a pressione per ottimizzarne la tenuta termica;
n. 16 tapparelle in alluminio coibentato con accessori, motori, comando e tasto;
n. 16 zanzariere avvolgibili per finestre modello da incasso, di colore grigio, con rete in fibra di vetro per finestre e porte-finestre; n. 1 portoncino blindato a piano terra, completo di falso telaio e doppio cilindro;
che, nell'ambito del medesimo intervento e sempre fruendo del “superbonus”, con convenzione in data 15/09/2022, aveva appaltato alla medesima ditta l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della propria unità immobiliare in Abbiategrasso, via Martiri per la Libertà 5, e la sua ristrutturazione;
affermava, inoltre, di avere pagato all'appaltatrice l'intero corrispettivo pattuito e che i lavori di posa degli infissi erano stati completati oltre il termine finale di consegna e non venivano eseguiti a regola d'arte, con conseguenti danno subito in termini di costi necessari per il ripristino e diritto al pagamento della penale contrattuale.
Instaurato ritualmente il contraddittorio nessuno si costituiva per il resistente, per cui ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 30.10.2024; quindi, disposta ed espletata c.t.u., all'udienza del 28.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3
c.p.c..
Ciò premesso, venendo al merito, la domanda avanzata dal ricorrente è fondata per quanto di ragione e, pertanto, va accolta nei termini di seguito indicati.
Risultano documentati (doc. 3-4) i contratti di appalto intervenuti tra le parti, con cui il Parte_1 aveva commissionato alla resistente la fornitura e possa in opera di serramenti, nonché lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione della propria abitazione sita in Abbiategrasso, via
Martiri per la Libertà 5.
Parte ricorrente ha poi allegato una relazione tecnica di parte (doc. 9) e documentazione fotografica raffigurante i vizi contestati (doc. 10).
L'esistenza di tali vizi risulta confermata dalla relazione di CTU espletata a mezzo dell'arch.
[...]
Persona_1
Il CTU, con valutazione fondata su esame della documentazione in atti e accurati rilievi sui luoghi di causa, ha avuto modo di accertare l'esistenza dei vizi lamentati, con particolare riferimento ai serramenti montati (cfr. meglio descritti alle pagg.
6-11 della relazione CTU).
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU immuni da vizi logici e giuridici.
Deve ritenersi, quindi, che parte convenuta, nell'esecuzione dei lavori, non ha osservato la diligenza richiesta all'appaltatore, obbligato a realizzare i lavori che gli erano stati commissionati a regola d'arte.
Acclarato l'inadempimento di parte convenuta, occorre prendere in esame la domanda attorea di risarcimento del danno.
Al riguardo, devono considerarsi i costi e le spese per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle opere realizzate, che il C.T.U. - con valutazione fondata su accurato esame della documentazione in atti e rilievi sui luoghi di causa - ha quantificato in complessivi € 21.135,43 IVA compresa (cfr. pagg 11- 12 relazione c.t.u.), somma da ritenersi all'attualità avendo il C.T.U. quantificato il danno nel maggio
2025.
Inoltre, merita accoglimento la richiesta di risarcimento a titolo di penale da ritardo come stabilita nella lett. e) dell'appendice contrattuale sottoscritta dalle parti in data 15.01.2023, secondo cui, nel caso di ritardo nella consegna dei lavori oltre il 15.03.2023, l'appaltatrice si impegnava a corrispondere al committente una penale di € 200,00 sino alla data del 31.03.2023 (v. doc. 4).
Essendo stati i lavori completati successivamente a tale termine, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (v. doc. 6), è dovuto dalla resistente anche il pagamento della penale per euro
3.200,00 (200 x 16 giorni dal 15.03.2023 al 31.03.2023).
In definitiva, la ditta dovrà corrispondere al sig. la somma di € Controparte_2 Parte_1
21.135,43 a titolo di risarcimento danni, l'importo di euro 3.200,00 a titolo di penale da ritardo contrattualmente prevista nonché la somma di euro 1.083,60 a titolo di rimborso dei compensi documentati per il c.t.p. (doc. 10).
La resistente, in definitiva, deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di complessiva di euro 25.419,13, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese del presente giudizio (nonché le spese di c.t.u.) seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti (così riducendosi gli importi di cui alla nota spese allegata, in ragione della semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
GI IE TA, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_2
quale titolare della omonima ditta, al pagamento, in favore del ricorrente, della
[...] complessiva somma di euro 25.419,13, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) CO parte resistente al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.545,00, di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con decreto del
05.06.2025. Milano, 28 ottobre 2025 Il Giudice
Dr. GI IE TA