TRIB
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/11/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Giuseppina Valiante – Terza Sezione Civile del Tribunale di Salerno – in funzione di giudice unico ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6810 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, T R A
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO ME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Serre (Sa) alla Via Cornetti 5, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE E
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. , CP_3 CodiceFiscale_4
e (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_5 tutte rapp.te e difese dall'avv. Giovanni Vincenzo Arena, giusta mandato apposto su fogli separati;
CONVENUTE - OPPOSTE CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 12.09.2024, iscritto a ruolo nella medesima data, l'attore conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.1340/2024, CP_4
Proc. N. 5607/2024 R.G., reso dal Tribunale di Salerno in data 17.07.2024, notificato all'opponente in duplice copia in data 25.07.2024 e 26.07.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 47.089,00, quale saldo del prezzo per l'acquisto della quota di partecipazione societaria, pari al 50 % del capitale sociale della società . Parte_2
Premetteva l'opponente di aver stipulato con il defunto socio , in Persona_1 data 30.12.2016, atto notarile a rep. n. 1550 racc. n. 1392 per notar Per_2 avente ad oggetto la vendita della quota di partecipazione della società
[...]
, pari al 50% del capitale sociale, al prezzo di euro Parte_2
12.911,00 e che per tale importo aveva ricevuto assegno Persona_1 circolare non trasferibile n. 4046418195-01 rilasciandone quietanza liberatoria, come riportato nell'atto pubblico all'art. 2, che dichiara l'importo pagato “valido anche ai fini fiscali”. Rilevato che l'atto sotteso al credito ingiunto era la scrittura privata del 30.12.2016, redatta parallelamente all'atto pubblico, ma occultata rispetto allo stesso rogito, con la quale e concordavano Parte_1 Persona_1 l'importo differente di euro 250.000,00, per la vendita della quota societaria ufficialmente già ceduta e integralmente pagata con il suddetto atto pubblico per notar a sostegno della spiegata opposizione, con un unico motivo di Per_2 opposizione, parte opponente deduceva la nullità radicale ed insanabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, dell'atto notarile a rep. n. 1550 racc. n. 1392 per notar Per_2
A suo dire, la scrittura privata del 30.12.2016 sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. con conseguente inefficacia erga omnes, per essersi le parti determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, come disposto dall'art. 1345 c.c., ovvero a dire al fine di eludere le norme fiscali di carattere cogente, attraverso la mancata registrazione e dichiarazione al fisco degli importi corrisposti oggetto del contratto in esame. La scrittura privata sarebbe stata, dunque, il mezzo voluto dalle parti originarie, per disattendere l'applicazione di una norma imperativa con conseguente illiceità della causa di cui all'art. 1343 c.c. e 1344 c.c. Per tale unico motivo, l'opponente domandava pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito:
1. Previa dichiarazione di nullità del contratto impugnato, cioè la scrittura privata del 30.12.2016, comunque in ogni caso, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'inefficacia, revocandolo, l'opposto decreto ingiuntivo N. 1340/2024, Proc. N. 5607/2024 R.G., per le ragioni e motivazioni indicate nel corpo del presene atto;
2. Condannare le convenute, in ogni caso, al pagamento delle spese di giudizio e compenso professionale con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”. Si costituivano in giudizio, in data 23.12.2024, CP_1 CP_2
e , mediante deposito di
[...] CP_3 Controparte_4 un'unica comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1340/2024, emesso in data 17.07.2024 dal Tribunale di Salerno (proc. n. 5607/2024 R.G.) e notificato il 25.07.2024, per l'importo di € di
€ 47.089,00 oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio, di cui: € 15.696,33, oltre interessi moratori, in favore della sig.ra , quale CP_1 moglie del compianto sig. ; € 10.464,22 ol atori in Persona_1 favore della sig.ra , quale figlia del compianto sig. Controparte_2 Per_1
€ 10.46 oratori in favore della sig.ra
[...] CP_3
, quale figlia del compianto sig. ; € 10.464,22 oltre
[...] Persona_1 moratori in favore della sig.ra , quale figlia del Controparte_4 compianto , condannand al pagamento in Persona_1 Parte_1 favore delle convenute delle somme innanzi indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate ex art. 2 D.lgs 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio, siccome liquidate ovvero di quelle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa, sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate ex art. 2 D.lgs 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio;
condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali da liquidare direttamente all'avvocato antistatario”. Premettevano le opponenti: che il credito vantato dalle stesse trovava causa nel saldo della cessione della quota di partecipazione detenuta dal de cuius, Per_1
nella società in favore di
[...] Parte_2 Pt_1 pari al valore nominale di € 12.911,00 dell'intero capitale sociale, di cui
[...] all'atto pubblico per notar del 30.12.2016, rep. n. 1550, racc. n. Persona_3
1392 e venduta al valore reale di € 250.000,00, giusta scrittura privata del 30.12.2016; che con la menzionata scrittura privata del 30.12.2016, le parti avevano stabilito concordemente il valore reale della suddetta partecipazione societaria oggetto di cessione in € 250.000,00 che si obbligava a Parte_1 versare a mediante un acconto di € 12.911,00 a mezzo assegno Persona_1 circolare n. 4046418195 emesso dalla Banca ICCREA CRA BCC di Battipaglia – Agenzia di Postiglione e la restante parte in rate mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 05.02.2017; che, in adempimento di quanto convenzionalmente pattuito, aveva versato a Parte_1 Persona_1 diversi acconti per un ammontare di € 202.911,00 (n. 38 ricevute di € 5.000,00 cadauna per un totale di € 190.000,00 ed un assegno circolare di € 12.911,00) così come convenuto nella suindicata scrittura privata e che pertanto, residuava ancora da corrispondere il saldo di € 47.089,00 in favore delle eredi di quest'ultimo, deceduto il 13.03.2022; che l'opponente aveva espressamente riconosciuto il rapporto obbligatorio oggetto di causa e l'ammontare del credito ingiunto non avendo lo stesso contestato e/o disconosciuto la scrittura privata del 30.12.2016, ed avendo ammesso di aver versato, proprio in forza di tale scrittura privata, gli acconti sul prezzo convenuto di € 250.00,00 per la cessione della predetta quota societaria. Tanto premesso, con riferimento all'unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo le opponenti deducevano: la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per essere il credito certo, liquido ed esigibile, in presenza di espresso riconoscimento da parte dell'opponente del rapporto obbligatorio oggetto di causa e dell'ammontare del credito ingiunto ed a fronte dell'omessa contestazione e/o disconoscimento della scrittura privata del 30.12.2016; l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 1418 c.c. della scrittura privata del 30.12.2016 in assenza di violazione di norma imperativa e rilevato che la violazione di norme tributarie (c.d. frode fiscale) non comporta la nullità del contratto;
la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.. a fonte di un'opposizione asseritamente dilatoria e pretestuosa, non fondata su prova scritta nè di pronta soluzione. Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 17.9.2025 il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati. Deve preliminarmente chiarirsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (ex plurimis Cass. civ. n. 419/06). In punto di diritto deve anche evidenziarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perchè è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. civ. n. 24815/05). Orbene, la vicenda in esame trae origine dall'opposizione spiegata da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo N. 1340/2024, reso in data 17.07.2024 dal Pt_1
Tribunale di Salerno (proc. n. 5607/2024 R.G.) e notificato il 25.07.2024, con cui veniva ingiunto allo stesso di pagare la complessiva somma di € 47.089,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui: € 15.696,33, oltre interessi, in favore di , quale moglie di;
€ 10.464,22 oltre CP_1 Persona_1 interessi in favore di quale figlia di;
€ Controparte_2 Persona_1
10.464,22 oltre interessi in favore di , quale figlia di CP_3 Per_1
€ 10.464,22 oltre interessi in favore di , quale
[...] Controparte_4 figlia di . Persona_1
Come riconosciuto dallo stesso opponente, il credito vantato dalle parti opposte trova il suo fondamento nella cessione della quota di partecipazione detenuta dal de cuius, , nella società , in Persona_1 Parte_2 favore di , di cui alla scrittura privata del 30.12.2016, con cui le Parte_1 parti convenivano concordemente il valore reale della suddetta partecipazione societaria oggetto di cessione in € 250.000,00 - che si obbligava a Parte_1 versare al a mediante un acconto di € 12.911,00 a mezzo Persona_1 assegno circolare e la restante parte in rate mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 05.02.2017 - pur avendo le medesime parti sottoscritto, in pari data, l'atto pubblico per notar , del 30.12.2016, rep. n. Persona_3
1550, racc. n. 1392, di cessione dell'intera partecipazione societaria detenuta da nella società in favore del Persona_1 Parte_2 fratello al valore nominale di € 12.911,00. Parte_1
L'opponente non contesta la sussistenza del rapporto obbligatorio oggetto di causa, ovvero la cessione della suddetta partecipazione sociale al prezzo reale di € 250.000,00 di cui alla menzionata scrittura privata del 30.12.2016, né l'ammontare del credito ingiunto, ma eccepisce unicamente la nullità dell'atto pubblico del 30.12.2016, rep. n. 1550, racc. n. 1392, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c.c. A suo dire, invero, l'atto pubblico del 30.12.2016 sarebbe viziato da nullità per contrarietà a norme imperative per essersi le parti determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, ovvero al fine di eludere le norme fiscali di carattere cogente, attraverso la mancata registrazione e dichiarazione al fisco degli importi corrisposti oggetto del contratto in esame. La prova documentale dell'accordo elusivo sarebbe rappresentata, oltre che dai due atti, ovvero quello pubblico del notaio e la scrittura privata, anche dalle ricevute di pagamento degli acconti versati dall'opponente (cfr. all.6 in produzione di parte opponente) che non sarebbero mai stati dichiarati al fisco. L'eccezione è destituita di fondamento alla luce del recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte di cui all'ordinanza n. 3170/2023 del 02.02.2023 secondo cui “Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni» (Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007 (Rv. 596267; Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 (Rv. 530914). Solo l'amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 cod. civ.) e in tal caso la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni (Sez. 5, Sent. n. 20816 del 2005 vedi anche tra le tante Sez. 5, Ord. n. 17743 del 2021 e Sez. 5, Ord. n. 11055 del 2021). In altri termini la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni (nel caso in esame solo presunta e senza alcuna prova della stessa), trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio. Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria si traduce in un principio generale che opera esclusivamente nei confronti del fisco per individuare la base imponibile di una determinata operazione o il reddito di un determinato soggetto o il disconoscimento della possibilità di ottenere determinate deduzioni ma la sua affermazione non incide sulla validità del contratto nei rapporti tra le parti contraenti”.
“La frode al fisco rileva solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma non determina, tra le parti, nullità per illiceità dell'atto, quando non sia esclusa la loro volontà di concludere il negozio” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/04/2007, n. 9447). Conseguentemente, deve rigettarsi la relativa eccezione di nullità dell'atto pubblico per notar del 30.12.2016, rep. 1550 – racc. 1392. Per_2
Ciò posto, deve passarsi all'esame della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Nel ribadire che parte opponente non ha contestato il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, né l'ammontare delle somme richieste, in ogni caso si osserva che parti opposte hanno dato piena prova del credito sotteso al decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio di opposizione, avendo esse allegato l'atto pubblico per notar , del 30.12.2016, rep. n. 1550, racc. n. 1392, di cessione Persona_3 dell'intera partecipazione societaria detenuta da nella società Persona_1
in favore del fratello al Parte_2 Parte_1 valore nominale di € 12.911,00 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio); la scrittura privata del 30.12.2016, con cui le parti stabilivano concordemente il valore reale della suddetta partecipazione societaria oggetto di cessione in € 250.000,00 (cfr. all.ti 3 e 4 fascicolo monitorio) riconosciuta da parte opponente che ha anche allegato n. 38 ricevute di pagamento dell'importo di € 5.0000,00 cadauno degli acconti versati dallo stesso in adempimento della detta scrittura (cfr. doc. all. 6 fascicolo di parte opponente), per un totale di € 190.000,00, da cui emerge - tenuto conto dell'acconto di € 12.911,00 versato con assegno circolare n. 4046418195 da
, in adempimento dell'atto pubblico del 30.12.2016 (al quale ultimo Parte_1 esclusivamente si riferisce la quietanza liberatoria di cui all'art. 2 del citato atto pubblico) il residuo credito di € 47.089,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
il certificato di morte di ed il certificato storico di famiglia dello Persona_1 stesso da cui emerge la qualità di eredi delle odierne opposte con riferimento al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto (cfr. all.ti 1 e 2 fascicolo monitorio). Ne consegue l'infondatezza della spiegata opposizione che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 147/2022, secondo i valori medi, per tutte le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, in ragione della ridotta attività, sulla base dello scaglione da euro 26.001 a euro 52.000;
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata (C.F. Parte_3
) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. C.F._1
1340/2024, emesso in data 17.07.2024 dal Tribunale di Salerno (proc. n. 5607/2024 R.G.);
2. CONDANNA l'opponente, al pagamento, in favore di parti opposte, della somma di euro 6.164,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Arena.
Salerno, 14.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante
La dott.ssa Giuseppina Valiante – Terza Sezione Civile del Tribunale di Salerno – in funzione di giudice unico ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6810 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, T R A
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DO ME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Serre (Sa) alla Via Cornetti 5, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE E
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. , CP_3 CodiceFiscale_4
e (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_5 tutte rapp.te e difese dall'avv. Giovanni Vincenzo Arena, giusta mandato apposto su fogli separati;
CONVENUTE - OPPOSTE CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 12.09.2024, iscritto a ruolo nella medesima data, l'attore conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo N.1340/2024, CP_4
Proc. N. 5607/2024 R.G., reso dal Tribunale di Salerno in data 17.07.2024, notificato all'opponente in duplice copia in data 25.07.2024 e 26.07.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 47.089,00, quale saldo del prezzo per l'acquisto della quota di partecipazione societaria, pari al 50 % del capitale sociale della società . Parte_2
Premetteva l'opponente di aver stipulato con il defunto socio , in Persona_1 data 30.12.2016, atto notarile a rep. n. 1550 racc. n. 1392 per notar Per_2 avente ad oggetto la vendita della quota di partecipazione della società
[...]
, pari al 50% del capitale sociale, al prezzo di euro Parte_2
12.911,00 e che per tale importo aveva ricevuto assegno Persona_1 circolare non trasferibile n. 4046418195-01 rilasciandone quietanza liberatoria, come riportato nell'atto pubblico all'art. 2, che dichiara l'importo pagato “valido anche ai fini fiscali”. Rilevato che l'atto sotteso al credito ingiunto era la scrittura privata del 30.12.2016, redatta parallelamente all'atto pubblico, ma occultata rispetto allo stesso rogito, con la quale e concordavano Parte_1 Persona_1 l'importo differente di euro 250.000,00, per la vendita della quota societaria ufficialmente già ceduta e integralmente pagata con il suddetto atto pubblico per notar a sostegno della spiegata opposizione, con un unico motivo di Per_2 opposizione, parte opponente deduceva la nullità radicale ed insanabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, dell'atto notarile a rep. n. 1550 racc. n. 1392 per notar Per_2
A suo dire, la scrittura privata del 30.12.2016 sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. con conseguente inefficacia erga omnes, per essersi le parti determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, come disposto dall'art. 1345 c.c., ovvero a dire al fine di eludere le norme fiscali di carattere cogente, attraverso la mancata registrazione e dichiarazione al fisco degli importi corrisposti oggetto del contratto in esame. La scrittura privata sarebbe stata, dunque, il mezzo voluto dalle parti originarie, per disattendere l'applicazione di una norma imperativa con conseguente illiceità della causa di cui all'art. 1343 c.c. e 1344 c.c. Per tale unico motivo, l'opponente domandava pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito:
1. Previa dichiarazione di nullità del contratto impugnato, cioè la scrittura privata del 30.12.2016, comunque in ogni caso, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'inefficacia, revocandolo, l'opposto decreto ingiuntivo N. 1340/2024, Proc. N. 5607/2024 R.G., per le ragioni e motivazioni indicate nel corpo del presene atto;
2. Condannare le convenute, in ogni caso, al pagamento delle spese di giudizio e compenso professionale con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”. Si costituivano in giudizio, in data 23.12.2024, CP_1 CP_2
e , mediante deposito di
[...] CP_3 Controparte_4 un'unica comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1340/2024, emesso in data 17.07.2024 dal Tribunale di Salerno (proc. n. 5607/2024 R.G.) e notificato il 25.07.2024, per l'importo di € di
€ 47.089,00 oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio, di cui: € 15.696,33, oltre interessi moratori, in favore della sig.ra , quale CP_1 moglie del compianto sig. ; € 10.464,22 ol atori in Persona_1 favore della sig.ra , quale figlia del compianto sig. Controparte_2 Per_1
€ 10.46 oratori in favore della sig.ra
[...] CP_3
, quale figlia del compianto sig. ; € 10.464,22 oltre
[...] Persona_1 moratori in favore della sig.ra , quale figlia del Controparte_4 compianto , condannand al pagamento in Persona_1 Parte_1 favore delle convenute delle somme innanzi indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate ex art. 2 D.lgs 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio, siccome liquidate ovvero di quelle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa, sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate ex art. 2 D.lgs 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio;
condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali da liquidare direttamente all'avvocato antistatario”. Premettevano le opponenti: che il credito vantato dalle stesse trovava causa nel saldo della cessione della quota di partecipazione detenuta dal de cuius, Per_1
nella società in favore di
[...] Parte_2 Pt_1 pari al valore nominale di € 12.911,00 dell'intero capitale sociale, di cui
[...] all'atto pubblico per notar del 30.12.2016, rep. n. 1550, racc. n. Persona_3
1392 e venduta al valore reale di € 250.000,00, giusta scrittura privata del 30.12.2016; che con la menzionata scrittura privata del 30.12.2016, le parti avevano stabilito concordemente il valore reale della suddetta partecipazione societaria oggetto di cessione in € 250.000,00 che si obbligava a Parte_1 versare a mediante un acconto di € 12.911,00 a mezzo assegno Persona_1 circolare n. 4046418195 emesso dalla Banca ICCREA CRA BCC di Battipaglia – Agenzia di Postiglione e la restante parte in rate mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 05.02.2017; che, in adempimento di quanto convenzionalmente pattuito, aveva versato a Parte_1 Persona_1 diversi acconti per un ammontare di € 202.911,00 (n. 38 ricevute di € 5.000,00 cadauna per un totale di € 190.000,00 ed un assegno circolare di € 12.911,00) così come convenuto nella suindicata scrittura privata e che pertanto, residuava ancora da corrispondere il saldo di € 47.089,00 in favore delle eredi di quest'ultimo, deceduto il 13.03.2022; che l'opponente aveva espressamente riconosciuto il rapporto obbligatorio oggetto di causa e l'ammontare del credito ingiunto non avendo lo stesso contestato e/o disconosciuto la scrittura privata del 30.12.2016, ed avendo ammesso di aver versato, proprio in forza di tale scrittura privata, gli acconti sul prezzo convenuto di € 250.00,00 per la cessione della predetta quota societaria. Tanto premesso, con riferimento all'unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo le opponenti deducevano: la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per essere il credito certo, liquido ed esigibile, in presenza di espresso riconoscimento da parte dell'opponente del rapporto obbligatorio oggetto di causa e dell'ammontare del credito ingiunto ed a fronte dell'omessa contestazione e/o disconoscimento della scrittura privata del 30.12.2016; l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 1418 c.c. della scrittura privata del 30.12.2016 in assenza di violazione di norma imperativa e rilevato che la violazione di norme tributarie (c.d. frode fiscale) non comporta la nullità del contratto;
la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.. a fonte di un'opposizione asseritamente dilatoria e pretestuosa, non fondata su prova scritta nè di pronta soluzione. Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 17.9.2025 il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati. Deve preliminarmente chiarirsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (ex plurimis Cass. civ. n. 419/06). In punto di diritto deve anche evidenziarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perchè è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. civ. n. 24815/05). Orbene, la vicenda in esame trae origine dall'opposizione spiegata da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo N. 1340/2024, reso in data 17.07.2024 dal Pt_1
Tribunale di Salerno (proc. n. 5607/2024 R.G.) e notificato il 25.07.2024, con cui veniva ingiunto allo stesso di pagare la complessiva somma di € 47.089,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui: € 15.696,33, oltre interessi, in favore di , quale moglie di;
€ 10.464,22 oltre CP_1 Persona_1 interessi in favore di quale figlia di;
€ Controparte_2 Persona_1
10.464,22 oltre interessi in favore di , quale figlia di CP_3 Per_1
€ 10.464,22 oltre interessi in favore di , quale
[...] Controparte_4 figlia di . Persona_1
Come riconosciuto dallo stesso opponente, il credito vantato dalle parti opposte trova il suo fondamento nella cessione della quota di partecipazione detenuta dal de cuius, , nella società , in Persona_1 Parte_2 favore di , di cui alla scrittura privata del 30.12.2016, con cui le Parte_1 parti convenivano concordemente il valore reale della suddetta partecipazione societaria oggetto di cessione in € 250.000,00 - che si obbligava a Parte_1 versare al a mediante un acconto di € 12.911,00 a mezzo Persona_1 assegno circolare e la restante parte in rate mensili da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 05.02.2017 - pur avendo le medesime parti sottoscritto, in pari data, l'atto pubblico per notar , del 30.12.2016, rep. n. Persona_3
1550, racc. n. 1392, di cessione dell'intera partecipazione societaria detenuta da nella società in favore del Persona_1 Parte_2 fratello al valore nominale di € 12.911,00. Parte_1
L'opponente non contesta la sussistenza del rapporto obbligatorio oggetto di causa, ovvero la cessione della suddetta partecipazione sociale al prezzo reale di € 250.000,00 di cui alla menzionata scrittura privata del 30.12.2016, né l'ammontare del credito ingiunto, ma eccepisce unicamente la nullità dell'atto pubblico del 30.12.2016, rep. n. 1550, racc. n. 1392, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1345 c.c. A suo dire, invero, l'atto pubblico del 30.12.2016 sarebbe viziato da nullità per contrarietà a norme imperative per essersi le parti determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, ovvero al fine di eludere le norme fiscali di carattere cogente, attraverso la mancata registrazione e dichiarazione al fisco degli importi corrisposti oggetto del contratto in esame. La prova documentale dell'accordo elusivo sarebbe rappresentata, oltre che dai due atti, ovvero quello pubblico del notaio e la scrittura privata, anche dalle ricevute di pagamento degli acconti versati dall'opponente (cfr. all.6 in produzione di parte opponente) che non sarebbero mai stati dichiarati al fisco. L'eccezione è destituita di fondamento alla luce del recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte di cui all'ordinanza n. 3170/2023 del 02.02.2023 secondo cui “Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni» (Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007 (Rv. 596267; Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 (Rv. 530914). Solo l'amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 cod. civ.) e in tal caso la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni (Sez. 5, Sent. n. 20816 del 2005 vedi anche tra le tante Sez. 5, Ord. n. 17743 del 2021 e Sez. 5, Ord. n. 11055 del 2021). In altri termini la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni (nel caso in esame solo presunta e senza alcuna prova della stessa), trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio. Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria si traduce in un principio generale che opera esclusivamente nei confronti del fisco per individuare la base imponibile di una determinata operazione o il reddito di un determinato soggetto o il disconoscimento della possibilità di ottenere determinate deduzioni ma la sua affermazione non incide sulla validità del contratto nei rapporti tra le parti contraenti”.
“La frode al fisco rileva solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma non determina, tra le parti, nullità per illiceità dell'atto, quando non sia esclusa la loro volontà di concludere il negozio” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/04/2007, n. 9447). Conseguentemente, deve rigettarsi la relativa eccezione di nullità dell'atto pubblico per notar del 30.12.2016, rep. 1550 – racc. 1392. Per_2
Ciò posto, deve passarsi all'esame della fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Nel ribadire che parte opponente non ha contestato il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, né l'ammontare delle somme richieste, in ogni caso si osserva che parti opposte hanno dato piena prova del credito sotteso al decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio di opposizione, avendo esse allegato l'atto pubblico per notar , del 30.12.2016, rep. n. 1550, racc. n. 1392, di cessione Persona_3 dell'intera partecipazione societaria detenuta da nella società Persona_1
in favore del fratello al Parte_2 Parte_1 valore nominale di € 12.911,00 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio); la scrittura privata del 30.12.2016, con cui le parti stabilivano concordemente il valore reale della suddetta partecipazione societaria oggetto di cessione in € 250.000,00 (cfr. all.ti 3 e 4 fascicolo monitorio) riconosciuta da parte opponente che ha anche allegato n. 38 ricevute di pagamento dell'importo di € 5.0000,00 cadauno degli acconti versati dallo stesso in adempimento della detta scrittura (cfr. doc. all. 6 fascicolo di parte opponente), per un totale di € 190.000,00, da cui emerge - tenuto conto dell'acconto di € 12.911,00 versato con assegno circolare n. 4046418195 da
, in adempimento dell'atto pubblico del 30.12.2016 (al quale ultimo Parte_1 esclusivamente si riferisce la quietanza liberatoria di cui all'art. 2 del citato atto pubblico) il residuo credito di € 47.089,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
il certificato di morte di ed il certificato storico di famiglia dello Persona_1 stesso da cui emerge la qualità di eredi delle odierne opposte con riferimento al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto (cfr. all.ti 1 e 2 fascicolo monitorio). Ne consegue l'infondatezza della spiegata opposizione che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 147/2022, secondo i valori medi, per tutte le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, in ragione della ridotta attività, sulla base dello scaglione da euro 26.001 a euro 52.000;
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata (C.F. Parte_3
) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. C.F._1
1340/2024, emesso in data 17.07.2024 dal Tribunale di Salerno (proc. n. 5607/2024 R.G.);
2. CONDANNA l'opponente, al pagamento, in favore di parti opposte, della somma di euro 6.164,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Arena.
Salerno, 14.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante