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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est.
Avv. Flavia Buzzanca Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 544/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Carlo Verticale e Simonetta
Dinetta;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale, all'udienza del 10 settembre 2025.
1 La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto n. 8005/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 5 settembre
2023, con il quale le era stato ingiunto di consegnare a copia dei Parte_1 documenti (estratti conto) relativi al contratto di credito revolving con il predetto intercorso.
Assumeva l'opponente che la documentazione di cui era stata ingiunta la consegna fosse nella disponibilità dell'opposto, atteso che, con l'accesso all'area riservata effettuato nel mese di agosto 2021, il ben avrebbe potuto consultare i rapporti, con il Pt_1 dettaglio di ogni rata e le relative componenti. In ogni caso, deduceva di avere trasmesso, successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo, la copia dell'estratto conto richiesto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione Parte_1 proposta.
Con sentenza n. 4777/2024 del 9 ottobre 2024 il Tribunale di Catania dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite fra le parti.
Avverso la sentenza il a interposto appello sulla base di un solo motivo. Pt_1
Costituitasi, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, all'esito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo l'appellante censura la disposta compensazione delle spese, all'uopo deducendo che il Tribunale ha fatto malgoverno del principio della soccombenza virtuale, non avendo considerato che l'adempimento si era verificato “soltanto in un momento cronologicamente successivo rispetto all'instaurazione del giudizio monitorio e solo in conseguenza dello stesso”.
L'appello è inammissibile.
Ed invero, il Tribunale ha così motivato: “Quanto alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, va disposta la compensazione tra le parti.
Invero, seppur è emerso che abbia formulato un'istanza ex Parte_1 art. 119 TUB con la quale ha invocato la consegna di documenti che non avrebbe potuto pretendere, atteso che gli stessi risultavano consultabili online, l'opponente tuttavia non ha 2 dato immediata risposta all'istanza, provvedendo solo dopo la notifica del DI a motivare la mancata consegna del documento richiesto (che comunque ad ogni buon fine in quella sede produceva al cliente)”.
Ora, l'appellante non si confronta con la motivazione del primo giudice, non censurando in alcun modo la parte della motivazione – sufficiente a determinare la compensazione delle spese – afferente il fatto che il non avrebbe potuto Pt_1 pretendere la consegna dei documenti perché essi erano già nella sua disponibilità, siccome consultabili online, all'interno dell'area riservata di , ove egli stesso aveva CP_1 in precedenza effettuato l'accesso.
Ne discende l'inammissibilità dell'impugnazione, giusta il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 vverso la sentenza n. 4777/2024 in data 9 ottobre 2024 del Tribunale di Catania,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellato, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 1.700,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il giorno 12 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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