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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 443/2024 promossa da elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to FALBO MARIA come da procura
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso bonario
All'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22.05.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso bonario notificatogli dall' il 16.04.2024, recante la CP_1 comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e l'intimazione di pagamento della somma complessiva di €4.603,88 a titolo di contributi e sanzioni relativi all'anno 2017; ha chiesto al Giudice:
In via preliminare
-- sospendere il pagamento delle somme richieste per i motivi esplicati nel ricorso e ritenuti gravi e precisi, riguardanti la prescrizione, la nullità e l'illegittimità del medesimo, al fine di evitare un danno grave, ingiusto ed irreparabile per il ricorrente,
In via principale
-- dichiara l'insussistenza del credito dell' per la somma totale di €4.603,88 CP_1 comprensiva anche di sanzioni ( nello specifico € 2.703,84 a titolo di contributi ed €
1.900,04 a titolo di sanzioni) per intervenuta prescrizione del credito;
-- dichiarare l'illegittimità della sanzione applicata dall' sempre per intervenuta CP_1 prescrizione, per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente annullare le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso ricorrente e comunque rideterminarsi la sanzione nella minore misura ai sensi di legge.
--in subordine accertare e dichiarare la nullità assoluta del procedimento di iscrizione CP_ d'ufficio alla Gestione Separata dell' a carico del ricorrente con il provvedimento datato il 28.03.2024 e notificata il 16 04 2024 , per violazione endoprocedimentale del procedimento, di iscrizione svoltosi senza contraddittorio e violazione del principio di difesa;
-- dichiarare l'illegittimità del procedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_ Separata dell' dell'istante con lettera datata il 28.03.2024 e notificata il 16 04
2024, in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo e per i motivi indicati in narrativa;
Nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso ridurre congruamente la pretesa con annullamento totale della sanzione applicata.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, CNPA e 15% per spese generali da distrarsi ex art. 93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore costituito.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito: l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso bonario, quest'ultimo essendo stato tardivamente notificato solo in data 16.04.2024, dovendosi il dies a quo individuare nella data del
1.07.2018 (giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017); la nullità del procedimento di iscrizione alla Gestione Separata per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e di difesa dell'interessato, in considerazione del fatto che “Il preventivo invio al contraddittorio avrebbe generato l'apertura della fase endoprocedimentale il cui esito avrebbe comportato la regolarizzazione della posizione e comunque fornito i dati necessari all'eventuale iscrizione di ufficio alla Gestione Separata dell' qualora, nel caso di CP_1 cui trattasi non fosse intervenuta la prescrizione del credito”; l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata, in quanto “Il ricorrente esercita l'attività professionale di Ingegnere con matricola Inarcassa 839964 ma non iscritto alla stessa cassa previdenziale, matricola associata solo per gestione del contributo integrativo, nonché attività di lavoratore dipendente”; l'illegittimità della sanzione applicata relativa alla fattispecie dell'elusione, in difetto dell'elemento soggettivo e in misura superiore alla metà dei contributi asseritamente non corrisposti.
Si è costituita l' , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_1 segue:
- in via preliminare disporre si opus sit la chiamata in giudizio dell'Inarcassa in persona del legale rappresentante p.t.;
- nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto riconoscendo ed affermando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio presso la gestione separata dell' CP_1
e quindi condannare parte ricorrente al pagamento della pretesa creditoria dell'Ente impositore a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge.
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.
L' ha in particolare dedotto che la prescrizione non era maturata, in considerazione CP_1 della sospensione del decorso del termine prescrizionale prevista dalla normativa emergenziale del periodo c.d. covid;
ha inoltre ribadito la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e della pretesa creditoria portata dall'avviso bonario.
Pag. 2 di 6 All'udienza del 14.01.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto alla disamina dell'eccezione preliminare di prescrizione, l'art. 18, co. 4 d.lgs. 241/1997 stabilisce che “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso integralmente da questo
Giudice, è consolidato nel ritenere che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione
Separata decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Ciò in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati. (ex multis,
Cass., sent. n. 27950 del 2018).
3.1Nel caso di specie, il termine ultimo per il versamento dei contributi di cui si controverte (ossia il termine per il versamento del saldo) è pacificamente individuato dalle parti nel giorno 1.07.2018; ne discende che ai fini della prescrizione deve aversi riguardo a tale dies a quo.
3.2Occorre ora richiamare la normativa emergenziale di cui all'eccezione dell' di sospensione del termine di prescrizione. CP_1
In forza dell'art. 37, co. 2 del D.L. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. 27/2020)
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La decorrenza del termine prescrizionale è dunque risultata sospesa per il periodo dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni).
Successivamente, l'art. 11, co. 9 del D.L. 183 del 31.12.2020 (conv. con modificazioni nella L. 21/2021) ha previsto un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (182 giorni), disponendo quanto segue: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pag. 3 di 6 3.3Ne deriva che nel caso di specie, tenuto conto della sospensione del termine prescrizionale disposto dalla normativa emergenziale per complessivi 311 giorni (ossia
129+182 giorni), alla data di notifica dell'avviso bonario (16.04.2024) il termine di prescrizione non risultava ancora utilmente spirato.
ccezione preliminare di prescrizione è pertanto infondata. CP_2
4.Ciò posto, con riferimento ora agli ulteriori motivi di opposizione concernenti l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata, in punto di fatto si osserva che risulta pacifico che il ricorrente, ingegnere, nell'anno 2017 abbia percepito redditi non assoggettati a contribuzione presso INARCASSA, avendo versato presso quest'ultima il solo contributo c.d. integrativo (“Il ricorrente esercita l'attività professionale di
Ingegnere con matricola Inarcassa 839964 ma non iscritto alla stessa cassa previdenziale, matricola associata solo per gestione del contributo integrativo, nonché attività di lavoratore dipendente”, p. 5 ricorso).
4.1Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – condiviso da questo Giudice e di seguito richiamato - gli ingegneri e gli architetti i quali versano ad INARCASSA esclusivamente un contributo integrativo, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della CP_1 copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del
2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza (v. ex multis Cass., sent. n. 5826 del 2021).
4.2Nel caso di specie, deve conseguentemente ritenersi che l' abbia del CP_1 tutto legittimamente proceduto all'iscrizione in via residuale del ricorrente presso la
Gestione Separata ex art. 2, co. 26 L. 335/1995, essendo del tutto irrilevante, ai fini ora in considerazione, il versamento del contributo integrativo presso INARCASSA.
5.Parimenti infondate risultano le prospettazioni attoree concernenti l'asserita illegittimità del procedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, per asserita violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa del ricorrente.
Sul punto è infatti sufficiente osservare che la tesi difensiva del ricorrente si sostanzia in argomentazioni in meri termini generali ed oltremodo generiche, senza neppure provvedere ad individuare, in concreto, lo specifico pregiudizio al diritto di difesa patito dall'opponente, tra l'altro sostenendo, pure, del tutto contraddittoriamente che “Il
Pag. 4 di 6 preventivo invio al contraddittorio avrebbe generato l'apertura della fase endoprocedimentale il cui esito avrebbe comportato la regolarizzazione della posizione
e comunque fornito i dati necessari all'eventuale iscrizione di ufficio alla Gestione Separata dell' qualora, nel caso di cui trattasi non fosse intervenuta la CP_1 prescrizione del credito”, dunque senza nemmeno allegare alcuna incidenza sulla posizione debitoria del ricorrente.
6.Da ultimo, vanno disattese le doglianze del ricorrente relative alla sanzione applicata.
6.1Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, non si configura l'omissione contributiva, bensì la differente fattispecie dell'evasione, ogniqualvolta la mancanza dei versamenti contributivi non risulti immediatamente riscontrabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, ma richieda un accertamento ispettivo dell' : “La fattispecie CP_1 di omissione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.
11261/10, Cass. 28966/11). L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass. 17970/22) in base alle CP_ denunce effettuate all' e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass. 28966/11)”
(v. da ultimo Cass., ord. n. 8155 del 2023).
Nel caso di specie, solo in esito all'incrocio dei dati fiscali, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, con quelli contributivo-previdenziali, in possesso dell' , è emerso il mancato pagamento della contribuzione dovuta dal ricorrente per CP_1
l'anno 2017, non avendo quest'ultimo neppure provveduto all'iscrizione presso la
Gestione Separata ed avendo occultato in tal modo il proprio debito contributivo nei confronti dell' . CP_1
Ne consegue la correttezza della sanzione applicata con riferimento alla fattispecie dell'evasione.
6.2Parimenti infondate risultano le generiche doglianze attoree in relazione al quantum della sanzione applicata, essendosi l'opponente limitato a lamentarne la sproporzione senza null'altro specificare in ordine al calcolo della stessa ed in ogni caso essendo stata applicata dall' in conformità alla normativa di riferimento, nella CP_3 misura del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti ex art. 116, co. 8, lett. b), L.
388/2000, maggiorato degli interessi di mora ex art. 116, co. 9.
7.In conclusione, tutto ciò complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso è infondato e va respinto.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura documentale della causa e dell'attività difensiva espletata.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.condanna il ricorrente a rifondere l' delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 14.01.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 443/2024 promossa da elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to FALBO MARIA come da procura
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso bonario
All'udienza del 14/01/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22.05.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso bonario notificatogli dall' il 16.04.2024, recante la CP_1 comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e l'intimazione di pagamento della somma complessiva di €4.603,88 a titolo di contributi e sanzioni relativi all'anno 2017; ha chiesto al Giudice:
In via preliminare
-- sospendere il pagamento delle somme richieste per i motivi esplicati nel ricorso e ritenuti gravi e precisi, riguardanti la prescrizione, la nullità e l'illegittimità del medesimo, al fine di evitare un danno grave, ingiusto ed irreparabile per il ricorrente,
In via principale
-- dichiara l'insussistenza del credito dell' per la somma totale di €4.603,88 CP_1 comprensiva anche di sanzioni ( nello specifico € 2.703,84 a titolo di contributi ed €
1.900,04 a titolo di sanzioni) per intervenuta prescrizione del credito;
-- dichiarare l'illegittimità della sanzione applicata dall' sempre per intervenuta CP_1 prescrizione, per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente annullare le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso ricorrente e comunque rideterminarsi la sanzione nella minore misura ai sensi di legge.
--in subordine accertare e dichiarare la nullità assoluta del procedimento di iscrizione CP_ d'ufficio alla Gestione Separata dell' a carico del ricorrente con il provvedimento datato il 28.03.2024 e notificata il 16 04 2024 , per violazione endoprocedimentale del procedimento, di iscrizione svoltosi senza contraddittorio e violazione del principio di difesa;
-- dichiarare l'illegittimità del procedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_ Separata dell' dell'istante con lettera datata il 28.03.2024 e notificata il 16 04
2024, in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo e per i motivi indicati in narrativa;
Nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso ridurre congruamente la pretesa con annullamento totale della sanzione applicata.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, CNPA e 15% per spese generali da distrarsi ex art. 93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore costituito.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito: l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso bonario, quest'ultimo essendo stato tardivamente notificato solo in data 16.04.2024, dovendosi il dies a quo individuare nella data del
1.07.2018 (giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017); la nullità del procedimento di iscrizione alla Gestione Separata per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e di difesa dell'interessato, in considerazione del fatto che “Il preventivo invio al contraddittorio avrebbe generato l'apertura della fase endoprocedimentale il cui esito avrebbe comportato la regolarizzazione della posizione e comunque fornito i dati necessari all'eventuale iscrizione di ufficio alla Gestione Separata dell' qualora, nel caso di CP_1 cui trattasi non fosse intervenuta la prescrizione del credito”; l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata, in quanto “Il ricorrente esercita l'attività professionale di Ingegnere con matricola Inarcassa 839964 ma non iscritto alla stessa cassa previdenziale, matricola associata solo per gestione del contributo integrativo, nonché attività di lavoratore dipendente”; l'illegittimità della sanzione applicata relativa alla fattispecie dell'elusione, in difetto dell'elemento soggettivo e in misura superiore alla metà dei contributi asseritamente non corrisposti.
Si è costituita l' , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_1 segue:
- in via preliminare disporre si opus sit la chiamata in giudizio dell'Inarcassa in persona del legale rappresentante p.t.;
- nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto riconoscendo ed affermando la legittimità dell'iscrizione d'ufficio presso la gestione separata dell' CP_1
e quindi condannare parte ricorrente al pagamento della pretesa creditoria dell'Ente impositore a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge.
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.
L' ha in particolare dedotto che la prescrizione non era maturata, in considerazione CP_1 della sospensione del decorso del termine prescrizionale prevista dalla normativa emergenziale del periodo c.d. covid;
ha inoltre ribadito la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e della pretesa creditoria portata dall'avviso bonario.
Pag. 2 di 6 All'udienza del 14.01.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo anzitutto alla disamina dell'eccezione preliminare di prescrizione, l'art. 18, co. 4 d.lgs. 241/1997 stabilisce che “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso integralmente da questo
Giudice, è consolidato nel ritenere che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione
Separata decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Ciò in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati. (ex multis,
Cass., sent. n. 27950 del 2018).
3.1Nel caso di specie, il termine ultimo per il versamento dei contributi di cui si controverte (ossia il termine per il versamento del saldo) è pacificamente individuato dalle parti nel giorno 1.07.2018; ne discende che ai fini della prescrizione deve aversi riguardo a tale dies a quo.
3.2Occorre ora richiamare la normativa emergenziale di cui all'eccezione dell' di sospensione del termine di prescrizione. CP_1
In forza dell'art. 37, co. 2 del D.L. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. 27/2020)
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La decorrenza del termine prescrizionale è dunque risultata sospesa per il periodo dal
23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni).
Successivamente, l'art. 11, co. 9 del D.L. 183 del 31.12.2020 (conv. con modificazioni nella L. 21/2021) ha previsto un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (182 giorni), disponendo quanto segue: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pag. 3 di 6 3.3Ne deriva che nel caso di specie, tenuto conto della sospensione del termine prescrizionale disposto dalla normativa emergenziale per complessivi 311 giorni (ossia
129+182 giorni), alla data di notifica dell'avviso bonario (16.04.2024) il termine di prescrizione non risultava ancora utilmente spirato.
ccezione preliminare di prescrizione è pertanto infondata. CP_2
4.Ciò posto, con riferimento ora agli ulteriori motivi di opposizione concernenti l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata, in punto di fatto si osserva che risulta pacifico che il ricorrente, ingegnere, nell'anno 2017 abbia percepito redditi non assoggettati a contribuzione presso INARCASSA, avendo versato presso quest'ultima il solo contributo c.d. integrativo (“Il ricorrente esercita l'attività professionale di
Ingegnere con matricola Inarcassa 839964 ma non iscritto alla stessa cassa previdenziale, matricola associata solo per gestione del contributo integrativo, nonché attività di lavoratore dipendente”, p. 5 ricorso).
4.1Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – condiviso da questo Giudice e di seguito richiamato - gli ingegneri e gli architetti i quali versano ad INARCASSA esclusivamente un contributo integrativo, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della CP_1 copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del
2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza (v. ex multis Cass., sent. n. 5826 del 2021).
4.2Nel caso di specie, deve conseguentemente ritenersi che l' abbia del CP_1 tutto legittimamente proceduto all'iscrizione in via residuale del ricorrente presso la
Gestione Separata ex art. 2, co. 26 L. 335/1995, essendo del tutto irrilevante, ai fini ora in considerazione, il versamento del contributo integrativo presso INARCASSA.
5.Parimenti infondate risultano le prospettazioni attoree concernenti l'asserita illegittimità del procedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, per asserita violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa del ricorrente.
Sul punto è infatti sufficiente osservare che la tesi difensiva del ricorrente si sostanzia in argomentazioni in meri termini generali ed oltremodo generiche, senza neppure provvedere ad individuare, in concreto, lo specifico pregiudizio al diritto di difesa patito dall'opponente, tra l'altro sostenendo, pure, del tutto contraddittoriamente che “Il
Pag. 4 di 6 preventivo invio al contraddittorio avrebbe generato l'apertura della fase endoprocedimentale il cui esito avrebbe comportato la regolarizzazione della posizione
e comunque fornito i dati necessari all'eventuale iscrizione di ufficio alla Gestione Separata dell' qualora, nel caso di cui trattasi non fosse intervenuta la CP_1 prescrizione del credito”, dunque senza nemmeno allegare alcuna incidenza sulla posizione debitoria del ricorrente.
6.Da ultimo, vanno disattese le doglianze del ricorrente relative alla sanzione applicata.
6.1Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Giudice, non si configura l'omissione contributiva, bensì la differente fattispecie dell'evasione, ogniqualvolta la mancanza dei versamenti contributivi non risulti immediatamente riscontrabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie, ma richieda un accertamento ispettivo dell' : “La fattispecie CP_1 di omissione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.
11261/10, Cass. 28966/11). L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass. 17970/22) in base alle CP_ denunce effettuate all' e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass. 28966/11)”
(v. da ultimo Cass., ord. n. 8155 del 2023).
Nel caso di specie, solo in esito all'incrocio dei dati fiscali, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, con quelli contributivo-previdenziali, in possesso dell' , è emerso il mancato pagamento della contribuzione dovuta dal ricorrente per CP_1
l'anno 2017, non avendo quest'ultimo neppure provveduto all'iscrizione presso la
Gestione Separata ed avendo occultato in tal modo il proprio debito contributivo nei confronti dell' . CP_1
Ne consegue la correttezza della sanzione applicata con riferimento alla fattispecie dell'evasione.
6.2Parimenti infondate risultano le generiche doglianze attoree in relazione al quantum della sanzione applicata, essendosi l'opponente limitato a lamentarne la sproporzione senza null'altro specificare in ordine al calcolo della stessa ed in ogni caso essendo stata applicata dall' in conformità alla normativa di riferimento, nella CP_3 misura del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti ex art. 116, co. 8, lett. b), L.
388/2000, maggiorato degli interessi di mora ex art. 116, co. 9.
7.In conclusione, tutto ciò complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso è infondato e va respinto.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura documentale della causa e dell'attività difensiva espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.condanna il ricorrente a rifondere l' delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 14.01.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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