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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 2922/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. (26.01.1954 – Presidente;
Controparte_1 Persona_1
2. (21.07.1979 – AO Paulo - Brasil), in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sulla figlia Controparte_2 minore:
3. (16.05.2017 – AO Paulo - Brasil); Controparte_3
4. (01.07.1982 – AO Paulo – Brasil), in proprio e nella Controparte_4 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sulla figlia minore: CP_5
5. (29.03.2016 – AN;
Parte_2 Per_1
6. (28.06.1986 – AO Paulo - Brasil), in proprio e nella Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sulla Controparte_7 figlia minore:
7. (19.11.2021 – AO Paulo - Brasil); Parte_3
8. (06.09.1997 – AO Paulo - Brasil); Controparte_8
9. (28.12.1981 – Brasil), in proprio e nella qualità di esercente Persona_2 CP_1 la responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli minori: Controparte_9
10. (28.04.2011 – AO;
Parte_4 Persona_3
11. (19.05.2017 – AO Paulo - Brasil); Controparte_10
12. (16.04.1986 – Santos - Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la Persona_4 responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli minori: Controparte_11
13. (11.05.2012 – Santos - Brasil); Parte_5
14. (11.05.2012 – Santos - Brasil); Parte_6
15. (30.06.1987 – Santos - Brasil); Parte_7 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_12 CP_13 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 07/03/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_12
Pag. 1 di 4 La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_5
Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. LE RR OS NT: – nato il [...], in Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...]; Persona_7
2. GU ES OS NT: – nato il [...], in Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_7 Controparte_1
3. MA RO OS NT: – nato il [...], CP_3 Persona_5 Persona_6 in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_7 Persona_8
[...]
4. : – nato il [...], in Controparte_4 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 Parte_8
Brasile;
5. YA MO TA: – nato il [...], in [...] – Persona_5 Persona_6 [...] nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] – Per_9 CP_3 Parte_8 [...]
; Controparte_4
6. IN LE OS NT: – nato il [...], in Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 Parte_9
Brasile;
7. AL CO OS NT: – nato il [...], in [...] Persona_5 Persona_6
– nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] – Per_9 Parte_9
Controparte_6
8. LE LI: – nato il [...], in Controparte_8 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il 25 /05/1956, in Per_9 Persona_10
Brasile;
9. OR GO OR: – nato il [...], in [...] – Persona_5 Persona_6
nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...]; Per_9 Parte_10
10. AN : – nato il [...], in Parte_4 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 CP_3 Parte_10
Brasile – Persona_2
11. ER : – nato il [...], in Parte_4 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 Parte_10
Brasile – Persona_2
12. : – nato il [...], in [...] – Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...] nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...]; Per_9 Parte_10
13. : – nato il [...], in [...] Parte_5 Persona_5 Persona_6
– nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Per_9 Parte_10
– Persona_4
Pag. 2 di 4 14. : – nato il [...], in [...] Parte_6 Persona_5 Persona_6
– nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Per_9 Parte_10
– Persona_4
15. NAYARA GO: – nato il [...], in [...] – Persona_5 Persona_6 [...] nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Per_9 Parte_10
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la
S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la
“persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella Controparte_12 specie, nulla ha dimostrato.
Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario. La sospensione “impropria” sollecitata dal , per una questione di costituzionalità ancora in fase di valutazione, CP_12 costituirebbe una lesione del diritto delle parti, sempre costituzionalmente garantito, di ottenere una giustizia effettiva (art. 32 Cost.). Il Tribunale, così come qualsiasi altro organo giudicante, ha il dovere di fornire risposte precise ai cittadini che richiedono tutela dei propri diritti, con l'imprescindibile impegno affinché tali risposte possano giungere in tempi ragionevoli nonostante le pesantezze dell'apparato burocratico. La istanza di parte convenuta non può, dunque, essere accolta. La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda Controparte_12 subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_12 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza.
Pag. 3 di 4 L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_12 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_12 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_12 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 01 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 4 di 4
– Sezione Civile –
R.G. 2922/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. (26.01.1954 – Presidente;
Controparte_1 Persona_1
2. (21.07.1979 – AO Paulo - Brasil), in proprio e nella qualità di Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sulla figlia Controparte_2 minore:
3. (16.05.2017 – AO Paulo - Brasil); Controparte_3
4. (01.07.1982 – AO Paulo – Brasil), in proprio e nella Controparte_4 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a sulla figlia minore: CP_5
5. (29.03.2016 – AN;
Parte_2 Per_1
6. (28.06.1986 – AO Paulo - Brasil), in proprio e nella Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , sulla Controparte_7 figlia minore:
7. (19.11.2021 – AO Paulo - Brasil); Parte_3
8. (06.09.1997 – AO Paulo - Brasil); Controparte_8
9. (28.12.1981 – Brasil), in proprio e nella qualità di esercente Persona_2 CP_1 la responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli minori: Controparte_9
10. (28.04.2011 – AO;
Parte_4 Persona_3
11. (19.05.2017 – AO Paulo - Brasil); Controparte_10
12. (16.04.1986 – Santos - Brasil), in proprio e nella qualità di esercente la Persona_4 responsabilità genitoriale, unitamente a sui figli minori: Controparte_11
13. (11.05.2012 – Santos - Brasil); Parte_5
14. (11.05.2012 – Santos - Brasil); Parte_6
15. (30.06.1987 – Santos - Brasil); Parte_7 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_12 CP_13 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 07/03/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_12
Pag. 1 di 4 La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_5
Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. LE RR OS NT: – nato il [...], in Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...]; Persona_7
2. GU ES OS NT: – nato il [...], in Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_7 Controparte_1
3. MA RO OS NT: – nato il [...], CP_3 Persona_5 Persona_6 in Brasile – nata il [...], in [...] – Persona_7 Persona_8
[...]
4. : – nato il [...], in Controparte_4 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 Parte_8
Brasile;
5. YA MO TA: – nato il [...], in [...] – Persona_5 Persona_6 [...] nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] – Per_9 CP_3 Parte_8 [...]
; Controparte_4
6. IN LE OS NT: – nato il [...], in Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 Parte_9
Brasile;
7. AL CO OS NT: – nato il [...], in [...] Persona_5 Persona_6
– nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] – Per_9 Parte_9
Controparte_6
8. LE LI: – nato il [...], in Controparte_8 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il 25 /05/1956, in Per_9 Persona_10
Brasile;
9. OR GO OR: – nato il [...], in [...] – Persona_5 Persona_6
nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...]; Per_9 Parte_10
10. AN : – nato il [...], in Parte_4 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 CP_3 Parte_10
Brasile – Persona_2
11. ER : – nato il [...], in Parte_4 Persona_5 Persona_6
Brasile – nata il [...], in [...] – , nata il [...], in Per_9 Parte_10
Brasile – Persona_2
12. : – nato il [...], in [...] – Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...] nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...]; Per_9 Parte_10
13. : – nato il [...], in [...] Parte_5 Persona_5 Persona_6
– nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Per_9 Parte_10
– Persona_4
Pag. 2 di 4 14. : – nato il [...], in [...] Parte_6 Persona_5 Persona_6
– nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Per_9 Parte_10
– Persona_4
15. NAYARA GO: – nato il [...], in [...] – Persona_5 Persona_6 [...] nata il [...], in [...] – , nata il [...], in [...] Per_9 Parte_10
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la
S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la
“persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella Controparte_12 specie, nulla ha dimostrato.
Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario. La sospensione “impropria” sollecitata dal , per una questione di costituzionalità ancora in fase di valutazione, CP_12 costituirebbe una lesione del diritto delle parti, sempre costituzionalmente garantito, di ottenere una giustizia effettiva (art. 32 Cost.). Il Tribunale, così come qualsiasi altro organo giudicante, ha il dovere di fornire risposte precise ai cittadini che richiedono tutela dei propri diritti, con l'imprescindibile impegno affinché tali risposte possano giungere in tempi ragionevoli nonostante le pesantezze dell'apparato burocratico. La istanza di parte convenuta non può, dunque, essere accolta. La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda Controparte_12 subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_12 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza.
Pag. 3 di 4 L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_12 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_12 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_12 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 01 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 4 di 4