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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3459/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OG Spa - 01807790686
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-0000397400 IMU 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-0000397400 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-0000397400 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.06.2025, Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, per contestare la legittimità del preavviso di fermo n. 2025/397400 notificato dalla SO.G.E.
T. S.p.Ain data 03.06.2025 afferente il pagamento dell'importo di € 121.61 dovuto a titolo di tributi del Comune di Vibonati.
Eccepisce:
il difetto di interesse ad agire (art. 100 cpc) di SOGET, che non ha comprovato il diritto e il mandato da parte del titolare dell'azione, Comune di Vibonati, e, soprattutto, le imposte non omesse dal contribuente, che ha pagato,
la violazione art. 50, comma 2, DPR 602/1973 (espropriazione entro un anno dalla cartella e intimazione di pagamento entro gg. 5 dal ruolo) per IMU 2019, TASI 2017-2018), con inefficacia assoluta del titolo esecutivo inesistente;
la decadenza quinquennale del diritto di esecuzione forzata (art. 1, comma 161, L. 296/2006) relativa a tributi del 2017-2018-2019, con nullità dell'atto. Prescrizione quinquennale dal 2017, 2018 sino al primo atto esecutivo (3.6.2025).
la mancata proporzione tra presunto credito d'imposta (€67) e valore del bene vincolato (auto di €15.000)
(art. 10 statuto del contribuente);
la violazione del D.M. 12.9.2012, della direttiva Agenzia entrate 19.7.2019 n. 59, circolare Agenzia entrate del 15.7.2001 n. 191151 ("In caso di notificazione di atti impositivi mediante PEC non vi sono spese materiali e non esiste alcun diritto di rimbor-so").
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, il difetto di legittimazione con riferimento alle eccezioni afferenti gli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore.
Nella seduta del 7 Novembre 2025, il giudice disponeva un rinvio rilevando la mancata costituzione nel giudizio della Regione Campania, constatato che il ricorso introduttivo risultava notificato ad un indirizzo
PEC diverso da quello espressamente indicato nella cartella di pagamento per il contenzioso. Ordinava al ricorrente di rinotificare il ricorso presso l'indirizzo di posta elettronica corretto, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della ordinanza, rinviando il giudizio per il prosieguo.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione relativa al presunto difetto di legittimazione della SOGET, dovendosi rilevare che risulta documentato in atti che la resistente è il concessionario per la riscossione del Comune di Vibonati. Inoltre, risulta depositato in atti il relativo contratto di affidamento.
Con riferimento alle lamentate eccezioni di mancata motivazione si evidenzia che il preavviso notificato al contribuente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre lo stesso nelle condizioni di difendersi e di determinare correttamente il quantum debeatur.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che non tutti gli atti tributari esigono un'ampia motivazione. L'atto de quo, in quanto successivo ad altri atti pregressi già notificati, contiene tutti gli elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti, riproducendone il loro contenuto essenziale, dovendosi limitare ad indicare gli atti ad esso presupposti e le relative date di notifica, senza che sia necessaria la loro allegazione. L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, infatti, può ritenersi giuridicamente assolto per relationem, a condizione che il contribuente sia stato, in passato, posto in grado di conoscere tutti gli elementi della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dall'amministrazione, attraverso la conoscenza o la conoscibilità degli atti richiamati (Cass n. 11722/2010 e 15751/2012).
Come si evince dalla documentazione in atti, gli importi richiesti dalla OG Spa sono dovuti a titolo di differenza per il mancato pagamento del corretto importo richiesto.
In merito al principio di proporzionalità invocato da parte ricorrente, deve rilevarsi che esso è previsto specificamente solo ed esclusivamente per le iscrizioni ipotecarie sugli immobili, ma non è richiamato in nessuna normativa vigente per il preavviso di fermo amministrativo dei veicoli. La tassatività di tale previsione normativa, si ripete prevista solo per le iscrizioni ipotecarie degli immobili, non è suscettibile neppure di interpretazione analogica per cui la stessa non risulta praticabile per il preavviso di fermo amministrativo per cui è causa.
D'altro canto, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre
2024, intervenendo in tema di fermo amministrativo, ha statuito il principio secondo cui "in materia di fermo amministrativo [...] è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017);
In ordine alla strumentalità del mezzo minacciato dalla impugnata misura afflittiva e sproporzione del debito,
l'art. 86 comma 2 DPR 602/1973 recita che: "La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione."
Parte ricorrente, dunque, aveva l'obbligo entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso di fermo amministrativo di comunicare alla comparente Società la strumentalità del bene.
Inoltre, bisognava dare prova di tale strumentalità dimostrando che nella fattura di acquisto del veicolo il suddetto fosse utilizzato dallo Ricorrente_1 per la sua attività professionale e che fosse presente nel registro dei beni ammortizzabili. Nessuno dei suddetti requisiti è stato dimostrato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3459/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OG Spa - 01807790686
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-0000397400 IMU 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-0000397400 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-0000397400 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.06.2025, Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, per contestare la legittimità del preavviso di fermo n. 2025/397400 notificato dalla SO.G.E.
T. S.p.Ain data 03.06.2025 afferente il pagamento dell'importo di € 121.61 dovuto a titolo di tributi del Comune di Vibonati.
Eccepisce:
il difetto di interesse ad agire (art. 100 cpc) di SOGET, che non ha comprovato il diritto e il mandato da parte del titolare dell'azione, Comune di Vibonati, e, soprattutto, le imposte non omesse dal contribuente, che ha pagato,
la violazione art. 50, comma 2, DPR 602/1973 (espropriazione entro un anno dalla cartella e intimazione di pagamento entro gg. 5 dal ruolo) per IMU 2019, TASI 2017-2018), con inefficacia assoluta del titolo esecutivo inesistente;
la decadenza quinquennale del diritto di esecuzione forzata (art. 1, comma 161, L. 296/2006) relativa a tributi del 2017-2018-2019, con nullità dell'atto. Prescrizione quinquennale dal 2017, 2018 sino al primo atto esecutivo (3.6.2025).
la mancata proporzione tra presunto credito d'imposta (€67) e valore del bene vincolato (auto di €15.000)
(art. 10 statuto del contribuente);
la violazione del D.M. 12.9.2012, della direttiva Agenzia entrate 19.7.2019 n. 59, circolare Agenzia entrate del 15.7.2001 n. 191151 ("In caso di notificazione di atti impositivi mediante PEC non vi sono spese materiali e non esiste alcun diritto di rimbor-so").
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, il difetto di legittimazione con riferimento alle eccezioni afferenti gli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore.
Nella seduta del 7 Novembre 2025, il giudice disponeva un rinvio rilevando la mancata costituzione nel giudizio della Regione Campania, constatato che il ricorso introduttivo risultava notificato ad un indirizzo
PEC diverso da quello espressamente indicato nella cartella di pagamento per il contenzioso. Ordinava al ricorrente di rinotificare il ricorso presso l'indirizzo di posta elettronica corretto, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della ordinanza, rinviando il giudizio per il prosieguo.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione relativa al presunto difetto di legittimazione della SOGET, dovendosi rilevare che risulta documentato in atti che la resistente è il concessionario per la riscossione del Comune di Vibonati. Inoltre, risulta depositato in atti il relativo contratto di affidamento.
Con riferimento alle lamentate eccezioni di mancata motivazione si evidenzia che il preavviso notificato al contribuente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre lo stesso nelle condizioni di difendersi e di determinare correttamente il quantum debeatur.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che non tutti gli atti tributari esigono un'ampia motivazione. L'atto de quo, in quanto successivo ad altri atti pregressi già notificati, contiene tutti gli elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti, riproducendone il loro contenuto essenziale, dovendosi limitare ad indicare gli atti ad esso presupposti e le relative date di notifica, senza che sia necessaria la loro allegazione. L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, infatti, può ritenersi giuridicamente assolto per relationem, a condizione che il contribuente sia stato, in passato, posto in grado di conoscere tutti gli elementi della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dall'amministrazione, attraverso la conoscenza o la conoscibilità degli atti richiamati (Cass n. 11722/2010 e 15751/2012).
Come si evince dalla documentazione in atti, gli importi richiesti dalla OG Spa sono dovuti a titolo di differenza per il mancato pagamento del corretto importo richiesto.
In merito al principio di proporzionalità invocato da parte ricorrente, deve rilevarsi che esso è previsto specificamente solo ed esclusivamente per le iscrizioni ipotecarie sugli immobili, ma non è richiamato in nessuna normativa vigente per il preavviso di fermo amministrativo dei veicoli. La tassatività di tale previsione normativa, si ripete prevista solo per le iscrizioni ipotecarie degli immobili, non è suscettibile neppure di interpretazione analogica per cui la stessa non risulta praticabile per il preavviso di fermo amministrativo per cui è causa.
D'altro canto, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre
2024, intervenendo in tema di fermo amministrativo, ha statuito il principio secondo cui "in materia di fermo amministrativo [...] è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017);
In ordine alla strumentalità del mezzo minacciato dalla impugnata misura afflittiva e sproporzione del debito,
l'art. 86 comma 2 DPR 602/1973 recita che: "La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione."
Parte ricorrente, dunque, aveva l'obbligo entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso di fermo amministrativo di comunicare alla comparente Società la strumentalità del bene.
Inoltre, bisognava dare prova di tale strumentalità dimostrando che nella fattura di acquisto del veicolo il suddetto fosse utilizzato dallo Ricorrente_1 per la sua attività professionale e che fosse presente nel registro dei beni ammortizzabili. Nessuno dei suddetti requisiti è stato dimostrato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.