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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG n.1957 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Maria Acagnino Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1957/2025 R.G.V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. Basilio Antoci, presso il cui studio in Nicolosi C.F._1
(CT) in Via Cardinale Dusmet n. 9/A è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappr. e dif. dall'avv. Mario Pluchino, presso il cui studio in Ragusa C.F._2
(RG) C.so V. Veneto, n. 181, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Tremestieri Etneo (CT) in data 25/09/1997, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge. Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicché la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio. La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando, OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01/06/1973, e nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di TREMESTIERI ETNEO (CT) (atto n.15 parte II serie A anno 1997). Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 03/10/ 2025. Il Presidente est. Maria Acagnino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Maria Acagnino Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1957/2025 R.G.V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. Basilio Antoci, presso il cui studio in Nicolosi C.F._1
(CT) in Via Cardinale Dusmet n. 9/A è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappr. e dif. dall'avv. Mario Pluchino, presso il cui studio in Ragusa C.F._2
(RG) C.so V. Veneto, n. 181, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Tremestieri Etneo (CT) in data 25/09/1997, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge. Ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni. Ciò premesso, quanto alla richiesta di omologa della separazione consensuale si deve rilevare che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, sicché la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni. Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore, che sarà nominato, l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio. La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando, OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01/06/1973, e nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note tempestivamente presentate, tutti atti che sono allegati alla presente sentenza e ne costituiscono parte integrante, ed ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di TREMESTIERI ETNEO (CT) (atto n.15 parte II serie A anno 1997). Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 03/10/ 2025. Il Presidente est. Maria Acagnino